AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.86
Data decisione, Autorità:
23.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00086
rs/sc
Lugano
23 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 5 ottobre 2000 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 8
agosto 2000 __________, madre di __________ (nata il 18 gennaio 2000), ha
presentato istanza alla Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito
la Cassa) tendente all'assegnazione di un assegno integrativo e di un assegno
di prima infanzia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Il 5
ottobre 2000, con due decisioni, la Cassa ha assegnato all'interessata, a
favore della figlia, un assegno mensile di fr. 461.-- (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione), mentre ha respinto la richiesta di un assegno di prima
infanzia (cfr. doc. _).
1.2. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata ha impugnato una delle due decisioni
della Cassa, con le seguenti motivazioni:
"
Ho preso visione della vostra decisione per
assegno di famiglia integrativo (fr. 461.--) e mi permetto farvi notare, che
dallo stipendio netto di mio marito di fr. 2661.90, gli viene ogni mese dedotto
fr. 1500.-- per un prestito avuto.
Per cui vi chiedo di tener conto del fatto, e
voler aumentare l'assegno almeno per questo periodo." (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 22 novembre 2000, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso,
argomentando:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i
seguenti elementi:
a) con
decisione di stessa data alla ricorrente è stato riconosciuto un assegno
integrativo di fr. 461.-- mensili a contare dal 01.09.2000 (massimo erogabile
fr. 470.--);
b) il
calcolo del reddito da attività lucrativa del marito tiene conto della nuova
attività svolta dal 01.02.2000 presso "__________"; trattandosi di
attività irregolare, la Cassa ha computato i redditi conseguiti da febbraio a
giugno, riportandoli su base annua;
c) della
trattenuta di fr. 1'500.-- non vi era traccia sulle buste paga da febbraio a
giugno.
A seguito di un prestito ottenuto dal datore di
lavoro, il marito della ricorrente si è accordato per una trattenuta di fr.
1'500.-- mensili. La stessa, dai documenti in nostro possesso, è stata
effettuata sulla busta paga di settembre.
Il rimborso di prestiti, secondo la
regolamentazione vigente, non rientra tra le spese riconoscibili per la
determinazione del fabbisogno: in particolare la legge sulle prestazioni
complementari non consente di tener conto né degli interessi per debiti
privati, né dell'ammortamento degli stessi.
Da quanto precede si evince l'impossibilità per
la Cassa di aderire alla richiesta ricorsuale avendo la trattenuta di fr.
1'500.-- il solo scopo di rimborsare un prestito ottenuto dal datore di
lavoro."
(Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
2.2. La
giurisprudenza federale ammette che le conclusioni e i motivi risultino
implicitamente dall'atto di ricorso. E' sufficiente che l'oggetto della
procedura emerga dal tenore del ricorso di diritto amministrativo. In
particolare, i motivi addotti nel ricorso devono almeno indicare ciò che vuole
il ricorrente e i fatti che egli intende invocare. Non è necessario che la
motivazione sia corretta o che sia pertinente, deve essere tuttavia in
relazione con l'oggetto del litigio. Il semplice rinvio ad allegati ricorsuali
anteriori alla decisione cantonale non è sufficiente (sentenza del TFA del 28
giugno 1994 nella causa R.S.). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, è da
intendere quale conclusione la manifestazione di volontà dell'assicurato di
ottenere una modifica del dispositivo della decisione querelata (sentenza del
TFA del 18 luglio 1994 nella causa H.S.; RAMI 1984 no K 565 pag. 25 consid. 2).
Se mancano le conclusioni, o i motivi, o se questi ultimi non risultano nemmeno
implicitamente, il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile, senza che
il ricorrente abbia la possibilità di poter rimediare a questa irregolarità
(DTF 118 Ib 135 consid. 2; 113 Ib 287; RCC 1988 pag. 546; DTF 101 V 127).
La
giurisprudenza cantonale ha precisato che l'identificazione dell'oggetto e
dell'ambito di un ricorso in materia amministrativa va fatta non avendo
riguardo - secondo un criterio meramente formalistico - alle indicazioni in
epigrafe ed agli atti espressamente indicati, bensì ponendo mente all'intero
contenuto del gravame, con la conseguenza che non può non ritenersi investito
dell'impugnazione il provvedimento contro il quale sono inequivocabilmente
appuntati i motivi di censura ed è rivolta l'istanza di annullamento (M.
Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, n. 437; Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 46 LPamm, pag. 248).
Nel caso
di specie dal tenore letterale dell'atto ricorsuale emerge che l'assicurata ha
richiesto alla Cassa di aumentare l'importo dell'assegno integrativo erogatole,
ritenendo che si debba dedurre dal reddito da attività dipendente del marito
l'ammontare di un debito contratto da quest'ultimo nei confronti del datore di
lavoro, che si è impegnato a restituire in rate mensili (cfr. consid. 1.2.).
Tuttavia,
nonostante questo Tribunale, con scritto 20 ottobre 2000, abbia richiesto in
modo generico all'assicurata di trasmettere la decisione impugnata, essa ha
inviato il provvedimento relativo al rifiuto dell'assegno di prima infanzia
(cfr. doc. _).
Da un
attento esame del contenuto del gravame e tenuto conto che l'assicurata ha
comunque ricorso contro una sola delle due decisioni emanate il 5 ottobre 2000,
occorre concludere che il provvedimento impugnato è la decisione che assegna
alla ricorrente un assegno integrativo di fr. 461.-- (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione). Del resto, come sopra esposto, gli atti trasmessi al
Tribunale hanno un'importanza minore ai fini dell'identificazione dell'oggetto
del ricorso rispetto alle richieste e alle motivazioni esposte dal ricorrente.
Nel
merito
2.3. Oggetto del
contendere è l'assegnazione alla ricorrente di un assegno integrativo più
elevato rispetto a quello erogatole dalla Cassa a partire dal 1° settembre 2000
(cfr. consid. 1.1.).
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori
hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27
LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso
l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari
alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del
o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è
inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se
non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 Reg.LAF).
2.4. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31
dicembre 2000 al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--, per i coniugi,
almeno fr. 22’290.-- e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si
prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri
figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr.
2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31
dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.5. Poiché la
decisione impugnata è stata emessa nel 2000 alla presente vertenza si applicano
i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000 (che sono stati adeguati dal 1°
gennaio 2001).
In
concreto quindi il fabbisogno vitale della famiglia ________, formata dalla
madre, dal padre e da una figlia, è pari a fr. 30'120.--, come indicato dalla
Cassa.
La
pigione, comprensiva delle spese accessorie, pagata mensilmente dalla
ricorrente ammonta a fr. 7'212.-- annui (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Essendo
tale somma inferiore al massimo riconosciuto, la Cassa ha correttamente
computato l'importo lordo della pigione effettiva.
2.6. Per
stabilire l'ammontare dell'assegno integrativo vanno pure computate secondo
l’art. 3b cpv. 3 LPC le
"a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza
del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e
interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo
dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. …..
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e, quindi, dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia,
nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per
coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite
per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51 e consid. 2.3.
2.7. Per quanto
attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si
rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del
relativo regolamento.
Come
indicato al consid. 2.3., ai fini del calcolo dell'assegno integrativo viene
computato unicamente il premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo
la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Inoltre,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di
computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b
cpv. 3 LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa
infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il
rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p.
36).
Nella
fattispecie il premio di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta
a fr. 5'158.-- annui (fr. 162.50.-- premio mensile per l'assicurata, fr.
204.80.-- premio per il marito; fr. 62.50.-- mensili per la figlia __________a;
cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
I sussidi
ammontano a fr. 533.35.-- per l'assicurata, a fr. 495.-- per il marito; a fr.
175.-- per __________.
Globalmente
quindi i sussidi sono di fr. 1'203.--.
In simili
condizioni il premio annuo a carico della ricorrente ammonta a fr. 3'955.--,
come riconosciuto dalla Cassa.
2.8. Secondo
l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al
calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1
LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono
determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo
stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la
prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare
ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una
tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se
nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
Giusta il
cpv. 4 dell'art. 23 OPC se la persona che pretende una prestazione
complementare annua può rendere plausibile nella domanda che durante il periodo
per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno
notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di
calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi
probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente
al momento in cui sorge il diritto alla prestazione (cfr. pure Direttive UFAS
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7004).
Nella
fattispecie il marito dell'assicurata è stato alle dipendenze del Ristorante
__________ fino al 31 gennaio 2001, percependo un salario netto di fr. 2'576.--
mensili (AVS 5.05%, AD 1,5%, inf. non prof. 1,31%, LPP fr. 3.95),
corrispondenti a fr. 33'492.-- annui comprensivi della tredicesima (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione).
Dal 1°
febbraio 2001 lavora presso la __________. Il suo stipendio non è fisso, bensì
varia a seconda delle ore effettuate.
Dal mese
di febbraio al mese di giugno 2000 __________ ha ottenuto un salario netto di
complessivi fr. 12'701.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
L'orario di impiego mensile del marito dell'assicurata varia in misura
importante, per cui non è possibile semplicemente convertire su base annua
questo reddito. Al momento in cui la decisione impugnata è stata resa non era
ancora noto, infatti, il numero di ore che egli avrebbe effettuato in tutti i
mesi del 2000. Pertanto era impossibile pronosticare quale sarebbe stata la
retribuzione globale del 2000.
L'assicurata
non ha così reso credibile una notevole diminuzione delle sue entrate per
l'anno 2000. Non può dunque trovare applicazione, nel caso di specie, l'art. 23
cpv. 4 OPC AVS/AI, bensì deve essere presa in considerazione la regola generale
enunciata all'art. 23 cpv. 1 OPC AVS/AI. Determinante ai fini del calcolo
dell'assegno integrativo erogato all'assicurata è quindi il reddito conseguito
nell'anno precedente la sua richiesta di assegni familiari, ovvero nel 1999,
come correttamente calcolato dalla Cassa nella decisione impugnata. Contrariamente
a quanto sostenuto dall'amministrazione nella risposta di causa le entrate
percepite dal coniuge della ricorrente sono di conseguenza ininfluenti (cfr.
consid. 1.3.).
2.9. L'assicurata
asserisce che mensilmente dal salario netto del marito viene decurtata la somma
di fr. 1'500.-- corrispondenti all'ammortamento mensile di un debito contratto
nei confronti del datore di lavoro, la __________ (cfr. consid. 1.2.). Di
conseguenza essa chiede che questo importo sia tenuto conto nel conteggio
dell'assegno.
Per
quanto attiene ai debiti, il TCA rileva che essi sono deducibili dalla sostanza
e non dai redditi (cfr. consid. 2.6.). Poiché tuttavia la sostanza di proprietà
dei ricorrenti è uguale a zero, la deduzione del debito non ha nessuna
rilevanza ai fini del calcolo dell’assegno integrativo.
Neppure
gli ammortamenti possono essere dedotti in quanto non previsti nella lista
esaustiva di cui all'art. 3 cpv. 3 LPC applicabile alla procedura LAF.
Inoltre,
secondo il chiaro tenore della legge a titolo di interessi sui debiti possono
essere riconosciuti solo gli interessi ipotecari (consid. 2.6.).
Di
conseguenza nel caso di specie non occorre chiedersi se il debito contratto con
il nuovo datore di lavoro può essere dedotto dal reddito determinante per il
calcolo dell'assegno anche se esso corrisponde al guadagno da attività
lavorativa conseguito nel 1999 (cfr. consid. 2.8.). Infatti, in ogni caso, la
deduzione dal salario netto di fr. 1'500.-- non entra in considerazione ai fini
del presente giudizio.
2.10. L'importo del
reddito conseguito dal marito dell'assicurata pari a fr. 33'492.-- deve
sommarsi agli assegni di base percepiti a seguito dell'attività dipendente
svolta da _________. Mensilmente infatti gli viene erogato un assegno di fr.
183.-- per la figlia (cfr. art. 16 LAF), che corrisponde all'importo di fr.
2'196.- annui (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Inoltre
va computato l'importo di fr. 72.-- conteggiato dalla Cassa a titolo di
interesse da deposito di risparmio (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
2.11. Alla luce di
quanto esposto occorre concludere che il calcolo effettuato
dall'amministrazione è incensurabile e dunque la differenza tra il fabbisogno
della famiglia della ricorrente di
fr.
41'287.-- e il reddito disponibile di fr. 35'760.-- è pari a
fr.
5'527.--.
Di
conseguenza all'assicurata può essere erogato unicamente un assegno integrativo
di fr. 462.--, come stabilito dalla Cassa.
In simili
condizioni il TCA non può che confermare la decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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