AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2003.9
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2003.9
FS/cd
Lugano
7 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2002
di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 27 novembre 2002 emanata
da
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 27 novembre 2002 la Cassa Disoccupazione __________ (di seguito
la Cassa) ha stabilito che il guadagno assicurato di __________ ammonta a fr.
2'600.--.
La Cassa
ha precisato che il guadagno assicurato è stato stabilito sulla base
dell'attività lavorativa svolta dall'assicurato dal 16 ottobre 2000 al 15
ottobre 2001 e ha così motivato la propria decisione:
"
(…)
In data 16.10.2001 aveva presentato domanda
d'indennità di disoccupazione. La Cassa aveva stabilito il suo guadagno
assicurato sulla base dei certificati allegati al formulario "attestato
del datore di lavoro" rilasciati dal suo ex datore di lavoro __________.
In seguito ha lavorato, alle dipendenze di due
datori di lavoro differenti nei periodi 14.01.2002 13.04.2002 e dal 4.08.2002
al 28.11.2002. Durante i due periodi citati e più precisamente dal 15.04.2002
al 31.07.2002, ha controllato la disoccupazione (vedi reiscrizione del
15.04.2002) e ha percepito le normali indennità di disoccupazione.
Visto quanto sopra la Cassa, in risposta alla sua
richiesta scritta del 26.11.2002, conferma che il suo guadagno assicurato
fissato in
Fr. 2'600.-- non può essere modificato causa
mancata attività lavorativa soggetta a contribuzione di almeno 6 mesi
consecutivi. (…)." (cfr. doc. _)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato, tramite l'avv. __________, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che:
"1. Il
ricorso è accolto e di conseguenza è annullata la decisione 27 novembre 2002
della Cassa disoccupazione __________.
§
Alla Cassa è fatto ordine di rivedere e ricalcolare il guadagno assicurato
tenendo in considerazione il salario percepito nell'anno 2002 dal signor
__________.
- Tasse,
spese e ripetibili protestate." (cfr. doc. _, pag. 3)
A
motivazione del proprio ricorso l'assicurato ha, in particolare, rilevato che:
"
(…)
- In data 16.10.2001 il qui
ricorrente ha presentato domanda di indennità di disoccupazione, dopo aver
terminato l'attività presso la __________. Occorre precisare che l'attività
svolta presso tale __________ fa parte di esperienze lavorative che il
ricorrente ha intrapreso in vista di una formazione specifica nel sociale, da
effettuare con frequenza, dopo i necessari stages, della SUPSI. L'indirizzo di
riqualifica preso dal ricorrente scaturisce da un corso (Piano d'Azione) da lui
seguito nel 1999, organizzato dall'Ufficio di consulenza professionale
__________. Sulla base di questo rapporto il ricorrente imbocca, d'accordo il
proprio collocatore, la strada della riqualifica professionale.
Prove: documenti, testi, richiamo
incarti
- Al momento in cui il ricorrente si
è annunciato alla cassa disoccupazione il guadagno era quello indicato e cioè
fr. 2'600.--. Nel periodo intercorrente e alfine di migliorare la propria
esperienza nel campo sociale il qui ricorrente ha accettato due occupazioni e
meglio dal 14.01.2002 al 13.04.2002 con un salario lordo di fr. 4'100.--
mensili presso il __________ e dal 04.08.2002 al 28.11.2002 con un salario
lordo di ca. fr. 4'500.-- mensili presso la __________.
Prove: documenti, testi, richiamo
incarti
- Notasi che a oggi il qui ricorrente
è inabile al lavoro causa infortunio e usufruisce delle prestazioni __________,
fino a data da stabilire.
Prove: documenti, testi, richiamo
incarti
- Nel periodo antecedente il nuovo
annuncio per l'indennità di disoccupazione il ricorrente ha svolto un'attività,
pur se non consecutiva, di sette mesi, che addirittura potrebbero essere
maggiori in funzione della durata dell'infortunio.
Prove: documenti, testi, richiamo
incarti
- Risulta essere iniquo, per
applicazione analoga dei disposti citati nella decisione gravata, non tener
conto nel caso concreto del guadagno percepito dal ricorrente nel corso delle
due attività da lui svolte. Ma ancor di più risulta iniquo poiché tutto quanto
fatto dal ricorrente lo è stato in funzione della propria riqualifica
professionale concordata con i competenti uffici cantonali.
Prove: documenti, testi, richiamo
incarti
- Fatte queste premesse e ribadito
che il presente gravame assume carattere cautelativo si chiede che venga
ricalcolato il guadagno assicurato, tenendo in considerazione quanto percepito
dal ricorrente nel corso delle due attività intraprese nel corso dell'anno
Prove: documenti, testi richiamo incarti.(…)." (cfr. doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 13 gennaio 2003 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e, in
particolare, ha osservato che:
"
(…)
In data 5 ottobre 2001 l'assicurato presentava regolare domanda
d'indennità di disoccupazione dal 16 ottobre 2001 (doc. _).
L'iscrizione in disoccupazione è stata effettuata dopo che
l'assicurato ha presentato alla Cassa la conferma d'iscrizione rilasciata
dall'Ufficio Regionale di Collocamento di __________ (in seguito URC) e si
annunciava quale disoccupato a tempo pieno (doc._).
L'iscrizione in disoccupazione del signor __________ è avvenuta in
quanto allo stesso era giunto a termine il contratto di durata determinata,
sottoscritto con la __________, come indicato dal datore di lavoro sul
formulario "attestato del datore di lavoro" (doc. _).
La Cassa stabiliva il guadagno assicurato sulla base del citato
formulario e allestiva il relativo "foglio di rilevamento dei
dati/conteggio" (doc. _).
L'assicurato mensilmente, dal mese di ottobre 2001 al mese di
gennaio 2002, controllava la disoccupazione e consegnava alla Cassa il relativo
formulario "indicazioni della persona assicurata per il mese di..."
(plico doc. _).
L'URC annullava il suo nominativo, quale persona in cerca
d'impiego, dal 14 gennaio 2002 (doc. _).
L'assicurato in data 23 aprile 2002 si riannunciava in
disoccupazione e presentava domanda d'indennità a partire dal 15 aprile 2002
(doc. _).
Alla Cassa egli presentava la conferma d'iscrizione rilasciata
dall'URC (doc. _).
La Cassa, sulla base della documentazione in suo possesso,
riapriva regolare domanda d'indennità LADI e non modificava il guadagno
assicurato in quanto il signor __________ non aveva svolto un'occupazione
lavorativa, soggetta a contribuzioni, per almeno 6 mesi. Alleghiamo copia
formulario "attestato del datore di lavoro" (doc. _).
La Cassa, durante il periodo dal 15 aprile 2002 al 31 luglio 2002,
indennizzava mensilmente l'assicurato in quanto quest'ultimo controllava
regolarmente la disoccupazione (plico doc. _).
L'URC annullava il nominativo del signor __________, quale persona
in cerca d'impiego, dal 3 agosto 2002 (doc. _).
II signor __________ si riannunciava in disoccupazione in data 26
novembre 2002 e rivendicava il diritto alle indennità dal 25 novembre 2002
(doc. _).
Annunciandosi alla Cassa presentava regolare conferma d'iscrizione
rilasciata dall'URC (doc. _).
La Cassa non modificava il guadagno assicurato del signor
__________ in quanto anche per questa attività lavorativa il rapporto di lavoro
è stato inferiore ai 6 mesi (doc. _).
II signor __________ presentava regolare certificato medico che
indicava l'abilità al lavoro dal 26 novembre 2002 (doc. _). In seguito
l'assicurato, in data 4 dicembre 2002, presentava uno scritto (doc. _)
allegando un certificato medico (doc. _) che indicava un'inabilità lavorativa
totale dal 12 novembre 2002.
La Cassa, visto il certificato medico prodotto, ha modificato il
pagamento delle indennità LADI del mese di novembre 2002. Tali indennità erano
state precedentemente registrate in favore dell'assicurato ed in seguito ne è
stato richiesto il rimborso (Doc. _).
II signor __________ risulta tutt'oggi inabile al lavoro.(…)." (cfr. doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro la
disoccupazione. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni
sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e
poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una
decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 27
novembre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore
fino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo
l'art. 23 cpv. 1 LADI é considerato guadagno assicurato il salario determinante
nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo
di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni
contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al
lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato corrisponde a quello
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non é
considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù
e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al
periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha
stabilito che, è reputato di regola periodo di calcolo per il guadagno
assicurato l'ultimo mese di contribuzione (art. 11) prima dell'inizio del
termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Se il
salario dell'ultimo mese di contribuzione varia di almeno il 10 per cento
rispetto al salario medio degli ultimi sei mesi, il guadagno assicurato è
calcolato secondo questo salario medio (art. 37 cpv. 2 OADI; va qui rilevato
che in merito a questo capoverso il TFA ha stabilito che con il termine di
“mesi” si intende “mesi di contribuzione” cfr. DLA 1996/1997 N. 9, pag. 35,
consid. 4b, pag. 42 e DTF 121 V 165, consid. 4b, pag. 172).
Se il
risultato del calcolo eseguito in base ai capoversi 1 e 2 si rivela ingiusto
per l'assicurato, la Cassa può fondarsi su un periodo di calcolo più lungo, ma
al massimo sui 12 ultimi mesi di contribuzione (art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il
salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo o al genere di
contratto di lavoro, il guadagno assicurato verrà calcolato in base agli ultimi
dodici mesi, al massimo però in base al tempo di lavoro medio convenuto
contrattualmente (art. 37 cpv. 3 bis OADI).
L'art. 37
cpv. 3 ter OADI precisa che se il periodo di contribuzione per il ripristino
del diritto all'indennità di disoccupazione è stato accumulato esclusivamente
durante un termine quadro di riscossione ormai scaduto, il guadagno assicurato
è di regola calcolato sugli ultimi 6 mesi di contribuzione di detto termine
quadro (art. 9 cpv. 3 LADI). Non sono presi in considerazione i periodi di
contribuzione corrispondenti a indennità compensative conformemente
all'articolo 41a cpv. 4.
Infine,
secondo l'articolo 37 cpv. 4 OADI il guadagno assicurato è ridefinito per il
periodo di controllo seguente se, durante il termine quadro per la riscossione
della prestazione:
a. l'assicurato
ha esercitato ininterrottamente durante almeno sei mesi un'attività soggetta a
contribuzione per la quale ha ottenuto un salario superiore al guadagno
assicurato, e se è nuovamente disoccupato;
b. l'idoneità
al collocamento dell'assicurato è mutata.
2.4. Chiamato a
pronunciarsi circa l'esigenza, perché il guadagno assicurato possa nel caso di
lavoro intermedio essere ricalcolato, di un'attività ininterrotta soggetta a
contribuzione di almeno sei mesi per la quale venga ottenuto un salario più
elevato, il TFA, in una decisione pubblicata in DTF 124 V 69, ha stabilito che
nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia fruito di vacanze, decisivo ai fini di
accertare se sia sussistito un periodo di lavoro ininterrotto di sei mesi
conferente un salario intermedio superiore al guadagno assicurato è stabilire
quale fosse la volontà delle parti all'inizio del rapporto lavorativo: qualora,
come in quel caso, sia stato pattuito un unico rapporto, le indennità per
vacanze devono essere prese in considerazione quale guadagno intermedio ai
sensi dell'art. 37 cpv. 4 OADI a prescindere dal quesito se esse siano maturate
prima o dopo le vacanze medesime.
Ribadendo
che per poter procedere a una ridefinizione del guadagno assicurato è
necessario l'esercizio ininterrotto di almeno sei mesi di un'attività soggetta
a contribuzione per la quale l'assicurato ha ottenuto un salario superiore al
guadagno assicurato, in un'altra decisione pubblicata in DLA 2001 pag. 154, la
nostra Massima Istanza ha concluso che non ha diritto alla ridefinizione del
guadagno assicurato secondo l'art. 37 cpv. 4 let. a OADI l'assicurata il cui
rapporto di lavoro è durato 5 mesi e 25 giorni e che, immediatamente dopo la
scadenza del contratto, ha preso le vacanze corrispondenti all'indennità di
vacanze percepita. Il presupposto secondo cui la persona assicurata deve avere
esercitato un'attività soggetta a contribuzione durante almeno sei mesi
consecutive si riferisce esclusivamente alla durata formale del rapporto di
lavoro. Il fatto che sia stata versata un'indennità di vacanze non può avere
l'effetto di prolungare un rapporto di lavoro che è stato disdetto.
Da questa
situazione occorre distinguere il caso (DTF 124 V 69 segg.) in cui l'assicurata
beneficia dell'indennità di vacanze durante il rapporto di lavoro, vale a dire
se le parti hanno concordato che si trattava di un unico rapporto di lavoro
comprendente periodi di lavoro prima e dopo le vacanze. In tal caso, le vacanze
contano per la durata del rapporto di lavoro, e, di conseguenza, vanno
considerate come attività soggetta a contribuzione.
Anche il
Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che
deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto e impartire
le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61),
nella Circolare relativa alle indennità di disoccupazione (ID) del mese di
gennaio 2002 e in vigore dal 1° gennaio 2002, circa il "Nouveau calcul du
gain assuré pendant le délai-cadre d'indemnisation" ha, tra l'altro,
stabilito che:
" (…)
C22 En principe, le gain assuré fixé au
début du délai-cadre d'indemniation reste inchangé pendant tout le délai-cadre.
Il est recalculé pour la période de contrôle suivante si pendant le délai-cadre
d'indemnisation:
· un changement
est intervenu dans l'aptitude au placement de l'assuré; ou si
· avant de
retomber au chômage, l'assuré a exercé pendant au moins 6 mois sans
interruption une activité soumise à cotisation pour laquelle il a touché un
salaire supérieur au gain assuré. Est réputée interruption chaque période ou
l'assuré touche l'IC, jours d'attente et jours de suspension inclus.
(…)."
(cfr. Circolare ID gennaio 2002, C22)
Lo stesso
tenore è stato ripreso anche nella Circolare ID gennaio 2003, C22, valevole dal
1° gennaio 2003.
Sempre in
merito alla problematica legata al nuovo calcolo del guadagno assicurato in un
termine quadro per la riscossione della prestazione Nussbaumer, in particolare,
rileva che:
"
(…)
Der einmal ermittelte versicherte Verdienst
bleibt grundsätzlich während der ganzen Rahmenfrist für den Leistungsbezug
massgebend. In Ausnahmefällen erfolgt eine Anpassung. Nach Art. 37 Abs. 4 AVIV
wird der versicherte Verdienst auf die nächste Kontrollperiode neu festgesetzt,
wenn der Versicherte innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug während
mindestens sechs Monaten ununterbrochen eine beitragspflichtige Beschäftigung
zu einem Lohn ausgeübt hat, der über dem versicherten Verdienst liegt, und er
erneut arbeitslos wird (lit. a) oder wenn sich die Vermittlungsfähigkeit des
Versicherten verändert (lit. b). (…)."
(cfr. Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra
marginale 312, pag. 119)
2.5. Nell'evenienza
concreta dagli atti di causa risulta che l'assicurato si è iscritto al
collocamento il 16 ottobre 2001 e che a far tempo da quella data ha rivendicato
il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. _).
La Cassa
ha quindi aperto al ricorrente un termine quadro per la riscossione delle
prestazioni dal 16 ottobre 2001 al 15 ottobre 2003 e ha fissato il suo guadagno
assicurato in fr. 2'600.-- visto l'attestato della __________ che ha dichiarato
che __________ è stato impiegato presso di loro dal 16 ottobre 2000 al 15
ottobre 2001 con un salario mensile di fr. 2'600.-- (cfr. doc. _).
Durante
il termine quadro per la riscossione delle prestazioni l'assicurato ha svolto i
seguenti periodi lavorativi entrambi sulla base di rispettivi contratti di
lavoro a tempo determinato:
-
dal
14 gennaio al 13 aprile 2002 presso il __________ (cfr. doc. _ per il mese di
gennaio 2002, _ per il mese di aprile 2002);
-
dal
4 agosto al 23 novembre 2002 presso la __________ (cfr. doc. _).
Tra i due
periodi lavorativi l'assicurato ha poi controllato la disoccupazione e
beneficiato delle indennità (cfr. doc. _ FAUT per i mesi di aprile, maggio,
giugno e luglio 2002, I e III).
In simili
condizioni, conformemente alla giurisprudenza e alla dottrina citata (cfr.
consid. 2.3), a ragione la Cassa ha confermato che il guadagno assicurato del
ricorrente ammonta a fr. 2'600.--.
Infatti,
non avendo il ricorrente esercitato ininterrottamente per almeno sei mesi
un'attività soggetta a contribuzione per la quale ha ottenuto un salario
superiore al guadagno assicurato, egli non può pretendere che il suo guadagno
assicurato venga ridefinito in base al combinato di cui agli art. 23 cpv. 1
LADI e 37 cpv. 4 OADI (cfr. consid. 2.2).
Questa
soluzione si impone anche se, come sostenuto nel ricorso (cfr. consid. 1.2.),
quanto intrapreso dall'assicurato rientra nell'ottica di una riqualifica
professionale concordata con i competenti uffici cantonali.
Infatti,
in questa evenienza l'ordinanza non prevede nessuna possibilità di ridefinire
il guadagno assicurato del ricorrente.
Come
sopra visto (cfr. consid. 2.3), per poter eccezionalmente procedere ad un nuovo
calcolo del guadagno assicurato nello stesso termine quadro per la riscossione
della prestazione il Consiglio Federale, nell'ambito della delega ricevuta, ha
infatti posto, soltanto, l'esigenza di una durata minima e ininterrotta
del rapporto di lavoro (cfr. art. 37 cpv. 4 lett. a OADI) e il cambiamento
dell'idoneità al collocamento dell'assicurato (art. 37 cpv. 4 lett. b OADI).
In simili
condizioni il TCA non può che confermare la decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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