AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.1
Data decisione, Autorità:
18.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00001
rs/nh
Lugano
18 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 5 dicembre 2000 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 17 febbraio 1998, con effetto dal 1° luglio 1997, la Cassa
cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha assegnato a __________
a favore della figlia __________, un assegno integrativo di fr. 463.-- mensili
(cfr. doc. _). L'importo è stato elevato a fr. 470.-- con effetto dal 1°
gennaio 1999 (cfr. doc. _).
1.2. Con
provvedimento 5 dicembre 2000, con effetto a decorrere dal 1° dicembre 2000, la
Cassa ha rifiutato l'erogazione dell'assegno integrativo, in quanto i redditi
determinanti della famiglia __________ superano le spese riconosciute (cfr.
doc. _).
1.3. In data 18
dicembre 2000 l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
si è così espressa:
"
(…)
Ritengo infatti errato il vostro conteggio per la decisione di
rifiuto dell'assegno integrativo.
Andrò qui di seguito ad analizzare e correggere ogni vostro punto
errato dimostrando in modo inequivocabile l'errata vostra valutazione sul mio
reddito annuale, dimostrando che quello che voi reputate sia il mio reddito
totale annuo di 40830.‑ Fr. è realmente molto superiore a quello che io
realmente percepisco.
Reddito
Punto 300: Reddito attività dipendente
Vostro calcolo errato 27398.00 Fr annui (2283.20 Fr
mensili)
Mio calcolo annuo
(verifica mensile del reddito)
18166.25 Fr annui (1513.85 Fr mensili)
In dettaglio i redditi mensili sono inferiori alla cifra da voi
calcolata (eccetto il mese di ottobre [vedi osservazione in seguito]) e
precisamente sono:
gennaio
scuole +
mensa
- lav. indip. (parrucchiera*)
827.00
Fr
450.00
Fr
totale
1277.00
Fr
febbraio
scuole +
mensa
- lav. indip. (parrucchiera*)
828.95
Fr
435.00
Fr
totale
1263.95
Fr
marzo
scuole +
mensa
- lav. indip. (parrucchiera*)
770.65
Fr
515.00
Fr
totale
1285.65
Fr
aprile
scuole +
mensa
- lav. indip. (parrucchiera*)
925.20
Fr
585.00
Fr
totale
1510.20
Fr
maggio
scuole +
mensa
- lav. indip. (parrucchiera*)
605.95
Fr
392.00
Fr
totale
977.95
Fr
giugno
scuole +
mensa
1251.30
Fr
666.75
Fr
totale
1918.05
Fr
luglio
scuole
(puliz. estiva)
753.35
Fr
767.00
Fr
totale
1520.35
Fr
agosto
aiuto a dom. sig.ra
701.00
Fr
totale
701.00
Fr
settembre
scuole
393.50
Fr
675.75
Fr
totale
1069.25
Fr
ottobre
scuole
- aiuto a
dom. sig.ra __________
- parr. dip.
477.10
Fr
316.75
Fr
1429.05
Fr
totale
2222.90
Fr
novembre
scuole
456.25
Fr
1663.70
Fr
totale
2119.95
Fr
dicembre
scuole
1000.00
Fr
1300.00
Fr
totale
2300.00
Fr
Totale annuo 18166.25 Fr.
(ipotizzando dicembre 1000 alla
scuola con 13ma e 1300 lav. dipendente a __________)
Osservazioni:
-
Il mese di
ottobre ho lavorato la mattina (0900‑ 1300) a
__________ il pomeriggio dalla signora __________ (solo per i primi 15 giorni)
e alla sera alla scuola.
-
Il mese di
dicembre è un'approssimazione in quanto non ho ancora a disposizione i conteggi
esatti
- Nota: il lavoro indipendente come parrucchiera è da considerarsi
solo per qualche ora giornaliera (dovuto alla scarsità di lavoro nel paese ed
anche all'accudire della figlia)
Se per un vostro calcolo avete tenuto in considerazione il mese di
ottobre come guadagno "medio" dovreste o avreste potuto anche tener
conto dei mesi di maggio e agosto come guadagno "medio".
Infatti il guadagno medio va fatto non utilizzando lo stipendio
più alto ma bensì facendo la somma dei salari di ogni mese e dividere il tutto
per il totale dei mesi.
Alimenti ricevuti
Vostro calcolo errato 11234.00 Fr annui (936.15 Fr
mensili)
Mio calcolo annuo
(verifica mensile del reddito)
9204.00 Fr annui (767.00 Fr mensili)
Come è possibile notare dalle copie allegate i contributi
alimentari versati per la figlia non sono 950.00 Fr mensili ma 767.00 Fr
(183.00 Fr in meno al mese)
Assegno di base
Vostro calcolo errato 2196.00 Fr annui (183.00 Fr
mensili)
Mio calcolo su 11 mesi
(verifica mensile del reddito)
2013.00 Fr annui (183.00 Fr mensili)
Il mio calcolo annuo è su 11 mesi in quanto il mese di agosto, non
percependo io stipendio (anche avendo un contratto annuale, come da copia
allegata) non percepisco l'assegno per figlia. Non posso neppure pretendere
tale cifra dal mio ex marito in quanto ha un lavoro indipendente.
Riassunto generale della mia situazione finanziaria:
Vostri calcoli Miei calcoli
Reddito 27398.00 Fr 18166.25
Fr
Alimenti ricevuti 11234.00 Fr 9204.00 Fr
Assegno di base 2196.00 Fr 2013.00
Fr
Totale 40828.00
Fr 29383.25 Fr
Differenza: 40828.00 Fr ‑ 29383.25 Fr = 11444.75 Fr
Come vi è possibile notare vi è una notevole differenza fra quello
che avete calcolato e quello che realmente io percepisco.
Ora io mi domando se è possibile
penalizzare (togliendo l'assegno integrativo per un mese) una persona che ha
come reddito annuale di circa 29383.25 Fr. e che un mese ha sì guadagnato 2222.90
Fr ma è altresì vero che la stessa persona ha guadagnato il mese di maggio
977.95 Fr e il mese di agosto 701.00 Fr.
Ora ritengo giusto che per ricevere
l'assegno integrativo dovrei notificare ogni variazione verso l'alto del mio
salario, ma ritengo anche giusto che voi veniate informati di ogni variazione
verso il basso del mio salario. Ora io non ho ritenuto di dovervi notificare
ogni mese la mia situazione per non dover ogni mese disturbare il vostro
ufficio rendendo complicata e difficile da gestire da parte mia e vostra, tale
situazione. Ho infatti tralasciato sui due mesi nei quali ho percepito meno ed
ho conseguentemente tralasciato in quell'unico mese in cui ho percepito di più.
Vi chiedo dunque di versare
l'assegno integrativo del mese di dicembre come fatto nei mesi precedenti, e
soprattutto di non essere penalizzata come avete fatto.
Sono a vostra completa disposizione
per qualsiasi altra informazione o chiarimento che possa sistemare
quest'incresciosa situazione." (Doc. _)
1.4. Con risposta
del 6 marzo 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" Fino
al 30.11.2000 la signora __________ percepiva un assegno integrativo di fr.
470.- mensili (= massimo erogabile). Il diritto a tale prestazione era stato
stabilito con decisione dell'11.02.2000 avente effetto dal 01.02.2000 e teneva
conto di un reddito complessivo da attività lucrativa di fr. 15'970.‑,
suddiviso in fr. 9'970.‑ da attività dipendente presso la Scuola Media di
__________ e fr. 6'000.‑ da attività indipendente di parrucchiera.
Nel mese di novembre 2000 la Cassa fu informata dalla ricorrente
dell'inizio di un'attività dipendente al 50% presso il salone
"__________" dal mese di ottobre 2000, della cessazione dell'attività
indipendente dal giugno 2000, dell'interruzione dell'attività di donna di
accompagnamento della signora __________ (attività di cui non si aveva
conoscenza) e della cessazione dell'attività per fine dicembre presso la Scuola
Media di __________.
Tutti questi cambiamenti hanno costituito la base di calcolo per
una nuova decisione di assegno integrativo che esplicasse i suoi effetti dal
01.12.2000. La Cassa ha ricalcolato i redditi dell'attività lucrativa, su base
annua, tenendo in considerazione le due attività sinora svolte, quella nuova per
il salone "__________ a" e quella ancora svolta per la Scuola Media
di __________.
I nuovi redditi comportavano un forte incremento delle entrate (da
fr. 15'970.‑ a fr. 27'398.‑) che produceva una modifica importante
della condizione economica della ricorrente della quale non era lecito non
tener conto.
In sede ricorsuale e dalle conseguenti verifiche il reddito da
attività dipendente può essere corretto da fr. 27'398.‑ a fr. 23'177.-.
La ragione è riconducibile all'attività svolta presso la Scuola
Media di __________ non più quantificabile in fr. 9'970.‑ come
precedentemente ma a soli fr. 5'749, per effetto che dall'anno scolastico
2000/2001 la signora svolge solo attività di pulizia per la scuola e non più
per la scuola e la mensa come avveniva in precedenza. Questa correzione
comporta la rettifica del totale dei redditi da fr. 40'830, a fr. 36'609 che, a
fronte di un fabbisogno immutato a fr. 35'396.‑ non consente ancora il
riconoscimento dell'assegno integrativo." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione a __________ di un assegno integrativo a favore
della figlia __________.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), a) per
il figlio, se cumulativamente:
b) ha la custodia
del figlio;
c) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
d) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori
hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27
LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso
l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari
alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del
o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è
inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se
non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 Reg.LAF).
2.3. A proposito dell’ammontare
del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni
complementari (LPC), entrato in vigore con la terza revisione della Legge il 1°
gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, prevede che le
spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le
persone sole, a fr. 14’860, per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la
totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr.
5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di
fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.4. Per
stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo
l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b) spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d) …
e) pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A
differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per
l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio
cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di
prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia
obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono:
" b) il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni
familiari
g) le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.5. Quando nel
mese di dicembre 2000 la Cassa ha emanato la decisione impugnata, essa ha agito
nell'ambito di una revisione dell'assegno integrativo erogato all'assicurata.
In
effetti con lettera 20 novembre 2000 la ricorrente aveva comunicato
all'amministrazione una serie di cambiamenti intervenuti nella sua situazione
economica, e meglio:
"
dal primo ottobre lavoro a ________ presso il
salone "__________" per mezza giornata. Attualmente sono nei tre mesi
di prova (copia salario mese di ottobre).
Dalla metà del mese di
ottobre non vado più dalla signora _________ come donna di accompagnamento.
Dalla fine di dicembre
terminerò il lavoro alla scuola se rimarrò a lavorare a _________. Dal mese di
giugno non ho più un'attività indipendente." (Doc. _)
La Cassa
ha pertanto proceduto ad adeguare l'assegno integrativo alla nuova situazione.
L'art. 29
LAF enuncia infatti:
" 1 L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile
dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
Inoltre
l'art. 35 Reg.LAF prevede:
" 1 Per cambiamento della composizione
della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla
base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Pertanto,
sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo
generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati
sulla base di un anno.
La Cassa
ha quindi computato tra i redditi sia il salario percepito dall'assicurata
svolgendo la mansione di ausiliaria di pulizia alle dipendenze del Cantone
Ticino (cfr. doc. ), sia il reddito da attività dipendente conseguito presso
il salone "________" di _________ a partire dal 1° ottobre 2000
(cfr. doc. _) e non ha più computato né il reddito da attività indipendente né
quello da salariato presso la mensa.
2.6. Nell'atto di
ricorso l'assicurata contesta l'ammontare del reddito determinante stabilito
dalla Cassa nella decisione impugnata. Essa infatti sostiene che gli importi
computati dalla Cassa nel calcolo relativo all'assegno integrativo, a titolo di
reddito da attività lucrativa dipendente, di alimenti ricevuti dall'ex marito e
di assegni di base siano troppo elevati (cfr. consid. 1.3.).
Per
quanto concerne l'attività di ausiliaria di pulizia presso la Scuola media di
________ retribuita a ore (cfr. doc. _), va osservato che l'assicurata dal mese
di settembre 2000 ha diminuito il tempo di impiego, in quanto non svolge più
l'attività di pulizia presso la mensa della scuola. Ciò è stato riconosciuto
dalla Cassa nella risposta di causa e risulta pure dai certificati di salario
(cfr. consid. 1.4. e doc. _).
Per
determinare il reddito da attività dipendente da computare nel calcolo
dell'assegno integrativo, in virtù di quanto appena esposto (cfr. consid.
2.5.), occorre dunque basarsi sui salari percepiti dal mese di settembre 2000.
Nel mese
di settembre 2000 la ricorrente ha guadagnato al netto fr. 393.50, nel mese di
ottobre 2000 fr. 477.10 e nel mese di novembre 2000 fr. 456.25 (cfr. doc. _).
La media del salario percepito corrisponde all'importo di fr. 442.30, il quale,
calcolato su base annua comprensivo della tredicesima (cfr. doc. _,) è pari a
fr. 5'749.--, a differenza di quanto considerato nella decisione impugnata
(cfr. doc. _). Del resto la Cassa in sede di risposta ha corretto tale
ammontare (cfr. consid. 1.4.)
L'assicurata
ha iniziato l'attività di parrucchiera dipendente presso il salone
"________" a partire dal 1° ottobre 2000.
La
datrice di lavoro della ricorrente ha dichiarato che dal mese di ottobre al
mese di dicembre 2000, _________ ha guadagnato l'importo di fr. 4'604.30 (cfr.
doc. _). Calcolato su base annua (cfr. consid. 2.5.), il salario corrisponde a
fr. 18'417.--.
Di
conseguenza i redditi da attività lavorativa complessivi determinanti per la
revisione dell'assegno integrativo ammontano a fr. 24'166.-- (fr. 5'749.-- +
fr. 18'417.--) e non a fr. 27'398.--, come a torto computato dalla Cassa nella
decisone impugnata (cfr. doc. _).
Nella
risposta di causa l'amministrazione ha proposto di considerare un reddito da
attività lucrativa di fr. 23'177.--, pure errato, in quanto il salario annuo
concernente l'attività dipendente di parrucchiera è stato calcolato unicamente
in riferimento al certificato di salario del mese di ottobre 2000 (cfr. doc.
_). Al momento dell'emanazione della risposta del 6 marzo 2001, la Cassa
tuttavia era già in possesso dei dati relativi alle entrate dell'ultimo
trimestre dell'anno 2000 (cfr. doc. _), peraltro richiesti espressamente
dall'amministrazione l'11 gennaio 2001 (cfr. doc. _).
2.7. Secondo
l'art. 3c cpv. 1 lett. h LPC, in vigore dal 1° gennaio 1998 e applicabile al
caso di specie in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, il reddito
determinante comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia.
Nel caso
in esame la Cassa ha dunque correttamente computato nel conteggio relativo
all'assegno di famiglia gli alimenti versati dall'ex marito dell'assicurata.
La
ricorrente ne contesta l'ammontare (cfr. consid. 1.3. e 2.6.).
Dalla
convenzione 23 maggio 1997 sottoposta al Pretore per omologazione, nell'ambito
della causa di divorzio, (cfr. doc. _), risulta che il padre, __________, si è
impegnato a versare nelle mani della madre, a titolo di contributo alimentare
per la figlia _________, l'importo mensile anticipato e indicizzato di fr.
950.-- mensili dal compimento dei 6 anni al compimento dei 12 anni. Inoltre
egli si è obbligato a versare alla ex moglie l'importo di fr. 1'500.--.
Tuttavia è stato previsto che ogni e qualsiasi reddito che avesse dovuto
conseguire quest'ultima dalla propria attività lavorativa e/o dalle
assicurazioni sociali (disoccupazione, invalidità….) sarebbe andato in
deduzione alla pensione alimentare. In particolare qualora l'ex moglie avesse
conseguito un reddito mensile di almeno fr. 1'500 il contributo alimentare a
suo favore sarebbe decaduto.
L'assicurata,
lavorando sia presso le scuole medie di , sia presso il salone
"", percepisce un salario mensile più elevato di fr.
1'500.-- (cfr. consid. 2.6.), pertanto essa non ha più diritto a una pensione
alimentare da parte dell'ex marito.
Emerge
per contro dagli attestati bancari prodotti dall'assicurata che _________ versa
mensilmente alla ricorrente fr. 767.-- (cfr. doc. _). Questo importo
corrisponde al contributo alimentare per la figlia ___________, dedotto
l'assegno di base che ora percepisce la madre (cfr. doc. _).
Annualmente,
dunque, l'assicurata riceve effettivamente fr. 9'204.-- a titolo di alimenti,
come sostenuto nel gravame (cfr. consid. 1.3.).
La Cassa
nella decisione impugnata ha invece erroneamente tenuto conto di un importo che
comprendeva ancora la parte di alimenti destinata all'assicurata (cfr. doc. _).
2.8. Il Cantone
Ticino versa all'assicurata un assegno di base per la figlia _________ di fr.
183.-- mensili (cfr. doc. _).
Essa
percepisce dunque un assegno intero (cfr. art. 16 LAF). La Cassa nella
decisione impugnata ha dunque computato l'importo di fr. 2'196.--
corrispondente al massimo erogabile.
Tuttavia
nel caso di specie emerge dai certificati di salario e dall'attestazione del
Dipartimento delle finanze e dell'economia concernente le entrate del 1999 e
del 2000 che l'assicurata ha ricevuto unicamente fr. 2'013.-- annui a titolo di
assegni di base (cfr. doc _).
Infatti,
durante il mese di agosto sia del 1999 che del 2000 non ha lavorato e non ha
quindi percepito il salario.
Dovendo
effettuare il calcolo su base annua, bisogna pertanto concludere che la
ricorrente percepisce effettivamente unicamente l'importo di fr. 2'013.--.
2.9. L'art. 27
cpv. 3 LAF prevede che l'assegno integrativo non è versato se il suo importo
annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio.
Benché
dunque la censura sollevata dall'assicurata relativa al reddito da attività
lucrativa sia parzialmente fondata (cfr. consid. 2.6.) e quelle concernenti gli
alimenti versati dall'ex-marito e l'assegno di base siano da accogliere
integralmente (cfr. consid. 2.7.; 2.8.), all'assicurata non può essere versato
nessun assegno integrativo.
Infatti il
reddito complessivo determinante ammonterebbe, apportate le modifiche
menzionate ai precedenti considerandi, a fr. 35'385.--, a fronte di un
fabbisogno di fr. 35'396.--.
La
differenza annua tra il reddito e le spese riconosciute corrisponderebbe di conseguenza
a fr. 11.--.
Quest'ultimo
importo è chiaramente inferiore all'ammontare mensile dell'assegno di base per
un figlio pari a fr. 183.-- (cfr. art. 16 LAF).
In simili
condizioni pertanto il TCA non può che confermare la decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazioni
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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