AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
39.2000.60
Data decisione, Autorità:
26.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00060-61
rs/sc
Lugano
26 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 8 agosto 2000 di
__________,
contro
le decisioni del 26 luglio 2000 emanate
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
coniugata, madre di __________, 1996 e di __________, 1997, il 1° gennaio 2000
ha inoltrato richiesta per l'ottenimento di un assegno integrativo e di un
assegno di prima infanzia (cfr. doc. _ segg. agli atti dell'amministrazione).
Con
decisione 26 luglio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha respinto la domanda di assegno integrativo in quanto il reddito
determinante supera il fabbisogno.
Con una
decisione di medesima data l'amministrazione ha respinto anche la domanda di
assegno di prima infanzia, adducendo la stessa motivazione
Queste
due decisioni annullano e sostituiscono due precedenti decisioni notificate
all'assicurata in data 14 luglio 2000 con le quali le era stato concesso un
assegno.
1.2. Contro le
decisioni 26 luglio 2000 l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale si è così espressa:
"
all'inizio dell'anno in corso ho inoltrato
regolare richiesta degli assegni sopracitati.
In data 14 luglio mi vedo recapitare un consenso
favorevole per i primi mesi, accompagnato ad una richiesta d'ulteriori conteggi
salariali di mio marito.
Spedito quanto richiesto, in data 26 luglio 2000,
ricevo una decisione negativa ad entrambi gli assegni.
Con la presente richiedo una verifica per
stabilire come mai dopo 7 mesi d'attesa, in uno spazio di pochi giorni, abbia
ricevuto due decisioni diametralmente opposte." (Doc. I)
1.3. La Cassa,
con risposta pervenuta al TCA il 24 novembre 2000, ha proposto di respingere il
gravame e ha osservato:
"
(…)
Sulle dichiarazioni contraddittorie la Cassa ha
già avuto modo di chiarire con la ricorrente: la comunicazione del 14 luglio
2000 è e rimane un malaugurato errore.
Per quanto riguarda il calcolo che ha determinato
il rifiuto delle prestazioni va osservato che lo stesso teneva conto del
reddito da attività lucrativa conseguito dal marito della ricorrente nel 1999.
In sede ricorsuale è tuttavia emerso che dal 1. gennaio 2000 è subentrata
un'inabilità lavorativa del marito della ricorrente.
Il salario dal quale erano state tolte le spese
per il conseguimento del reddito, è sostituito dalle indennità perdita di
guadagno pagate dalla cassa malati. Il conteggio della Schweizerische
Arbeitenhilfswerk SAH per il periodo di inabilità lavorativa da gennaio a
luglio 2000 comporta un reddito su base annua di fr. 57'464.--.
Da quanto precede ne risulta un rifiuto dei due
tipi di assegno per il citato periodo.
Dal 1. agosto 2000 il marito ha ripreso
l'attività lucrativa presso un altro datore di lavoro. La Cassa emetterà una
nuova decisione valida dal 1. agosto 2000." (Doc. _)
1.4. In data 11
gennaio 2001 il TCA ha richiesto alla Cassa la trasmissione della nuova
decisione valida dal 1° agosto 2000 (cfr. doc. _).
L'amministrazione,
il 22 gennaio 2001, ha inviato i provvedimenti del 16 gennaio 2001, con i quali
è stato assegnato all'interessata un assegno integrativo di fr. 508.-- mensili,
a favore dei figli _________ e __________ a partire dal 1° agosto 2000, mentre
ha rifiutato l'erogazione di un assegno di prima infanzia (cfr. doc. VIII1 e
VIII2).
Inoltre
ha trasmesso le decisioni 18 gennaio 2001 relative all'anno 2001 concernenti
sia l'adeguamento dell'assegno integrativo a fr. 597.--, che il rinnovato
rifiuto dell'assegno di prima infanzia (cfr. doc. VIII3 e VIII4)
1.5. Pendente
causa il TCA ha sottoposto alla Cassa il seguente quesito:
"
(…)
- i motivi per i quali avete calcolato l'importo del premio
dell'assicurazione malattia da computare nel calcolo dell'assegno integrativo
richiesto dall'assicurata, deducendo dalla somma complessiva dei premi
effettivi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, relativi alla
famiglia __________a, oltre ai sussidi erogati ai coniugi e alla figlia
__________, l'ammontare massimo della quota media cantonale ponderata per i
minorenni, pari a fr. 780.--, nonostante il premio lordo del secondo figlio,
__________, corrisponda a fr. 636.-- annui (cfr. art. 44 e 48 della Legge di
applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie; Decreto
esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi
nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2000)." (Doc. IX)
Con
scritto 5 febbraio 2001 l'amministrazione ha risposto:
"
abbiamo preso atto di quanto da voi fattoci
rilevare con lettera del 01.02.2001 e possiamo confermarvi che nello stabilire
la quota cassa malati a carico della famiglia siamo incorsi in un errore
togliendo per il secondo figlio un quota di sussidio più elevata dello stesso
premio valido per il figlio.
Ne consegue che l'effettivo premio della cassa
malati a carico della famiglia va corretto in fr. 1'787.20 (arrotondato a fr.
1'788.--) anziché fr. 1'644.--.
Questa correzione impedisce tuttavia di arrivare
a un risultato diverso per quanto attiene al diritto all'assegno integrativo e
di prima infanzia dal 01.01.2000 al 31.07.2000 per le osservazioni da noi
inoltrate e relative ai ricorsi n° 39/2000.60 e 61." (Doc. X)
1.6. Il doc. X è
stato sottoposto all'assicurata assegnandole un termine di 10 giorni per
presentare le proprie osservazioni (cfr. doc. XI), La ricorrente è rimasta
silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
2.2. Va
innanzitutto ritenuto che la Cassa cantonale per gli assegni familiari era
legittimata a riesaminare le sue decisioni notificate all'assicurata il 14
luglio 2000 (cfr. consid. 1.1.).
La
modifica di una decisione è infatti possibile sia prima che dopo la crescita in
giudicato formale (in quest'ultimo caso a determinate condizioni; cfr.
Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrecht, Zurigo 1990, pag.
167 N° 765). Tale modo di procedere è conforme al principio costituzionale
della legalità derivante dall'art. 4 Cst. fed., secondo cui, tra l'altro, non
vanno erogate prestazioni senza base legale (cfr. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 50; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea-Francoforte sul Meno 1994, pag. 30;
Häfelin-Müller, op. cit., pag. 173 N° 789; DTF 103 Ia 380 seg. consid. 5/6).
Nella
presente fattispecie la Cassa ha riesaminato due decisioni non ancora cresciute
in giudicato. Essa poteva farlo liberamente (cfr. DTF 122 V 369; DTF 107 V 191,
Häfelin/Müller, op. cit., pag. 166 N° 764).
L'amministrazione
può del resto riesaminare anche una decisione impugnata davanti ad un Tribunale
e quindi non ancora cresciuta in giudicato, fino alla presentazione della
risposta di causa e quindi malgrado sia stato interposto ricorso con effetto
devolutivo. Questo istituto persegue infatti lo scopo di applicare in maniera
semplice il diritto obiettivo (Locher, op. cit., pag. 379).
Diversa
sarebbe invece stata la questione se le decisioni notificate all'assicurata,
quando sono state modificate, erano già cresciute in giudicato. In quel caso la
Cassa avrebbe potuto riconsiderarle soltanto se esse fossero state
manifestamente errate (cfr. DTF 122 V 270; DTF 122 V 368-368).
Dal
profilo formale le decisioni del 26 luglio 2000 sono dunque corrette.
Nel
merito
2.3. Oggetto del
contendere è l'assegnazione di un assegno integrativo e di un assegno di prima
infanzia.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie."
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 LAF).
2.4. L’assegno di
prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32
LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico
minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto
all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le
condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il
figlio.
Il diritto
all'assegno si estingue:
a) alla fine del
mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di
occupazione superiore al 50%;
b) quando il
genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza
giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi
alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto
esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.5. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31
dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--, per i coniugi,
almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830.--. Per i due primi figli si
prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri
figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr.
2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31
dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.6. Poiché le
decisioni impugnate sono state emesse nel 2000 alla presente vertenza si
applicano i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000 (che sono stati
adeguati dal 1° gennaio 2001).
In
concreto quindi il fabbisogno vitale della famiglia della ricorrente, formata
dalla madre, dal padre e da due figli, è pari a fr. 37'950.--, come indicato
dalla Cassa.
La
pigione pagata mensilmente dalla ricorrente ammonta a fr. 1'000.-- mensili. Il
canone annuo è pari, pertanto, a fr. 12'000.--, a cui si aggiungono fr.
1'500.-- annui a titolo di spese accessorie (cfr. doc. 20 agli atti
dell'amministrazione). Visto che la somma complessiva di fr. 13'500.--
corrisponde al massimo riconosciuto, la Cassa ha correttamente computato
l'importo lordo della pigione effettiva.
2.7. Per
stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv.
3 LPC le
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene
al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.8. Per quanto
attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si
rileva che, come indicato al consid. 2.3., ai fini del calcolo dell'assegno
integrativo viene computato unicamente il premio relativo all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi
all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Inoltre,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di
computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b
cpv. 3 LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa
infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il
rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p.
36).
Nella
fattispecie il premio di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta
a fr. 5'904.-- annui (fr. 206.-- premio mensile per l'assicurata, fr. 180.--
premio per il marito; fr. 53.-- mensili per ciascuno dei due figli; cfr. doc.
4; 5; 7; 9 agli atti dell'amministrazione).
I sussidi
ammontano a fr. 1'504.40.-- per l'assicurata, a fr. 1'504.40 per il marito; a
fr. 472.-- per ________ e fr. 636.-- per __________.
Il
sussidio di un figlio è più elevato, poiché l'art. 44 LCAMal prevede che le
famiglie sussidiate sono esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli
successivi, tuttavia ex art. 48 LCAMal solo fino all'ammontare massimo della
quota media cantonale ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a
quello degli adulti, che corrisponde appunto a fr. 780.-- (cfr. art. 1 Decreto
esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi
nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2000). Globalmente quindi i
sussidi sono di fr. 4'117.--.
In simili
condizioni il premio annuo a carico della ricorrente ammonta a fr. 1'787.-- e
non a fr. 1'644.--, come computato dalla Cassa nella decisione impugnata. Essa
infatti ha a torto dedotto dal premio effettivo di Ruben il sussidio massimo di
fr. 780.--.
Va, in
ogni caso, rilevato che con scritto 5 febbraio 2001 l'amministrazione ha
riconosciuto di essere incorsa in un errore e che il premio effettivo a carico
della famiglia __________ corrisponde a fr. 1'787.-- annui (cfr. consid.1.5.).
2.9. Per quanto
concerne gli assegni di base, va ribadito che giusta l'art. 8 LAF essi sono
attribuiti ai salariati in caso di infortunio o di malattia, cessato il diritto
al salario, per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro;
dall'importo dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso
titolo dall'ente assicuratore.
L'importo
dell'assegno è di fr. 183.-- mensili per figlio (cfr. art. 16 LAF).
La Cassa
ha dunque correttamente computato la somma di fr. 4'392.-- a titolo di assegni
di base per i figli _________ e __________.
2.10. Secondo
l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al
calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1
LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono
determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo
stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la
prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare
ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una
tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se
nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
Per
l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile
dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
La stessa
disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia all'art. 37 LAF.
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione
della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla
base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno
integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le
condizioni legali."
Infine
l'art. 59 Reg.LAF sancisce che:
"
In caso di modifica dell'assegno integrativo ai
sensi degli art. 29 LAF e art. 35 e 36 Reg. LAF, l'assegno di prima infanzia è
conseguentemente aumentato, ridotto o soppresso."
Pertanto,
sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo
generale (cfr. art. 28 e 46 LAF), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati
sulla base di un anno.
Infatti
se nel corso dell'anno civile le spese riconosciute dalla legge, i redditi
determinanti e la sostanza subiscono una diminuzione o un aumento considerevoli
per un periodo che si presume abbastanza lungo, per il calcolo delle PC ci si
dovrà basare sulle nuove spese e i sui nuovi redditi, convertiti in spese annue
e redditi annui e sulla sostanza disponibile nel momento in cui ha avuto luogo
la modifica (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra
7005).
Nell'evenienza
concreta la Cassa nella risposta sostiene che, procedendo al calcolo degli
assegni, si è fondata sul reddito da attività lucrativa esercitata dal marito
dell'assicurata nel 1999 pari a complessivi fr. 48'929.-- (cfr. consid. 1.3).
Tuttavia
ciò non corrisponde alla realtà dei fatti. Da un attento esame delle decisioni
impugnate risulta infatti che l'amministrazione ha tenuto conto del salario del
mese di giugno 2000 convertito in reddito annuo, dedotte le spese di trasferta
(cfr. doc. 22 agli atti dell'amministrazione).
Dal 1°
gennaio 2000 il marito dell'assicurata è stato inabile al lavoro, percependo
delle indennità giornaliere per perdita di guadagno da parte della
Schweizerische Arbeiterhilfswerk SAH (cfr. doc. 19 agli atti
dell'amministrazione).
Il TCA
constata dagli atti dell'incarto che il reddito conseguito dal marito nel
periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2000 e riportato su base annua ammonta a
fr. 57'464.--.
Vi è da
chiedersi pertanto se, ai fini del calcolo degli assegni, non si debba tener
conto di questo reddito più elevato.
La
questione può, nel caso di specie, rimanere comunque irrisolta, in quanto in
ogni caso il reddito determinate considerato nei provvedimenti del 26 luglio
2000, supera il fabbisogno della famiglia ____________.
Infatti
il reddito complessivo corrispondente a fr. 53'335.-- (cfr. doc. A1) è più
elevato rispetto al fabbisogno pari a fr. 53'094 (cfr. consid. 2.6.; 2.8.).
2.11. In simili
condizioni, dunque, malgrado il computo del premio della cassa malati a carico
della famiglia ___________ vada corretto, in quanto quest'ultima versa
effettivamente un importo superiore a quello conteggiato dalla Cassa (cfr.
consid. 2.8.), il TCA non può che confermare le decisioni impugnate.
A titolo
abbondanziale va, in ogni caso, segnalato che sulla base di quanto esposto al
consid. 2.8. relativamente al computo del premio dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie, la Cassa dovrà correggere e modificare sia la
decisione del 16 gennaio 2001 con la quale è stato erogato all'assicurata un
assegno integrativo a decorrere dal 1° agosto 2000, che la decisione del 18
gennaio 2001 concernente l'adeguamento dell'assegno per il 2001 (cfr. consid.
1.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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