AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.55
Data decisione, Autorità:
12.10.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00055
rs/nh
Lugano
12 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 luglio 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 3 luglio 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 3 luglio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in
seguito la Cassa) ha assegnato a __________ un assegno integrativo di fr.
139.-- mensili a favore della figlia __________, per il periodo dal 1° maggio
al 30 giugno 2000.
1.2. Contro
questa decisione l'interessata, tramite l'avv. __________, ha inoltrato un
tempestivo ricorso, nel quale postula che:
"1. La
decisione querelata è annullata e riformata nel senso che a __________ è
corrisposto un assegno integrativo di fr. 287.20 mensili.
-
A
__________ è concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________.
-
Protestate
spese e ripetibili." (Doc. _ pag. 2)
A
motivazione del proprio gravame l'assicurata ha, in particolare, rilevato che:
"1. La
ricorrente è separata dal marito e, da quest'ultimo, percepisce l'importo
mensile anticipato di fr. 15'600.‑, il tutto e meglio come giustamente
ritenuto nella tabella di calcolo assegni di famiglia, sub. 315 e 318 (fr.
13'404.‑ + fr. 2'196.‑).
- L'istituto però a torto ha considerato un reddito d'attività
dipendente di fr. 19'798.‑ annui, quando già lo scorso anno, come risulta
dalla documentazione consegnata dalla Signora __________, quest'ultimo era di
fr. 19'262.‑ (doc. _).
Inoltre, essendo la Signora __________ impiegata a ore presso
la __________, il suo salario varia secondo le necessità. In questo senso e per
quanto qui interessa, come risulta dalla documentazione che si produce (doc.
_), da gennaio a giugno 2000), Ia ricorrente ha percepito l'importo di fr.
9'119.30, donde un reddito mensile netto di fr. 1'519.88, per cui annui
18'238.60.
-
Di conseguenza, la decisione querelata deve essere corretta nel
senso di computare quale reddito annuo l'importo di fr. 18'238.60, donde un
reddito annuo di fr. 33'838.60, a fronte di un fabbisogno complessivo di fr.
37'057.‑, per cui l'assegno annuo che si chiede assomma a fr. 3'218.40,
ossia mensili fr. 278.20.
-
La Signora __________ non è evidentemente in grado di far
fronte alle spese di causa e chiede di essere posta a beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
Il certificato Municipale, che qui si richiama, già è stato
prodotto dinanzi alla Pretura di __________ e meglio con l'incarto No.
__________.
- Si propongono le seguenti prove:
‑ richiamo della Pretura
di __________ dell'inc. No. __________ con il certificato di ammissione
all'assistenza giudiziaria;
‑ richiamo dall'istituto
assicurazioni sociali dell'incarto." (Doc. I)
1.3. Con risposta
6 settembre 2000 la Cassa ha proposto di accogliere parzialmente il ricorso e
osserva:
"
Con istanza del mese di maggio 2000 la
ricorrente ha richiesto il riconoscimento dell'assegno integrativo e l'assegno
di prima infanzia.
Unitamente al formulario di richiesta, ha fatto
pervenire alla Cassa il certificato di salario per l'intero 1999 ed i primi 4
conteggi paga dell'anno 2000. La Cassa ha effettuato il calcolo dell'assegno
integrativo prendendo come base di calcolo la retribuzione dei primi 4 mesi
dell'anno 2000, riportandola su base annua. Tale computo ha prodotto un reddito
annuo netto di fr. 19'798.‑, leggermente più elevato dei fr. 19'262.‑
netti guadagnati nell'intero anno 1999.
Il rappresentante dell'assicurata contesta tale
modalità di computo; sostiene, sulla scorta dei conteggi paga da gennaio a
giugno 2000 che attesterebbero il conseguimento di un guadagno complessivo
netto di fr. 9'119.30, la computabilità di un reddito annuo di fr. 18'238.60 (2
x 9'119.30; in realtà fr. 9'488.09 poiché si possono tenere solo in
considerazione le deduzioni contrattuali). Tale argomentazione non può essere
condivisa dalla Cassa per i seguenti motivi:
a) l'attività della ricorrente varia secondo le necessità della
__________, non è pertanto regolare;
b) se si volesse ammettere per buona la riduzione dell'attività
nel 2000 rispetto al 1999, a ciò porta il ragionamento della ricorrente, non si
capirebbe perché nel confronto tra il primo semestre 1999 ed il primo semestre
2000 il reddito netto è aumentato da fr. 7'373.05 a fr. 9'119.30;
c) se il trend delle ore di lavoro dovesse riconfermare quanto
avvenuto nel secondo semestre del 1999, è probabile che a fine anno la ricorrente
possa ritrovarsi con un reddito annuo superiore a quello conseguito nel 1999:
appare infatti chiaro che nella seconda metà dell'anno la signora __________
svolge più attività che nel primo semestre (situazione verificatasi nel 1999);
Da quanto precede la Cassa trae il convincimento
che, data l'irregolarità della prestazione lavorativa della ricorrente, sia più
giustificato tener conto del reddito annuo 1999 quale base di calcolo per
l'assegno integrativo erogabile dal 1. maggio 2000. Il calcolo, rettificato, si
presenta così (periodo maggio/giugno 2000):
Fabbisogno
Contributo
assicurazione malattia
Pigione
lorda annua fr. 14'100.- pigione ammessa
Fabbisogno
vitale
fr. 567.--
fr. 13'800.--
fr. 22'690.--
Totale fabbisogno
fr.
37'057.--
Sostanza
Libretti
di risparmio e di deposito
Parte
sostanza non computabile fr. 40'000.--
fr. 17.--
Totale sostanza
fr. 0.--
Reddito
Reddito
d'attività dipendente
Alimenti
Assegno
di base
fr. 19'262.--
fr. 13'404.--
fr. 2'196.--
Totale reddito
fr. 34'862.--
Importo
massimo erogabile per anno
Assegno
annuo: fr. 37'057.-- ./. 34'862.--
Assegno
integrativo mensile:
fr. 5'634.--
fr. 2'195.--
fr. 183.--
Effettuare il calcolo come proposto dalla
ricorrente porterebbe, per le argomentazioni sviluppate, all'erogazione di
prestazioni che a fine anno risulterebbero indebite.
Visto quanto procede si chiede quindi a codesto
lodevole Tribunale di voler accogliere il ricorso così come proposto dalla
Cassa, assegnando alla ricorrente l'importo mensile di fr. 183,
A titolo abbondanziale si fa presente che dal 1.
luglio 2000 la signora ha cambiato casa con riduzione della pigione annua lorda
da fr. 14'100.‑ (pigione massima ammessa fr. 13'800.‑) a fr.
12'315, La decisione valida dal 1. luglio 2000 terrà conto di questo nuovo
elemento." (Doc. IV)
1.4. Il 15
settembre 2000 l'assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale per
l'ammissione all'assistenza giudiziaria (cfr. doc. VII; VII bis).
1.5. Con scritto
del 6 ottobre 2000 l'avv. Fontana ha richiesto in via cautelare il
riconoscimento all'assicurata di un assegno integrativo di fr. 183.-- a partire
dal mese di maggio 2000, argomentando:
"
Con riferimento al mio ricorso 31 luglio u.s.,
in cui chiedevo l'annullamento della decisione 3 luglio 2000 dell'Istituto
delle assicurazioni sociali, Bellinzona, con cui veniva corrisposto un assegno
integrativo, limitatamente a 2 mesi, di fr. 139.--, e postulavo l'erogazione di
un assegno per tempo indeterminato di fr. 287.20 mensili, richiamata la risposta
di controparte (pag. 3 ) in cui a parziale acquiescenza, riconosce di dovere un
assegno di fr. 183.--, chiedo in via cautelare quanto segue.
Alla signora __________
sono stati versati unicamente gli assegni per il mese di maggio e giugno di fr.
139.-- e, da allora benché nella risposta al ricorso, ripetesi, la cassa
riconosce di dover corrispondere un assegno di almeno fr. 183.--, la Signora
________ non ha ricevuto nulla.
Data la disastrosa
situazione finanziaria della Signora __________, Vi invito conseguentemente a
accogliere, in via cautelare, l'importo riconosciuto da controparte, ossia la
corresponsione di un assegno di fr. 183.-- mensili a far tempo dal mese di
maggio 2000 finora." (Doc. VIII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
2.2. Per quanto
concerne la richiesta del 6 ottobre 2000 di riconoscere all'assicurata in via
cautelare l'erogazione di un assegno integrativo di fr. 183.-- mensili (cfr.
consid. 1.5.), va osservato che con l'emanazione della presente decisione essa,
limitatamente ai mesi di maggio e giugno 2000, diviene priva di oggetto.
Relativamente ai mesi successivi, il TCA non può comunque esprimersi, in quanto
la Cassa non ha emesso alcuna decisione al riguardo.
Nel
merito
2.3. Oggetto del
contendere è l'adeguamento dell'assegno integrativo assegnato all'assicurata a
favore della figlia ________. Pendente causa la Cassa ha dato parzialmente
seguito alle richieste dell'assicurata, riconoscendo un importo meno elevato a
titolo di reddito da attività dipendente.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 LAF).
2.4. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le
persone sole, a fr. 14’860.--, per i coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per
gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, a fr. 7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la
totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr.
5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda la somma computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo di fr. 12'000 per le persone
sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e persone con figli.
Secondo
l'art 2 delle Legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
2.5. Per
stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv.
3 LPC le
" a.
spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b.
spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza
del ricavo lordo dell'immobile;
c.
premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d.
importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio
medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e.
pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. Secondo
l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al
calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1
LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono
determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo
stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la
prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare
ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una
tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se
nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
Giusta il
cpv. 4 dell'art. 23 OPC se la persona che pretende una prestazione
complementare annua può rendere plausibile nella domanda che durante il periodo
per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno
notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di
calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi
probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente
al momento in cui sorge il diritto alla prestazione (cfr. pure Direttive UFAS
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7004).
Nel caso
di specie risulta dagli atti che l'assicurata lavora a ore presso la Coop
Ticino di Giubiasco.
Nel primo
semestre del 1999 ha percepito complessivamente un salario netto di fr.
7'373.05 (cfr. doc. 34 agli atti dell'amministrazione). Il reddito netto
conseguito durante l'intero anno 1999 è pari a fr. 19'262.-- (cfr. doc. A).
Nella
seconda parte dell'anno, dunque, le ore di lavoro effettuate dall'assicurata
sono aumentate in modo rilevante.
Da ciò si
desume che l'assicurata svolge un'attività, il cui orario di impiego mensile
varia in misura importante.
Non può
quindi essere credibile quanto allegato dalla ricorrente circa la notevole
diminuzione delle sue entrate nel 2000 (cfr. consid. 1.2). Infatti nei primi
sei mesi dell'anno lo stipendio netto è stato di fr. 9'119.30. Esso non può
tuttavia essere semplicemente raddoppiato per ottenere il reddito totale del
2000, dato che non è ancora noto il numero di ore che la ricorrente svolgerà
nei prossimi mesi presso la Coop Ticino.
Per
inciso va osservato che, in ogni caso, nel primo semestre dell'anno in corso,
l'assicurata ha guadagnato di più rispetto allo stesso periodo del 1999. Di
conseguenza è impossibile pronosticare quale sarà la retribuzione globale del
2000.
In simili
condizioni, vista l'irregolarità dell'attività svolta dalla ricorrente, non può
trovare applicazione l'art. 23 cpv. 4 OPC AVS/AI, bensì deve essere presa in
considerazione la regola generale enunciata all'art. 23 cpv. 1 OPC AVS/AI.
Determinante ai fini del calcolo dell'assegno integrativo erogato
all'assicurata è quindi il reddito conseguito nell'anno precedente la sua richiesta
di assegni familiari, ovverosia nel 1999, come correttamente considerato dalla
Cassa nella risposta di causa del 6 settembre 2000 (cfr. consid. 1.3.).
2.7. Ritenuto un
reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 19'262.-- (cfr. consid. 2.6.), i
redditi disponibili dell'assicurata diminuiscono a fr. 34'862.--.
Il
fabbisogno complessivo è, per contro, pari a fr. 37'057.--, di cui fr. 567.--
corrispondono al premio della cassa malati al netto dei sussidi erogati alla
ricorrente (cfr. doc. 7; 8 agli atti dell'amministrazione), fr. 13'800.--
equivalgono all'importo massimo previsto dalla legge a titolo di pigione per
coniugi e le persone con figli (cfr. consid. 2.4.) e fr. 22'690.-- sono
computati quale fabbisogno vitale della famiglia (cfr. consid. 2.4.).
Il
disavanzo è così aumentato a fr. 2'195.-- annui.
In
conclusione, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto e
all'assicurata deve essere erogato un assegno integrativo di fr. 183.-- mensili
per i mesi di maggio e giugno 2000.
Per
quanto attiene al periodo dal 1° luglio 2000, va ribadito che il TCA non può
esprimersi sulla questione, a motivo del fatto che, in ogni caso, neppure la
Cassa non ha ancora deciso in merito. Si segnala, comunque, che l'importo della
pigione è diminuito, in quanto l'assicurata ha traslocato a Bellinzona in un
nuovo appartamento (cfr. doc. 22 agli atti dell'amministrazione).
2.8. Visto
l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al
gratuito patrocinio è divenuta priva di oggetto (cfr. STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99 Ws; STFA del 2 agosto 1999 nella
causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97 Ws; STFA del 19 novembre 1998 nella causa
S.S contro CCC, P 7/97 Ws e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro
A.C. e TCA, U 18/97 Ws).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza
cautelare 6 ottobre 2000 è respinta.
2.- Il ricorso
31 luglio 2000 è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all'assicurata è
riconosciuto un assegno integrativo dell'importo di fr. 183.-- mensili per i
mesi di maggio e giugno 2000.
3.- L'incarto è
trasmesso alla Cassa di compensazione, per ragione di competenza, affinché
statuisca sul diritto dell'assicurata all'assegno integrativo a partire dal 1°
luglio 2000 e sull'eventuale relativo importo.
4.- L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta in quanto
priva di oggetto.
5.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
cantonale assegni familiari verserà all'assicurata la somma di fr. 800.-- a
titolo di ripetibili.
5.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster