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Numero d'incarto:
39.2000.12
Data decisione, Autorità:
26.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00012-13
ZA/sc
Lugano
26 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele
Cattaneo
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 29 febbraio 2000
di
__________,
contro
le decisioni del 22 febbraio e 23
febbraio 2000 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 30 luglio 1998, con effetto dal 1 luglio 1998, la Cassa cantonale per
gli assegni familiari ha assegnato ad __________ a favore dei figli __________,
1997, __________, 1988, e __________, 1986, un assegno integrativo di fr.
1'173.-- mensili ed un assegno di prima infanzia di fr. 928.-- per il figlio
___________.
Gli
importi degli assegni sono stati elevati a fr. 1'722.-- rispettivamente a fr.
1'402.-- con effetto dal 1° novembre 1998, a fr. 1'740.-- rispettivamente a fr.
1'424 con effetto dal 1° gennaio 1999.
Gli
importi degli assegni sono stati ridotti a fr. 1'180.-- rispettivamente a fr.
827.-- per l'assegno di prima infanzia con effetto dal 1° febbraio 1999.
1.2. Gli importi
degli assegni non sono più cambiati sostanzialmente fino al 1° gennaio 2000,
data a partire dalla quale è stato versato un assegno di prima infanzia di fr.
1'185 fino al 31 gennaio 2000. Permane invariato l'assegno integrativo che
continuerà invece ad essere erogato.
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata ha impugnato la decisione della Cassa,
chiedendo il ripristino dell'ammontare dell'assegno di prima infanzia
precedentemente erogato, con le seguenti motivazioni:
"
Gent.mo Tribunale cantonale delle assicurazioni,
vi chiedo umilmente scusa per questa mia lettera fatta a voi, per quanto
riguarda appunto il fatto che io sottoscritta __________ nata __________ moglie
di __________, non avrei più diritto di percepire dal mese di febbraio di
quest'anno (2000) l'assegno di prima infanzia che purtroppo per la mia famiglia
voleva dire tanto.
Come ben sapete, io percepisco di paga quello che
voi avete come da me ricevuto con il vecchio contratto di lavoro 1999,
quest'anno non è che sia tanto differente purtroppo per me, e appena l'avrò
ricevuto sarà mio dovere spedirvelo al più presto (sempre allo stesso posto di
lavoro dello scorso anno).
Gent.mo ufficio, mio malgrado sono purtroppo da
sola a dover contribuire al mantenimento della mia famiglia, anche perché per
via dell'età di mio marito 59 anni nato nel '41 lui non trova lavoro, perché
dicono che è vecchio.
Ma io gentilissimo Tribunale vado volentieri a
lavorare a tempo pieno con 3 figli minori da accudire e una famiglia da mandare
avanti, solo che sono pagata troppo poco e dover affrontare tutte le spese
necessarie che comportano il mantenimento sano di una famiglia almeno i bisogni
basilari per i figli minori e per noi due marito e moglie, purtroppo non ci
permettono di essere neanche sufficiente a questo nostro problema economico.
Noi non abbiamo altre entrate economiche e la
situazione famigliare è la stessa di prima e adesso con questo problema che non
possiamo ricevere più l'assegno di prima infanzia è peggiorata notevolmente.
Chiedo cortesemente a voi spettabile Tribunale
cantonale delle assicurazioni come potrei risolvere questo mio grande problema
economico che mi permette di poter mandare avanti in modo dignitoso la mia
famiglia composta come voi bene sapere da 5 persone." (Doc. _)
1.4. Nella sua
risposta del 12 aprile 2000, la cassa ha proposto di respingere il ricorso,
argomentando:
"
Fino al 31 gennaio 2000 questa famiglia di 5
persone poteva beneficiare dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima
infanzia: al suo interno vi era il figlio __________ che giustificava
l'erogazione delle due prestazioni. Nel mese di gennaio 2000 __________ compie
i 3 anni quindi con la fine di questo mese decade il diritto all'assegno di
prima infanzia.
Pur comprendendo che dal profilo economico la
stessa famiglia continua ad avere un reddito disponibile non sufficiente a
coprire l'intero fabbisogno, alla Cassa non è consentito, dal 1. febbraio 2000,
l'ulteriore erogazione dell'assegno di prima infanzia in quanto sono venuti a
mancare i presupposti legali.
Per quanto attiene il calcolo che ha determinato
l'assegno integrativo va sottolineato che non è stato contestato. Tuttavia
versando l'importo di fr. 1'180.-- mensili la cassa paga l'importo massimo erogabile
per 3 figli.
Tutto ben considerato alla Cassa non resta altro
che chiedere a codesto lodevole Tribunale di voler respingere i due ricorsi
confermando le decisioni contestate." (Doc. _)
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la cessazione dell'erogazione dell'assegno di prima infanzia dal
1° febbraio 2000.
A
motivazione della decisione di sopprimere l'assegno di prima infanzia la Cassa
adduce il compimento del terzo anno di età del figlio __________.
Secondo
l’art. 32 LAF il diritto ad un assegno di prima infanzia è dato se:
" I
genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) hanno
il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno
dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il
reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il
nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al
genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo
parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari
al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il
reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola
secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI)."
Secondo
l'articolo 33 LAF il diritto all'assegno si estingue:
a) alla
fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di
occupazione superiore al 50%;
b) quando
il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza
giornata sull'arco di un giorno;
c) al
più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età
2.3. Nel caso
concreto, in virtù delle disposizioni esposte nel considerando precedente,
emerge chiaramente che il diritto dei genitori di ottenere l'assegno di prima
infanzia è dato fintanto che il figlio non ha compiuto il terzo anno di età.
Di
conseguenza correttamente la Cassa, a seguito del compimento del terzo anno di
età del figlio ____________, ha soppresso con effetto dal 1° febbraio 2000
l'assegno di prima infanzia a favore di quest'ultimo (cfr. art. 33 lett. c
LAF).
2.4. A titolo abbondanziale
va rilevato che anche il calcolo dell’assegno integrativo è stato effettuato in
maniera corretta. In effetti l’amministrazione ha tenuto conto del fabbisogno
minimo e delle spese di tutta la famiglia, compresi i figli ancora in
formazione (cfr. art. 34 Reg. LAF).
A
proposito dell’ammontare del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della Legge
federale sulle prestazioni complementari (LPC) entrato in vigore con la terza
revisione della Legge il 1 gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1
lett. c LAF ne prevedeva, al momento determinante in cui è stata presa la
decisione impugnata, per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo
periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese
riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le persone sole, a fr. 14’860,
per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio
un terzo. (fr.2'610.--).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
In
concreto quindi il fabbisogno vitale della famiglia __________, formata dal marito,
la moglie e tre figli, è pari a fr. 43'170.-- come indicato dalla Cassa.
2.5. Per
stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo
l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b) spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c) premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
…..
e) pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b) il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un
quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di
rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25
000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se
l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o
a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e
serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il
valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é
preso in considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le
prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione
analoga;
f) gli
assegni familiari
g) le
entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le
pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. Per quanto
riguarda il pagamento della franchigia prevista dall’assicurazione malattia si
rileva che, secondo l’art. 28 cpv. 3 seconda frase LAF,
" Le spese
di cura e di malattia non sono prese in considerazione”.
Poiché la
franchigia ai sensi della LAMal è quella porzione di spese di cura e malattia
che è a carico dell’assicurato (cfr. il rapporto di maggioranza del 23 maggio
1996 p. 36 che ha introdotto la citata disposizione), essa non può venire
considerata ai fini del calcolo dell’assegno integrativo.
2.7. Per quanto
riguarda, infine, l’importo dell’assegno, la Cassa ha dichiarato che si tratta
dell’ammontare massimo previsto dalla legge.
Secondo
l’art. 27 cpv. 2 e 3 LAF citato al considerando 2.3
" In
ogni caso l’importo dell’assegno non può superare il limite del o dei figli per
i quali l’assegno è riconosciuto."
" L’assegno
integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all’importo
mensile dell’assegno di base."
Come
indicato al consid. 2.4. il limite per i primi due figli è pari a fr. 7’830
mentre per il terzo è di fr. 5'220.--. Di conseguenza a norma dell’art. 27 cpv.
2 LAF l’importo massimo erogabile dovrebbe essere di fr. 20'880.--.
La Cassa
ha, giustamente, fissato l’assegno in fr. 14'160.--, in quanto nell'importo
massimo è contenuto pure l'assegno di base di fr. 6'720.-- (cfr. la sentenza
del TCA del 28 aprile 1999 nella causa A.S., non pubblicata, citata da D. Cattaneo,
"La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi
aperti", in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I
-2000, pag. 130 e segg (132)).
Quest'ultimo
importo corrisponde all'assegno mensile di fr. 560.-- riportato su dodici mesi
versato dal datore di lavoro che, in questo caso, ha pagato più dei fr. 183.--
previsti dalla legge (cfr. art. 16 cpv. 1 LAF e contratto di lavoro, doc. _).
2.8. Nel caso
concreto l’assegno massimo erogabile per tre figli è pari a fr. 14'160 (fr.
7’830 X 2 +5'220 - fr. 6'720.--, assegno di base). Poiché il fabbisogno della famiglia
___________ supera di fr. 28'378 i redditi di cui essa dispone, la ricorrente
ha diritto all’assegno massimo, di fr. 1'180.-- mensili (fr. 14160 : 12), come stabilito
dalla Cassa.
In tali
circostanze i ricorsi devono essere respinti in quanto la decisione impugnata é
corretta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- l ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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