AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.3
Data decisione, Autorità:
14.06.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00003-4
ZA/tf
Lugano
14 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 17 gennaio 2000
di
__________,
contro
le decisioni del 28 dicembre 1999 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 28
dicembre 1999 la cassa ha respinto le domande di assegno integrativo e di
assegno di prima infanzia inoltrate dall'assicurata, argomentando:
"
Nella fattispecie, lei è residente nel Canton
Ticino dal 01.08.1999 proveniente da __________. Pertanto la condizione
dell'art. 24 cpv. 1 lett. b) LAF non è adempiuta.
Mancando il requisito del domicilio non si
ritiene di dover esaminare le altre condizioni previste per la concessione dell'assegno."
(cfr. doc. _)
1.2. Contro
queste decisioni l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è così espressa:
"
Mi riferisco alle decisioni prese dall'Istituto
delle Assicurazioni Sociali (signor __________) di Bellinzona per le richieste
di assegno di prima infanzia e assegno integrativo.
Come è stato menzionato nella loro risposta, sono
stata effettivamente domiciliata nel Canton __________, ma solo per la durata
di circa 1 anno e sono poi rientrata in Ticino con data 1° agosto 1999.
Mio marito ed io, siamo domiciliati
entrambi nel Canton Ticino da sempre, e da sempre abbiamo anche
provveduto a pagare i contributi da buoni cittadini svizzeri.
Nel frattempo, tanto per aggravare il tutto, mio
marito è stato licenziato con data 31 gennaio 2000.
La motivazione per la quale richiedo tali
assegni, mi sembra tanto ovvia visto e considerato che le nostre entrate sono
nettamente inferiori alle uscite, uscite obbligatorie (affitto, casse malati,
assicurazioni, cibo, pannolini,..) per poter vivere e per di più con un
figlio a carico.
Vi pregherei, pertanto di voler rivalutare la
nostra situazione, tenendo conto che se un cittadino svizzero non può ottenere
un aiuto dal suo governo, da chi lo deve ottenere?" (cfr. doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 27 gennaio 2000 la Cassa propone di respingere i ricorsi e
osserva:
"
Dalla documentazione agli atti si rileva, e la
ricorrente non lo contesta, che i coniugi __________ risiedono
ininterrottamente nel Cantone Ticino dal 01.08.1999 provenienti da __________.
Nel Cantone __________ hanno risieduto ed erano domiciliati dal febbraio 1998
(comunicazione fattaci dalla signora __________).
Risulta quindi che per circa un anno e mezzo (dal
1998 al 1999) non avevano il loro domicilio nel Cantone Ticino: il fatto che
precedentemente al febbraio 1998 fossero già domiciliati nel Cantone Ticino non
modifica la situazione assicurativa.
Visto quanto precede si chiede quindi a codesto
lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere i ricorsi
in quanto la signora __________ non adempie alla condizione posta dall'art. 24,
cpv. 1, lett. b) LAF per l'assegno integrativo ed art. 32, lett. a) LAF per
l'assegno di prima infanzia." (cfr. doc _)
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Il 1° luglio
1997 sono entrate in vigore alcune norme della nuova Legge cantonale sugli assegni
di famiglia (LAF) dell'11 giugno 1996 e fra queste gli articoli da 24 a 37 che
regolano l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia.
L'art. 24 LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo e stabilisce quanto segue:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti
minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Il
Regolamento della legge sugli assegni di famiglia (Reg. LAF), adottato dal
Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede all'art. 28 cpv. 1 che "è
considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede
effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente".
Il cpv. 2
dell'art. 28 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il
titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del
permesso di domicilio (permesso C)".
In
diverse sentenze (cfr. per tutte la STCA del 5 marzo 1998 nella causa E. e Z.B.
pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 seg.) questo Tribunale ha già avuto modo di
stabilire che il cpv. 2 dell'art. 28 Reg. LAF nella misura in cui definisce il
concetto di domicilio degli assicurati stranieri con riferimento al permesso di
polizia (di tipo C) è contrario alla legge.
L'art. 29
del Reg. LAF stabilisce che:
" Il
titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel
Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
Il domicilio non si
considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco
di un anno.
In caso di
interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione
relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova
richiesta."
2.3. Gli art. 31
e 32 cpv. 1 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di
prima infanzia.
"
L'art.
32, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:
" I
genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico
minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI)."
Il Reg. LAF
prevede all'art. 41 cpv. 1 che "è considerato domiciliato nel Cantone il
titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di
stabilirsi durevolmente".
Il cpv. 2
dell'art. 41 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il titolare
del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di
domicilio (permesso C)".
Anche
quest'ultima disposizione del Regolamento è già stata ritenuta dal TCA
contraria alla legge (cfr. la sentenza citata al consid. 2.1.).
Secondo
l'art. 42 del Reg. LAF:
" Il
titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel
Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
Il domicilio non si
considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco
di un anno.
In caso di decadenza
nel diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la
condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare
una nuova richiesta."
2.4. Nella
presente fattispecie, non è contestato che la ricorrente è domiciliata nel
Cantone ai sensi degli art. 24 cpv. 1 lett. b e 31 lett. a LAF (1a condizione).
Per poter
adempiere il presupposto di questi articoli l’assicurata deve tuttavia anche
avere avuto la residenza abituale in Ticino durante i tre anni precedenti la
domanda di assegno.
Infatti, come
si è visto (cfr. consid. 2.1. e 2.2.), il titolare del diritto deve dimostrare
"di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni
precedenti la richiesta".
Il domicilio
"non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre
mesi".
A proposito di
questo termine di tre mesi va ricordato che, ad esempio, in materia di
prestazioni complementari sull'AVS/AI, secondo la giurisprudenza, per
determinare la durata di un soggiorno all'estero che non interrompe il termine
legale di quindici anni (termine di attesa), sono determinanti, se del caso, le
regole relative al diritto di assicurati stranieri a rendite straordinarie
dell'AVS/AI, contenute nelle Convenzioni internazionali (RCC 1985, pag. 135
consid. 3a).
Si considera
che il termine di attesa di quindici anni per gli stranieri e quello di cinque
anni per i rifugiati e gli apolidi è stato interrotto quando l'interessato
lascia la Svizzera per più di tre mesi; sono riservati i casi di superamento di
questa durata per malattia o per altre ragioni di forza maggiore (cfr. DTF 110
V 172 consid. 3a con rinvii, RCC 1985 pag. 136 consid. 3b; RDAT II 1993 pag.
185seg; RCC 1992 pag. 38 consid. 2a; RCC 1986 pag. 431 consid. 5a; RCC 1982
pag. 404 consid. 3a).
In una
sentenza dell'11 dicembre 1995 pubblicata il RDAT II 1996 pag. 237, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha negato che esistessero motivi atti a
giustificare un'interruzione della dimora in Svizzera superiore ai tre mesi nel
caso di un'assicurata che si era recata in Italia in due occasioni, ogni volta
durante due anni, per assistere la madre malata.
La nostra
Massima istanza si è al proposito così espressa:
" L'Ufficio
ricorrente contesta il parere dell'autorità giudiziaria cantonale.
Ricordato che,
secondo la giurisprudenza, il soggiorno all'estero di un assicurato domiciliato
in Svizzera non comporta l'estinzione del diritto alla prestazione se la
necessità di un trattamento medico ha motivato la scelta del luogo di soggiorno
(DTF 110 V 173 consid. 3b con rinvii), ha assunto che deve però trattarsi di un
caso di forza maggiore, presupposto che non può essere ammesso nella presente
fattispecie.
Il parere
dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è pertinente. Infatti, come
risulta dalla summenzionata sentenza, per non essere interruttivo del periodo
di dimora nella Svizzera, un soggiorno all'estero di oltre tre mesi deve,
almeno dal profilo dell'imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere
paragonabile a un caso di forza maggiore. Ora, tale requisito non è dato in
concreto. Inoltre, come rileva il ricorrente, in un caso analogo alla vertenza
in esame, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di
giudicare che l'esistenza di un caso di forza maggiore doveva essere negato nei
confronti di un assicurato jugoslavo che motivava la sua assenza prolungata
dalla Svizzera invocando le cure da prestare alla madre infortunata (sentenza
inedita 4 gennaio 1995 in re L.). Orbene, se la dimora ininterrotta per 15 anni
è stata negata laddove la convenzione vigente tra la Svizzera e la Jugoslavia
contempla esplicitamente l'eccezione della forza maggiore ai fini
dell'ammissione di un periodo di assenza dalla Svizzera superiore a tre mesi
(art. 9 del protocollo finale della Convenzione jugoslavo-svizzera), una
soluzione più liberale non è certo ammissibile nell'ambito del disciplinamento
convenzionale italo-svizzero, il quale non prevede simile eccezione (art. 10
del protocollo finale della Convenzione italo-svizzera)." (pag. 237-238)
In
un'altra sentenza del 19 aprile 1999 nella causa J.M., non pubblicata (P.
44/97), il TFA ha pure negato l'esistenza di motivi di forza maggiore,
argomentando:
" Nella
fattispecie, si tratta di accertare se l'assenza dell'assicurato dalla
Svizzera, dal gennaio al dicembre del 1991, sia stata interruttiva del periodo
di 15 anni che - come s'è visto - secondo legge deve essere ininterrotto perchè
possano essere riconosciute prestazioni complementari.
In sostanza la lite
verte solo sulla questione a sapere se nelle condizioni psichiche
dell'interessato a seguito della separazione dalla moglie potesse essere
ravvisata una situazione di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza
ricordata in precedenza.
b) Ora, il giudizio
cantonale, ai cui motivi può essere fatto riferimento, deve essere confermato.
Se in effetti dagli
atti emerge che il ricorrente si è trovato all'epoca in questione in una
situazione psichica particolare, non sono comunque dati i requisiti della forza
maggiore. A prescindere dal tema di sapere se si sia effettivamente trattato di
malattia, è lecito affermare che non ci si trovi al cospetto di una situazione
richiedente una permanenza in Francia. L'assicurato si è recato in quel paese
per trovare presso famigliari quel sostegno che non trovava in Svizzera. Da
simile ricerca di appoggi in Patria dev'essere dedotta la volontà
dell'interessato, per quel limitato periodo, di trasferire il centro dei propri
interessi, il semplice legame con il figlio in Ticino nulla mutando al
riguardo.
Per quel che
concerne poi il particolare argomento secondo cui l'assicurato non sarebbe
rimasto in Svizzera perchè le cure richieste non sarebbero state prese a carico
dall'assicurazione contro le malattie, esso non è di rilievo. In questa
circostanza si ravvisa semmai un elemento indicante che non si è trattato di
una situazione seria o comunque d'urgenza, elemento corroborante pertanto
l'inadempimento dei requisiti della forza maggiore."
2.5. Riguardo
alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17
maggio 1999 nella causa S.G., non pubblicata (39.98.109-110) il TCA ha
precisato:
" Nella
presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto
dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.
Infatti, da una
parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di
studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed
ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può
ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr.,
per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag.
108-100).
Inoltre e
soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che S. G. è tuttora
domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente
(cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa S.P., H 144/97) per ben 8 mesi
all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore
rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il
domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se
l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".
Non esistono del
resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione
superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa J.M., P 44/97).
A regione la Cassa
ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo.
Anche l’assegno di
prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall’amministrazione, visto che
secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione,
entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni."
In
un'altra sentenza del 8 febbraio 2000 nella causa S.P. e N.P non pubblicata
(39.99.50-51) il TCA ha invece ritenuto che l'assenza dal Canton Ticino per più
di 3 mesi era giustificata nella fattispecie:
"
Nel caso concreto risulta dagli atti che S. P.
ha risieduto ad Olten dal 1° ottobre 1996 al 31 maggio 1997.
Successivamente è rientrata in Ticino, dove aveva
sempre vissuto (cfr. doc. _).
La famiglia P. ha deciso di trasferire il proprio
domicilio civile (cfr. consid. 2.3 e la sentenza commentata in PJA 1999 pag.
611 seg.) a Olten in quel periodo, dove peraltro il marito lavorava rientrando
settimanalmente al in Ticino, anche a seguito della nascita della figlia il 16
aprile 1996 (cfr. doc. _).
La famiglia P. è dunque stata sempre domiciliata
ed ha risieduto effettivamente in Ticino salvo gli otto mesi durante i quali si
è trasferita nel Canton Soletta per ragioni di lavoro del marito.
In simili condizioni, visto il motivo addotto per
il trasferimento fuori Cantone e ritenuto inoltre che, secondo gli art. 29 cpv.
2 e 46 cpv. 2 Reg. LAF, "il domicilio non si considera interrotto se
l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi sull'arco di un anno" (in
questo caso 3 mesi nel 1996 e 3 mesi nel 1997), questo Tribunale ritiene che
sarebbe eccessivamente rigoroso negare alla famiglia il diritto agli assegni
solo per i due mesi supplementari di interruzione del domicilio, per di più con
valide giustificazioni.
Il presupposto degli art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e
32 cpv. 1 lett. a LAF nel caso concreto è dunque realizzato.
Gli atti vanno così ritrasmessi
all'amministrazione affinché esamini gli altri presupposti per il diritto
all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia."
2.6. Nel caso
concreto __________ ha trasferito il proprio domicilio civile nel Canton
__________ dal mese di febbraio 1998 fino al mese di agosto 1999 (cfr. doc. _).
L'assicurata sostiene invece di essere stata effettivamente domiciliata nel
Canton __________ solo per un anno (cfr. doc. _). Questa differenza di circa
sei mesi, come vedremo qui di seguito, non ha nessuna influenza sull'esito
della vertenza.
Essa non
adempie in ogni caso il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in
Ticino, prima della domanda.
L’assicurata
ha infatti interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi
(cfr. art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).
Inoltre
l'assicurata nel suo ricorso non ha invocato nessuno dei motivi di forza
maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3 e 2.4).
Ora,
secondo le disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2.), in caso di
interruzione, rispettivamente in caso di decadenza del diritto all'assegno, il
titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al
periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta.
Il nuovo
periodo di carenza di tre anni ha iniziato a decorrere nell'agosto del 1999 e
non era dunque ancora trascorso al momento della presentazione della domanda.
In simili
condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato
all'assicurata il diritto all'assegno integrativo e all’assegno di prima
infanzia devono essere confermate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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