AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.94
Data decisione, Autorità:
16.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00094
rs/nh
Lugano
16 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 23 ottobre 2000 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 16 luglio 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr. 463.--
mensili a favore della figlia __________ (29.07.1997) a decorrere dal 1°
febbraio 1998 (cfr. doc. _).
Con una decisione della
medesima data la Cassa ha attribuito all'interessata un assegno di prima
infanzia di fr. 2'257 mensili a far tempo dal 1° febbraio 1998 (cfr. doc. _).
Dopo
diversi adeguamenti dell'importo dei due assegni, dal 1° gennaio 1999
l'ammontare dell'assegno integrativo è stato quantificato in fr. 653.-- (cfr.
doc. _) e l'assegno di prima infanzia in fr. 2'271.-- (cfr. doc. _), quest'ultimo
ridotto dal 1° giugno 2000 a fr. 1'977.-- (cfr. doc. _).
Dal 1°
agosto 2000 si è estinto il diritto dell'assicurata all'assegno di prima
infanzia, poiché __________ ha compiuto i 3 anni il 29 luglio 2000 (cfr.
doc._).
1.2. A seguito
della comunicazione alla Cassa da parte dell'interessata, relativa alla ripresa
dell'attività lucrativa dal 1° settembre 2000, la Cassa con decisione 23
ottobre 2000 ha soppresso con effetto dal 1° novembre 2000 l'assegno
integrativo attribuito a __________, adducendo a motivazione il fatto che, con
il percepimento del nuovo salario, i redditi disponibili dell'assicurata
superano le spese riconosciute.
1.3. Con
tempestivo ricorso 20 novembre 2000 __________ ha impugnato il provvedimento
dell'amministrazione, argomentando:
" Con
gran tristezza, ho appreso la notizia del rifiuto dell'assegno integrativo per
mia figlia __________.
Sono una mamma di una bimba di 3 anni, sono sola e non percepisco
alimenti. Ho iniziato a lavorare il 1° settembre 2000 al 50%, non ho nessuno
che badi alla mia bimba. Per il momento ho trovato una soluzione ma non può
durare.
Inoltre con il 30 novembre dobbiamo lasciare l'appartamento, umile
ma funzionale.
Ho cercato invano un appartamento idoneo alla nostra situazione
economica ma senza esito.
Ora forse abbiamo trovato una sistemazione in una vecchia casa,
senza la minima comodità e senza riscaldamento.
L'assegno mi permetteva di affrontare meglio la ricerca di un
appartamento e condurre una vita più dignitosa.
Vi chiedo di ben valutare la nostra situazione." (Doc. _)
1.4. Con risposta
di causa 22 dicembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha
osservato:
"
(…)
In data 16.10.2000 la
ricorrente faceva pervenire alla Cassa la documentazione che attestava la
ripresa di un'attività lucrativa dal 1.9.2000 presso la __________.
Tale attività era svolta nella misura del 50% con un reddito
mensile di fr. 3'200.- pagato tredici volte l'anno.
Giova ricordare che prima di questa data la ricorrente percepiva
un assegno integrativo di fr. 653.- ed un assegno di prima infanzia di fr.
1977.‑, quest'ultima prestazione erogata fino alla fine del mese di
luglio 2000 perché la figlia __________ ha compiuto i tre anni.
L'attività svolta comporta un reddito totale annuo di fr. 35803.‑
che, unitamente alle altre entrate, determina un reddito complessivo di fr.
39079.‑ a fronte di un fabbisogno totale di fr. 32625.-. La nuova
situazione economica non giustifica più il riconoscimento dell'assegno
integrativo.
In riferimento alle osservazioni ricorsuali, al calcolo della
Cassa possono essere apportate due modifiche: più precisamente lo stralcio
della cifra 202 (assicurazioni sulla vita) e la modifica dell'assegno di base
da fr. 2196.- a fr. 1098.-
Le modifiche non conducono a risultato migliore circa il diritto
all'assegno integrativo. Il nuovo reddito complessivo è rettificato a fr.
37384.‑, reddito ancora manifestamente superiore al fabbisogno di fr.
32625.-." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la soppressione dell'assegno integrativo precedentemente assegnato
alla ricorrente a favore della figlia __________.
Secondo
la Cassa la modifica dell'assegno è riconducibile al fatto che l'assicurata il
1° settembre 2000 ha iniziato a svolgere un'attività lucrativa (cfr. consid.
1.2 e 1.4.).
L'assicurata
dal canto suo sostiene che l'assegno le permetteva di condurre una vita più
dignitosa (cfr. consid. 1.3.).
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27
LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso
l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari
alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del
o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è
inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art.
28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se
non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 Reg.LAF).
2.3 Per l’art.
29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile
dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione
della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla
base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno
integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le
condizioni legali."
2.4 L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione della Legge il
1° gennaio 1998, e al quale rinvia l'art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, prevede che le
spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le
persone sole, a fr. 14’860, per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la
totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e
per ogni altro figlio un terzo.
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31
dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.5. Poiché la
decisione impugnata è stata emessa nel 2000 alla presente vertenza si applicano
i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000 (che sono stati adeguati dal 1°
gennaio 2001).
In
concreto quindi il fabbisogno vitale della famiglia ________, formata dalla
madre e dalla piccola __________, è pari a fr. 22'690.--, come indicato dalla
Cassa.
La
pigione pagata mensilmente dalla ricorrente ammonta a fr. 700.-- mensili. Il
canone annuo è pari pertanto a fr. 8'400.--, a cui la Cassa ha aggiunto fr.
840.-- annui a titolo di spese per il riscaldamento ai sensi dell'art. 16b OPC,
in quanto l'assicurata non paga spese accessorie alla pigione (cfr. doc. _).
La somma
complessiva di fr. 9'240.-- è inferiore al massimo riconosciuto, dunque
l'amministrazione ha correttamente computato tale importo.
2.6. Vanno pure
computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
“a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. …
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51) e consid. 2.2.
2.7. Per quanto
attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si
rileva che, come indicato al consid. 2.2., ai fini del calcolo dell'assegno
integrativo viene computato unicamente il premio relativo all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi
all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Inoltre,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di
computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b
cpv. 3 LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa
infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il
rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p.
36).
Nella
fattispecie il premio di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta
a fr. 3'474.-- annui (fr. 222.50 premio mensile per l'assicurata, fr. 67.--
premio per la figlia; cfr. doc. _).
I sussidi
ammontano a fr. 2'199.40 per l'assicurata e a fr. 580.-- per ________.
Globalmente quindi i sussidi sono di fr. 2'779.40.
In simili
condizioni il premio annuo a carico della ricorrente è pari a fr. 695.--, come
indicato dalla Cassa.
2.8. Nel caso di
specie la Cassa ha emanato la decisione impugnata nel mese di ottobre 2000 poichè
è sopravvenuto un notevole cambiamento nelle condizioni economiche
dell'assicurata.
__________,
infatti, dopo un periodo di inattività professionale, ha ripreso, il 1°
settembre 2000, a lavorare a metà tempo presso la __________, percependo un
salario netto di fr. 2'734.40 (cfr. doc. _).
L'amministrazione ha
pertanto proceduto ad adeguare l'assegno integrativo alla nuova situazione
(cfr. art. 29 LAF e art. 35 Reg. LAF; consid. 2.3.).
Sulla
base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale
(cfr. art. 28 e 47 LAF), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla
base di un anno.
Infatti
se nel corso dell'anno civile le spese riconosciute dalla legge, i redditi
determinanti e la sostanza subiscono una diminuzione o un aumento considerevoli
per un periodo che si presume abbastanza lungo, per il calcolo delle PC ci si
dovrà basare sulle nuove spese e i sui nuovi redditi, convertiti in spese annue
e redditi annui e sulla sostanza disponibile nel momento in cui ha avuto luogo
la modifica (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI,
cifra 7005).
Di
conseguenza per il calcolo dell'assegno integrativo occorre fondarsi sulle
entrate dell'assicurata a partire dal mese di settembre 2000 conteggiate su
base annua.
Come
indicato al consid. 2.7., il reddito da attività lucrativa è computato per intero.
Per
quanto attiene al reddito da attività lucrativa non si applicano infatti le
disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la
modalità di computo di questo reddito (cfr. art 28 cpv. 2 LAF; Messaggio
relativo all'introduzione di una nuova legge sull'assegno di famiglia del 19
gennaio 1994 pag. 51).
La Cassa,
dunque, ha correttamente tenuto conto nel conteggio del reddito da attività
dipendente di fr. 35'803.-- comprensivi della tredicesima (cfr. doc. _).
2.9. Nel provvedimento
impugnato l'amministrazione ha computato nella sostanza, a titolo di
assicurazione sulla vita, l'importo di fr. 20'526.-- (cfr. doc. _).
La
ricorrente con scritto 20 novembre 2000, indirizzato alla Cassa, ha asserito
che tale somma è servita alla sua famiglia per vivere nei mesi in cui essa non
lavorava (cfr. doc. _).
Dai
documenti agli atti emerge in effetti che, nel mese di gennaio 1998,
l'assicurata ha riscattato la sua assicurazione sulla vita presso __________
per l'importo di fr. 23'219.40 (cfr. doc. _).
Come ha
rilevato a giusto titolo la Cassa nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3.),
tale assicurazione non deve più essere presa in considerazione nel calcolo
dell'assegno integrativo. Ne discende che l'ammontare della sostanza della ricorrente
è ora inferiore all'importo non conteggiabile previsto dall'art. 3c cpv. 1
lett. c LPC (cfr. consid. 2.4.), pari per una persona sola e una figlia a fr.
40'000.--.
Pertanto
l'assicurata non ha sostanza computabile.
2.10. Per quanto
attiene agli assegni di base, nella decisione impugnata è stato computato un
assegno di base annuale intero (cfr. doc. _). Tuttavia la ricorrente lavora a
tempo parziale al 50%.
Di
conseguenza, giusta l'art. 18 LAF, essa percepisce unicamente la metà
dell'assegno intero di fr. 183.-- mensili, ovvero fr. 91.50, come peraltro
risulta dal certificato di salario (cfr. doc. _).
Del resto
la Cassa medesima nella risposta di causa ha riconosciuto che nel calcolo
relativo all'assegno integrativo, a titolo di assegni di base, va computato
l'importo annuo di fr. 1'098.-- (fr. 91.50 X 12; cfr. consid. 1.3.).
2.11. Alla luce di
quanto sopra esposto, malgrado non vi sia alcun importo da computare a titolo
di sostanza (cfr. consid. 2.6.) e l'assegno di base computato vada parzialmente
corretto (cfr. consid.2.7.), il TCA deve concludere che i redditi disponibili
della famiglia _________ superano comunque le spese riconosciute.
Infatti i
redditi complessivi di fr. 37'384.-- sono più elevati rispetto al fabbisogno
pari a fr. 32'625.-- (cfr. doc. _).
In simili
condizioni il TCA non può che confermare la decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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