AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
39.2000.88
Data decisione, Autorità:
10.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00088
rs/nh
Lugano
10 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 19 ottobre 2000 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 20 marzo 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito ad __________, a favore del figlio __________
(24.08.1997), un assegno integrativo di fr. 463.-- mensili con effetto dal 1°
novembre 1997 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Con una
decisione di medesima data la Cassa ha assegnato all'interessata un assegno di
prima infanzia di fr. 459.-- a decorrere dal 1° novembre 1997 (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione).
Dal 1°
gennaio 1999 l'importo dell'assegno integrativo è stato quantificato in fr.
470.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministra-
zione),
mentre l'ammontare dell'assegno di prima infanzia in
fr.
263.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa, con
decisione 4 agosto 2000, ha ordinato ad __________ di restituire l'importo di
fr. 6'890.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° aprile 1999 al 29
febbraio 2000. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
"
Con decisione del 20.03.1998 la nostra Cassa le
ha accordato un assegno familiare (assegno integrativo e assegno di prima
infanzia) di fr. 463.‑ (AFI) rispettivamente fr. 459.‑(API)
mensili.
Sulla richiesta per assegni di famiglia del
13.11.1997 ci ha notificato di essere persona senza attività lucrativa. In data
24 gennaio u.s., in sede di revisione, la Cassa cantonale per gli assegni
familiari è venuta a conoscenza che lei ha svolto un'attività lucrativa della
durata di sei mesi quale supplente e ciò a far tempo dal 01.04.1999 al
30.09.1999.
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di
famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno.
Sulla scorta dei nuovi dati l'assegno di famiglia
ha poi dovuto essere ricalcolato anche per il periodo successivo (dal
01.10.1999 al 29.02.2000). Ne consegue che per il periodo dal 01.04.1999 al
29.02.2000 ha percepito a torto l'importo di fr. 6'890.‑‑."
(Doc. _)
Inoltre
il 2 agosto 2000 la Cassa ha emanato una nuova decisione con la quale ha attribuito
un assegno integrativo di fr. 232 all'assicurata a partire dal 1° marzo 2000.
Al
riguardo va precisato che il 10 febbraio 2000 l'amministrazione aveva sospeso
il versamento dell'assegno con effetto dal 1° marzo 2000.
1.3. In data 28
agosto 2000 l'interessata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa,
sostenendo la propria buona fede e una situazione economica problematica (cfr.
doc. _).
Con
decisione19 ottobre 2000 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in
particolare, ha osservato:
"
Gli assegni familiari riscossi a torto devono
essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in
buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44
cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto
essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta
dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a
negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi,
al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si
poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado
d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli
assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve
essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in
base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia
citiamo:
"Obbligo di annunciare ogni cambiamento
della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve
essere annunciato immediatamente all'istituto delle assicurazioni
sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un
termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo,
l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite".
Nel presente caso la buona fede non è
riconosciuta poiché:
Contrariamente a quanto da lei asserito nella
sua richiesta di condono l'agenzia comunale AVS di __________ ci conferma di
non aver mai dichiarato di non notificare il lavoro iniziato a tempo parziale.
Per questa ragione e poiché non ci ha mai annunciato, se non solo durante la
revisione periodica del 27.12.1999, di aver svolto un'attività lucrativa della
durata di 6 mesi (dal 01.04.1999 al 30.09.1999), la sua richiesta non può
essere accolta.
Mancando la prima condizione cumulativa per
ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere
troppo grave."
(Doc. _)
1.4. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato, il 6 novembre 2000, un tempestivo
ricorso nel quale si è così espressa:
"
Il 13.11.1997 ho fatto domanda per percepire
degli assegni famigliari (assegno integrativo e assegno di prima infanzia)
presso l'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona, in quanto lo
stipendio di mio marito era di fr. 3200 netti al mese con a carico una moglie e
un bambino di pochi mesi. La mia domanda fu accettata, e fino l'1.02.00 ho
percepito una somma di circa fr. 725 al mese.
Dal settembre 1997, sono diplomata infermiera
geriatrica, ma non ho potuto svolgere la mia professione per impegni
famigliari. Da quando sono sposata (8.08.1997) e con la nascita del bambino, la
mia situazione economica è peggiorata di molto, mio marito aveva già molti
debiti prima del matrimonio, e non aiutandomi economicamente, con l'assegno
riuscivo a pagare la cassa malati (mia e del bambino) i pannolini e il latte di
cui aveva bisogno mio figlio.
Nel mese di marzo del 1999, mi contattò
telefonicamente il direttore della casa anziani di __________ (il signor
__________ lo conosco perché quando ero allieva ho fatto uno stage presso il
suo istituto), dicendomi se ero disponibile a lavorare presso il suo istituto,
però solo come sostituzione malattie dall'1.04.99 al 30.09.99 senza contratto e
al 60%. Prima di accettare gli risposi che percepivo degli assegni famigliari e
che se accettando avrei avuto delle difficoltà riguardo la percezione, ma mi
rispose che, visto che l'impiego era temporaneo, non era necessario
notificarlo.
Ora mi rendo conto della gravità commessa, ma
allora ignoravo le conseguenze che avrei potuto incontrare in un futuro, e
credo che mi serva di lezione, ma mi sembra di aver agito in buona fede senza
far del male a nessuno, e accettando questo impiego, mi ha permesso di pagare
alcuni debiti di mio marito, anche se alcuni non sono ancora del tutto estinti,
e volevo soprattutto evitare che arrivassero dei precetti ma non sono riuscita
ad evitarlo, in quanto i suoi debiti erano numerosi.
Naturalmente lo stipendio che percepivo era
destinato a pagare i debiti, e come citato all'inizio, con l'assegno che
percepivo riuscivo a pagare la cassa malati e a comprare il necessario per il
bambino. Il mese di dicembre del 1999 ho ricevuto da Bellinzona la revisione
dell'assegno per l'anno 2000.
Onde evitare sbagli nel riempire il formulario,
ho preferito farlo assieme al segretario del Municipio di __________. Alla
cassa di Bellinzona sono stati informati della mia attività lucrativa
temporanea per 6 mesi senza un contratto dove sono state allegate le buste
paga, i debiti che ha accumulato mio marito prima e dopo il matrimonio, e
infine il cambiamento di domicilio a partire dall'1.02.00. Questa revisione
l'ho riempita serenamente e tranquilla, senza nascondere niente a nessuno, anzi
mi vergognavo per i debiti, ma il mio dovere l'ho fatto e mi sembra di aver
agito in buona fede visto anche la mia onestà nell'annunciare l'attività
lucrativa temporanea precedente, e quella attuale dove svolgo dal 1 luglio la
mia professione presso l'ospedale psichiatrico di __________, ma purtroppo
questa nuova situazione famigliare economica, non ci permette comunque di
saldare tempestivamente i debiti. Siccome sono stanca di questa situazione, mi
sono presa ancora una volta la responsabilità con i creditori di mio marito, di
saldare i debiti ratealmente, e se tutto va bene entro giugno 2001 saranno
saldati tranne il debito con la banca che scadrà nell'agosto 2002.
Il 10.02.00 ricevo sempre dalla Cassa una lettera
con scritto che per revisionare l'assegno integrativo e quello di prima
infanzia, hanno bisogno dei documenti che ho inviato subito, e che a titolo
prudenziale hanno sospeso il versamento dell'assegno con effetto l'1.03.00.
Purtroppo da quando hanno sospeso il versamento e
non sapendo ancora della loro decisione inerente la restituzione, la mia
situazione economica è nuovamente peggiorata, e non mi ha permesso comunque di
far fronte ai numerosi impegni finanziari, in quanto sia mio marito che io in
banca non possediamo niente, mi hanno sempre aiutato economicamente la mia
famiglia nel pagare alcune fatture, come pure per fare la spesa.
Il 4.08.00 ricevo una raccomandata con un ordine
di restituzione per un totale di fr. 6890. Gli ho contattati telefonicamente per
avere ulteriori spiegazioni sulla tabella di calcolo, in quanto la somma mi
sembrava troppo elevata, visto che lavorando per 6 mesi più ricevendo a torto,
come scrivono loro, fr. 725 al mese per 6 mesi, la somma da restituire dovrebbe
essere di circa fr. 4350. Non mi hanno dato nessuna risposta, anzi sono stati
un po' maleducati e le uniche parole che mi hanno detto sono o di fare una
domanda di condono o fare ricorso al tribunale.
Il 28.08.00 ho fatto una domanda di condono
spiegandogli le motivazioni che sto scrivendo a voi, che l'ho fatto in buona
fede, e che non è stata mai mia intenzione rubare dei soldi, ma evidentemente
alla Cassa pur venendo a conoscenza dei debiti di mio marito, e che la somma di
fr. 6890 comporterebbe un ulteriore debito enorme e che per me è impossibile
pagare in quanto non li ho, a loro non interessa, per loro nella lettera del
19.10.00 sono una persona non responsabile e che non l'ho fatto in buona fede.
Ora se avere dei debiti è un reato questo non lo
so, ma io ritengo di averlo fatto in buona fede come ha anche dichiarato per
iscritto il segretario del Municipio di __________ a Bellinzona.
Se ho sbagliato lo ammetto, ma credetemi che non
è assolutamente bello vivere in questa situazione, soprattutto dipendere
economicamente da estranei, e prima di scrivere a voi mi sono recata da un
avvocato ma la sua quota oraria era troppo elevata, e quindi ho scritto di mia
spontaneità con la speranza di un aiuto da parte vostra.
Se la somma è da restituire potrò solo iniziare a
pagare dal mese di aprile 2001 dove la maggior parte dei debiti saranno
definitivamente saldati, ma in rate piccole da fr. 150/200 per tot anni."
(Doc. _)
1.5. Con risposta
21 novembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
"
Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i
seguenti elementi:
fino al mese di febbraio 2000 l'assicurata era
beneficiaria, unitamente al marito ed al figlio, di un assegno integrativo di
fr. 470.‑ e di un assegno di prima infanzia di fr. 263.- mensili;
le citate prestazioni erano state accordate nel
mese di marzo 1998, con decorrenza dal novembre 1997, quando nella famiglia il
marito era l'unica persona a svolgere attività lucrativa;
il 24.01.2000, nell'ambito della revisione
periodica degli assegni familiari, la Cassa venne per la prima volta a
conoscenza che la signora __________ aveva pure svolto attività lucrativa
presso una casa per anziani per la durata di 6 mesi: ulteriori accertamenti
permisero di accertare che l'attività fu svolta dal 01.04.99 al 30.09.99.
Le decisioni notificate dalla Cassa indicano
l'obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o
economica.
In particolare viene precisato che la
comunicazione deve essere immediata nel caso di inizio di un'attività
lucrativa.
La ricorrente ci ha comunicato d'aver svolto
attività lucrativa solo in occasione della revisione periodica avviata dalla
Cassa. La comunicazione intempestiva ha prodotto l'erogazione di prestazioni
indebite in quanto il totale dei redditi del nucleo familiare avrebbe impedito
il riconoscimento dei due tipi di assegno.
In conclusione la Cassa non ritiene il
comportamento della signora ____________ compatibile con il riconoscimento
della buona fede. Omettendo di comunicare tempestivamente questo importante
cambiamento della sua situazione economica ha commesso una negligenza grave che
le ha consentito di percepire prestazioni non dovute." (Doc. _)
1.6. Con lo
scritto del 3 dicembre 2000 l'assicurata ha precisato che:
"
(…) prove a mio carico, oltre alla mia onestà, i
debiti e i vari precetti di mio marito e la dichiarazione fatta dal segretario
del Municipio di __________ a Bellinzona concernente la mia buona fede, non ce
ne sono più.
Chiedo nuovamente scusa dell'errore creato alla
Cassa Cantonale degli Assegni, ma come già scritto precedentemente, ritengo di
averlo fatto in buona fede senza immaginare di creare problemi.
Inoltre spero che ne tenga presente, qualora la
somma fosse da restituire, che potrò solo iniziare dal mese di aprile 2001 dove
la maggior parte dei debiti saranno definitivamente saldati, e chiedo la
possibilità di una dilazione in rate mensili da fr. 150/200 perché come già
dichiarato nella mia lettera, non ho mai avuto e soprattutto non avrò mai un
aiuto economicamente da mio marito, e siccome oltre alle mie spese ho anche un
figlio a cui pensare, da aprile vorrei iniziare la mia situazione economica in
modo soddisfacente." (Doc. _)
1.7. L'amministrazione
il 21 dicembre 2000 ha rilevato:
"
Per quanto attiene la lettera del 3 dicembre 2000
della signora ___________, non abbiamo nulla da aggiungere a quanto già
comunicatovi con la nostra risposta di causa.
In merito alle modalità di restituzione siamo
disponibili nel ricercare una soluzione che permetta alla ricorrente di far
fronte ai suoi impegni, compatibilmente con i termini di prescrizione per
l'incasso dell'indebito." (Doc. VII)
1.8. Il 1°
gennaio 2001 l'interessata ha comunicato:
"
(…) in data 30.12.00 ho ricevuto uno scritto
dalla Cassa Cantonale per gli assegni famigliari di Bellinzona, inerente
all'assegno integrativo mensile di fr. 303.‑ a mio favore a partire
dall'1.01.2001. Mi permetto evidenziare, come potrà notare, che il loro scritto
è stato intestato al precedente indirizzo, in quanto loro già dal 24.01.2000
hanno quello attuale. Sicuramente è stata una svista da parte loro, ma visto
che nelle lettere ricevute precedentemente mi ricordano che devo annunciare
ogni modifica delle mie condizioni personali, durante la revisione periodica
dell'assegno sono state annunciate il cambiamento di indirizzo e la mia
attività lucrativa precedente.
Ora non so se mi stanno prendendo in giro, ma non
vedo il motivo di questa nuova somma che mi aspetta, quando mi chiedono la
restituzione di ca. fr. 7000.‑ che non ho mai contestato la restituzione,
anzi ho ammesso l'errore anche se mi sembra eccessiva la somma perché avendo
lavorato 6 mesi al 60% e avendo ricevuto a torto come dichiarano loro fr.
705.-, calcolandoli per sei mesi la somma da restituire secondo me è più bassa,
ma l'unica richiesta che ho sempre chiesto, è per una dilazione rateale minima
di fr. 150/200 mensili in caso dovesse essere da restituire.
Oltre alla lettera, mi allegano la tabella di
calcolo che ha consentito di verificare i redditi e le deduzioni per stabilire
il nuovo importo. Ora presumo che prima di stabilire un nuovo importo, debbano
richiedere delle nuove informazioni sulla situazione economica famigliare visto
che è cambiata, ma loro pur sapendo dalla mia raccomandata del 28.08.2000 della
mia nuova attività lucrativa al 75% presso l'Organizzazione Socio Psichiatrica
di ___, fino ad oggi non mi hanno mai richiesto né le buste paga di mio
marito né tantomeno le mie, su quale conto versare la somma, in quanto il n.
del conto corrente bancario dell' che gli avevo dato, è stato chiuso
nel mese di settembre 2000.
In conclusione voglio ricordare che la mia azione
è stata fatta in buona fede, in quanto mi ritengo una persona onesta e sincera,
e aggiungo che se veramente mi spetta la somma di fr. 303.‑
mensili, sottolineo che non li voglio
assolutamente perché mi sento presa in giro da parte della Cassa e offesa
perché mi hanno considerato una persona Irresponsabile e una "ladra"
e inoltre non vorrei che tra sei mesi o un anno mi richiedano di nuovo un ordine
di restituzione." (Doc. _)
1.9. Con scritto
17 gennaio 2001 la Cassa ha puntualizzato:
"
(…) Da accertamenti effettuati possiamo rilevare
che con lettera raccomandata del 28 agosto 2000, l'assicurata informava la
Cassa cantonale per gli assegni familiari che dal 1. luglio 2000 aveva iniziato
un'attività lucrativa al 75% c/o Organizzazione Socio Psichiatrica di
__________ (salario mensile netto di fr. 2'676.10). Con il computo del reddito
conseguito dalla signora __________, l'assegno integrativo non poteva essere
erogato già dal 1. luglio 2000.
Per quanto concerne l'indirizzo errato lo stesso
è dovuto ad un disguido del programma.
Infine, confermiamo che l'assegno integrativo per
i mesi da ottobre 2000 a gennaio 2001 è stato ritornato alla nostra Cassa in
quanto il conto c/o ________ è stato chiuso nel corso del mese di settembre
2000." (Doc. _)
1.10. Pendente
causa il TCA ha richiesto alla Cassa alcune precisazioni, e meglio:
"
(…) vi preghiamo, entro il termine di 10
giorni, di precisare se è corretto comprendere dal vostro scritto del 17
gennaio 2001, in primo luogo, che ___________ avrebbe percepito a torto degli
assegni integrativi - attribuiti all'assicurata con decisione 2 agosto 2000 - a
partire dal mese di luglio 2000, quando ha iniziato la sua nuova attività
lavorativa, comunicata il 28 agosto 2000 con la domanda di condono relativa
all'ordine di restituzione del 4 agosto 2000.
In secondo luogo che
l'assegno integrativo di fr. 232.-- le sarebbe stato versato anche dopo aver
ricevuto l'informazione concernente il nuovo impiego.
Vi richiediamo inoltre di
indicare se effettivamente non è stata emanata nessuna domanda di restituzione
per il periodo dal 1° luglio 2000." (Doc. _)
Con
scritto 6 aprile 2001 l'amministrazione ha risposto:
"
(…) confermiamo che la Cassa è venuta a
conoscenza dell'indebito dalla lettera del 18 agosto 2000.
L'assegno di fr. 232.‑ è stato
effettivamente versato fino al mese di gennaio 2001.
Non è per contro stato notificato un ordine di
restituzione dal 1. luglio 2000.
Facciamo notare che questi elementi non possono
in ogni caso modificare la nostra posizione in merito al condono
respinto."
(Doc. _)
1.11. Infine
l'assicurata, il 10 aprile 2001, ha osservato:
"
(…) è con grande rammarico che la lodevole Cassa
cantonale assegni familiari non voglia riconoscere che il mio modo di agire è
stato assolutamente in buona fede per diversi motivi.
Dapprima bisogna riconoscere che mi sono comunque
informata presso delle persone professionali e molto più esperte di me (vedi
lettera del 28.08.2000 e dichiarazione del segretario del Municipio di
___________), su che cosa avessi dovuto fare iniziando un'attività
professionale e temporanea (ammetto di aver sbagliato a non informarmi
direttamente presso la Cassa), ma in secondo luogo, bisogna riconoscere anche
che il 24.01.2000 nell'ambito della revisione periodica degli assegni familiari
ho annunciato spontaneamente un'attività professionale da me temporaneamente
svolta e conclusasi il 30.09.1999 (4 mesi prima).
Per quanto riguarda il periodo da settembre 2000
a gennaio 2001, bisogna riconoscere che la Cassa cantonale abbia versato
assegni a torto pur essendo a conoscenza che svolgevo un'attività lucrativa
(lettera del 28.08.2000).
Mi chiedo, come possa io, infermiera geriatrica,
conoscere il meccanismo (composto da una miriade di calcoli) di chi necessita a
ragione o a torto dell'assegno integrativo?
Comunque dalla Cassa cantonale vorrei avere tre
spiegazioni, sperando che questa volta alla prima siano in grado di
rispondermi, visto che l'ultima volta quando gli ho contattati telefonicamente
dopo la loro raccomandata del 4.08.2000 inerente la restituzione, non mi hanno
dato nessuna risposta.
- Come mai la somma che mi chiedono di restituire è di CHF 6'890,
quando nella loro lettera del 21.11.2000 scritta a voi, vi informano che
percepivo un assegno integrativo di CHF 470 e un assegno di prima infanzia di
CHF 263, per un totale di CHF 733 mensili, e avendo ricevuto a torto come
sostiene la Cassa questa somma mensile per 6 mesi, dovrebbe risultare un totale
di CHF 4'398 e non di CHF 6'890.
La domanda che mi
pongo, o per meglio dire che pongo alla Cassa, su quale base, dati, siano
arrivati alla conclusione di restituire la somma di CHF 6'890, quando ho
percepito l'assegno per 6 mesi a torto e cioè dal 1.04.2000 al 30.09.2000
(periodo della mia attività temporanea)?
- Come mai la Cassa dopo essere stati informati il 28.08.00 della mia
nuova attività lucrativa al 75% presso l'___________ di ___________ dal
1.07.00, il 28.12.00 mi scrivono che dal 1.01.2001 il mio assegno mensile sarà
di CHF 303 (inviata copia di questa il 1.01.01 con mio scritto), quando nella
loro lettera del 6 aprile 2001, vi informano che dal 1 luglio 2000 fino al mese
di gennaio 2001 sono stati versati CHF 232, che ho percepito solo luglio,
agosto, settembre 2000.
La domanda che pongo
a loro, è su quale base la Cassa cantonale sia arrivata a questa conclusione,
senza richiedere le buste paga di mio marito e le mie, sapendo che le
condizioni economiche sono cambiate, e come mai a partire da gennaio 2001 se
avessi continuato a percepire l'assegno, ci sarebbe stato una differenza in più
di CHF 71 dall'anno 2000?
- Come mai, dal momento che i soldi da settembre 2000 venivano
rispediti regolarmente al mittente dall'__________ (il conto era stato nel
frattempo da me chiuso), il responsabile c/o la Cassa cantonale non si sia mai
preoccupato d'informarsi dove versarmi dei soldi che comunque dalle loro
informazioni dovevano essermi versati?"
(Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di prestazioni presumibilmente
percepite a torto da ___________ a titolo di assegni integrativi e di prima
infanzia dal 1° aprile 1999 al 29 febbraio 2000.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 Reg.LAF).
2.3. L’assegno di
prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32
LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico
minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto
all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le
condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il
figlio.
Da quanto
esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.4. Per l’art.
29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile
dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
La stessa
disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia all'art. 37 LAF.
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione
della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla
base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno
integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le
condizioni legali."
2.5. Secondo
l’art. 41 LAF concernente le disposizioni comuni
" Il
titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente
il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del RegLaf precisa che
" Il
titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa
cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
" Il
titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le
Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le
Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni
utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei
contributi."
2.6. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF delle
disposizioni comuni prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito
deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari
(Messaggio p. 54).
Per
l’art. 76 Reg.LAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo
di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di
restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario
dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla
restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30
giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della
Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
" Per
quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge
federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.7. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
2.8. Nel caso in
esame, a giusto titolo, l'assicurata non ha contestato l'obbligo di
restituzione fatto valere dalla Cassa.
Dagli
atti di causa risulta, infatti, che la ricorrente ha lavorato presso la casa
per anziani _________ di _________ dal 1° aprile al 10 settembre 1999 in
qualità di assistente geriatrica a tempo parziale pari al 60% (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione), percependo un salario lordo base di fr. 2'288.-- al
quale si aggiungono i supplementi per le ore festive e le ore notturne (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Lo
stipendio del marito dell'assicurata nel corso dell'anno 1999 è pure aumentato,
da fr. 39'039.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) a fr. 42'583.--
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione.
E' pacifico,
pertanto, che le entrate della famiglia dell'assicurata dal mese di aprile 1999
erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo
dell'assegno integrativo e di prima infanzia (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione), la quale si era basata unicamente su quanto il marito
della ricorrente percepiva nel 1997-1998 (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Di
conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori (cfr. art. 35 Reg.LAF), il
calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia andava rivisto in base al
nuovo reddito più elevato.
Inoltre va segnalato che
dal 1° gennaio 2000 il premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro le
malattie effettivamente versato alla cassa malati è leggermente aumentato (cfr.
doc. _; agli atti dell'amministrazione) e dal mese di febbraio 2000 la famiglia
___________ ha traslocato in un appartamento a pigione più moderata (cfr. doc.
_ agli atti dell'amministrazione).
Tali cambiamenti sono
emersi unicamente in sede di revisione degli assegni, più precisamente dopo che
la Cassa, il 10 febbraio 2000, ha richiesto una serie di documenti alfine di
riconteggiare l'importo degli assegni (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Queste modifiche hanno influito sull'ammontare del fabbisogno della famiglia
___________. Pertanto il conteggio degli assegni è stato, a giusta ragione,
nuovamente rivisto sia per il mese di gennaio che per il mese di febbraio 2000
(cfr. doc. _).
In simili
condizioni e considerando che l'aumento del reddito disponibile è stato
importante, ha infatti provocato una modifica degli assegni di più di fr.
500.-- all'anno (cfr. consid. 2.4.), l'assicurata ha dunque effettivamente
percepito indebitamente gli assegni integrativi e di prima infanzia per un
importo complessivo di fr. 6'890.--. Essi vanno così restituiti.
2.9. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona
fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di
coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se,
nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o
avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere
l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di
fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U.
Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.10. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà pertanto
essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione
patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.11. Nella
fattispecie la Cassa rimprovera all'assicurata in primo luogo di non aver
notificato tempestivamente lo svolgimento di un periodo di attività lavorativa
presso la casa anziani __________ di _________ dal mese di aprile al mese di
settembre 1999.
In
secondo luogo e indirettamente di non aver notificato l'aumento di salario del
marito. Queste circostanze avrebbero permesso di procedere all'adeguamento
dell'importo dell'assegno integrativo e alla soppressione del versamento
dell'assegno di prima infanzia.
L'interessata
sostiene invece la propria buona fede, adducendo che, quando le è stato
proposto l'impiego di 6 mesi presso la casa anziani di ___________, ha chiesto
al direttore se, percependo un salario, avrebbe avuto problemi con il
versamento degli assegni di famiglia. Quest'ultimo le avrebbe risposto che data
la temporaneità dell'attività non era necessario notificarla (cfr. consid.
1.4.). Nella domanda di condono ha pure asserito di aver posto il medesimo
quesito al segretario comunale di __________ (cfr. doc. _).
Inoltre
avendo contratto il marito diversi debiti lo stipendio le serviva per far fronte
al pagamento di tali obblighi finanziari, mentre gli assegni familiari erano
utilizzati per provvedere al sostentamento di suo figlio (cfr. consid. 1.4.)
2.12. Come
menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che
ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere
comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre
l'art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio
la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nell'evenienza
concreta va rilevato che con le due decisioni 20 marzo 1998 e 23 marzo 1998,
con le quali veniva accordato all'assicurata l'assegno integrativo e l'assegno
di prima infanzia, la Cassa cantonale per gli assegni familiari l'ha avvertita
espressamente di quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
e
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione)
Pertanto
la ricorrente, dopo aver ricevuto le decisioni relative all'assegno integrativo
a favore del figlio _________ e all'assegno di prima infanzia, avrebbe dovuto
leggerle accuratamente e constatare che la Cassa, in quanto autorità
competente, deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del
diritto all'assegno.
Sul
formulario è peraltro chiaramente indicato che l'inizio di un'attività
lucrativa deve essere comunicato. L'assicurata avrebbe dunque dovuto annunciare
al più presto che aveva iniziato un periodo di lavoro della durata di 6 mesi
presso la casa anziani Quiete, indipendentemente dagli effetti concreti del
percepimento del salario sulle finanze della famiglia. In effetti le
conseguenze dello svolgimento di un'attività lavorativa da parte
dell'assicurata sul diritto agli assegni sarebbero state stabilite in un
secondo tempo dalla Cassa.
Lo stesso
dicasi per il mancato annuncio dell'aumento dello stipendio del marito della
ricorrente.
2.13. Va, inoltre
osservato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel
caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha
evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag.
162).
In una
sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994
pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita
dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare
questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La
Massima Istanza al riguardo ha precisato:
"
(…)
Le dossier permet de
conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une
modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant
de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum
d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut
parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste
de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage.
L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive
de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des
circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation
d'annoncer."
(cfr. Pratique VSI 1994
pag. 129)
Nel caso
di specie l'aumento mensile di reddito nel periodo in cui l'assicurata è stata
attiva quale assistente geriatrica è stato rilevante (cfr. consid. 2.8. agli
atti dell'amministrazione).
Di
conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa
ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa.
Inoltre dal mese di aprile al mese di settembre 1999 le entrate della famiglia
___________ erano aumentate di un importo superiore all'ammontare mensile degli
assegni, che corrispondeva a fr. 733.-- (cfr. consid. 1.1.). Pertanto
l'assicurata avrebbe dovuto rendersi conto che il calcolo dell'assegno andava
rivisto: l'aumento del reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere
utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente
la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in
parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di
prima infanzia (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia:
caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg.
(124-125)).
2.14. Circa quanto
sostenuto dalla ricorrente relativamente al fatto che il segretario comunale di
____________ e il direttore dalla casa anziani le avrebbero comunicato che,
vista la sua attività temporanea, non era necessario informare la Cassa (cfr.
doc. _ e consid. 1.4.), va osservato che il 13 ottobre 2000 l'agenzia comunale
AVS di ____________, tramite il segretario comunale, ha affermato di non avere
mai dichiarato all'interessata di non notificare il lavoro che aveva iniziato a
tempo parziale (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Che poi
il direttore della Quiete abbia effettivamente affermato quanto allegato è
irrilevante al fine del presente giudizio. Infatti, come prescritto dalla legge
e puntualizzato nelle decisioni della Cassa (cfr. consid. 2.5. e 2.12.), è
proprio l'amministrazione che deve essere informata di ogni mutamento nella
situazione personale ed economica della famiglia del beneficiario di assegni
integrativi o di prima infanzia e non il datore di lavoro. Quest'ultimo deve
inoltre essere avvisato dei cambiamenti rilevanti per il diritto all'assegno di
base (cfr. art. 69 Reg. LAF).
2.15. L'assicurata,
contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 Reg.LAF, non ha
dunque comunicato tempestivamente l'inizio dell'attività lucrativa del marito
all'organo amministrativo competente, per cui ha senz'altro violato il proprio
obbligo di informare la Cassa.
A mente
di questa Corte la violazione commessa da ___________, avendo la Cassa avvisato
in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare
l'organo competente (cfr. consid. 2.12.), configura inoltre una negligenza grave,
per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
Non
potendo riconoscere la buona fede dell'assicurata, primo presupposto per
ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza,
confermare la decisione del 19 ottobre 2000 della Cassa cantonale per gli
assegni familiari e respingere il ricorso.
Va infine
osservato che la Cassa ha manifestato il suo accordo ad una restituzione
rateale dell'importo (cfr. consid. 1.7.).
Questo
tema non è oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad
occuparsene. Tuttavia il Tribunale prende atto della disponibilità
dell'amministrazione a trovare una soluzione confacente alle esigenze
dell'assicurata (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e)
2.16. A titolo
abbondanziale va segnalato che l'assicurata il 28 agosto 2000 nella domanda di
condono ha dichiarato di avere iniziato il 1° luglio 2000 a svolgere
un'attività lavorativa fissa al 75% presso l'Organizzazione Socio Psichiatrica
di __________, percependo fr. 2'676.-- netti mensili (cfr. doc. _; consid.
1.8.).
Nonostante
tale informazione, la Cassa ha continuato a versare alla ricorrente l'assegno
integrativo di fr. 232.--, attribuitole con decisione 2 agosto 2000 con effetto
retroattivo al 1° marzo 2000 (cfr. consid. 1.2.; 1.10.).
Dal mese
di ottobre 2000, tuttavia l'assegno mensile è stato ritornato
all'amministrazione in quanto il conto bancario della ricorrente è stato chiuso
(cfr. doc. _; consid. 1.8.; 1.9.; 1.11.).
A
proposito dell’obbligo di informare, sancito all'art. 41 LAF (cfr. consid.
2.5.) si ricorda che il TFA, in materia di prestazioni complementari ha
precisato, in un caso in cui il rappresentante dell’assicurato aveva comunicato
alla Cassa che il suo tutelato avrebbe ripreso a svolgere attività lucrativa a
tempo pieno, senza tuttavia indicare l’ammontare del salario, che la
comunicazione era atta a mettere in discussione in modo evidente, durevole e
immediato la legalità della concessione della rendita. In tali circostanze
l’amministrazione, in virtù del principio inquisitorio, avrebbe dovuto
stabilire l’ammontare del reddito, contattando il datore di lavoro, di cui
conosceva le coordinate.
Il TFA ha
inoltre precisato che, in tale evenienza, le prestazioni indebitamente
percepite vanno restituite fino all’istante della ricezione, da parte
dell’autorità competente, della notifica tardiva dell’assunzione di un’attività
lavorativa o in generale di qualsiasi altra fonte di reddito o di sostanza. Le
prestazioni percepite posteriormente a tale data non vanno invece restituite
(Pratique VSI 1994 p. 38).
L’Alta
Corte ha dichiarato applicabile questo principio anche alla procedura di
condono (Pratique VSI 1994 pag. 40 consid. 3b).
La
giurisprudenza suesposta dev’essere applicata anche alla LAF, che in materia di
restituzione e condono si basa sui medesimi principi delle altre assicurazioni
sociali di diritto federale e vi rinvia espressamente.
In
concreto l'assicurata ha informato la Cassa dell'inizio del nuovo impiego il 28
agosto 2000. Pertanto se l'amministrazione ha l'intenzione di richiedere la
restituzione di eventuali importi relativi agli assegni integrativi percepiti a
torto in questo periodo, in ogni caso la richiesta di restituzione può
giustificarsi unicamente per i mesi di luglio e agosto 2000.
Dal mese
di settembre 2000 infatti la Cassa disponeva degli elementi sufficienti atti a
mettere in discussione la legalità della decisione di assegnazione degli
assegni integrativi del 2 agosto 2000 e dunque avrebbe dovuto procedere a
stabilire l'ammontare preciso dei nuovi redditi (per un caso analogo cfr. STCA
del 24 aprile 1999 nella causa F.K.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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