AIUTO
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Numero d'incarto:
39.2000.47
Data decisione, Autorità:
29.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00047-48
MB/nh
Lugano
29 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele
Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 27 giugno 2000 di
__________,
contro
le decisioni del 29 maggio 2000 emanate
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
1977, ha beneficiato di un assegno integrativo e di prima infanzia a favore
della figlia __________, nata nel 1998, con effetto dal 1 luglio 1998 fino al
31 marzo 2000.
1.2 In occasione
dell'usuale procedura di revisione degli assegni, avviata d'ufficio
dall'amministrazione, l'assicurata ha dichiarato di convivere con il signor
__________, da cui avrà un figlio.
è nato il 15 febbraio 2000.
1.3 Con
decisione 17 febbraio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha
attribuito all'interessata un assegno integrativo con effetto dal 1 marzo 2000
pari a fr. 653 mensili, precisando che il calcolo non tiene conto del convivente
in quanto non vi sono figli in comune.
L'amministrazione
ha pure chiesto all'assicurata di comunicare immediatamente la nascita del
figlio rispettivamente un eventuale matrimonio.
1.4. Con due
decisioni 29 maggio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha
soppresso con effetto dal mese di aprile 2000 l'assegno integrativo e di prima
infanzia assegnati a __________, adducendo a motivazione il fatto che, nel
nuovo calcolo, è stato tenuto conto del fabbisogno e dei redditi del
convivente, padre di __________.
1.5. Con
tempestivo ricorso 27 giugno 2000 __________ e __________ hanno impugnato le
decisioni dell'amministrazione con le
seguenti motivazioni
"- si
riconosce l'avvenuto cambiamento dello "stato del nucleo familiare"
che, con la nascita del figlio __________ ‑15 febbraio 2000‑, è passato da famiglia monoparentale a famiglia biparentale
così composta: la madre __________ che convive con il signor __________, il
piccolo __________, e __________ (2 anni e pochi mesi) che è figlia della madre;
‑ si
comprende l'obbligo da parte del padre del piccolo __________ di sostenere
anche in modo importante la famiglia venutosi a creare e si capiscono le
riduzioni d'importo dei vari assegni avvenute nei mesi scorsi nei confronti
della signorina __________ e della figlia __________;
‑ si
capisce e si apprezza la decisione di assegnare degli assegni per figli a
seguito della nascita del figlio __________;
‑ non si
comprende invece come mai alla signorina ____________ e alla figlia _________
si stato negato qualsiasi tipo d'assegno ‑decisione 29 maggio 2000 allegato‑,
tenuto conto del fatto che con il signor _________ non è stato contratto matrimonio e che per
la figlia _________ non può essere dunque iniziata una pratica d'adozione;
‑ il signor
_________, quale persona che percepisce stipendio, non può poi inoltrare
richiesta d'assegni familiari per la piccola ___________, non essendo la stessa
sua figlia;
‑ non si
comprende quali siano gli obblighi di mantenimento da parte del signor
____________ nei confronti della piccola ___________ e quali articoli di legge
li definiscano.
Sono invece
chiari i diritti che il signor _________ non ha nei confronti della piccola
__________ e chiara è pure I' impossibilità di inoltrare una pratica d'adozione
prima di un eventuale matrimonio.
Si chiede quindi, Lodevole Tribunale, che venga fatto chiarezza
nello stabilire quali sono i doveri di mantenimento del signor ___________ nei
confronti della signorina ___________ ed in particolare nei confronti della
piccola _____________.
Si chiede che vengano ristabiliti, se del caso, con effetto
retroattivo gli assegni di cui la signorina _____________ e la figlia hanno, e
nostro parere, diritto.
Comunichiamo infine che alla signorina ___________ e alla figlia
_________ "…a titolo prudenziale..." è stato sospeso il versamento di
qualsiasi assegno con effetto 1 aprile 2000."
1.6 Con risposta
di causa 4 agosto 2000 la Cassa cantonale ha proposto di respingere il gravame
con le seguenti motivazioni
" Fino
al 31.03.2000 la signora _____________ percepiva un assegno integrativo di fr.
653.- mensili ed un assegno di prima infanzia di fr. 1'032.‑‑.
L'erogazione di queste prestazioni si riferiva ad una famiglia monoparentale
con una figlia, non riconosciuta dal padre naturale.
Allo scopo di procedere all'accertamento della paternità e per la
salvaguardia del diritto di mantenimento era pure stata istituita una curatela
(vedi decisione della Delegazione Tutoria di __________ del 28.05.1998). In
data 15.02.2000 è nato un secondo figlio, ____________, riconosciuto dal padre
____________ il 21.03.2000 che risulta essere il convivente della signora
____________. Questa nuova situazione comporta una modifica del nucleo
familiare, da famiglia monoparentale con una figlia a famiglia biparentale con
due figli di cui uno comune alla coppia. La Cassa ha pertanto proceduto
all'accertamento della situazione economica del nuovo nucleo familiare in
quanto la Legge consente di erogare prestazioni a conviventi con figli comuni.
La buona situazione economica del signor ___________ impedisce
l'ulteriore erogazione di assegni al nucleo familiare di quattro persone e la
Cassa, considerato che i dati economici non sono contestati, chiede a codesto
lodevole Tribunale Cantonale delle assicurazioni di voler respingere i ricorsi
confermando le decisioni impugnate."
in
diritto
In ordine
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.1. Oggetto del
contendere è la soppressione dell'assegno integrativo e di prima infanzia
precedentemente assegnati alla ricorrente a favore della figlia __________.
Secondo la Cassa la modifica dell'assegno è riconducibile al fatto che
l'assicurata e il suo convivente hanno ora un figlio in comune e quindi
l'ammontare degli assegni va stabilito in base al fabbisogno per coniugi e non
per persone sole.
L'assicurata
ed il suo convivente contestano dal canto loro che quest'ultimo debba mantenere
anche la figlia della ricorrente, nei cui confronti ______________ non ha alcun
obbligo legale.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 RegLAF).
2.2. L’assegno di
prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32
LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna
attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per
dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi
gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della
legge, é inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività
lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, é
computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo
pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo é pari al doppio del
limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del
mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo
giorno del mese in cui nasce il figlio.
Il diritto all'assegno si estingue:
a) alla fine del mese in cui il genitore inizia
un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;
b) quando il genitore affida il figlio alle
cure di una terza persona per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi alla fine del mese in cui il
figlio compie i tre anni di età."
Da quanto
esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire al diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.3 Per l’art.
29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile
dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione
della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla
base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno
integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le
condizioni legali."
2.4 L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che le spese computabili per stabilire il diritto
all'assegno si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno
vitale, per anno, pari al minimo per le persone sole, a fr. 14’690, per i
coniugi, almeno 22’035 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto
a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’745. Per i due primi figli
si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due
altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo.
Dal 1999
il fabbisogno è di fr. 14'860, fr. 22'290 rispettivamente fr. 7'830.
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Vanno
pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
“a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51) e consid. 2.2.
2.5 Nel caso
concreto, dopo la nascita di ____________, la Cassa cantonale di compensazione
ha stabilito il diritto all'assegno della madre tenuto conto da un lato del
fabbisogno per coniugi e delle spese di tutta la "famiglia" e
dall'altro dei redditi di tutti i membri e quindi anche di _______________.
In
precedenza il diritto all'assegno era stato stabilito sulla base del fabbisogno
per persone sole, a cui era stato aggiunto quello della figlia __________.
In via
preliminare va rilevato che, come indicato implicitamente dai ricorrenti, nelle
assicurazioni sociali della Confederazione, la convivenza non è parificata al
matrimonio.
In
proposito questo Tribunale, in STCA del 15 aprile 1996 in re M.M non pubbl,
cresciuta in giudicato ha precisato che:
" Relativamente al
concetto di famiglia il TFA ha già statuito che le assicurazioni sociali
presuppongono il diritto di famiglia, di conseguenza quest’ultimo ha la
precedenza. Perciò, secondo prassi costante, il legislatore, quando stabilisce
delle disposizioni connesse a fattispecie relative al diritto di famiglia, si
riferisce agli istituti di questa legislazione e solo a quelli, salvo
disposizione contraria (AJP 1995 p. 1080 consid. 2c)aa), DTF 119 V 429 consid.
5b; e 430 consid. 6, DTF 117 V 292 consid. 3c; DTF 112 V 102; DTF 102 V 37 con
riferimenti). Il TFA ha inoltre aggiunto che ha sempre tenuto conto di tale
circostanza nella sua giurisprudenza e quindi non vi è motivo di derogare da
tale prassi (AJP 1995 p. 1080 consid. 2c)aa); DTF 119 V 491 e giurisprudenza
ivi citata).
In concreto l’Alta Corte, relativamente al concetto di famiglia, ha
precisato che il Codice civile svizzero si fonda sull’istituto del matrimonio e
sulla parentela formata dai figli comuni (anche adottivi o affiliati).
Il concubinato per contro non è regolato dal Codice civile ed entra in
contatto con il diritto di famiglia solo tramite eventuali figli ed il rapporto
di filiazione, che non è tuttavia comune. Neppure il fidanzamento, seppur
previsto dal Codice civile, è ritenuto costitutivo di una famiglia.
Questo concetto di famiglia, che presuppone il matrimonio, è vincolante
per le assicurazioni sociali. I concubini non possono quindi essere considerati
membri della famiglia, se ciò non è previsto espressamente (AJP 1995 p. 1080/
1081 consid. 2c)cc))".
Nella
succitata sentenza il TCA ha, quindi, concluso che, in virtù del concetto di
famiglia, valido nelle assicurazioni sociali, non è possibile derogare dal
testo chiaro della legge ed applicare ai concubini, per il calcolo della
prestazione complementare, il limite di reddito considerato per i coniugi. In
tale ipotesi si applica quindi il limite di
reddito per persone sole, a cui va aggiunto quello dei figli.
2.6. Quanto sopra
esposto per le assicurazioni sociali federali non vale però in materia di
assegni familiari cantonali erogati in virtù della Legge cantonale sugli
assegni familiari (LAF), che ha scelto un'altra soluzione.
In tal
senso si è già pronunciato il TCA il 24 luglio 2000 nella causa A.I.
(39.99.69).
In
proposito va rilevato che, dal rapporto di maggioranza della Commissione della
gestione del 23 maggio 1996 sul messaggio relativo alla nuova LAF risulta
quanto segue:
"
La Commissione della gestione ha posto l'accento
anche sull'art. 33 cpv. 3 del disegno di legge (messaggio) che recita: "I
conviventi sono equiparati ai coniugi."
Su richiesta della sottocommissione, il
Servizio giuridico dell'IAS ha rilasciato un parere in merito
all'interpretazione di questo capoverso.
In effetti, come si può rilevare l'art. 33
LAF prevede che l'assegno di prima infanzia venga riconosciuto anche ai
conviventi: nel disegno di legge non esiste una norma analoga per l'assegno
integrativo, ciò che sembra quindi lasciar supporre - a prima vista - che
quest'ultimo debba essere ammesso soltanto per i coniugi. Vi è da chiedersi se
questa interpretazione sia corretta e sostenibile dal punto di vista giuridico,
nonché opportuna dal profilo sociale.
Tra le condizioni per l'ottenimento
dell'assegno integrativo e per l'ottenimento di quello di prima infanzia vi
sono alcune differenze rilevanti; di seguito le più importanti:
- l'AI non può superare il limite legale
di reddito del/dei figli per il/i
quale/i esso è
riconosciuto (art. 27 cpv. 2 dis LAF allegato al presente rapporto); per l'API
questo plafond non esiste: vi potrebbero quindi essere situazioni nelle quali
viene erogato un API mensile di un importo rilevante;
- l'AI, con la citata limitazione, viene erogato fino ai 15 anni
del figlio (art. 25 LAF), mentre l'API arriva soltanto fino ai 3 anni (Art. 33
cpv. 2 lett. c).
Lo scopo dei due assegni, ossia quello di
garantire un reddito minimo completivo per il figlio (per l'AI), risp. per la
famiglia (per l'API), in caso di condizioni economiche modeste (cfr. messaggio,
pag. 8) è quindi, nella sostanza, analogo: vi è quindi da chiedersi se sia
giuridicamente corretto limitare il diritto all'assegno integrativo ai soli
coniugi, con l'esclusione dei conviventi.
Secondo l'avviso del servizio giuridico dell'IAS,
la questione deve essere risolta negativamente e i due tipi di assegno
riconosciuti in entrambe le varianti (matrimonio o convivenza), in caso di
situazione economica modesta. Ritenuto che il disegno LAF intende essere
innovativo, esso dovrebbe esserlo anche nel riconoscere - e non penalizzare -
le nuove forme di aggregazione domestica diverse dal matrimonio (cfr.
messaggio, pag. 10).
Riconoscere il diritto a qualsiasi forma di
assegno di famiglia unicamente all'interno di un nucleo familiare in senso
tradizionale, che origina cioè da una situazione giuridicamente codificata (il
matrimonio), sembrerebbe semplificare le cose: i genitori che vivono con il
figlio hanno diritto all'assegno per lo stesso figlio. Si dimentica però che
già all'interno dell'istituto matrimoniale vi sono forme di disgregazione
quali, ad esempio, la separazione o il divorzio: sarebbe dunque corretto
riconoscere - a parità di condizioni economiche - alla madre separata il
diritto all'assegno integrativo e negarlo alla madre che convive?
In sostanza, entrambi gli assegni
(integrativo e di prima infanzia) dovrebbero essere garantiti,
indipendentemente dal genere di aggregazione domestica che i genitori hanno
adottato.
Il cpv. 3 dell'art. 33 LAF deve pertanto
essere stralciato in quanto giuridicamente insostenibile e socialmente
inopportuno.
11.3 Il concetto di "genitore"
Secondo il Servizio giuridico dell'IAS,
l'accento deve essere posto non tanto sul genere di aggregazione (matrimonio),
risp. disgregazione domestica (divorzio, convivenza), ma piuttosto sul concetto
di genitore, così come inteso dal disegno di legge. L'art. 2 del disegno LAF
prevede che il titolare del diritto all'assegno sia il genitore
naturale, adottivo o affiliante.
Per il diritto civile è necessario che vi
sia - tra genitore e figlio - un vincolo di filiazione.
Dal profilo giuridico per la madre il
rapporto di filiazione sorge automaticamente con la nascita ("mater semper
certa est"), indipendentemente dal fatto che ella sia o meno sposata, o
tramite adozione.
Fra padre e figlio il vincolo di
filiazione risulta invece - secondo il Codice civile svizzero - dal matrimonio
con la madre, per riconoscimento, per sentenza giudiziale o ancora tramite
adozione. Con l'accezione "genitore naturale" il disegno di
legge intende quindi quel genitore che ha con il figlio un rapporto di tipo sia
biologico che sociale, che deriva, per la madre dalla nascita e per il padre
dal matrimonio con la madre, dal riconoscimento o da una sentenza giudiziale;
per il genitore adottivo il disegno di legge richiama invece il concetto di
adozione illustrato più sopra.
Se il campo di applicazione della legge
fosse limitato al genitore naturale, al genitore adottivo o al genitore
affiliante il rischio potrebbe essere quello di disattendere delle possibili
realtà, erogando quindi l'assegno integrativo o di prima infanzia laddove il
diritto non dovrebbe sussistere (la sottolineatura
è nostra).
Ipotizziamo in effetti la seguente
situazione per l'assegno di prima infanzia: la madre è casalinga, rispettivamente
ha un'attività lucrativa che non supera il 50%; il convivente è il padre
biologico, ma non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico; ai sensi
della legge (così come esposta nel disegno) egli non può essere considerato
genitore. Nella determinazione del diritto all'assegno il convivente non deve
quindi essere preso in considerazione. Nel caso in cui questo convivente
eserciti un'attività lucrativa con un reddito molto elevato, lo stesso non
potrebbe essere considerato nella determinazione del diritto all'assegno (egli
non è infatti "genitore" ai sensi della legge, in quanto non ha un
vincolo di filiazione in senso giuridico); la madre riceverebbe quindi un
assegno al quale non avrebbe, in realtà, diritto.
Per coprire realtà di questo e altro
genere, il servizio giuridico dell'IAS ritiene opportuno introdurre nel disegno
di legge il termine di "genitore biologico", intendendo con ciò quel
genitore che, de facto, è il padre del bambino (il problema si pone in effetti
in pratica soltanto per il padre e non per la madre, giacché "mater semper
certa est"), ma, de jure, non ha un vincolo di filiazione in senso
giuridico. Nel regolamento di applicazione dovranno poi essere definite le
modalità di accertamento di questo vincolo di paternità.
Richiamandosi al concetto di
"genitore", (pur ammettendo che il disegno LAF allarga il campo di
applicazione al "genitore" affiliante, che in senso stretto non è un
vero e proprio genitore, né biologico, né naturale, né adottivo: cfr. art. 294
CCS), il disegno di legge non necessita di distinguere le varie forme di
aggregazione domestica per fissare il diritto all'assegno integrativo o di
prima infanzia: tale diritto dovrà essere determinato tenendo conto
dell'esistenza del rapporto genitore/figlio, indipendentemente dal genere di
convivenza che i genitori hanno adottato (la
sottolineatura è nostra)".
La
volontà del legislatore è poi stata ancorata all'art. 2 cpv. 2 LAF, secondo cui
"
È considerato genitore dalla legge il genitore
naturale, adottivo, affiliante e biologico"
Dal
tenore del rapporto di maggioranza succitato risulta quindi che il legislatore
cantonale ha stabilito, da una parte, che anche le coppie di conviventi possono
beneficiare degli assegni integrativi e degli assegni di prima infanzia e dall'altra
che il termine genitore deve essere inteso nel senso più ampio possibile.
Sulla
base della volontà legislativa, nella citata sentenza del 24 luglio 2000 il TCA
ha quindi concluso che, essendo il convivente dell'assicurata anche il padre
biologico del bambino, il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto al
momento della sua nascita. In simili condizioni l'ammontare dell'assegno andava
in particolar modo calcolato in base al fabbisogno per "coniugi" e
non a quello per persone sole.
2.7 La fattispecie
in esame è identica a quella risolta dal TCA nella sentenza A.I. del 24 luglio
2000. In particolare i conviventi formano un nucleo familiare di un figlio in
comune e l'altro no.
Anche nel
caso concreto, quindi, il calcolo effettuato dalla Cassa per stabilire il
diritto all'assegno dell'assicurata, che tiene conto del fabbisogno per coniugi
e dei redditi del convivente (così come delle spese) dev'essere condiviso da
questa Corte, indipendentemente dal fatto che l'assicurato non abbia alcun obbligo
di mantenimento nei confronti della figlia della convivente.
In
conclusione i ricorsi devono essere dunque respinte e le decisioni impugnate
confermate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I
ricorsi sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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