AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.14
Data decisione, Autorità:
19.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00014-15
rs
Lugano
19 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 1° febbraio 2001
di
__________,
2.
__________,
contro
le decisioni del 29 gennaio 2001 emanate
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
decisioni 29 gennaio 2001, con effetto dal 1° dicembre 2000, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di
__________, tendente all'assegnazione di un assegno integrativo a favore del
figlio __________ (7 agosto 2000) e di un assegno di prima infanzia.
A
motivazione delle proprie decisioni l'amministrazione ha precisato che i
redditi determinanti superano le spese riconosciute.
Con due
decisioni della medesima data la Cassa ha rifiutato pure l'erogazione dei due
tipi di assegno a partire dal 1° gennaio 2001.
1.2. Con
tempestivi ricorsi 1 febbraio 2001 __________ e il marito __________ hanno
impugnato le decisioni della Cassa, chiedendo l'erogazione dell'assegno
integrativo e dell'assegno di prima infanzia. Essi si sono così espressi:
"
Ho ricevuto la decisione di rifiuto degli
assegni integrativo e di prima infanzia, non sono d'accordo sulla decisione
presa in quanto la domanda l'ho fatta prima della modifica dei limiti di
reddito del 1.1.2001, e poi ho smesso di lavorare per poter crescere mio figlio
nel migliore dei modi e speravo in un piccolo aiuto anche da parte dello Stato,
in quanto mio marito guadagna neanche fr. 4'000.-- al mese e le spese sono
tante, sia per il bimbo che per l'economia domestica.
Sono d'accordo che il
reddito determinante supera il limite annuo fissato dalla legge ma penso che
non siamo ricchi in quanto lo supera secondo i vostri calcoli di molto poco,
quindi chiedo di riesaminare la nostra situazione." (Doc. _)
1.3. Con risposta
26 febbraio 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame con le seguenti
motivazioni:
"
Dalla lettura dei ricorsi non emergono
sostanziali contestazioni sugli elementi di calcolo che hanno giustificato il
rifiuto di prestazioni. Anche i ricorrenti sono consapevoli del fatto che il
reddito determinante della famiglia supera il fabbisogno totale calcolato
secondo la regolamentazione vigente. I ricorrenti ciononostante ritengono le
entrate della famiglia tali da giustificare un piccolo aiuto da parte dello
Stato.
A questa conclusione,
secondo il parere della Cassa, non si può giungere dal momento che il calcolo
economico ha determinato entrate maggiori al fabbisogno della famiglia. Nel
caso in esame, per l'anno 2000 la famiglia __________ può contare su redditi
complessivi per fr. 51'411.-- a fronte di un fabbisogno di fr. 48'454.--; dal
01.01.2001 i redditi rimangono invariati (fr. 51'411.--) mentre il fabbisogno
si attesta a fr. 49'544.--, leggermente superiore per effetto di un fabbisogno
vitale passato da fr. 30'120.-- a fr. 30'970.-- e per un affitto considerato in
misura di fr. 14'040.-- invece di fr. 13'800.--.
Per quanto attiene al
premio della cassa malati per l'assicurazione obbligatoria si è tenuto conto
del premio lordo dal momento che la famiglia __________ non può beneficiare dei
sussidi della LAMAL in base alla notifica d'imposta 1999/2000." (Doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione di un assegno integrativo e di un assegno di prima
infanzia.
A titolo
preliminare va rilevato che l'assegno integrativo è attribuito per principio a
tutta la popolazione domiciliata, fino all'età di 15 anni (cfr. art. 25 LAF) ed
è destinato a coprire, in modo selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino al
massimo i limiti minimi del fabbisogno vitale giusta l'art. 3b cpv. 1 LPC,
corrispondenti fino al 31 dicembre 2000 a fr. 7'830.-- per il primo e il
secondo figlio; fr. 5'220.-- per il terzo e il quarto figlio e di fr. 2'610.--
per ogni altro figlio (cfr. art. 27 cpv. 2 LAF).
Dal 1 °
gennaio 2001 questi importi sono stati adeguati rispettivamente a fr. 8'050.--;
fr. 5'367.--; fr. 2'683.--.
Giusta
l'art. 59 LAF esso è finanziato dai salariati, dai datori di lavoro, dagli
indipendenti e sussidiariamente dal Cantone (cfr. D. Cattaneo, "La legge
sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti",
in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000, pag.
124-125).
L'assegno
di prima infanzia copre tutta la popolazione domiciliata (cfr. art. 31 lett.a e
32 cpv. 1 lett. a LAF).
Esso
garantisce, in modo selettivo (cfr. art. 31 lett. c e 32 cpv. 1 lett. c LAF),
un reddito minimo alle persone che rinunciano ad esercitare un'attività
lucrativa o la riducono, lavorando al massimo al 50%, per dedicarsi alla cura
del figlio (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 lett. b LAF) durante al massimo i
primi tre anni di vita del figlio (cfr. art. 33 cpv. 2 lett. c LAF). Questo
assegno secondo l'art. 60 cpv. 1 LAF è interamente finanziato tramite le
imposte (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 125).
Questi
due tipi di assegno costituiscono dunque una prestazione sociale universale e
selettiva (cfr. Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli
assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 11).
Il principio
di universalità prevede che una prestazione sia attribuita a tutta la
popolazione domiciliata, mentre la selettività nelle prestazioni
equivale all'attribuzione delle medesime solamente alle famiglie che non
raggiungono un determinato reddito.
2.3. L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie."
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 LAF).
2.4. L’assegno di
prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32
LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico
minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto
all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le
condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il
figlio.
Il diritto
all'assegno si estingue:
a) alla fine del
mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di
occupazione superiore al 50%;
b) quando il
genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza
giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi
alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto
esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.5. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31
dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--,
per i
coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a
fr.
7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr.
5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31
dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.6. Le decisioni
impugnate sono state emesse il 29 gennaio 2001, tuttavia due di esse si
riferiscono al mese di dicembre 2000, per cui a tali provvedimenti si applicano
i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000.
In concreto
quindi il fabbisogno vitale relativo al mese di dicembre 2000 della famiglia
della ricorrente, formata dalla madre, dal padre e da un figlio, è pari a fr.
30'120.--, come indicato dalla Cassa.
Alle due
decisioni con effetto dal 1° gennaio 2001 vanno applicati invece i nuovi limiti
adeguati dal 1° gennaio 2001. Il fabbisogno vitale computato
dall'amministrazione, corrispondente a fr. 30'970.--, è quindi corretto.
La
pigione pagata dalla ricorrente ammonta a fr. 1'090.-- mensili. Il canone annuo
è pari, pertanto, a fr. 13'080.--, a cui si aggiungono fr. 960.-- annui a
titolo di spese accessorie (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Considerato
che la somma complessiva di fr. 14'040.-- è più elevata del massimo
riconosciuto per il 2000, la Cassa a giusta ragione, nelle decisioni relative
al mese di dicembre di quell'anno, ha computato unicamente l'importo di fr.
13'800.-- a titolo di pigione.
Per il
conteggio relativo al 2001, per contro, correttamente è stato ritenuto
l'ammontare lordo della pigione effettiva, dato che comunque il massimo
riconosciuto dal 1° gennaio 2001 è pari a fr. 15'000.--.
2.7. Per
stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv.
3 LPC le
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.8. Per quanto
attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si
rileva che, come indicato al consid. 2.3., ai fini del calcolo dell'assegno
integrativo viene computato unicamente il premio relativo all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi
all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Inoltre,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di
computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b
cpv. 3 LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Nella
fattispecie il premio di base ammonta a fr. 4'534.-- annui (fr. 187.10.--
premio mensile per l'assicurata, fr. 130.80.-- premio per il marito; fr.
59.80.-- mensili per il figlio; cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione),
come computato dalla Cassa nelle decisioni impugnate.
2.9. Secondo
l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al
calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1
LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono
determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo
stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la
prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare
ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una
tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se
nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
Nella
fattispecie il marito dell'assicurata è alle dipendenze della ditta __________.
Egli percepisce un salario lordo di fr. 4'728.-- mensili.
La Cassa
nel conteggio relativo all'assegno integrativo e di prima infanzia, a titolo di
reddito netto (reddito lordo - oneri sociali), ha computato l'importo di fr.
49'215.--.
Tuttavia
deducendo dal salario mensile lordo gli oneri sociali e convertendo il guadagno
netto in reddito annuo comprensivo della tredicesima, si ottiene l'importo di
fr. 53'615.--. Questo ammontare risulta del resto già dal conteggio all'incarto
effettuato dall'amministrazione medesima (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Ci si
potrebbe pertanto chiedere se, ai fini del calcolo degli assegni, non si debba
tener conto di questo reddito più elevato.
La
questione, nel caso di specie, può comunque rimanere irrisolta, in quanto in
ogni caso il reddito determinante, costituito dalle entrate provenienti
dall'attività lavorativa dipendente e dagli assegni di famiglia di base,
considerato nei provvedimenti del 29 gennaio 2001, supera il fabbisogno della
famiglia _________.
Infatti
il reddito complessivo di fr. 51'411.-- è più elevato rispetto sia al
fabbisogno del 2000 di fr. 48'454.--, che a quello del 2001 di fr. 49'544.--
(cfr. doc. _).
2.10. Per il resto
i ricorrenti non hanno sollevato particolari eccezioni in merito al conteggio
delle singole voci di reddito e fabbisogno indicate dalla Cassa.
Ora,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati dal giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più
volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata
è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa
(cfr.STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001
nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00;
DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;
AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessaire, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.
STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella
causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Osservato
come nel caso di specie gli assicurati - malgrado che ciò fosse senz'altro
esigibile - non hanno portato elementi tali da inficiare il calcolo
dell'amministrazione, non sussiste alcun motivo per scostarsi dalle decisioni
della Cassa.
2.11. Va infine
ribadito che sia l'assegno integrativo che l'assegno di prima infanzia sono
attribuiti agli assicurati in modo selettivo (cfr. consid. 2.2.), come risposta
a un reale e concreto stato di bisogno.
Il
finanziamento dell'assegno integrativo è poi parzialmente pubblico, mentre
l'assegno di prima infanzia è finanziato totalmente mediante le imposte (cfr.
consid. 2.2.).
Di
conseguenza questi assegni non possono essere erogati a tutti indistintamente.
In simili
condizioni questo Tribunale non può che confermare le decisioni impugnate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- l ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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