AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2004.5
Data decisione, Autorità:
21.05.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.5
cr/DC/sc
Lugano
18 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2004
di
RI 1
contro
la decisione del 17 dicembre 2003 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 18
novembre 2003, l'URC di CO 1 ha sospeso RI 1 per 10 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione, facendo valere:
"
Giusta gli art. 17 cpv. 1, 30 cpv. 1 lett. c
LADI e 44 cpv. 2 OADI l'assicurato ha l'obbligo di cercare lavoro. Ogni
assicurato è tenuto a ricercare un impiego già prima di essere iscritto in
disoccupazione.
In particolare un nuovo lavoro deve essere
cercato intensamente durante il termine di disdetta in caso di un contratto di
lavoro di durata indeterminata, mentre in caso di un contratto di lavoro di
durata determinata le ricerche devono essere svolte durante un periodo
ragionevole che precede la fine del rapporto d'impiego (3 mesi). Nel caso di
attività stagionali è comunque necessario svolgere le proprie ricerche non solo
nel periodo finale della stagione lavorativa, bensì durante tutto l'anno. Tutte
le prove dei propri sforzi per trovare un lavoro devono essere conservate e
consegnate all'amministrazione in occasione di una nuova iscrizione in
disoccupazione. L'assicurato in questione, al momento dell'annuncio, ha fornito
le prove di due ricerche effettuate in agosto 2003 (una) e settembre 2003
(una).
Quale facoltà di essere sentito, gli viene quindi
data la possibilità di esprimersi in merito tramite richiesta di
giustificazione del 14 ottobre 2003. In data 20 ottobre 2003 accusiamo ricevuta
delle sue osservazioni. Prima di procedere ad una decisione definitiva, abbiamo
concesso altri 10 giorni di tempo per la presentazione di ulteriore
documentazione. La stessa ci è pervenuta in data 10 novembre 2003. Le due
comunicazioni, pur ritenendo tutta la nostra attenzione, non portano elementi
nuovi per quanto riguarda il periodo precedente l'iscrizione (luglio / settembre
2003). Confermano altresì che, già in giugno 2003, l'accordo per l'impiego di
settembre 2003 (__________SA) non è stato sottoscritto ("secondo la
giurisprudenza federale, tuttavia, si può parlare di lavoro garantito soltanto
allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente
attraverso la volontà concordata delle parti. Non basta invece che le
trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere un
contratto (cfr. DLA 12 pag. 153; SVS 19 ALV no. 22; STCA del 23 maggio 1995
nella causa M.V.; D. Cattaneo op. cit. pag. 32"). Per questo motivo,
considerato quanto previsto dalla Legge, gli vengono comminati 10 (dieci)
giorni di sospensione (nessuna ricerca in luglio 2003 e ricerche insufficienti
in agosto e settembre 2003)." (Doc. A3)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato personalmente (cfr. doc. A2),
l'amministrazione, in data 17 dicembre 2003, ha emanato una decisione su
opposizione con la quale ha ribadito il contenuto della sua prima decisione,
osservando:
"
(…)
Fatti e motivazioni
- Il
signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione a far tempo dal 1° ottobre 2003.
Dal verbale del
colloquio di consulenza del 10 ottobre 2003, si legge: "viene reso attento
sulla sospensione per le mancate ricerche (4 giorni/mese) o insufficienti (3
giorni/mese) nel periodo precedente l'iscrizione (nel suo caso luglio/settembre
03). Quale facoltà di essere sentito, esprimerà le proprie osservazioni sulla
base della nostra richiesta di giustificazioni", dando così all'assicurato
la facoltà di esercitare il "diritto di essere sentito" previsto
dalla giurisprudenza federale.
In data 17/20 ottobre
2003 l'interessato produce le proprie osservazioni alle quali viene conferito
un nuovo termine di 10 giorni per completare le stesse (ns. scritto del 28
ottobre 2003), dopo una valutazione attenta della documentazione prodotta, la
consulente del personale signora __________, emette la decisione contestata.
Con opposizione 26/28
novembre 2003, il signor RI 1 chiede l'annullamento della decisione ritenendola
ingiusta nei suoi confronti.
A motivazione di
questa sua richiesta l'assicurato osserva: "La legge dice che
"ogni assicurato è tenuto a cercare un impiego già prima di essere
iscritto in disoccupazione. In particolare durante il periodo di
disdetta". Per tale periodo, che per me è iniziato nel gennaio 2003, ho
documentato all'URC 25 ricerche di lavoro qualificate effettuate (rinuncio qui
ad allegare di nuovo tutto il materiale). Ho avuto anche almeno altri 5/6
contatti difficilmente documentabili. Ho già descritto questo nella mia prima
giustificazione che allego. Non capisco perché ciò venga ignorato. Si parla
inoltre di "occupazione adeguata". Occupazioni adeguate per la mia
professione non ce ne sono molte, in particolare in Ticino. Questo non mi ha
però impedito di interrogare aziende e persone conosciute (anche fuori dal
Cantone). Si è trattato perciò di ricerche qualificate, nelle quali ho cercato
di propormi sempre in relazione ad attuali bisogni delle società interrogate.
Se mi fossi limitato a rispondere ad annunci sui giornali o richieste di uffici
di collocamento avrei potuto presentare al massimo una mezza dozzina di
ricerche. Ho d'altro canto rinunciato a candidarmi ad altri posti (esempi
documentati a disposizione) in cui l'esito, con tanti ragazzi diplomati SUPSI
in cerca di lavoro, era scontato e dove c'era un rischio di
"squalificarsi".
Inoltre mi risulta
difficile capire che in qualche modo si possa pensare che una persona abbia
volontariamente rinunciato a cercare un'occupazione avendo a carico una
famiglia con moglie e quattro figli di cui tre agli studi superiori.
Semplicemente dopo sei mesi di intensa attività e di attese andate a vuoto, ho
avuto, nei mesi di luglio-agosto in particolare, un momento di difficoltà per
motivi già esposti (in ottobre ho documentate altre 8 ricerche effettuate e
così farò in novembre).
Credo che quanto
esposto possa bastare quale dimostrazione per gli sforzi intrapresi durante il
"periodo precedente" la mia iscrizione. Anche tenendo conto della
attuale situazione del mondo del lavoro e delle mie qualifiche non posso
accettare la motivazione "non ha fatto il possibile per ottenere
un'occupazione adeguata" e chiedo di conseguenza l'annullamento delle
sospensione. Nell'attesa di una vostra risposta porgo cordiali saluti."
- Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (art. 16 LADI), se necessario anche fuori dalla
professione precedente (art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori dal proprio luogo
di domicilio (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Ogni
assicurato è tenuto a ricercare un impiego già prima di essere iscritto in
disoccupazione. In particolare un nuovo lavoro deve essere cercato intensamente
durante il termine di disdetta in caso di un contratto di lavoro di durata
indeterminata, mentre in caso di un contratto di lavoro di durata determinata
le ricerche di lavoro devono essere svolte durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto d'impiego (3 mesi). Nel caso di attività
stagionali è comunque necessario svolgere le proprie ricerche non solo nel
periodo finale della stagione lavorativa, bensì durante tutto l'anno.
Tutte le prove dei
propri sforzi per trovare un lavoro devono essere conservate e consegnate
all'amministrazione in occasione di una nuova iscrizione in disoccupazione.
Se
l'assicurato non compie sufficienti sforzi egli deve essere sanzionato sulla
base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI. Secondo tale norma l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere
un'occupazione adeguata.
- Gli
argomenti sollevati dall'assicurato con l'opposizione non permettono, nella
fattispecie, di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto
stabilito con la decisione contestata (decisione peraltro compiutamente
motivata).
Infatti,
il signor RI 1, nei tre mesi antecedenti l'iscrizione al collocamento ha saputo
comprovare solo una ricerca nel mese di agosto e una nel mese di settembre 2003
(luglio nessuna ricerca). Le ricerche fornite a seguito della nostra richiesta
di giustificazioni si riferivano al periodo novembre 2002/giugno 2003.
Gli
sforzi svolti dall'opponente per reperire un'attività nel periodo precedente
l'annuncio in disoccupazione non possono quindi essere ritenuti sufficienti."
(Doc. A1)
1.3. Con
tempestivo ricorso del 13 gennaio 2004, l'assicurato ha chiesto l'annullamento
della decisione su opposizione, rilevando:
"
Chiedo
l'annullamento
della sospensione
in questione in quanto:
ho avuto in quel
periodo anche almeno altri 5-6 contatti informali difficilmente documentabili;
ho ricevuto (sempre
nello stesso periodo) due promesse di assunzione per il 1. settembre (promesse
che purtroppo non sono riuscito a farmi formalizzare in tempo neanche in
negativo: si veda a proposito la mia lettera del 8.11 qui allegata).
Tutto ciò viene ignorato, assieme alle altre
argomentazioni che seguono e si considerano unicamente le attività di ricerca
dei mesi di luglio - settembre 2003. La legge dice
che "ogni assicurato è tenuto a cercare un impiego prima di essere
iscritto in disoccupazione. In particolare durante il periodo di disdetta".
Questo io ho fatto. Il mio periodo di disdetta era di 6 mesi, dal 1.1. al
30.6.2003.
Credo che ciò possa bastare quale dimostrazione
per gli sforzi intrapresi durante il "periodo precedente" la mia
iscrizione. Anche tenendo conto della attuale situazione del mondo del lavoro e
delle mie qualifiche non posso accettare la motivazione "non ha fatto il
possibile per ottenere un'occupazione adeguata".
Inoltre mi risulta difficile capire che in
qualche modo si possa pensare che abbia volontariamente rinunciato a cercare
un'occupazione avendo a carico una famiglia con moglie e quattro figli di cui
tre agli studi superiori. Semplicemente dopo sei mesi di attività in tal senso,
di attese andate a vuoto e di qualche promessa tuttora aperta, ho avuto, nei
mesi di luglio-agosto in particolare, un momento di difficoltà, comprensivo
anche a fronte del periodo dell'anno, nell'identificare altre opportunità (in ottobre
ho documentato altre 8 ricerche effettuate e così in novembre).
Ho già descritto questa situazione, con gli altri
dettagli non più ripresi qui, nelle mie giustificazioni e nella opposizione
alla sanzione che allego assieme al resto della corrispondenza intercorsa con
l'URC.
Avrei potuto d'altra parte iscrivermi ad inizio
luglio (alla scadenza del mio contratto di lavoro) e il problema non si sarebbe
posto (ne sarei stato reso attento!). Non l'ho fatto perchè avevo un lavoro per
i tre mesi seguenti e due promesse di impiego per settembre 2003 (una delle
quali tuttora aperta ma sempre rimandata!).
Personalmente mi fa anche male pensare che la
legge possa "punire chi non è scaltro".
Infatti se avessi voluto (e se avessi saputo!)
avrei potuto benissimo far "ridatare" al periodo richiesto alcune
delle 25 ricerche dei mesi precedenti e così presentarle: bastava riscrivere
alle aziende di nuovo nei mesi di luglio-settembre (dopo 6 mesi) e sollecitare
una nuova risposta." (Doc. I)
1.4. La Cassa,
con la sua risposta del 27 gennaio 2004, ha postulato un'integrale reiezione
del ricorso, confermando integralmente quanto esposto in sede di decisione su
opposizione (cfr. doc. III).
1.5. Con scritto
del 4 febbraio 2004 l'assicurato ha osservato:
"
Ribadisco il mio ricorso chiedente
l'annullamento della sospensione.
Oggi a maggior ragione in quanto, in aggiunta
agli argomenti già esposti nel mio scritto del 13.1.2003 (per lo più,
continuamente e a più riprese, ignorati dall'URC), ho il piacere di comunicare
che dal 2.2.2004 ho iniziato una nuova attività lavorativa proprio con quel
datore di lavoro (__________) con il quale ero già in contatto dal giugno 2003
e che mi aveva inizialmente prospettato come possibile inizio il 1.9.2003,
termine poi a più riprese da essi rimandato. Questo fatto, accanto alle
difficoltà del mercato del lavoro e del periodo di vacanze estive, aveva in
qualche modo contribuito ad inibire le mie ricerche, come già descritto."
(Doc. V)
1.6. In data 11
febbraio 2004 l'amministrazione ha ancora rilevato:
"
Ci riferiamo alla comunicazione del 6 febbraio
2004 e, preso atto della lettera citata (V), possiamo confermarvi che, tramite
scritto del 4 febbraio 2004 (di cui alleghiamo copia) l'assicurato ci ha
confermato un accordo di collaborazione quale esterno (per tre mesi) con la __________.
La decisione di sanzione del 18 novembre 2003 e
la susseguente decisione su opposizione del 17 dicembre 2003 si sono basate
sugli atti in nostro possesso a quel momento.
In data 17 novembre 2003 il signor RI 1 - sulla
base della nostra richiesta di giustificazioni del 14 ottobre 2003 - scriveva
infatti di avere "… la fiduciosa certezza di aver trovato un impiego
avendo ricevuto verbalmente ben due risposte positive (vedasi lettera di
intenti di __________ che prevedeva l'inizio dell'attività per 1.9.03 e un
contratto con una banca di __________ per la stessa data, termine poi spostato
al 1.11 di cui non posso purtroppo produrre documentazione). ..."
Malgrado l'opinione del signor RI 1 sul fatto che
l'URC ha per lo più ignorato - continuamente e a più riprese - i suoi
argomenti, ribadiamo che siamo ben consci che alcune trattative di lavoro sono
laboriose e di non immediata soluzione.
Per la contestata decisione abbiamo applicato
anche quanto indicato nel Fascicolo n. 3 - Appunti sociali - Alcuni compiti
degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza - Daniele
Cattaneo - che, al punto 2.3.8 recita: "… Secondo la giurisprudenza
federale si può tuttavia parlare di lavoro garantito soltanto allorché un
contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la
volontà concordata delle parti. Non basta invece che le trattative facciano
sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992
p. 153, SVR 1999 ALV no. 22; STCA del 23 maggio 1999 nella causa M.V.). …"
A tutt'oggi riconosciamo senz'altro i meriti e la
tenacia con cui l'assicurato ha finalmente perseguito l'obiettivo già
preventivato per il 1. settembre 2003.
Sulla scorta di quanto sopra rimettiamo quindi a
codesto Tribunale una valutazione in merito alla documentazione prodotta dal
signor RI 1 dopo la risposta di causa del 27 gennaio 2004." (Doc. VII)
1.7. Il doc. VII
è stato trasmesso all'assicurato, con la facoltà di presentare osservazioni
scritte (cfr. doc. VIII).
L'assicurato è rimasto silente.
1.8. Il TCA ha
posto alla ditta __________ SA di __________ le seguenti domande:
"
(…)
-
Quando
vi sono stati i primi contatti fra __________ e il signor RI 1 in vista di una
possibile collaborazione?
-
È stato l'assicurato a prendere contatto con
voi?
Secondo quali
modalità (ad esempio rispondendo ad un annuncio di lavoro, presentandosi
personalmente presso i vostri uffici, tramite lettera spontanea di candidatura
per un posto di lavoro, …)?
-
Quando
è stata stilata la "lettera d'intenti" fra la vostra società e il
signor RI 1? Come si è giunti a tale pattuizione?
-
È mai stata garantita all'assicurato
l'assunzione presso __________?
Se sì, a partire da quando e secondo quali
modalità?
- Per
quali motivi e imputabili a chi non si è giunti alla conclusione di un
contratto di lavoro fra le parti?" (Doc. IX)
Dopo due solleciti (cfr. doc. X e doc. XI), con
scritto del 22 luglio 2004 l'amministratore unico della società ha fornito le
seguenti risposte:
"
In riferimento alla vostra lettera del 8 giugno
2004, vi rispondiamo quanto segue:
-
Non ricordo, il caso era trattato da un
collaboratore.
-
Non ricordo, il caso era trattato da un
collaboratore.
-
Mai, non è stata sottoscritta nessuna
lettera d'intenti.
-
Non da parte mia.
-
Il progetto non è partito nei tempi
previsti.
In attesa di un vostro riscontro vogliate gradire
distinti saluti."
(Doc. XII)
1.9. Il doc. IX e
il doc. XII sono stati trasmessi alle parti, con la facoltà di presentare
osservazioni scritte (cfr. doc. XIII).
Con scritto del 29 luglio 2004 l'amministrazione
ha osservato:
"
In risposta alla Vostra del 27 luglio u.s.,
costatiamo che la società __________ SA è stata costituita dopo il periodo di
riferimento cui si riferisce la sanzione contestata.
I contenuti dello scritto del 22 luglio 2004
della __________ SA, in buona sostanza, non fanno che confermare la posizione
sostenuta dal nostro ufficio." (Doc. XIV)
Il ricorrente, per contro, è rimasto silente.
1.10. Il doc. XIV è
stato trasmesso all'assicurato, per conoscenza (cfr. doc. XV).
1.11. Il TCA ha
posto alla __________ SA di __________ le seguenti domande:
"
(…)
-
Quando vi sono stati i primi contatti fra __________ e il signor RI
1 in vista di una possibile collaborazione?
-
È stato l'assicurato a prendere contatto con
il vostro istituto?
Secondo quali modalità
(ad esempio rispondendo ad un annuncio di lavoro, presentandosi personalmente
presso i vostri uffici, tramite lettera spontanea di candidatura per un posto
di lavoro, …)?
- Corrisponde al vero che avevate garantito all'assicurato
un'assunzione a partire dal 1° settembre 2003?
In caso di risposta
affermativa, per quali ragioni questo termine è poi stato prorogato, con inizio
dell'attività lavorativa dell'assicurato presso di Voi il 2 febbraio
2004?" (Doc. XVI)
Con scritto del 15 settembre 2004 la banca ha
risposto:
"
(…)
-
i
primi contatti avuti in vista di un'eventuale collaborazione del Signor RI 1 __________
con la nostra banca, in qualità di consulente, risalgono al mese di giugno
2003;
-
i contatti sono avvenuti tramite una società
di consulenza;
-
non
corrisponde al vero che era stata garantita un'assunzione, né tantomeno in data
1° settembre 2003. È invece probabile che, in occasione di un primo contatto
tra le parti, siano state inizialmente fornite alcune indicazioni di massima,
compresa l'eventuale possibilità di avvalerci della sua assistenza a partire da
tale mese.
La
collaborazione ha comunque potuto aver inizio, per ragioni interne
all'istituto, solamente il mese di febbraio di quest'anno." (Doc. XVII)
1.12. In data 22
settembre 2004 l'amministrazione ha osservato:
" (…)
Dopo attento esame della stessa non possiamo che confermare la
nostra posizione e ciò alla luce di quanto dichiarato da parte della __________
SA nel suo scritto del 15.9.2004 al pto. 3. La stessa ribadisce infatti che, al
signor RI 1, non è stata garantita un'assunzione e tantomeno a partire dal
1.9.2004. D'altra parte, nel colloquio sostenuto con la consulente del
personale signora __________ in data 10 ottobre 2003, l'assicurato informa la
stessa di un'aspettativa in questo senso (non dando indicazioni in merito al
possibile datore di lavoro).
Si ribadisce che la decisione presa a suo tempo sulla base dei documenti
allora in nostro possesso possa essere ora confermata sulla base delle
dichiarazioni prodotte a seguito di vostri accertamenti." (Doc. XIX)
1.13. Con scritto
datato 21 settembre 2004 l'assicurato ha rilevato:
" Quanto
dichiarato dal mio attuale datore di lavoro è esatto.
Le mie ragioni in questa causa ne escono secondo me rafforzate in
quanto, seppur in mancanza di una formalizzazione dell'impegno preso, questo
c'è stato. Lo dimostra il fatto che io sono attualmente alle loro dipendenze.
Non potevo ovviamente conoscere a quel momento l'esistenza di ragioni interne
che avrebbero potuto far spostare l'inizio di questa collaborazione fino a
febbraio 2004.
Ribadisco di aver fatto il possibile (durante sei mesi e non solo
durante gli ultimi tre) per trovare un posto di lavoro, di aver fornito le
prove di queste ricerche e di averlo infine trovato.
Approfitto di questo scritto per esporre una mia ulteriore
riflessione.
Nella lettera speditavi dall'ufficio di collocamento a seguito
della prima vostra richiesta di osservazioni (quella del 17.7.2004) si dice
testualmente "I contenuti dello scritto del 22 luglio 2004 della __________
SA, in buona sostanza non fanno che confermare la posizione sostenuta dal
nostro ufficio". Non capisco questa affermazione e vorrei far notare
quanto segue.
La lettera di __________ dimostra semplicemente come ci siano
sempre di più delle situazioni nelle quali giovani dirigenti (a fronte di
cambiamenti sociali e dell'economia avvenuti) non si sentano più obbligati a
prendere impegni (a meno che ciò sia strettamente funzionale alla loro
personale carriera) verso nessuno.
Infatti a me personalmente, non solo in questi due casi ma in
molti altri, non è stato possibile avere risposte formali (in alcuni casi
nemmeno informali) anche se negative alle mie richieste. Qualcosa è cambiato in
peggio per chi cerca lavoro, perlomeno in un certo ambito e in certe condizioni
e vi posso assicurare di aver vissuto personalmente situazioni ben peggiori a
riguardo di atteggiamenti verso attuali o futuri dipendenti.
La lettera di __________, mi sembra, parli da sola sulla serietà
di affronto di certe problematiche. ("non so", "non
ricordo", "non sono stato io"). lo avevo incontrato
personalmente il signor __________ assieme alla persona da lui incaricata di
questa operazione. La lettera di intenti era stata redatta, ma non venne
firmata. Non venni informato a tempo del cambiamento (legittimo ovviamente) di
intenzioni e in seguito ci si è pure rifiutati di scrivere quello che poi
sarebbe stato scritto su vostra richiesta. Ma non ci si ricorda. Questo é
l'ambiente in cui ci si ritrova.
Da ultimo aggiungo che, nel frattempo, ho già avuto modo di
pentirmi di avere inoltrato questo ricorso e mi auguro che la pratica si
concluda al più presto senza altre lettere a datori di lavoro." (Doc. XX)
1.14. Il doc. XIX e
il doc. XX sono stati trasmessi alle parti (cfr. doc. XXI e doc. XXII), con la
facoltà di presentare osservazioni scritte.
L'amministrazione è rimasta silente.
L'assicurato, invece, con scritto del 27
settembre 2004 ha ancora osservato:
"
(…)
Per quanto riguarda il mio (primo) incontro presso l'URC del
10.10.2003, aggiungo unicamente quanto segue. In quella occasione ho
presentato, documentandolo con nomi e cognomi, un elenco di 25 contatti e richieste
di lavoro da me inoltrate in precedenza. Di quella in corso ho riferito in
dettaglio in una delle sedute successive.
Per terminare ritengo di poter ribadire gli argomenti esposti nel
mio ricorso (lettera datata 13.1.2004) sperando d'altro canto che questa
vicenda, che per me ha avuto solo lati negativi, si concluda al più
presto." (Doc. XXIII)
1.15. Il doc. XXIII
è stato trasmesso all'amministrazione (cfr. doc. XXIV), con la facoltà di
presentare osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 della LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
In virtù
del fatto che in via di principio, le norme di procedura entrano in vigore
immediatamente (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25,
consid. 1.2, pag. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03,
consid. 2.3.; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no.
37 pag. 316 consid. 3b), tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003
sono rette dalla procedura di opposizione. Per fissare il momento
dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi
DTF 119 V 95 consid. 4a) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità
di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
2.3. La decisione
impugnata è stata emanata dall'URC di CO 1.
Gli URC,
in virtù dell'art. 85b LADI e sulla base delle competenze conferite loro
tramite una direttiva interna dalla Sezione del lavoro, sono competenti a
infliggere agli assicurati delle sospensioni dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa di ricerche di lavoro insufficienti e, in modo più
generale, a sanzionare gli assicurati che non si attengono alle prescrizioni di
controllo ai sensi dell'art. 17 LADI (cfr. la sentenza del TCA del 20 novembre
2003 nella causa B., inc. n. 38.2003.55).
Il
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 15 ottobre 2003, ha comunque già
modificato il Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul
sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1988 precisando espressamente all'art.
2a lett. e i compiti delegati agli URC dalla Sezione del lavoro (cfr.
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 17 ottobre 2003,
38/2003, pag. 281-282). Tale modifica è stata approvata dalla Confederazione, e
meglio dal Dipartimento federale dell'economia, il 5 novembre 2003 (cfr.
scritto del 5 novembre 2003 del Consigliere federale Joseph Deiss di cui
all'inc. 38.2003.55).
Il
ricorso contro la decisione su opposizione del 17 dicembre 2003, inoltrato
dall'assicurato il 13 gennaio 2004, ovvero entro 30 giorni dall'emissione del
citato provvedimento (cfr. art. 60 LPGA), è pertanto ricevibile.
Questa
Corte entra, di conseguenza, nel merito del ricorso.
Nel
merito
2.4. Oggetto
della presente vertenza è la questione a sapere se l'assicurato deve essere o
meno sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti
ricerche nei mesi precedenti l'iscrizione in disoccupazione.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal
popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU
N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2., pag. 4;
DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag. 467; DTF 126 V
166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b,
pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V
34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2;
STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003
nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H
114/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 17 dicembre 2003).
Nel caso
in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per insufficienti
ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l'iscrizione al collocamento, vale a
dire in luglio, agosto e settembre 2003. A quel momento la terza revisione
della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in considerazione.
2.5. Dapprima va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né
l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di
sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio
2003. È stato invece parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto
resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.
Come
appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare
personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche
fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà dunque presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L’art. 26 cpv. 3 OADI, in
vigore dal 1° gennaio 2000, stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell’assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
La giurisprudenza federale
ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato
non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere
disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il
periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato
il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N°
21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R.,
C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure
art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
In una
sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01) il TFA ha riconfermato
questo principio, argomentando:
"
Nach der Rechtsprechung muss die versicherte
Person bereits vor der Beendigung der bisherigen Erwerbstätigkeit (ARV 1993/94
Nr. 26 S. 184 Erw. 2b) und vor der Meldung beim Arbeitsamt (ARV 1982 Nr. 4 S.
40 Erw. 2b) eine neue Stelle suchen, um die drohende Arbeitslosigkeit nach
Möglichkeit zu verhindern oder zu verkürzen. Sie kann sich insbesondere nicht
damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor Aufnahme der
Stempelkontrolle zur ernsthaften Arbeitsuche verpflichtet war und nicht darauf
aufmerksam gemacht worden sei."
(STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01)
Anche gli
assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
Oltre al
caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca
una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo
immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata
determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che
non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede
l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale in particolare per gli
assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento,
preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati
e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano
per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di
impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).
Per
contro non possono essere sospesi gli assicurati che stanno ancora svolgendo
gli studi (cfr. STCA del 18 aprile 1986 nella causa S.M., Mendrisio contro CAD
Familia OCST) o che frequentano corsi di perfezionamento (cfr. STCA del 25
ottobre 1985 nella causa P.G., Riazzino contro CPCAD, concernente un corso di
tedesco in Germania; STCA del 15 settembre 1988 nella causa L.T., Massagno
contro Cassa disoccupazione OCST, a proposito di un corso di inglese in
Olanda).
Per
ulteriori indicazioni, cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.
2.6. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Il
disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire
all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di
lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994
pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante
giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,
devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.
per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in
una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella
causa M.Z., C 33/87).
In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro
compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:
"
(…)
Mit der Vorinstanz sind die fünf
Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei,
eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu
qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen
Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht
darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen,
sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des
Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur
um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der
am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen
angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter
Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz
zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne
triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu
beanstanden."
(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02)
In una
sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha
inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:
"
1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend
massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1
AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden
Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer
der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die
Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den
erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a)
zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.
Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis
in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art.
17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an
Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr
nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn
1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,
Schul- und Berufsbildung der versicherten Person
sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden
Arbeitsmarkt. (…)"
Questa giurisprudenza è stata confermata in una
sentenza del
6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella
quale il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese ed ha
rilevato:
"
(…)
Verwaltung und Vorinstanz sind zu Recht davon
ausgegangen, dass sich die 1963 geborene Versicherte, welche eine Beschäftigung
als Hausangestellte, Textilarbeiterin oder Raumpflegerin suchte, im Monat
Februar 2000 nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, indem sie am 1.
Februar drei, zwischen 2. und 23. Februar 2000 keine einzige und insgesamt im
Monat Februar 2000 lediglich sechs Stellenbewerbungen nachgewiesen hat. Dass
für die in der Stadt Zürich wohnhaft gewesene Beschwerdeführerin zwischen 2.
und 23. Februar 2000 in den nachgefragten Beschäftigungsbereichen - trotz
erfahrungsgemäss breitem Stellenangebot in diesem Arbeitsmarktsegment - kein
einziges zumutbares Stellenangebot vorhanden gewesen sein soll, wie sie im vorinstanzlichen
Verfahren geltend gemacht hat, ist nicht glaubwürdig. Weiter bestreitet sie mit
Blick auf die vom 7. Februar bis 8. April 2000 einstweilen in einem befristeten
Arbeitsverhältnis in der Confiserie Sprüngli ausgeübte teilzeitliche
Zwischenverdiensttätigkeit zu Recht nicht, sich der fortdauernden Verpflichtung
zur unverminderten Stellensuche bewusst gewesen zu sein. Soweit die
Beschwerdeführerin neu behauptet, aus der Klausel "mit Option auf
Weiterbeschäftigung" (auf dem befristeten Arbeitsvertrag vom 7. Februar
2000) habe sie schliessen dürfen, dass sie in dieser Firma werde weiter
arbeiten können, vermag sie sich nicht gegen den Vorwurf der ungenügenden
Arbeitsbemühungen zu rechtfertigen, zumal sie selber in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde auf den hinsichtlich der Weiterbeschäftigung
erforderlichen neuen Arbeitsvertragsabschluss vom 8. Mai 2000 hinweist, wodurch
sie erstmals wieder in ein unbefristetes Vollzeit-Arbeitsverhältnis eintreten
konnte. (…)"
(STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01)
In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella
causa C.
(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti
quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi ed ha ancora precisato:
"
(…)
Dieser Pflicht zur Schadenminderung ist der
Beschwerdeführer insofern nicht ausreichend nachgekommen, als er während der
drei Monate vor Beginn der Teilarbeitslosigkeit am 1. März 2000 insgesamt nur
vier Stellenbewerbungen nachweisen kann. Zwar schreiben weder Gesetz noch
Verordnung eine Mindestanzahl von Bewerbungen vor. Viele Arbeitslosenkassen
verlangen durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen im Monat (Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 15 zu Art. 17 AVIG; Chopard, Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 140).
Selbst wenn dies keine gefestigte Praxis darstellt,
sind bloss vier Bewerbungen in einem Zeitraum von drei Monaten in quantitativer
Hinsicht eindeutig ungenügend. Wenn das KIGA den Beschwerdeführer unter diesen
Umständen für 9 Tage, also im mittleren Bereich des leichten Verschuldens, in
der Anspruchsberechtigung eingestellt hat, lässt sich dies nicht beanstanden. (…)"
(STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01)
In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.
(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,
durante due periodi di controllo, sei ricerche di lavoro lavorando a tempo
pieno in un programma di occupazione temporanea.
Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella
causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un
mese ed ha rilevato:
"
(…)
En l'occurrence, il y a lieu de constater que les
démarches (six) entreprises par le recourant durant la période de contrôle du mois
de novembre 2000 se situe en deça du nombre requis par la pratique administrative.
En outre, cette insuffisance n'est pas compensée par la qualité des offres d'emploi.
Comme le constatent les premiers juges, cinq recherches
ont été effectuées par téléphone. Enfin, les recherches se concentrent sur trois
jours seulement dans le mois (2, 9 et 30 novembre 2000). S'agissant de démarches
qui pour la plupart d'entre elles - et à la différence d'offres écrites - ne nécessitaient
aucune préparation particulière, on pouvait attendre de l'assuré un effort plus
soutenu sur l'ensemble de la période de contrôle.
Il n'est pas contesté non plus que le recourant s'est
vu assigner des objectifs de recherches d'emploi qui sont compatibles avec son invalidité
et qui lui permettent de mettre en valeur sa longue expérience professionnelle.
En accord avec l'assuré, il a été convenu qu'il devait en priorité offrir ses
services à des entreprises pour l'établissement de métrés, de devis, ou encore
pour la surveillance des travaux. Or, aucune des recherches du mois de novembre
2000 n'entre dans le cadre des objectifs fixés, puisqu'elles visent des emplois
dans les domaines du marketing, de la surveillance (pour une entreprise spécialisée
en matière de sécurité), de l'édition (travail à l'écran), du service après vente,
ainsi que des emplois de jardinier et de chauffeur. Il faut
bien admettre cependant que l'assuré avait fort peu de chances, compte tenu de son
âge et de la limitation importante de sa capacité résiduelle de travail, de trouver
un emploi dans une activité ne faisant pas appel aux connaissances acquises au cours
de sa carrière professionnelle. (…)"
(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)
In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella
causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di
prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata
dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era
sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un
periodo di controllo:
"
(…)
En substance, les premiers juges ont relevé que
la législation ne fixe aucun critère quantitatif aux recherches d'emploi que
l'on est en droit d'attendre d'un chômeur. Cela étant, ils ont considéré que l'objectif
assigné à la recourante par l'ORP, à savoir effectuer dix recherches d'emploi mensuelles,
n'était pas disproportionné et pouvait être atteint au moyen d'efforts raisonnables,
s'agissant du domaine du secrétariat. (…)" (STFA dell'11 luglio
2003 nella causa D., C 63/03)
La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata
ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere
assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle
sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni
particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella
causa K., inc. 38.2002.186).
A proposito dei compiti dei consulenti del
personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74)
il TCA ha ricordato che:
"
Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire
altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai
consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più
idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85
cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."
Giusta l'art. 17 cpv. 1 in
fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo
posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi
intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova
occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio
competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30
cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr.
consid.2.3.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
L'obbligo
a comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del
23 gennaio 2003 nella causa C.
(C
280/01), nella quale ha osservato:
"
Selbst wenn sich der Versicherte sodann
tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet
hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er
nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2
AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."
Concretamente
ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi ad un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S.P., AD 5/87).
Inoltre
il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare
le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di
lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il
disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre
1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato
di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha
ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le
ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
In merito alle ricerche di lavoro compiute
esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo
di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C
319/02), ha avuto modo di rilevare:
"
(…)
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231
consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative
exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas
s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au
regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op.
cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré
qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également
à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité
des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée
que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant
d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses
postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à
la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que
les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié
du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)"
(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)
2.7. L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le
seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della
sospensione:
" Mittels
Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch
verholfen werden. Praxisgemäss handelt es sich dabei nicht um eine strafrechtliche,
sondern eine verwaltungsrechtliche Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20
S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von
Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur
Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den
Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in
Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in
Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern
ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in
der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten
an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der
Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V
40 Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art.
30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im
Taggeldrecht nicht zum Tragen.
Wüsste nämlich eine
arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer
Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem
gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227-
228)
In questa
sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la
conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al
proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In una
sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata
per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).
Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale
(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha
così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui
provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei
contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline
Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag.
24 seg.). (…)"
(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C
221/02)
2.8. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.
45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Per quel
che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate
ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23
gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato
la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo
comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di
disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella
causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione
per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio
2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha
confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche
durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di
sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di
disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale
l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un
assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche
di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo
nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un
totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C
63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione
per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo e la sentenza
del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha
confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il
periodo di disdetta).
2.9. Nella già
citata sentenza H. del 17 marzo 1998, il Tribunale federale delle assicurazioni
ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto)
una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha
al proposito rilevato:
" b) Die
Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994
vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei
der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt
worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf
dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der
Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen
Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten
deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und
Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit
kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der
Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege
unangefochtenerweíse dieselbe Praxis.
Demgegenüber macht die
Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass
die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von
der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur
stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren
Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder
drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.
c) Die Vorinstanz
beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der
Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten
zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses
führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im
Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass
Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn
Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht
oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art.
35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleihermassen
für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher
Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der
Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt
werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen
sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des
einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen Bereichen der
Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).
d) Die im genannten
Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den
Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des
Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder
verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich
Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im
Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des
-sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad
des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das
Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist
im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern
Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45
Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es
widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte
Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde.
Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1
1980 IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird,
die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu
Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht
ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine
zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus
trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen
müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit
der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der
Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte
Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c
AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.
e) Aus diesen Ausführungen
folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c
AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss der Regelung
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der besicht des Gesetzgebers
zuwiderläuft. er kantonale Escheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er
die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF 124 V
231-233)
Nella
sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro
qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha
sottolineato:
" Die
Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf.
Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich
10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,
a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität
der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive
Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von
der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der
Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens
ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung.
Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)
La Cassa
di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
Infine,
nella sentenza citata, il TFA ha stabilito che l'amministrazione prima di
applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato
di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:
" Eine
der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht
vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherang, welche
in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.
BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der
Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt
überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der
Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine
Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht
(Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr
Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der
Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht
notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht,
wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperìoden ungenügende
Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das Eidgenössische
Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte
Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl.
auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine
Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist;
eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen
besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233)
2.10. In una sentenza del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C
305/01), non pubblicata, il TFA ha ancora ribadito la necessità di compiere
delle ricerche di lavoro nel periodo precedente l'annuncio al collocamento. Al
riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:
"
(…)
- L'assuré faisant valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui
incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession
qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI).
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit
de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Cette disposition trouve notamment application lorsque l'assuré n'effectue pas suffisamment
de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail
(DTA 1993 no 9 p. 87 consid. 5b, 1993 no 26 p. 184 consid. 2b, 1987 no 2 p. 41
consid. 1).
-
L'intimé a admis, en procédure cantonale, ne pas
avoir effectué de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat
de travail, soit du 25 juillet au 30 septembre 2000, ainsi qu'au cours des mois
de novembre et décembre 2000. Les premiers juges ont considéré qu'il n'encourait
qu'une seule mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de
chômage, dont il convenait de fixer la durée au terme d'une appréciation
globale de son comportement pour l'ensemble des mois d'août à décembre 2000.
3.1 La suspension du droit à l'indemnité de
chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction
de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage.
Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit
applicable l'art. 68 CP (ATF 123 V 151 consid. 1c). Plusieurs mesures de suspension
distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence
de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport
étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression
d'un seul et même comportement (DTA 1999 no 33 p. 197 sv. consid. 3b, 1993 no 3
p. 22 consid. 3d et p. 25 consid. 5b; arrêt non publié F. du 25 novembre 1997
[C 61/97] consid. 5a).
3.2 En ce qui concerne plus particulièrement les
mesures de suspension en raison de recherches d'emploi insuffisantes, le
Tribunal fédéral des assurances a admis, avant l'abrogation de la loi fédérale
du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage (LAC) et l'entrée en vigueur de la
LACI, que des décisions de suspension distinctes pouvaient être prises, même rétroactivement,
pour chaque mois pendant lequel l'assuré avait contrevenu à ses obligations. Selon
la pratique de l'époque, en effet, l'examen des recherches d'emploi effectuées
par les personnes assurées était mensuel, bien qu'il n'existât pas de réglementation
légale sur ce point (arrêt non publié F. du 16 novembre 1981 [C 114/80]). Il
n'y a pas lieu de modifier cette jurisprudence, implicitement confirmée à plusieurs
reprises (cf. parmi d'autres, les arrêts non publiés C. du 2 décembre 1999 [C
282/98], O. du 7 octobre 1998 [C 82/98] et B. du 4 décembre 1997 [C 128/97]),
d'autant que l'obligation de remettre chaque mois à l'office compétent la preuve
des efforts entrepris en vue de trouver un emploi est aujourd'hui expressément prévue
par l'art. 26 al. 2 OACI (cf. également art. 26 al. 3 et 27a OACI).
- Après avoir négligé d'effectuer des recherches
d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail, ce qui justifie
une première mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de
chômage, l'intimé a entrepris plusieurs démarches en vue de trouver du travail,
de manière à remplir provisoirement ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage.
Il lui appartenait toutefois de poursuivre ses efforts pendant les mois de
novembre et décembre 2000, sans quoi il encourait de nouvelles mesures de suspension
pour chacune de ces périodes de contrôle, conformément à la jurisprudence exposée
ci-dessus (consid. 3). Les trois décisions administratives litigieuses étaient donc
en principe justifiées, contrairement à l'avis des premiers juges, le SPP et le
Groupe réclamations n'ayant par ailleurs pas fait un usage critiquable de leur pouvoir
d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 10 jours pour les mois d'août
et septembre 2000, 5 jours pour le mois de novembre 2000, et 5 jours pour le mois
de décembre 2000 (après rectification, par le Groupe réclamations, de la sanction
prononcée par le SPP)." (STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C
305/01)
In
un'altra sentenza del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03), il TFA ha
confermato ancora una volta la necessità di compiere delle ricerche di lavoro
nel periodo precedente l'annuncio al collocamento. Al riguardo l'Alta Corte ha
osservato:
" (…)
Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss der Versicherte,
der Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des
zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu
vermeiden oder zu verkürzen.
Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu
suchen, nötigenfalls auch
ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss
seine Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist der
Versicherte in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er sich persönlich
nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht.
3.1 Gemäss Rechtsprechung ist der
Einstellungsgrund nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG schon dann gegeben, wenn die
versicherte Person vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren Obliegenheiten nicht
nachgekommen ist. Sie hat sich daher bereits während der Kündigungsfrist um
einen neuen Arbeitsplatz zu bewerben (ARV 2003 Nr. 10 S. 119 Erw. 1 mit
Hinweisen).
Dies wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Geltend gemacht wird vielmehr, die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügenden Arbeitsbemühungen
setze voraus, dass die Verwaltung die versicherte Person auf die Pflicht, sich
um eine neue Anstellung zu bewerben, und die bei Unterlassung drohende Sanktion
aufmerksam gemacht habe. Ohne diesen Hinweis könne die versicherte Person den
besagten Einstellungstatbestand nicht erfüllen.
3.2 Nach konstanter Praxis des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts, von der abzuweichen kein Anlass besteht, muss sich die
versicherte Person gemäss ihrer Schadenminderungspflicht auch die vor der
Meldung auf dem Arbeitsamt unterlassenen Stellenbewerbungen entgegenhalten
lassen (ARV 1982 Nr. 4 S. 40 Erw. 2b, 1981 Nr. 29 S. 127 Erw. 2a; zuletzt:
unveröffentlichte Urteile C. vom 23. Januar 2003, C 280/01, und S. vom 22.
Oktober 1998, C 267/98). Die Pflicht der Versicherungsleistungen beanspruchenden
Person zur Arbeitssuche - als Teil der Schadenminderungspflicht - ergibt sich
direkt aus dem Gesetz (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Die versicherte Person kann sich
daher insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie
schon vor Aufnahme der Stempelkontrolle zur ernsthaften Arbeitssuche
verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei
(unveröffentlichte Urteile C. vom 23. Januar 2003, C 280/01, und S. vom 22.
Oktober 1998, C 267/98; vgl. auch ARV 1980 Nr. 44 S. 109). Diese Rechtsauffassung
verstösst entgegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht gegen die
Europäische Menschenrechtskonvention. Sodann ist auch BGE 124 V 233 Erw. 5b
nicht so zu verstehen, dass nur ein ab der Anmeldung gezeigtes Verhalten die
Schadenminderungspflicht verletzen und zu einer Einstellung führen kann. Die
weiteren Vorbringen des Beschwerdeführers rechtfertigen ebenfalls keine andere
Betrachtungsweise. Das gilt namentlich auch für den Hinweis auf die gesetzliche
Regelung, wonach die versicherte Person die Kontrollvorschriften erst ab der
Anmeldung zu erfüllen hat (Art. 17 Abs. 2 AVIG). Zweck der Kontrollvorschriften
ist es, die versicherte Person dazu zu bringen, sich den offiziellen
Vermittlungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen, und die materiellen
Anspruchsvoraussetzungen der Arbeitslosigkeit und der Vermittlungsfähigkeit
überprüfen zu können (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 259).
Dies schliesst eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen vor der
Anmeldung unterlassenen Arbeitsbemühungen nicht aus. Gemäss Art. 20 Abs. 1 lit.
d AVIV hat die versicherte Person denn auch bei der Anmeldung den Nachweis
ihrer Bemühungen um Arbeit vorzulegen. Dies verdeutlicht, dass die Pflicht zur
Stellensuche bereits vor der Anmeldung und den damit gegebenenfalls verbundenen
behördlichen Hinweisen besteht. Wollte man der vom Beschwerdeführer vertretenen
Auffassung folgen, stünde es im Belieben der versicherten Person, nach Erhalt
der Kündigung mit der Anmeldung - diese ist spätestens am ersten Tag, für den
Arbeitslosenentschädigung beansprucht wird, vorzunehmen (Art. 17 Abs. 2 in
Verbindung mit Art. 7 Abs. 2 lit. a AVIG) - zuzuwarten und damit vorläufig auf
Arbeitsbemühungen verzichten zu können, ohne deswegen eine Einstellung
gewärtigen zu müssen. Dies widerspricht der Zielrichtung des Gesetzes.
Das Anstellungsverhältnis des Beschwerdeführers
war bis 31. Dezember 2002 befristet, welcher Beendigungszeitpunkt ihm überdies
durch Mitteilung des Arbeitgebers vom 24. September 2002 bestätigt wurde. Dies
ist ebenso unbestritten wie die Feststellung im Einspracheentscheid und im
kantonalen Gerichtsentscheid, wonach der Versicherte für die drei folgenden Monaten
Oktober bis Dezember 2002 gesamthaft sechs Stellenbewerbungen aufzuweisen hat.
Wie das beco im Einspracheentscheid vom 7. April
2003 zutreffend dargelegt hat, ist eine allgemein gültige Aussage über die
erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen nicht möglich. Ob die Arbeitsbemühungen
quantitativ genügen, beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer,
a.a.O., S. 256 Fn 1330; vgl. auch ARV 1990 Nr. 5 S. 38).
Im vorliegenden Fall führt dies mit Verwaltung
und Vorinstanz zu der Feststellung, dass lediglich sechs Bewerbungen in einem
Zeitraum von drei Monaten selbst dann nicht zu genügen vermögen und dies der
versicherten Person zum Verschulden gereicht, wenn sie in diesem Zeitraum noch
in der bisherigen vollzeitlichen Anstellung tätig war und deshalb die Stellensuche
allenfalls erschwert war. Der Beschwerdeführer ist nach der Beendigung des
bestehenden Arbeitsverhältnisses arbeitslos geworden und hat Leistungen der
Arbeitslosenversicherung in Anspruch genommen, wofür die unterlassenen
Arbeitsbemühungen als mit kausal zu betrachten sind. Es hat daher eine
Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu erfolgen.
Soweit der Beschwerdeführer hiegegen vorbringt,
die Verwaltung habe ihn ungenügend und falsch über seine Pflichten informiert,
weshalb keine Sanktion erfolgen dürfe, kann ihm ebenfalls nicht gefolgt werden.
Eine allenfalls unvollständige Information vermöchte ihn im Lichte der
vorstehenden Darlegungen (Erw. 3.2) nicht zu entlasten. Was die angeblich
falsche Auskunft betrifft, hat der Versicherte im kantonalen Verfahren ein
Telefonat mit der Verwaltung erwähnt. Dieses betraf aber nach seiner eigenen
Darstellung den Zeitpunkt der Anmeldung und nicht die hier interessierende
Frage der Arbeitsbemühungen, weshalb sich daraus von vornherein auch nach Treu
und Glauben nichts zu seinen Gunsten ergibt. Dies gilt unbesehen von der
Richtigkeit der Auskunft und ohne dass die weiteren Voraussetzungen für den
Vertrauensschutz infolge falscher behördlicher Auskunft (vgl. BGE 127 I 36 Erw.
3a, 126 II 387 Erw. 3a, 121 V 66 Erw. 2a mit Hinweisen; RKUV 2000 Nr. KV 126 S.
223) geprüft werden müssten.
Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem
Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei
leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem
Verschulden (Art. 45 Abs. 2 AVIV).
Der Beschwerdeführer hat sich während immerhin
drei Monaten nicht genügend um Arbeit bemüht. Verwaltung und Vorinstanz haben
deswegen mit einer der Praxis entsprechenden pauschalen, aber ausreichenden
Begründung auf ein leichtes Verschulden im mittleren Rahmen geschlossen und die
Dauer der Einstellung auf 10 Tage festgesetzt. Ein triftiger Grund, welcher
eine abweichende Ermessensausübung als näher liegend erscheinen liesse (BGE 126
V 362 Erw. 5d mit Hinweis), wird nicht geltend gemacht und ergibt sich auch
nicht aus den Akten. Dies führt zur Abweisung der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde."
(STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P., C
200/03)
2.11. Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che
l'assicurato ha lavorato presso __________ SA, in qualità di informatico di
gestione, fino al 30 giugno 2003 (cfr. doc. 1a).
Egli si è
poi iscritto in disoccupazione a decorrere dal 1° ottobre 2003, dichiarando di
cercare un'occupazione come informatico di gestione (cfr. doc. 1).
Al
momento del suo annuncio per il collocamento l'assicurato ha consegnato
all'amministrazione due ricerche di lavoro svolte nei mesi di agosto e
settembre 2003 precedenti l'iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 6).
L'amministrazione,
con decisione formale del 18 novembre 2003, ha sospeso il ricorrente dal
diritto alle indennità di disoccupazione per 10 giorni (cfr. doc. 4).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 17 dicembre
2003 (cfr. doc. A1).
L'art. 42
LPGA (norma di procedura che entra immediatamente in vigore; cfr. consid.
2.2.), prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale
proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta
Corte ha rilevato che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il
TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:
"
(…) Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2
let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière
d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Nel caso di specie, il 14
ottobre 2003 la consulente del personale dell'assicurato gli ha inviato una
"Richiesta di giustificazione" con la quale gli ha richiesto di
motivare le insufficienti ricerche di lavoro relative ai mesi di luglio, agosto
e settembre 2003 entro il 27 ottobre 2003, precisando che
oltre questa data l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in
suo possesso e menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il
quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. A7).
Con scritto del 17 ottobre 2003 l'insorgente ha fornito la seguente motivazione:
"
(…)
Ho iniziato molto presto a preoccuparmi per un
nuovo posto di lavoro (nel novembre 2002).
Ho avuto più di 25 contatti documentati, anche se
solo in modo assolutamente informale. Ho avuto inoltre parecchi altri contatti
informali non documentati né documentabili, anche fuori dal cantone ed in
Italia.
Alla fine di maggio avevo la fiduciosa certezza
di avere trovato un impiego avendo ricevuto verbalmente ben due risposte
positive (vedasi la lettera di intenti di __________ che prevedeva l'inizio
dell'attività per 1.9.03 e un contatto con una banca di __________ per la
stessa data, termine poi spostato al 1.11 di cui non possono purtroppo produrre
documentazione).
Di conseguenza ho anche rinunciato, se pur
disoccupato nei mesi di luglio-settembre, all'iscrizione ad inizio luglio. Di
fatto bisognerebbe perciò considerare aprile, maggio, giugno come "periodo
precedente l'iscrizione", tanto più che luglio e agosto risultano comunque
periodi difficili a causa delle assenze per vacanze.
Naturalmente non ho partecipato a qualsiasi
concorso o ricerca nell'ambito informatico in quanto a causa delle mie
qualifiche non sarei assolutamente preso in considerazione (due esempi con
documentazione disponibile: consulente informatico per __________ e informatico
per __________ o come mi è capitato alla __________) e anche per una questione
di immagine.
Ho consegnato documentazione su 9 risposte
ricevute. Allego a questa lettera altra documentazione, se pur assolutamente
informale, di ricerche, di cui 6 effettuate nei mesi di maggio - giugno 2003,
anche per lavoro a tempo parziale in quanto ero in attesa di una conferma per i
posti citati.
Credo che quanto esposto possa bastare quale
giustificazione per gli sforzi intrapresi durante il "periodo
precedente" la mia iscrizione presso di voi, anche tenendo conto della
attuale situazione del mondo del lavoro e delle mie qualifiche. (…)" (Doc.
A6)
Nella
presente fattispecie il TCA constata che l'amministrazione, inviando
all'assicurato la richiesta di giustificazione citata (cfr. doc. A7), ha dato
al ricorrente la possibilità di esprimersi prima di pronunciare la sanzione.
Dunque il
diritto di essere sentito dell'assicurato è stato rispettato già prima
dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara
giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA
del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI
2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 =
SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la
sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n.
1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts",
Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).
2.12. Dagli
atti di causa risulta che l'assicurato si è iscritto per il collocamento a
partire dal 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 1).
In precedenza, a partire
dal 1° gennaio 2001, egli aveva lavorato in qualità di informatico di gestione
presso la società __________ SA, fino al 30 giugno 2003, data nella quale,
conformemente a quanto indicato nella lettera di disdetta datata 19 dicembre
2002 (cfr. doc. 1a), si è interrotto il rapporto di lavoro.
Il 1° ottobre 2003 l'assicurato, in occasione del primo
appuntamento presso l'URC, ha saputo comprovare due ricerche di lavoro svolte,
per iscritto, nei tre mesi precedenti l'iscrizione al collocamento: una
ricerca, datata 19 agosto 2003, indirizzata alla direzione della __________
(cfr. doc. 6c), che non è andata a buon fine, come risulta dalla risposta del
29 agosto 2003 del responsabile tecnologie & informatica della __________
(cfr. doc. 6d); un'altra ricerca, datata 4 settembre 2003, relativa al bando di
concorso per la posizione di informatico presso il __________ (cfr. doc. 6a),
che pure non ha avuto esito positivo, come emerge dalla risposta inviata dal
capo-progetto in data 16 settembre 2003 (cfr. doc. 6b).
Nello scritto 17 ottobre
2003 inviato all'amministrazione (cfr. doc. A6), in sede di opposizione (cfr.
doc. A2) e ancora nell'atto ricorsuale (cfr. doc. I), l'assicurato ha osservato
di avere effettuato, nel periodo di disdetta che andava dal mese di gennaio
2003 al mese di giugno 2003 (cfr. doc. 1a), venticinque ricerche di lavoro,
documentate tramite copia dei messaggi di posta elettronica inviati e ricevuti
dall'assicurato (cfr. doc. 4e-doc. 4p), nel suo settore professionale,
contattando una serie di persone e di ditte operative nell'ambito
dell'informatica. Egli ha così concentrato i suoi sforzi laddove riteneva di
avere reali possibilità di trovare un impiego.
L'assicurato ha inoltre
svolto delle ricerche volte al reperimento di una nuova occupazione anche
durante i mesi di novembre e dicembre 2002 (cfr. doc. 5a).
Egli ha inoltre osservato di avere avuto altri cinque o sei
contatti informali, difficilmente documentabili, anche fuori cantone ed in
Italia, durante i mesi di disdetta compresi fra gennaio e giugno 2003 (cfr. doc.
A6, doc. A2 e doc. I).
Ora, pur considerando l'impegno profuso dal ricorrente durante i
mesi di disdetta compresi fra gennaio e giugno 2003 nell'intento di trovare un
nuovo posto di lavoro, secondo questo Tribunale, alla luce della giurisprudenza
federale citata (cfr. consid. 2.5.-2.6. e 2.9-2.10.) egli avrebbe dovuto
compiere maggiori sforzi al fine di trovare una nuova occupazione nei mesi
immediatamente precedenti l'iscrizione al collocamento (luglio, agosto e
settembre 2003).
L'osservazione del
ricorrente circa la difficoltà di trovare un'occupazione durante i mesi estivi,
anche a causa dello scoramento derivante dalla delusione di non avere reperito
un nuovo impiego in sei mesi di ricerche, non può in tale contesto costituire
una valida scusante.
2.13. Il TFA
ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione l'assicurato che pur non compiendo un numero di ricerche di
lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 32; STCA del 13 febbraio 1997
nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32). Secondo la giurisprudenza
federale si può, tuttavia, parlare di lavoro garantito soltanto allorché un
contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la
volontà concordata delle parti. Non basta invece che le trattative facciano
sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992
pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
2.14. Il ricorrente ha sottolineato
di aver ricevuto due promesse verbali di assunzione per il 1° settembre 2003,
una da parte della ditta __________ SA di __________ e l'altra da parte della __________
di __________ (cfr. doc. A6 e doc. I).
Con riferimento alla promessa di assunzione presso la ditta __________
SA l'assicurato, con scritto 7 novembre 2003, aveva così riassunto alla propria
consulente del personale lo stato delle trattative in corso:
" A
seguito della sua comunicazione del 28.10 scorso (che faceva seguito alla mia
lettera del 14.10) ho richiesto nei giorni seguenti, tramite il consulente che
mi aveva fatto avere questo contatto, all'amministratore della ditta __________
SA, signor __________ dichiarazione
come da voi richiesto.
Nel tentativo di accelerare la pratica ho anche spedito in data 3
novembre una bozza di lettera da completare e firmare (copia della quale allego).
Purtroppo nonostante un altro richiamo tramite posta elettronica e almeno due
telefonate non ho ad oggi ricevuto la comunicazione desiderata.
Come ho già detto nel giugno 2003 avevo la fiduciosa certezza di
avere trovato un impiego per settembre avendo ricevuto verbalmente ben due
risposte positive.
Purtroppo la lettera di intenti in questione, redatta a fine
maggio e che avrebbe dovuto essere firmata entro fine giugno, non lo è stata e
per tutto il mese di luglio e agosto ho cercato di avere una risposta per
capire quale era la situazione, sempre nella speranza che fosse solamente una
questione di tempo come mi diceva il mio consulente." (Doc. A4)
Al riguardo, agli atti
figura anche una "lettera d'intenti" tra __________ SA e RI 1, che
non reca né una data, né la firma delle parti contraenti, del seguente tenore:
" Premesso
che
· __________ è una società che offre un
innovato servizio per l'alta protezione dei dati di tipo informatico.
· La neocostituita società __________ deve
implementare il Business Plan preparato dai fondatori e raggiungere il
Break-even nel terzo anno di vita.
· RI 1 è attualmente disponibile per la
posizione di direttore, possiede un curriculum compatibile con le qualità
definite nella Job Description ed è interessato ad assumere la carica di
direttore di __________.
si pattuisce che
__________ è intenzionata a sottoscrivere un rapporto di lavoro
con il Sig. RI 1 in qualità di direttore della società alle seguenti
condizioni:
· Inizio del rapporto lavorativo all'1.9.03
e termine di disdetta di 6 mesi da entrambe le parti
· Salario annuale nell'ordine di CHF
200'000.-- così composto: CHF 160'000.-- come stipendio fisso pagato in 13
mensilità, un bonus annuale, legato al raggiungimento degli obiettivi come da
business plan, per un importo uguale a CHF 40'000.-- meno il costo aziendale
dell'auto concessa (vedi sotto).
· Viene
concessa un'auto aziendale scelta dal sig. RI 1, di un valore inferiore a CHF
50'000.-- presa a leasing su 48 mesi, con benzina inclusa limitatamente a
spostamenti all'interno del canton Ticino, messa a disposizione ad uso
esclusivo da subito o al più tardi entro il 1.7.2003.
· Inoltre viene messo a disposizione il
telefono aziendale (mobile) con utilizzo personale incluso, un indirizzo e-mail
ed un ufficio a partire da subito o al più tardi dal 1.7.2003.
Ed il Sig. RI 1 si impegna a:
· Sottoscrivere il contratto di lavoro con
contenuto come sopra indicato, secondo dettagli da discutere in seguito.
· Ad offrire, nel limite delle proprie
possibilità, con eventuale compenso lasciato alla discrezione del CdA, circa 1
giorno alla settimana per lavori preparatori prima dell'inizio del contratto.
· A mantenere segrete tutte le informazioni
ricevute a riguardo del progetto __________ e di non costituire, partecipare o
lavorare in una società analoga fino al 30.3.04 senza l'autorizzazione di __________.
Qualora le parti non giungessero alla firma del contratto entro
l'1.9.03 per cause imputabili alla società allora il Sig. RI 1 sarà autorizzato
ad utilizzare l'auto fino al 31.12.2003 a spese dell'azienda, mentre se le
cause saranno imputabili al sig. RI 1 tale diritto cesserà all'1.9.03.
In seguito, in ogni momento, il Sig. RI 1 avrà il diritto di
riscattare l'auto a proprio nome presso la società di leasing saldando
l'importo ancora a credito." (Doc. 6p)
Come comunicato all'amministrazione, l'assicurato ha allegato agli
atti anche la seguente "bozza" di dichiarazione, datata 7 novembre
2003, che egli avrebbe inviato alla ditta __________ SA per documentare i
contatti intervenuti fra le parti:
" Nostri
colloqui e suo previsto impiego presso la nostra azienda
Egregio signor RI 1,
in merito alla sua richiesta le comunichiamo quanto segue.
La lettera di intenti del maggio scorso, relativa ad una sua
assunzione, che ci prefiggevamo di firmare entro fine giugno 2003 non ha potuto
essere firmata a causa di un cambiamento di indirizzo dell'attività di __________.
Purtroppo non ci è stato possibile comunicarle formalmente e
tempestivamente questo cambiamento in seguito al quale anche una sua possibile
assunzione per il settembre o più tardi non è più stata da noi presa in
considerazione.
<Ci si potrebbe
anche scusare di questo … se volete>
Cordiali saluti.
__________ SA." (Doc. 4b)
La società citata non ha mai provveduto a firmare e rinviare
all'assicurato questa bozza di dichiarazione o altra equivalente.
Al fine di chiarire le circostanze nelle quali si sarebbero svolte
delle trattative tra l'assicurato e la società citata, il TCA ha posto alcune
domande all'amministratore unico della __________ SA, il quale, in data 22
luglio 2004, ha indicato che non è mai stata sottoscritta nessuna lettera
d'intenti tra la società e l'assicurato, che da parte sua non è mai stata
garantita un'occupazione all'assicurato e che un eventuale contratto non è
stato concluso dato che il progetto non è partito nei tempi previsti (cfr. doc.
XII).
Su questi specifici punti la risposta dell'amministratore unico è
stata chiara e precisa per cui il TCA può concludere che se vi erano delle
trattative in corso, non era comunque stato garantito un impiego all'assicurato
dalla __________ SA.
Riguardo all'altra promessa verbale di assunzione che l'assicurato
sostiene di avere ricevuto dalla __________ di __________, occorre osservare
che agli atti figura il seguente messaggio di posta elettronica, datato 17
giugno 2003, inviato dall'assicurato al Direttore della Banca, signor __________,
in relazione con il colloquio intervenuto tra le parti il giorno 16 giugno
2003:
" Egregio
Direttor __________
vorrei innanzitutto ringraziarla per la più che cortese
accoglienza ed il simpatico ed interessante colloquio di ieri posso
(ri-)assicurarle il mio interesse per questa interessante sfida.
Sono anche convinto di poter dare un sensibile contributo affinché
i progetti legati all'informatica rispondano in modo più adeguato alle esigenze
degli utenti e che questo possa giustificare in termini concretamente
misurabili la mia presenza.
È stata questa la mia esperienza negli anni passati.
In attesa la saluto cordialmente." (Doc. 4h)
Pendente causa, con scritto del 4 febbraio 2004, l'assicurato ha
comunicato al TCA di avere iniziato una nuova attività lavorativa presso la __________
di __________, a partire dal 2 febbraio 2004 (cfr. doc. V). Egli ha precisato
di avere reperito questo impiego grazie ai contatti intrattenuti a partire dal
mese di giugno 2003 e che avrebbero dovuto portare all'assunzione presso
l'istituto bancario a partire dal 1° settembre 2003, termine successivamente
spostato a più riprese da parte del datore di lavoro (cfr. doc. V).
Al fine di chiarire la fattispecie, il TCA ha chiesto alla __________
SA di indicare quando e secondo quali modalità vi sono stati i primi contatti
fra le parti in vista di una possibile collaborazione, precisando in
particolare se è stata effettivamente garantita all'assicurato un'assunzione a
partire dal 1° settembre 2003 (cfr. doc. XVI).
Con scritto del 15 settembre 2004 l'istituto bancario ha risposto
che i primi contatti in vista di una possibile collaborazione fra il ricorrente
e la __________ risalgono al mese di giugno 2003 e sono avvenuti tramite una
società di consulenza. La banca ha poi precisato che in quell'occasione non è
stata garantita all'assicurato un'assunzione, tantomeno a partire dal 1°
settembre 2003.
Semmai vi possono essere state delle indicazioni di massima, ivi
compresa l'eventuale possibilità di una collaborazione a partire dal mese di
settembre 2003. Per ragioni interne all'istituto bancario la collaborazione fra
le parti è iniziata soltanto nel febbraio 2004 (cfr. doc. XVII).
Alla luce di queste
risposte il TCA deve concludere che, contrariamente a quanto prescritto dalla
giurisprudenza federale citata per mandare un assicurato esente da ogni
sanzione (cfr. consid. 2.14), il ricorrente non aveva già in giugno 2003 la
certezza di venire assunto dalla __________ (cfr. i significativi termini
utilizzati dal datore di lavoro: "l'eventuale possibilità").
La giurisprudenza federale
appena citata non trova così applicazione nel caso concreto.
2.15. Il ricorrente ha dunque
violato l'obbligo di ridurre il danno nel periodo precedente l'annuncio al
collocamento (cfr. consid. 2.5.).
Di conseguenza
l'assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Nel caso concreto, l'URC
ha inflitto a __________ RI 1 una sospensione di 10 giorni, conformemente alle
direttive in vigore, infliggendo 4 giorni per mancate ricerche di lavoro
durante il mese di luglio 2003 e 3 giorni di sanzione per insufficienti
ricerche di lavoro in ciascun mese di agosto e settembre 2003 (cfr. consid.
2.8.).
Questo Tribunale ritiene
che la sanzione di 10 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione inflitta all'assicurato sia conforme al principio di
proporzionalità (cfr. consid. 2.8.).
La decisione impugnata
deve dunque essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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