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Numero d'incarto:
39.2000.54
Data decisione, Autorità:
26.10.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00054
rs
Lugano
26 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2000 di
__________,
contro
la decisione del 22 maggio 2000 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto che, - con decisione del
6 aprile 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la
Cassa) ha ordinato a __________ di restituire l'importo di fr. 11'312.-- percepiti
indebitamente nel periodo dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999 a titolo di
assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. doc. _);
-
in data
29 aprile 2000 l'interessata ha presentato domanda di condono alla Cassa (cfr.
doc. _);
-
la Cassa
con decisione 22 maggio 2000 ha respinto questa richiesta, in quanto la prima
condizione cumulativa per l'ottenimento del condono, relativa alla buona fede,
non è stata adempiuta (cfr. doc. _);
-
il 26
giugno 2000 l'assicurata ha inoltrato al TCA ricorso contro la menzionata
decisione dell'amministrazione.
Infatti
nonostante abbia scritto di interporre ricorso contro l'ordine di restituzione,
ha motivato il gravame sostenendo di aver agito in buona fede e che la
restituzione di fr. 11'312.-- metterebbe la sua famiglia in grandi difficoltà
finanziarie, per cui va dedotto che essa intendeva impugnare il provvedimento
relativo al rifiuto del condono (cfr. doc. _);
-
con
risposta del 19 settembre 2000 la Cassa afferma che il ricorso è tardivo (cfr.
doc. _);
-
l'assicurata
con scritto 4 ottobre 2000 precisa che le sue condizioni economiche non le
permettono di restituire l'intero importo richiesto in restituzione (cfr. doc.
_);
considerato che, - secondo l'art. 68
della Legge sugli assegni di famiglia contro le decisioni pronunciate dalle
Casse è data la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni
nel termine di 30 giorni dalla loro intimazione;
-
giusta
l'art. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni per quanto non stabilito dalla legge medesima valgono le
norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale
di procedura civile;
-
al
computo dei termini, non essendo regolato dalla Legge di procedura per le cause
davanti al TCA, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile;
-
il giorno
dell'intimazione non è compreso nel computo del termine (cfr. art. 131 cpv. 1
CPC);
-
se
l'ultimo giorno è un giorno festivo o un sabato, il termine scade il prossimo
giorno feriale (cfr. art. 131 cpv. 3 CPC);
-
quando la
comunicazione di un atto viene fatta per mezzo della posta, il termine si
reputa osservato se la consegna alla posta ha avuto luogo prima della sua
scadenza (cfr. art. 131 cpv. 4 CPC);
-
se il
termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37
consid. 2);
-
nel caso
concreto la ricorrente ha ricevuto il 23 maggio 2000 la decisione emanata dalla
Cassa (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), per cui il termine di
ricorso ha iniziato a decorrere dal giorno successivo;
-
l'ultimo
giorno del termine di ricorso era dunque il 22 giugno 2000.
Tuttavia,
poiché era la festa del Corpus Domini, il termine è scaduto il 23 giugno 2000;
-
il
gravame è stato consegnato all'ufficio postale il 30 giugno 2000 (cfr. timbro
postale della busta allegata a doc. I);
-
di
conseguenza il ricorso è tardivo, pertanto irricevibile;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso non
è ricevibile, in quanto tardivo.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazioni
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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