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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.58
Data decisione, Autorità:
08.08.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00058
FP
Lugano
8 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesca Pozzi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2000 di
__________,
contro
la decisione del 13 luglio 2000 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
Ritenuto che, - con due decisioni
12 luglio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni famigliari ha rifiutato di
attribuire a __________ l'assegno di prima infanzia e l'assegno integrativo dopo
il 1. luglio 2000, in quanto il reddito determinante supera il limite annuo
fissato dalla legge ex art. 27 e 35 LAF (doc. _).
Con decisione del giorno successivo la Cassa cantonale per gli assegni
famigliari ha ordinato la restituzione degli assegni integrativi (di Fr. 470.--
mensili) e degli assegni di prima infanzia (di Fr. 600.-- mensili) percepiti
indebitamente dal 1. settembre 1999 al 30 giugno 2000, per un totale di Fr.
10'700.-- (doc. _);
-
contro
quest'ultima decisione amministrativa del 13 luglio 2000 sono tempestivamente
insorti i coniugi __________ chiedendo il condono della restituzione dei
suddetti assegni (doc. _);
-
ai sensi
dell'art. 44 cpv. 1 LAF gli assegni indebitamente percepiti devono essere
restituiti.
La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto o in
parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e
se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione,
il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (art. 44 cpv. 3
LAF);
-
nel caso
che ci occupa, i ricorrenti non contestano la restituzione degli assegni, ma
postulano il condono della restituzione;
-
l'amministrazione
non ha emesso una decisione in merito, per cui su tale richiesta il TCA non può
statuire.
Secondo
l'art. 68 LAF l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un
determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata dalla Cassa per
gli assegni famigliari (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF
104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in
re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);
- pertanto
gli atti vanno inviati alla Cassa affinché emani una decisione formale in
merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni indebitamente
percepiti, contro la quale ____________ potranno ricorrere, entro 30 giorni
dalla relativa ricezione, al TCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
non é ricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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