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Numero d'incarto:
39.2000.95
Data decisione, Autorità:
21.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00095
dc/gm
Lugano
21 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 13 ottobre 2000
interposto da
__________,
contro
la decisione del 3 ottobre 2000 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 18 aprile 2001 della
parte convenuta;
richiamato il verbale 21 maggio 2001 del
seguente tenore:
" Dopo
lunga discussione il giudice delegato constata:
-
che
per il mese di settembre 2000 l'amministrazione riconosce di essere incorsa in
un errore e di avere a torto computato l'indennità __________. Il risultato è
che per quel mese l'assicurata ha diritto all'assegno integrativo massimo,
tenuto conto di un assegno di base intero. L'assicurata sostiene di avere
invece ricevuto un assegno di base dimezzato.
-
a
partire dal mese di ottobre l'assegno integrativo è stato negato anche a
seguito del computo di un reddito da attività dipendente del marito di fr.
28'573.-.
L'assicurata
contesta pure l'importo di 4'000 franchi conteggiato per l'attività
indipendente. D'altra parte il signor Bernasconi precisa che negli ultimi mesi
dell'anno vi sono state ulteriori modifiche.
In simili condizioni il giudice delegato propone
la seguente soluzione transattiva:
-
Per
il mese di settembre 2000 l'amministrazione verserà quanto proposto nella
risposta di causa, eventualmente maggiorato di mezzo assegno di base se gli
accertamenti dovessero concludere nel senso sostenuto dall'assicurata.
-
Per
il mese di ottobre e per i mesi successivi sono necessari ulteriori
accertamenti ed esame della documentazione che l'assicurata si impegna a
completare per quanto di sua competenza. L'amministrazione convocherà l'assicurata
al più presto per discutere di questi aspetti e se del caso per emettere una
nuova decisione formale.
Le
parti accettano seduta stante la proposta per cui la causa verrà stralciata dai
ruoli senza spese." (cfr. Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta di
conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique
VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;
DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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