AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.31
Data decisione, Autorità:
27.09.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00031
rs/tf
Lugano
27 settembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2000 di
__________,
contro
la decisione del 3 aprile 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 3 aprile 2000, con effetto dal 1° aprile 2000, la Cassa cantonale per
gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha ridotto da fr. 1'305.-- a fr.
22.-- mensili l'assegno integrativo erogato a __________ a favore dei figli
__________ e __________. La prestazione è stata adeguata in seguito al computo
del reddito da attività lavorativa dipendente conseguito dall'assicurata.
1.2. Con
tempestivo ricorso 25 aprile 2000, indirizzato al TCA, l'interessata ha
impugnato la decisione dell'amministrazione, precisando quanto segue:
"
A marzo di quest'anno sono stati versati fr.
22.-- sul mio conto in banca invece dei 1305.-- mensili; la cosa mi ha lasciato
veramente perplessa. Ho così telefonato al funzionario incaricato signora
__________, la quale mi disse in malo modo che siccome non avevo annunciato
l'inizio dell'impiego presso la __________, non avevo più il diritto, o meglio,
ero tenuta a rimborsare fr. 2566.-- al fondo di compensazione.
Questi sono i fatti. Ora però vorrei spiegare
alcune cose, sperando nella vostra comprensione.
Negli anni passati sono stata molto a lungo in
assistenza per diversi motivi; durante tutto questo tempo avevo un'assistente
sociale (prima __________, __________ poi Sig. __________), i quali sbrigavano tutte
le faccende amministrative a mio nome, pagamenti, rinnovo sussidi ecc.,
cosicché non sono mai stata tenuta di preoccuparmi di tali faccende. La
medesima cosa mi è capitata con l'assegno per gli alimenti per i miei due
figli, ma dopo alcune spiegazioni e chiarimenti hanno capito la situazione e mi
sono venuti incontro.
Non è stata mia intenzione raggirarvi o
derubarvi, è stato un errore che non si ripeterà mai più. Confido ora nella
vostra comprensione, sono sola con due bambini non saprei dove andare a
prendere 2566.- franchi da ritornare al fondo di compensazione AFI.
Non comprendo inoltre perché la somma di fr.
1305.-- mi viene versata in banca quando non sono beneficiaria? E perché non
sono stati "tolti" quando lavoravo presso l'albergo __________? O
quando ero in disoccupazione? Anche qui non avevo avvisato nessuno del
cambiamento." (Doc. _)
Con
scritto del 30 aprile 2000 l'assicurata ha inoltre precisato:
"
(…) faccio ricorso contro la decisione del 3
aprile 2000, in quanto la somma che percepivo ogni mese sotto forma di assegno
integrativo, mi viene ridotta da fr. 1305.-- mensili a fr. 22.-- mensili (soldi
di cui sono beneficiari i miei figli __________ e __________).
Tutto questo, come già spiegato nella lettera del
25.04.00 perché non ho avvisato l'istituto delle assicurazioni sociali che
iniziavo un lavoro il 03.01.00 presso la __________. Vorrei di nuovo
sottolineare che lavoro dall'anno scorso, lavoro ripreso (prima all'albergo
__________, dopo disoccupazione, poi __________).
Dopo un lungo periodo passato facendomi mantenere
dall'assistenza sociale, perché sola con due figli.
Mi sono veramente impegnata, per non dover più
dipendere dal servizio sociale, ed ora, con questo "errore", con il
mio stipendio ed i miei due figli da mantenere, mi ritrovo a dovermi rivolgere
all'assistenza, e questo non lo vorrei proprio! Non dopo tanta fatica! Non
vorrei ripetermi, ma non ho mai dovuto occuparmi delle mie faccende amministrative,
avevo un assistente sociale del servizio di patronato (signora __________,
signor __________) e non ero al corrente che dovevo riinoltrare domanda per
l'assegno di anno in anno. Questo malinteso, se così si può chiamare, mi è
capitato pure con l'assegno per gli alimenti, ma dopo aver spiegato hanno
capito il caso, venendomi incontro.
Inoltre volevo informarvi che mentre lavoro, i
miei figli sono custoditi, (dopo l'asilo) presso parenti, dormono fuori casa,
ed anche questo non mi viene regalato, devo pagare ogni mese!
Gentili Signori, capisco la situazione intricata
che ho provocato, non saprei dove prendere 2566.-- da rimborsare all'istituto
delle assicurazioni sociali." (Doc. _ )
Al
riguardo va rilevato che la Cassa sempre il 3 aprile 2000 ha trasmesso
all'assicurata un ordine di restituzione concernente gli assegni percepiti dal
mese di gennaio al mese di marzo 2000, contro il quale è stato interposto
ricorso.
Tale
gravame è oggetto di un incarto separato, per cui al riguardo il TCA emanerà un'ulteriore
decisione.
1.3. Con risposta
15 maggio 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti
motivazioni:
"
L'erogazione dell'assegno integrativo dipende
dalla situazione economica del nucleo familiare che lo rivendica. Fino al momento
in cui la Cassa ha avviato la revisione periodica del diritto all'assegno (25
febbraio 2000), il versamento di fr. 1'305.-- mensili si giustificava per il
fatto che la signora __________ a fronte di un fabbisogno totale di fr.
44'065.-- disponeva di un reddito di fr. 12'360.--, rappresentato dagli
alimenti dovutigli dall'ex-coniuge. L'importo di fr. 1'305.-- mensili (fr.
15'660.-- annui) rappresenta il massimo erogabile quale assegno integrativo
per una famiglia monoparentale con 2 figli.
Nel mese di marzo 2000 la Casa è stata informata
per la prima volta che la ricorrente svolgeva un'attività lucrativa presso la
__________: questo elemento era di natura tale da modificare le basi di calcolo
del diritto all'assegno per cui la Cassa, onde evitare l'erogazione indebita di
prestazioni ha sospeso il versamento dell'assegno per il 31 marzo 2000 ed ha
proceduto all'intimazione della decisione contestata dal 1. aprile 2000. Il
nuovo calcolo, non contestato nei suoi elementi quantificativi, congloba il reddito
netto dell'attività lucrativa e gli assegni familiari di base corrisposti alla
ricorrente nell'arco di un anno. I redditi passano dai precedenti fr. 12'360.--
a fr. 44'185.-- e il fabbisogno aumenta da fr. 44'065.-- a fr. 44'447.-- per
effetto dell'aumento della cassa malati per l'anno 2000 (+ fr. 382.--), ciò
determina il diritto ad un assegno integrativo di soli fr. 22.-- mensili dal 1.
aprile 2000." (Doc. _)
1.4. Pendente
causa il TCA ha chiesto alla Cassa i motivi per i quali nel calcolo non si era
tenuto conto delle spese di trasferta a cui verosimilmente l'assicurata deve
far fronte per recarsi al posto di lavoro (cfr. doc. _).
La Cassa
ha inviato alla ricorrente la richiesta di comprovare eventuali spese di
trasferta. Essa, però, è rimasta silente (cfr. doc. _).
Questo
Tribunale ha ulteriormente sollecitato l'assicurata in data 31 agosto 2000,
affinché essa indicasse eventuali costi sopportati per recarsi da casa al luogo
di lavoro (cfr. doc. _), tuttavia essa non ha preso posizione in merito.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la riduzione a fr. 22.-- mensili, con effetto dal 1° aprile 2000,
dell’assegno integrativo erogato a __________.
A
motivazione della riduzione la Cassa adduce il conseguimento da parte
dell'assicurata di un reddito da attività lucrativa dipendente.
Secondo
l'art. 24 LAF
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), a) per
il figlio, se cumulativamente:
b) ha la custodia
del figlio;
c) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
d) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori
hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27
LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale
assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla
differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del
o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è
inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
Per la determinazione
dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 RegLAF).
2.3. Nel caso in
esame il calcolo dell’assegno integrativo è stato effettuato in maniera
corretta. In effetti l’amministrazione ha tenuto conto del fabbisogno minimo e
delle spese di tutta la famiglia, compresi i due figli gemelli di quasi 6 anni
(nati il 20 giugno 1994), che dunque, ai sensi dell’art. 34 LAF, al momento
della pronuncia della decisione non avevano ancora compiuto diciotto anni.
2.4. A proposito
dell’ammontare del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della Legge federale
sulle prestazioni complementari (LPC), entrato in vigore con la terza revisione
della Legge il 1° gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF
prevede che, per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo
in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese
riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le persone sole, a fr. 14’860,
per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio
un terzo. (fr. 2'610.--).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo di fr. 13'800 per coniugi e le
persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
2.5. In concreto
quindi il fabbisogno vitale della famiglia __________, formata dalla madre e
dai due figli __________ e __________, è pari a fr. 30'520.-- come indicato
dalla Cassa.
La
pigione, comprensiva delle spese accessorie, pagata mensilmente dalla
ricorrente ammonta a fr. 1'027.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 12'324.--, per cui, essendo tale somma
inferiore al massimo riconosciuto, la Cassa ha correttamente computato
l'importo lordo della pigione effettiva.
2.6. Per
stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo
l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b) spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d) importo
forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e) pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b) il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni
familiari
g) le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.7. Per quanto
attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si
rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del
relativo regolamento.
Come
indicato al consid. 2.6, ai fini del calcolo della PC viene computato
unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie
a carico della famiglia e quindi l’assicurazione sociale secondo la LAMal (art.
28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Inoltre,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di
computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale, non sono
rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa
infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il
rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p.
36).
Nella
fattispecie la Cassa ha dichiarato in proposito che il premio netto computabile
è pari a fr. 1'603.--.
Il premio
di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a circa fr. 5'163.--
annui (fr. 270.60 premio mensile per l'assicurata, fr. 79.80 premio per
ciascuno dei due figli; cfr. doc. 44 agli atti dell'amministrazione).
I sussidi
ammontano a fr. 2'200.-- per l'assicurata, a fr. 580.-- per uno dei due gemelli
e fr. 780.-- per l'altro.
Il
sussidio di un figlio è più elevato, poiché l'art. 44 LCAMal prevede che le
famiglie sussidiate sono esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli
successivi, tuttavia ex art. 48 LCAMal solo fino all'ammontare massimo della
quota media cantonale ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a
quello degli adulti, che corrisponde appunto a fr. 780.-- (cfr. art. 1 Decreto
esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi
nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2000). Globalmente quindi i
sussidi sono di fr. 3'560.--.
In simili
condizioni il premio annuo a carico della ricorrente ammonta a fr. 1'603.--,
come indicato dalla Cassa.
2.8. L'assicurata
ha iniziato un'attività lucrativa nel mese di gennaio 2000 presso la
__________, come peraltro ammesso nei suoi scritti (cfr. consid. 1.2.). Lo
stipendio lordo ammonta a fr. 2'300.-- mensili (cfr. doc. 46 agli atti
dell'amministrazione).
Secondo
l'art. 3 cpv. 4 lett. a LPC dal reddito sono dedotte le spese per il suo
conseguimento, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa.
L’art.
11a OPC precisa inoltre che
" il
reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo
le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i
contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul
reddito.”
Secondo
la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai
costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono
direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua
conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un
reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono
considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108
V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo
di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese
supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980
p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über
Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).
Costituiscono
spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte
(“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono
essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un
autoveicolo entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a
disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza
della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo,
op. cit., p. 52 e 53).
Nel caso
di specie l'assicurata non ha allegato, né comprovato di dover far fronte a
delle spese supplementari, benché le sia stata data l'opportunità,
dall'amministrazione prima e dal TCA in un secondo tempo, di avvalersi dei
costi di trasferta sopportati.
La Cassa,
sulla base della legislazione sopra menzionata, ha dunque correttamente tenuto
conto del reddito al netto dei contributi sociali (AVS 5,05%, AD 1,5%, inf. non
prof. 1,7%), conseguito dalla ricorrente, il quale corrisponde a fr. 27'433.--
annui, tredicesima compresa, (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Tale
importo deve sommarsi agli assegni di base percepiti dall'assicurata
dall'inizio dell'attività lavorativa. Mensilmente, infatti, le viene erogato un
assegno di fr. 183.-- per figlio (cfr. art. 16 LAF), che corrisponde
all'importo di fr. 4'392.-- annui.
Inoltre
devono essere computati gli alimenti che il padre dei due bambini si è
obbligato a versare in virtù del "Contratto per l'obbligo del mantenimento
di minori" stipulato il 5 settembre 1994 (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
La
pensione alimentare corrisponde a fr. 500.-- mensili per figlio fino al
compimento del 6° anno di età ed è adeguata all'indice del costo della vita.
Pertanto gli alimenti per __________ e __________ corrispondono oggi a fr.
1'030.-- mensili.
La somma
computata dalla Cassa di fr. 12'360.-- appare corretta; essa corrisponde
d'altronde all'importo che è stato considerato nel conteggio dell'assegno
integrativo degli anni passati e che la ricorrente non ha mai contestato (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
2.9. Alla luce di
quanto esposto occorre concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa è
incensurabile e dunque la differenza tra il fabbisogno della famiglia della
ricorrente di fr. 44'447.-- e il reddito disponibile di fr. 44'185.-- è pari a
fr. 262.--.
Di
conseguenza all'assicurata può essere erogato unicamente un assegno integrativo
a favore dei figli __________ e __________ di fr. 22.-- mensili, come stabilito
dalla Cassa.
Il
ricorso deve essere pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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