AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.45
Data decisione, Autorità:
23.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00045
rs/sc
Lugano
23 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 giugno 2000 di
__________,
contro
la decisione del 25 maggio 2000 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 27 gennaio 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha
attribuito a __________, a favore del figlio __________, un assegno integrativo
di fr. 463.-- mensili con effetto dal 1° gennaio 1998.
Il 5
novembre 1998 è nato il figlio __________.
Pertanto,
a partire dal 1° novembre 1998, l'importo dell'assegno integrativo è stato
aumentato a fr. 925.-- mensili e dal 1° gennaio 1999 a fr. 935.--.
1.2. In occasione
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa
cantonale per gli assegni familiari con decisione 21 aprile 2000 ha ordinato a
__________ di restituire l'importo di fr. 11'282.-- percepiti indebitamente nel
periodo dal 1° marzo 1998 al 31 dicembre 1999. A motivazione della richiesta la
Cassa ha precisato che:
"
(…)
In data 25 ottobre 1999 le abbiamo trasmesso il formulario per la
revisione degli assegni di famiglia (AFI/API) anno 1999 che ci viene ritornato
nel corso del mese di dicembre. Dallo stesso rileviamo che suo marito dal 1°
marzo 1998 al 31 ottobre 1999 era alle dipendenze della __________ con un
salario mensile lordo di fr. 2785.‑ e che dal mese di novembre 1999
avrebbe potuto nuovamente essere al beneficio dell'indennità giornaliera di
disoccupazione.
L'articolo 41 LAF dispone che il titolare del diritto o il
beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su
ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo 1 . marzo 1998 ‑ 31 dicembre
1999 ha percepito a torto l'importo di fr. 11'282.‑ ." (Doc.
_ agli atti dell'amministrazione)
1.3. In data 13
maggio 2000 l'interessata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa,
sostenendo la propria buona fede e una situazione economica precaria (cfr. doc.
_ agli atti dell'amministrazione).
Con
decisione 25 maggio 2000 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in
particolare, ha osservato:
" Gli assegni
familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere
chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un
onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue
soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il
versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona
tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della
richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere
da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione,
nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari
versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta
dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle
condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni del 27 gennaio 1998 e 18 novembre 1998
citiamo:
" Obbligo
di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari
indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente
all'Istituto delle assicurazioni sociali,
Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona
(anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di
un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo
obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite."
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci
ha annunciato tempestivamente l'inizio dell'attività lucrativa del marito
presso la __________ in data 1. marzo 1998.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono,
non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave." (Doc.
_)
1.4. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale si è
così espressa:
" ho
fatto ricorso il 13 maggio 2000 all'Istituto delle assicurazioni sociali per
chiedere il condono di fr. 11 282.
Tale importo è stato da loro calcolato dopo aver fatto una revisione
degli assegni integrativi e ritengono che io li ho percepiti in torto.
Il mio ricorso è stato respinto in quanto sostengono che non ero
in buona fede e quindi non tengono in considerazione la mia situazione
economica attuale, la quale non mi permette di poter restituire tale cifra.
Quando mio marito ha iniziato a lavorare l'ho comunicato alla
Cassa competente come pure quando è nato il secondo figlio.
Ho consegnato allo sportello dell'Ufficio AVS di Lugano il
certificato di salario assieme al certificato di nascita.
Quindi io non ho mai nascosto che mio marito lavorava.
Ritengo pertanto di aver agito con correttezza e onestà.
Quindi chiedo gentilmente che la mia domanda di condono venga da
voi riesaminata e confido nella vostra comprensione." (Doc. _)
1.5. Nella sua
risposta del 7 agosto 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha
osservato:
" Con
decisione del 27 gennaio 1998 la nostra Cassa riconobbe alla ricorrente un
assegno integrativo di fr. 463.‑ (=massimo erogabile) a contare dal 1°
gennaio 1998. Tale assegno era dovuto in particolare per il fatto che il marito
si trovava in disoccupazione e la famiglia, composta allora da 3 persone,
disponeva di redditi insufficienti. Va osservato che dal documento
dell'assicurazione disoccupazione era rilevabile un termine quadro d'indennizzazione
iniziato il 1° novembre 1997 e valido al 31 ottobre 1999.
Nel mese di novembre 1998 la Cassa fu informata della nascita di
Sebastiano mediante la quale veniva richiesto un adeguamento dell'assegno, da
allora erogabile per 2 figli ed una famiglia di 4 persone. La relativa
decisione fu intimata ancora nel mese di novembre 1998 e attestava un diritto a
fr. 925.‑ mensili.
In questa importante occasione la Cassa non fu informata della
ripresa lavorativa del marito e nemmeno vi fu una reazione dopo la notifica
della decisione che contemplava ancora il reddito relativo all'indennità
giornaliera di disoccupazione.
Solo in occasione della revisione periodica dell'assegno
integrativo, avviata dalla Cassa il 25 ottobre 1999 e richiamata il 17 dicembre
1999, fummo finalmente informati che il marito della ricorrente aveva iniziato
un'attività lucrativa il 1. marzo 1998, lavorando fino al 31 ottobre 1999 per
poi tornare in disoccupazione nel novembre 1999. Da ciò risultò un indebito
versamento di fr. 11'282.‑ per il periodo dal 1° marzo 1998 al 31
dicembre 1999.
Visto quanto precede, soprattutto il tardivo annuncio della
ripresa lavorativa sebbene questo obbligo è indicato espressamente nelle
decisioni della Cassa, la Cassa non ritiene giustificato il riconoscimento
della buona fede (…)"
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di prestazioni presumibilmente
percepite a torto da __________ a titolo di assegni integrativi per il periodo
dal 1° marzo 1998 al 31 dicembre 1999.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 RegLAF).
2.2. Per l’art.
29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile
dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione
della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla
base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno
integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le
condizioni legali."
2.3. Secondo l’art.
41 LAF
" Il
titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente
il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del RegLaf precisa che
" Il
titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa
cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
" Il
titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le
Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le
Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni
utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei
contributi."
2.4. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito
deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per
l’art. 76 RegLAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo
di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di
restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario
dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla
restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30
giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della
Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
" Per
quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge
federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.5. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p.
63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig
bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125
a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Nel caso
in esame, a giusto titolo, l'assicurata non ha contestato l'obbligo di
restituzione fatto valere dalla Cassa con decisione formale del 21 aprile 2000.
Dagli
atti di causa risulta, infatti, che il marito della ricorrente ha lavorato dal
1° marzo 1998 al 31 ottobre 1999 presso l'Hotel __________ in qualità di
portiere con uno stipendio mensile netto (salario lordo - oneri sociali) di
circa fr. 2'516.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), pari a circa
fr. 32'758.-- annui comprensivi della tredicesima.
E'
pacifico, pertanto, che le entrate annue della famiglia __________ dal mese di
marzo 1998 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del
calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione),
la quale si era basata su quanto il marito della ricorrente percepiva
dall'assicurazione contro la disoccupazione, ovvero fr. 23'839.-- annui a
titolo di indennità giornaliere.
Di
conseguenza, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito
disponibile dei genitori (cfr. art. 35 RegLAF), il calcolo dell'assegno
integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
In simili
condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente una
parte degli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore del figlio
__________ in un primo tempo e di entrambi i figli dopo la nascita di
__________. Essi vanno così restituiti.
2.6. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona
fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di
coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se,
nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o
avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere
l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di
fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser,
op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.7. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.8. Nel caso in
esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non aver notificato tempestivamente
l'inizio dell'attività lavorativa del marito dal 1° marzo 1998. Questa
circostanza avrebbe permesso di procedere all'adeguamento dell'assegno
integrativo alla nuova situazione.
L'interessata
sostiene invece la propria buona fede, adducendo di avere tempestivamente
comunicato all'Ufficio AVS di Lugano il nuovo impiego del marito e di avere
consegnato il relativo certificato di salario con l'atto di nascita del secondo
figlio (cfr. consid. 1.4.).
2.9. Come
menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che
ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere
comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre
l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio
la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nell'evenienza
concreta la richiesta per gli assegni di famiglia del 16 gennaio 1998 era
indirizzata alla Cassa cantonale, nonostante fosse stata consegnata all'agenzia
AVS di Lugano (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Inoltre e
soprattutto la decisione del 27 gennaio 1998 trasmessa alla ricorrente, con la
quale veniva accordato a __________ l'assegno integrativo a favore del figlio
__________, è stata emanata dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
Tale decisione contiene espressamente la seguente avvertenza:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
E
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il divorzio
o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite,pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione)
L'assicurata,
applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, avrebbe dunque
dovuto comprendere, fin dall'inizio della procedura, che competente in materia
di assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari (cfr.
art. 54 LAF).
Successivamente,
dopo aver ricevuto la decisione relativa all'assegno integrativo a favore del
figlio _________ l'assicurata avrebbe dovuto leggerla accuratamente. Si sarebbe
così accorta che è proprio la Cassa a dovere essere informata di ogni
cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in quanto autorità
competente.
La
circostanza sollevata dall'assicurata, peraltro non provata, di avere informato
l'Ufficio AVS di Lugano circa l'inizio della nuova occupazione del marito (cfr.
consid. 1.4.) è, in questo contesto, irrilevante.
Al
riguardo va osservato che l'art. 26 cpv. 1 LAF, per quanto attiene alla domanda
dell'assegno integrativo, enuncia:
"
Il titolare del diritto presenta una richiesta
scritta alla Cassa competente."
La stessa
disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia all'art. 34 cpv. 1 LAF.
Gli
articoli 32 e 57 Reg.LAF precisano che:
"
La richiesta è presentata alla Cassa cantonale
per gli assegni familiari sul formulario apposito, debitamente compilato,
tramite l'Agenzia AVS."
La prima
volta, dunque, la domanda tendente all'erogazione di un assegno integrativo,
rispettivamente di un assegno di prima infanzia deve essere inoltrata alla
Cassa, tramite l'Agenzia comunale AVS, dopo che quest'ultima ha risposto ad
alcuni quesiti prestampati sul relativo formulario e ha accertato che le
dichiarazioni rilasciate dall'assicurato relative ai propri dati personali sono
esatte.
In
seguito tuttavia, come previsto dall'art. 70 Reg.LAF (cfr. consid. 2.3.), ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno deve essere comunicato direttamente
alla Cassa. Tale obbligo è del resto espressamente indicato sulle decisioni
concernenti gli assegni familiari emanate dalla medesima.
Inoltre,
il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 30 settembre 1998
nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag. 275, pronunciandosi in merito ad
un'assicurata che ha sottaciuto il fatto di essersi risposata e di conseguenza
ha continuato a percepire una rendita vedovile, ha rilevato:
"
b) A rivendicazione della sua buona fede B.
adduce in sostanza di aver ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione
dovesse essere a conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era
noto all'autorità tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS,
quest'ultima avendo in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a
dipendenza del cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata
dal suo datore di lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno
1989.
Ora, come hanno già
concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza
di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità
competente per la concessione della rendita vedovile.
Innanzitutto, l'assunto
ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che la
ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i
versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte
dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il
relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si
vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la
reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita
avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata
27.8.1973 in re Z., H 28/73).
Ma a prescindere da queste
costatazioni, correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa
di compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che potrebbero
casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia esigere
dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi presso
organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle
prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire
sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare
seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e
significato la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di
informare l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non
pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88,
16 giugno 1989 in re T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278)
L'assicurata,
contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 RegLAF, non ha
dunque comunicato tempestivamente l'inizio dell'attività lucrativa del marito
all'organo amministrativo realmente competente, e cioè la Cassa cantonale per
gli assegni familiari. Essa ha quindi senz'altro violato il proprio obbligo di
informare l'amministrazione.
A mente
di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, considerando anche il
fatto che la Cassa l'aveva avvisata in modo chiaro ed esplicito circa il suo
obbligo di informare l'organo competente, configura una negligenza grave.
L'invocata
buona fede non può dunque essere ammessa.
Non
potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per
ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza,
confermare la decisione del 25 maggio 2000 della Cassa cantonale per gli
assegni familiari e respingere il ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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