AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2003.88
Data decisione, Autorità:
13.07.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2003.88
FS/sc
Lugano
13 luglio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2003
di
RI1
contro
la decisione del 26 settembre 2003
emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 22 luglio 2002 all'assicurato è stata chiesta la restituzione
dell'importo di fr. 4'004.65 per indennità di disoccupazione percepite indebitamente
durante i mesi da luglio 2001 a marzo 2002 (cfr. doc. 16).
Vista la
domanda di condono inoltrata dall'assicurato il 2 agosto 2002 la Cassa l'ha
sottoposta alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico per decisione (cfr. doc.
16).
Con
decisione del 7 luglio 2003 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha respinto
la domanda di condono formulata dall'assicurato, argomentando:
"
(…)
-
Il signor RI1 si è annunciato alla cassa __________ __________
al termine di un'attività salariata presso __________ ed a decorrere dal 1°
luglio 2001 ha rivendicato le relative indennità di disoccupazione;
-
l'assicurato, anche dopo il 30 giugno 2001, ha mantenuto una
collaborazione con __________. Con decisione del 5 luglio 2002 lo scrivente
ufficio ha invitato la cassa a voler applicare le disposizioni previste in caso
di guadagno intermedio e quindi, per determinare l'ammontare delle indennità
compensative, a voler considerare il salario usuale previsto per un
massaggiatore;
-
con decisioni del 12 aprile e 24 giugno 2002, l'assicurato è
stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione rispettivamente per
aver fornito indicazioni inveritiere circa le ricerche di lavoro effettuate
durante i mesi di novembre e dicembre 2001 e per la mancata partecipazione ad
un programma di occupazione temporanea presso la __________;
-
sulla base delle decisioni menzionate, la cassa __________ ha
provveduto a rivedere i conteggi dell'assicurato. In data 22 luglio 2002 ha
quindi emesso all'indirizzo dell'assicurato un ordine di restituzione per
l'importo di fr. 4'004.65, pari alle indennità percepite senza giusta causa;
-
in data 2 agosto 2002 il signor RI1 ha inoltrato domanda di
condono inerente l'importo sopraccitato, invocando la sua difficile situazione
economico-finanziaria;
(…)
-
nel caso di specie, sulla base delle informazioni assunte dallo
scrivente ufficio, occorre rilevare come l'assicurato, durante il periodo in
questione, non abbia informato la __________ circa l'effettivo inizio
dell'attività presso __________. Le osservazioni fornite dall'assicurato non
giustificano la mancata informazione alla cassa. Pure le sanzioni inflitte
dallo scrivente ufficio sono conseguenti al comportamento non corretto
dell'assicurato. Ne discende che le prestazioni assicurative percepite
dall'assicurato sono state ottenute a seguito di una grave negligenza, per cui
la buona fede non può essergli riconosciuta;
-
non essendo adempiuto il requisito della buona fede, la domanda
di condono non può essere accolta già per questo motivo, per cui la scrivente
autorità può prescindere dall'esaminare la questione a sapere se la
restituzione della prestazione assicurativa indebitamente percepita
dall'assicurato cagionerebbe per il medesimo un grave rigore." (Doc. 18,
pag. 1-2)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. 19), la Sezione del
lavoro Ufficio giuridico, in data 26 settembre 2003, ha emanato una decisione
su opposizione con la quale, in particolare, ha osservato che:
"
(…)
- Nella
presente fattispecie, dai documenti agli atti risulta che il signor RI1,
successivamente alla sua iscrizione in disoccupazione, e meglio nel periodo dal
- luglio 2001 al 31 marzo 2002, ha continuato a collaborare con __________ ,
suo precedente datore di lavoro, in ragione di un paio di ore la settimana. Di
questa circostanza l'assicurato non ha informato la sua cassa di
disoccupazione, ma solo la sua consulente del personale, signora __________,
nel corso del colloquio del 12 luglio 2001. Quanto precede è del resto
confermato dal signor RI1 stesso nell'opposizione qui in esame.
Si
osserva d'altra parte che nel corso del colloquio di consulenza del 12 luglio
2001 la signora __________ aveva espressamente invitato l'assicurato a voler
informare la cassa di disoccupazione della sua collaborazione con __________
(cfr. verbale di consulenza).
Visto
quanto precede e alla luce della citata giurisprudenza, ritenuto come
l'assicurato non abbia ottemperato all'obbligo di informare la sua cassa circa
l'attività presso __________, commettendo conseguentemente una grave
negligenza, ne discende che la buona fede non può essergli riconosciuta.
Non
essendo adempiuto uno dei due requisiti cumulativi per accogliere una domanda
di condono (a sapere la buona fede dell'assicurato), lo scrivente Ufficio può
prescindere dall'esaminare la questione a sapere se la restituzione della
prestazione indebitamente riscossa dall'assicurato cagionerebbe per il medesimo
un grave rigore.
- Pertanto,
visto quanto sopra, le motivazioni sollevate dall'opponente non permettono di
giungere ad una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la
decisione contestata." (Doc. A)
1.3. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale, in particolare, ha affermato che:
" In
primo luogo vorrei evidenziare il fatto che la mia domanda di condono fu
inviata al Signor __________ dell'Ufficio Giuridico __________ il 4 novembre
2002. Il 7 luglio 2003 ricevetti la decisione dal Signor __________ che la mia
domanda era stata respinta. Presentai quindi il 7 agosto 2003 opposizione
contro tale decisione, spiegando per la seconda volta come si svolsero i fatti,
facendo inoltre notare che nella precedente lettera le mie motivazioni erano
state del tutto ignorate.
Inviai quindi la mia lettera di opposizione al Signor __________.
Ricevetti il 26 settembre 2003 la decisione su opposizione (respinta) non dal
Signor __________ ma dalla Signora __________.
Questo cambio di Funzionario mi lasciò perplesso in quanto la mia
corrispondenza avveniva con il Signor __________.
Nella decisione su opposizione inviatami dalla Signora __________
però, balza all'occhio un errore evidente e di non poco conto. Il guadagno
assicurato del periodo in questione non era assolutamente di fr. 3'468.-, ma
bensì di poco meno della metà e cioè di fr. 1'608,35 (percepivo il 80% lordo di
questa cifra).
Evidentemente prima di prendere una decisione la Signora __________
non si è informata così a fondo sul mio caso, ma anzi mi sembra che sia stato
trattato in modo superficiale.
Infatti, come già accaduto nella mia prima richiesta di condono (4
novembre 2002), anche nella seguente opposizione (7 agosto 2003) le motivazioni
da me date non vengono assolutamente prese in considerazione.
Vorrei spiegare per l'ennesima volta come si svolsero i fatti.
Al momento del colloquio di iscrizione del 12 luglio all'Ufficio
Regionale di Collocamento, il mio rapporto di lavoro con __________ era
terminato in quanto la società versava in pessime condizioni finanziarie e non
si poteva permettere di tenere due massaggiatori. Alcuni dirigenti mi proposero
di prestare una collaborazione in cambio di un semplice rimborso spese.
Come mi consigliò la Signora __________, la mia collocatrice,
comunicai al Signor __________ della Cassa __________ la proposta che mi era
stata fatta __________, chiedendo se ci fosse stata la possibilità di un
guadagno intermedio con l'eventuale rimborso spese percepito.
Il Signor __________ mi spiegò che per poter percepire un rimborso
spese era indispensabile percepire anche un normale salario. Non se ne fece più
niente dunque in quanto__________ non aveva la possibilità di salariarmi.
La Signora , nella sua lettera del 26 settembre 2003 (ndr.:
si tratta della decisione su opposizione), al punto 3 primo paragrafo, ha fatto
un miscuglio di diverse situazioni arrivando addirittura a scrivere che dal
primo luglio 2001 ho continuato a lavorare per in ragione di due ore
settimanali. Altro segno che la Signora __________ non ha un quadro ben chiaro
di come si susseguirono i fatti.
Fu solo in seguito, infatti, che il Signor __________
(massaggiatore __________) mi disse che se volevo avrei potuto recarmi di tanto
in tanto presso la sala massaggi della squadra con la possibilità di assistere,
in qualità di osservatore, alle terapie applicate ai giocatori. Colsi
l'occasione di buon grado in quanto mi dava la possibilità di tenermi
aggiornato e di ampliare le mie conoscenze in attesa di poter trovare un
impiego che mi competesse (come poi è successo presso la __________ in cui
lavoro tuttora).
Informai della cosa la Signora __________ in assoluta buna fede
pensando di non infrangere nessuna legge. Non informai di questo il Signor __________
in quanto non prestavo nessun tipo di collaborazione e tanto meno percepivo una
remunerazione. La Signora __________ dal canto suo, ne prese atto senza
informarmi di eventuali rischi ai quali andavo incontro, io mi sentivo molto
tranquillo dato che avevo avvisato niente meno che la mia Collocatrice!
Nella lettera della Signora __________ del 26 settembre 2003 (ndr:
si tratta della decisione su opposizione), nel punto 1 paragrafo 6 di fatti e
motivazioni, si scrive che ho mancato di informare la cassa di disoccupazione
circa l'effettivo inizio dell'attività presso __________, non adempiendo in
questo modo al principio di buona fede. Il ragionamento starebbe in piedi se
avessi veramente lavorato per __________, ma visto che tale attività non ebbe
mai inizio, come scritto altre due volte in precedenza al competente ufficio
del lavoro, il discorso, secondo la mia modesta opinione, cade.
Ripeto, mi sembra che la Signora __________ abbia fatto un po' di
confusione e che non abbia neanche letto con troppa attenzione le motivazioni e
le dettagliate spiegazioni da me fornite in precedenza prima di prendere una
decisione così importante come quella di dover restituire o meno ben fr. 4'004.65.
In allegato le trasmetto anche la copia della domanda di condono
(4 novembre 2002) e dell'opposizione sulla decisione di non concedermi il
condono (7 agosto 2003), allo scopo di rendervi un quadro più ampio e chiaro
della situazione." (Doc. I)
1.4. Con
ordinanza del 26 novembre 2003 il giudice delegato ha assegnato alla Sezione
del lavoro Ufficio giuridico un ultimo termine perentorio di 10 giorni per presentare
la risposta di causa con la comminatoria che trascorso infruttuoso tale termine
il Tribunale procederà alla emanazione del giudizio sulla base degli atti di
causa (cfr. doc. III).
1.5. Nella sua
risposta del 3 dicembre 2003 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha chiesto
di respingere il ricorso e, in particolare ha ribadito e osservato che:
"
(…)
- Nel caso
concreto, circa il "cambio di funzionario" nella trattazione
dell'opposizione, va innanzitutto precisato quanto segue. La Sezione del lavoro
ha deciso, dal profilo organizzativo, che le opposizioni non vengono esaminate
dagli stessi funzionari che hanno emesso la decisione, bensì dal loro diretto
superiore. Vi è dunque una separazione personale e gerarchica tra colui che
decide e colui che esamina l'opposizione. Questa soluzione è del resto conforme
alla legislazione in materia e codesto lodevole Tribunale si è già più volte
espresso positivamente al riguardo.
Riguardo all'errata indicazione del
guadagno assicurato (l'importo indicato di fr. 3'468.-- corrisponde infatti al
guadagno assicurato per il primo termine quadro), si osserva che la stessa non
influisce sulla conclusione alla quale è giunto il servizio cantonale, e cioè
che il signor RI1 non ha ottemperato all'obbligo di informare la sua cassa
circa la sua attività presso __________, per cui non adempie uno dei due
presupposti cumulativi per accogliere la sua domanda di condono.
È inoltre doverosa un'altra
precisazione. II qui ricorrente sembra dimenticare che, l'importo di fr. 4'004.65
ch'egli è stato invitato dalla cassa __________ a restituire in quanto
percepito senza giusta causa, non si riferisce unicamente all'attività da lui
svolta presso __________, ma anche alle due sospensioni di 10, rispettivamente
21 giorni decise in data 12 aprile 2002, rispettivamente 24 giugno 2002 (cfr.
doc. 12 e 13).
- Dai
documenti agli atti risulta che il signor RI1, successivamente alla sua
iscrizione in disoccupazione, e meglio dal mese di luglio 2001 fino alla fine
del mese di marzo 2002, ha continuato a collaborare con __________, suo
precedente datore di lavoro, in ragione di un paio di ore la settimana (circa
quattro; cfr. doc. 4 e 9). Di questa circostanza l'assicurato non ha informato
la sua cassa di disoccupazione, ma solo la sua consulente del personale,
signora __________, nel corso del colloquio del 12 luglio 2001. Quanto precede
è del resto confermato dal signor RI1 stesso nell'opposizione e nell'allegato
ricorsuale.
Nel corso del colloquio di consulenza
del 12 luglio 2001 la signora __________ aveva del resto espressamente invitato
l'assicurato a voler informare la cassa di disoccupazione della sua
collaborazione con il suo precedente datore di lavoro (cfr. doc. 17). Come
figura dallo scritto 4 ottobre 2002 della collocatrice del signor RI1 (cfr.
doc. 17) - e contrariamente - a quanto dichiarato dal ricorrente - la stessa è
tuttavia stata informata soltanto della prima proposta fatta __________ al
signor RI1 di collaborazione contro rimborso delle spese, non invece della
successiva proposta fatta dal massaggiatore della squadra signor __________ di
svolgere una mansione quale osservatore in ragione di alcune ore la settimana
(attività, quest'ultima, che, anche se non retribuita, andava comunque
annunciata alla cassa di disoccupazione).
L'assicurato
non ha dunque ottemperato all'obbligo di informare la cassa di disoccupazione
della sua attività presso __________, commettendo dunque una grave negligenza,
per cui la buona fede non può essergli riconosciuta. Venendo a mancare uno dei
due requisiti cumulativi previsti all'articolo 25 LPGA, la domanda di condono
presentata dal signor RI1 non può pertanto essere accolta." (Doc. IV)
1.6. Con
ulteriore scritto del 18 dicembre 2003 al TCA l'assicurato ha, tra l'altro,
osservato che:
"
(…)
Nella lettera pervenutami in data 09.12.2003 dal Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni, contenente le ultime considerazioni dell'Ufficio
del Lavoro __________, noto che è stata fatta ancora una volta confusione su
come si svolsero i fatti a partire dal 1 luglio 2001.
Non vorrei ripetere tutta la sequenza dei fatti per l'ennesima
volta dato che ho già fornito ampie e dettagliate spiegazioni nelle precedenti
lettere di opposizione prima e di ricorso contro la decisione in seguito.
Riguardo l'errata indicazione del guadagno assicurato, non penso
che si tratti di un errore del tutto ininfluente come vuol far intendere
l'Ufficio del Lavoro. Agli occhi di una terza persona, un conto è un guadagno
assicurato di Fr. 3'468.00, e un altro conto è percepire un guadagno assicurato
di Fr. 1'608.35 (circa Fr. 1'000.00 mensili netti). Mi sembrano due situazioni
molto diverse tra loro.
Anche a riguardo dei 4 termini quadro, non si dice che durante
quei periodi ho lavorato per la maggior parte del tempo a guadagno intermedio e
che sono stato impegnato per un anno consecutivo in un programma occupazionale
temporaneo.
Ho ricevuto delle disposizioni di 10 e 21 giorni di indennità le
quali non mi sono state versate nei rispettivi mesi. Mi sembra strano ora che
mi venga detto che di quei Fr. 4'004.65 facciano parte anche i 10 e 21 giorni
di sospensione, in quanto oltre a dover restituire un guadagno virtuale (mai
percepito) che è stato calcolato per la mia frequentazione in veste di
osservatore presso la sala massaggi __________, dovrei pure restituire le
indennità che mi erano già state tolte a suo tempo.
II 12 luglio 2001 dissi alla Signora __________ che rimasi in
contatto con __________ e non in collaborazione con lo stesso. Del resto la
collaboratrice deve prendere appunti durante il colloquio mensile di consulenza
con il disoccupato e non è impossibile che si possa sbagliare. Faccio notare
che il verbale del colloquio di consulenza non viene fatto firmare al
disoccupato né tanto meno letto, non avendo la possibilità di correggere
eventuali frasi non esatte riportate dal collocatore.
È vero, non ho avvisato la cassa di disoccupazione del fatto che
mi recavo presso __________ in veste di osservatore. Ma se avessi voluto fare
il "furbo" non avrei nemmeno avvisato la mia collocatrice. Mi è
difficile pensare che tra I'URC e la Cassa di Disoccupazione non esista alcun
tipo di contatto professionale. Se avessi agito in mala fede non avrei avvisato
nemmeno la mia collocatrice e probabilmente se non l'avessi fatto, per
paradosso, adesso non mi troverei in questa situazione." (Doc. VI)
Il doc.
VI è stato notificato alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico che ha
comunicato al TCA di riconfermarsi nelle proprie allegazioni (cfr. doc. VII e
VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Oggetto del
presente ricorso è solo la questione a sapere se la decisione su opposizione
con la quale la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha respinto la domanda di
condono inoltrata dall'assicurato é conforme o meno alla legislazione federale.
E`
infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. STFA del
12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella
causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02,
C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V
311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con
riferimenti).
La
decisione del 22 luglio 2002 con la quale all'assicurato è stata chiesta la
restituzione dell'importo di fr. 4'004.65 per prestazioni ricevute
indebitamente è invece cresciuta incontestata in giudicato e l'assicurato ha
postulato solo il condono dell'importo chiestogli in restituzione viste le sue
condizioni economiche (cfr. doc. 4 e 16).
Anche la
decisione con la quale l'assicurato è stato ritenuto idoneo al collocamento con
la precisazione che per l'attività svolta presso la __________ devono essere
applicate le norme che regolano il guadagno intermedio considerato un salario
orario di fr. 23.-- è cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 11).
Questo
Tribunale non entra pertanto nel merito delle censure sollevate dall'assicurato
riguardo alla restituzione dell'importo di fr. 4'004.65 e al fatto che egli,
dopo essere stato licenziato, non avrebbe più lavorato per la __________ (cfr.
in questo senso la STFA del 3 novembre 2003 nella causa G., C 215/02, consid.
3.2.2).
Nel
merito
2.3. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Al
proposito va qui rilevato che i principi applicabili alla restituzione secondo
la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che
conserva pertanto la sua validità (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D.,
K 147/03).
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono
è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari
giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la
decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
"
1 La grave
difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il
calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il
rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a
LPC;
b. quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
c. quale importo per le spese personali:
4800 franchi l’anno;
d. quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone
secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari.
3 La
franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c
LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari
di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c
cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente
invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività
lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese
per il soggiorno in un istituto.
4 Sono
computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è
necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
Quindi,
anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere
concesso.
Circa gli
effetti dell'art. 25 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
i) ALV: Die bisherige Rückerstattungsregelung
des AVIG (vgl altArt 6, altArt. 95 AVIG) fällt grundsätzlich zugunsten
derjenigen Art. 25 ATSG dahin (vgl. BBl 1999 4733, 4743). Immerhin werden für
Einzelfragen abweichende Lösungen vorgesehen; dies betrifft die Rückforderung
von Beiträgen, wo die in Art. 16 Abs. 3 AHVG vorgesehene Besonderheit auch für
die ALV massgebend ist (vgl. Art. 6 AVIG), und einzelne Bereiche der Leistungsrückforderung
(vgl. Art. 95 AVIG). Es ergeben sich insoweit gegenüber dem bisherigen Recht
keine massgebenden Abweichungen."
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,
ad art. 25, n. 45)
Dunque anche la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95
LADI conserva tutta la sua validità.
La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA
2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3, pag. 161-162; DLA
1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; SVR 1998
ALV Nr. 14, consid. 3, pag. 41).Viceversa, l'assicurato può prevalersi della
buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una
violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16
giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2002 N. 38, consid. 2a,
pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a,
pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag.
103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
In
particolare, pronunciandosi nel caso di un assicurato che non aveva annunciato
di avere ricevuto un salario durante alcuni giorni e al quale il Tribunale
cantonale aveva riconosciuto la buona fede nella percezione delle indennità in
un determinato periodo di controllo il TFA ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
3.2 Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet
werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19.
März 2002 ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26.
März 2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt
hat, keine Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine
Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung
der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige
Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit
ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die
Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom
16. April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der
Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden
Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass
ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht
vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im vorinstanzlichen
Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in Kenntnis
gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten nicht die
nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit
aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den
gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw.
3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der Taggeldabrechnung für den Monat März
2002 nicht unverzüglich bei der Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die
offensichtlich zu hoch ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen
der vorinstanzlichen Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit
gewertet werden, sondern ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu
qualifizieren, welche einer erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben
entgegensteht. Die nach Art. 95 Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der
Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug ist demnach nicht erfüllt, weshalb die
Rückerstattung der für den Monat März 2002 zu Unrecht ausgerichteten Taggelder
im Betrag von Fr. 841.25 nicht erlassen werden kann. (…)."
(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C
172/03)
In un
altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata
a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad
accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.
L'Alta
Corte ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
4.1 In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag
auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in
der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung
anzunehmen. Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die
ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20
%igen Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit
eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden
kommen lassen, kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist
darauf hinzuweisen, dass sie offenbar bereits am 7. April 2000 anlässlich eines
Beratungsgesprächs auf dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass
ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass
die Verwaltung die darauf gebotene rasche Reaktion vermissen liess und deshalb
eine sofortige Reduktion der ausbezahlten Entschädigungen ausblieb, ist nicht
mehr von der Leistungsbezügerin zu vertreten.
4.2 Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass
die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder
jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der
Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung
für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.
Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer
geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer
Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an
Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles
erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen
annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer
Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres
erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser
Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie,
würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum
je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung
erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der
Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu
nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen
dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der
ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene
Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an
Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in
gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten
müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten
Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem
zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen
bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit
Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche
eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"
(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C
70/03, consid. 4)
In
un'altra decisione, confermando il precedente giudizio cantonale che aveva
negato il condono ad un'assicurata la quale, non comunicando la propria
posizione di amministratrice unica nella ditta del padre, aveva ottenuto
indebitamente delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, la
nostra Massima istanza ha, tra l'altro, rilevato che:
"
(…)
A ben vedere, questo Tribunale non ravvisa seri
motivi per non condividere, almeno nel suo risultato, l'operato della Corte
cantonale.
4.1 Anche se il Tribunale federale delle
assicurazioni - in materia di restituzione di indennità per lavoro ridotto
(cfr. art. 31 cpv. 3 lett. c LADI) versate a torto ad un membro del consiglio
di amministrazione di una SA attivo nella ditta - ha già avuto modo di
osservare come, per l'effetto di pubblicità del registro di commercio (art. 933
cpv. 1 CO), la cassa disoccupazione debba sin dall'inizio lasciarsi opporre
l'appartenenza di un lavoratore al consiglio di amministrazione (DTF 122 V 270)
e - in una sentenza avente per oggetto, come in concreto, una domanda di
condono dell'obbligo di restituzione di prestazioni dell'assicurazione contro
la disoccupazione - ha altresì precisato che non sussiste un obbligo legale
incondizionato - tale da escludere eo ipso la buona fede - di segnalare
spontaneamente la propria posizione di consigliere di amministrazione (sentenza
dell'8 agosto 2001 in re K., C 90/01, consid. 4b/aa e bb), la pronuncia
impugnata deve comunque essere confermata, e questo già solo in ragione di un
altro aspetto.
4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non
possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la
vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro
appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del
lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta
società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2
febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello
stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -
mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di
riscossione di prestazioni.
4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla
precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente
evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,
sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi istruttori
contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria posizione di
amministratrice unica all'interno della società di famiglia datrice di lavoro e
facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso eludere le
disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali non avrebbe
altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI,
tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che, secondo
giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e dal numero
dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è
considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di
amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA
familiare.
4.4 In tali condizioni, avendo potuto e dovuto
riconoscere l'illegittimità della propria richiesta di indennità di
disoccupazione (cfr. DTF 123 V 237 consid. 7b/bb e i riferimenti ivi citati;
cfr. pure DLA 2002 no. 28 pag. 183 nonché il consid. 2a non pubblicato in DLA 2001
no. 27 pag. 225), l'insorgente non poteva giustamente essere ritenuta in buona
fede al momento della loro riscossione. Ne consegue pertanto che a ragione la
precedente istanza le ha negato il diritto al condono dell'obbligo di
restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.
4.5 A nulla serve, in un simile contesto,
invocare la presunta conoscenza (cfr. consid. 4.1), da parte
dell'amministrazione, dei rapporti societari e, quindi, del fatto che C. non
avrebbe, dall'inizio, avuto diritto alle prestazioni indebitamente versate
dalla cassa di disoccupazione (cfr. a tal proposito DTF 123 V 234; consid. 2a
non pubblicato in DLA 2001 no. 27 pag. 225). A tal proposito va infatti
rammentato che l'eventuale errore da parte dell'amministrazione (in concreto:
l'indebito versamento delle prestazioni assicurative) non è suscettibile di
sopperire alla mancanza di buona fede iniziale dell'assicurato (DLA 1998 no. 41
pag. 234). (…)"
(cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C. C
130/02. consid. 4)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato
che:
"
(…) Nach der Rechtsprechung ist grobe
Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem
verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als beachtlich
hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl. auch Gerhards,
Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu Art. 95).
(…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)
2.4. Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio
art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato
abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in
den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch
LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten
verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen
Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG
(Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der
Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine
wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der
Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben.
Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von
Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf
verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende
einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden
einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl
1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.
96 LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im
einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet
sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen
Unterlagen”).
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder
“nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden.
(...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die
Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- vorausetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer).”
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,
21, 22 e 30).
In una
decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80 il TFA ha stabilito che la
sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI,
può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96
cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare
alla cassa di aver conseguito un guadagno intermedio.
Il TFA ha
in particolare rilevato che:
"
(...)
c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé
que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être
considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir
indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application
de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;
qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI,
l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce
un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit
informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17
décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,
vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1
p. 87);
qu’en l'occurrence, l’intimé devait en
particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception
d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de
chômage à réduire le montant des indemnités journalières;
que selon la jurisprudence, la notion de faute en
droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en
ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un
acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS,
op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);
qu’un assuré qui omet de déclarer a
l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de
chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81),
laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité
prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...)"
(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, pag. 243)
Ancora, circa l'obbligo di
annunciare e informare, in un'altra decisione, la nostra Massima istanza ha
confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha sottolineato
che:
" (…)
2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso
pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti
principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute
indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art.
30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni inveritiere
o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o di
informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico che
il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa di
aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo
dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in
relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione.
Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di
collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la
sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel
giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere
prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. E' quindi del
tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare
e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo
diritto all'indennità di disoccupazione. (…)"
(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C 89/00, consid.
2a)
L'Alta
Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un'altra sentenza ha,
in particolare, osservato che:
"
(…)
3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto
verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro
nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto
produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23
settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi
intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e
annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere
prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della
documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in
concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare all'assicurato
l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite nella residua
misura di fr. 9662.75. (…)"
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C
104/01, consid. 3b)
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere
o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del
relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.5. Questo
Tribunale rileva innanzitutto che, anche dopo essere stato licenziato e
allorquando era iscritto in disoccupazione, l'assicurato ha prestato la propria
attività (seppur senza essere retribuito, per un suo interesse e
sporadicamente) per il suo ex datore di lavoro (cfr. doc. 7, 8 e 9).
Infatti,
nel verbale d'audizione del 15 marzo 2002, da lui sottoscritto, l'assicurato
ha, in particolare, dichiarato che:
"
(…)
Ogni tanto durante gli allenamenti e le partite
mi reco presso la struttura della __________ per fare dei massaggi e terapie
varie ai __________. Queste attività vengono svolte in collaborazione con il
signor __________ (impiegato quale messaggiatore dalla __________). Non ricevo
alcun compenso in denaro da questa attività. Ho deciso di rimanere in contatto
con loro per una crescita personale. (…)"
(cfr. doc. 28/4 di cui un estratto è prodotto sub
doc. 7)
Va qui
rilevato che è stata proprio questa affermazione che ha portato ad avviare la
procedura poi sfociata nella decisione del 5 luglio 2002 con la quale la
Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha stabilito che l'assicurato é idoneo al
collocamento e che per l'attività svolta presso __________ devono essere
applicate le norme che regolano il guadagno intermedio considerato un salario
orario di fr. 23.-- (cfr. doc. 7-11).
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
Anche nel
verbale del 15 aprile 2002, pure da lui sottoscritto, l'assicurato ha, tra
l'altro, dichiarato che:
"
(…)
Ho cominciato a prestare l'attività a partire da
fine estate del 2001 (agosto). Non si tratta di un'attività vera e propria, ma
piuttosto di un istruzione con il massaggiatore della squadra. Lui ha molta
esperienza e mi mostra come trattare le diverse patologie. Pertanto non c'è
nessuna retribuzione da parte della __________. Tutto questo lo faccio
soprattutto, oltre che per migliorarmi, anche per mantenermi in esercizio
(basilare per la mia attività). (…)" (cfr. doc. 8)
In
risposta alla domanda volta a sapere se è stata informata dell'attività svolta
dall'assicurato presso il suo ex datore di lavoro dal 1° luglio 2001 al 31
marzo 2002 (cfr. doc. 17/E), la sua collocatrice ha, in particolare, dichiarato
che:
"
(…)
In data 12 luglio 2001 - colloquio di iscrizione
- l'assicurato ci ha comunicato che aveva mantenuto dei rapporti di
collaborazione con __________ (precedente datore di lavoro) e di essere
d'accordo con la squadra di prestare saltuariamente la propria collaborazione
dietro compenso delle spese.
Da parte nostra è stato invitato a volerlo
comunicare alla cassa per avere tutte le informazioni pertinenti (salario
adeguato, possibilità di guadagno intermedio, dichiarazione su apposito
formulario, …). (…)" (cfr. doc. 17/F)
La Cassa,
in risposta alla medesima domanda, ha affermato che l'assicurato aveva
l'intenzione di intraprendere un'attività presso il suo ex datore di lavoro ma
che in seguito non ha più comunicato se tale attività avesse preso inizio o se
avesse stipulato un accordo come indipendente (cfr. doc. 17/A, 17/C e 17/D).
Dal canto
suo l'assicurato, al quale le risultanze appena esposte sono state sottoposte
(cfr. doc. 17), nelle sue osservazioni del 4 novembre 2002, in particolare, ha
dichiarato che:
"
(…)
Al momento del colloquio di iscrizione del 12
luglio 2001 all'URC con la Signora __________, non esisteva più nessun rapporto
di collaborazione con __________ Era stata ventilata l'ipotesi, da parte di
alcuni vecchi dirigenti, di prestare una mia collaborazione dietro un semplice
rimborso spese dato le pessime condizioni finanziarie in cui versava la
società.
Come consigliatomi dalla Signora __________,
comunicai al Signor __________ della __________ l'offerta che mi era stata
fatta __________ __________, e gli chiesi se ci fosse stata la possibilità di
fare un guadagno intermedio con l'eventuale rimborso spese percepito. Il Signor
__________ mi informò del fatto che per poter percepire un rimborso spese era
necessario percepire anche un normale salario. Di conseguenza cadde la
possibilità del guadagno intermedio e non comunicai più nulla allo stesso
Signor __________ in quanto l'attività non ebbe mai inizio. (…)" (cfr.
doc. 17/I)
Dalle
evenienze appena riportate risulta in modo evidente che l'assicurato ha
disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. consid. 2.4).
Non
comunicando l'attività svolta presso il suo ex datore di lavoro dopo essere
stato licenziato e allorquando era iscritto in disoccupazione, egli ha impedito
alla Cassa di verificare se le norme che regolano il guadagno intermedio
andavano o meno applicate.
Un tale
comportamento configura una grave negligenza che esclude la buona fede
dell'assicurato intesa quale primo presupposto necessario per poter ottenere il
condono delle prestazioni chiestegli in restituzione (cfr. consid. 2.3 e 2.4).
In tale
contesto va ricordato che in una sentenza pubblicata in DLA 2000 pag. 169 seg.
l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
De son côté, l'intimée insiste sur le fait qu'elle
n'a pas été rémunérée et que l'emploi en cause était en réalité un «simulacre»
destiné à dissimuler la nature véritable de ses relations avec le gérant du
Centre sportif de billard». Aussi bien considère-t-elle qu'elle n'était pas
tenue d'annoncer cette activité à la caisse.
c) Dans un arrêt non publié K. du 28 février 1997 (C
263/96), la Cour de céans a posé les critères permettant de déterminer quand
une activité exercée bénévolement ou à titre de pure complaisance doit être
assimilée à un rapport de travail au sens de l'art. 10 al. 1 LACI.
Selon cet arrêt (consid. 1), tel sera le cas s'il y
a un contrat impliquant des droits et des obligations réciproques des parties
ou si, conformément à la présomption posée à l'art. 320 al. 2 CO, un salaire ou
une rémunération sont normalement dus pour le travail fourni au regard de
l'ensemble des circonstances ou des usages professionnels et locaux. En
l'occurrence, il faut admettre avec. recourante que le gérant du centre a
accepté de l'intimée l'exécution d'un travail qui, au vu notamment de sa nature
(service des clients de l'établissement, encaissement…), de sa durée (quatre
mois) et de sa régularité (deux soirs par semaine), ne devait être fourni que
contre un salaire; en conséquence, l'existence d'un contrat de travail au sens
de l'art. 10 al. 1 LACi doit être présumée conformément à l'art. 320 al. 2 CO.
Il est à noter que la nature des relations unissant l'intimée au gérant de
l'établissement ne change rien à la pertinence de cette présomption, qui vaut
également, selon le Tribunal fédéral, en cas de travail fourni dans le cadre
d'un rapport de concubinage (arrêt non publié f. du 23 août 1999 [4C.89/1999],
consid. 2).
d) Pourtant, si l'intimée, comme elle l'allègue et
comme cela paraît vraisemblable, n'a pas fait valoir de prétention de salaire
envers son ami et employeur, son comportement ne tombe pas sous le coup de
l'art. 30 al. 1 let. e ou f LACI ainsi que le soutient le recourante, mais
devrait bien plutôt être sanctionné en application de l'art. 30 al. 1 let. b en
liaison avec l'art. 11 al. 3 LACI. Encore faudrait-il que la renonciation au
salaire ne se justifiât par aucun motif suffisant (DTA 1996/97 no. 21 p. 120
consid. 7a; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 699).
Or, sur le vu des circonstances très particulières
du cas d'espèce, notamment des raisons qui ont amené l'intimée à travailler
gratuitement pour son ami, il apparaît plutôt qu'aucun motif de suspension
n'est réalisé dans son cas, de sorte que sur ce point le recours doit être
rejeté.
2.- Il reste à examiner si la caisse pouvait imputer
un gain intermédiaire fictif sur le indemnités de chômage des mois d'avril et
mai 1998 et compenser les deux sommes.
a) Aux termes de l'art. 24 al. LACI, est réputé
intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou
indépendante durant une période de contrôle. L'assuré a droit à une
compensation de la perte de gain pour les jours où il réalise un gain
intermédiaire (al. 2, 1ère phrase). Est réputée perte de gain la
différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant
être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux
(al. 3, 1ère phrase).
Par ailleurs, selon l'art. 11 al. 3 LACI, les
indemnités de chômage ne sont pas dues, notamment pour les périodes où le
chômeur a droit au salaire. En pareil cas, l'art. 95 al 1ère phrase
LACI prescrit la restitution des indemnités de chômage.
b) Ainsi qu'on l'a vu, l'intimitée a renoncé au
salaire que l'activité de serveuse exercée du 1er janvier au 25
avril 1999 lui permettait de prétendre.
C'est donc à bon droit que la caisse a pris en
compte, en vertu de l'art. 24 LACI, le gain intermédiaire que l'intimée est
présumée avoir réalisé durant cette période et dont elle aurait dû réclamer le
paiement â son employeur. (…)" (DLA 2000 pag. 172-174)
Anche per
quella parte della decisione di restituzione che si fonda sulle decisioni con
le quali è stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere
rifiutato un programma di occupazione temporanea (POT) e aver fornito
indicazioni inveritiere (cfr. doc. 4, 13, 27 e 28/1), l'assicurato non può
certo appellarsi alla propria buona fede.
Infatti
la grave negligenza dell'assicurato è qui ravvisabile nel comportamento non
corretto con il quale egli non ha ossequiato al suo obbligo di ridurre il danno
e ha fornito indicazioni inveritiere circa le sue ricerche di lavoro (cfr. art.
17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. d) e e) LADI).
Di
conseguenza, non essendo realizzato il primo presupposto (cumulativo) della
buona fede indipendentemente dalla questione a sapere se a seguito della
restituzione il ricorrente verrebbe a trovarsi in grave difficoltà, secondo
questo Tribunale a ragione la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha respinto
la domanda di condono inoltrata dall'assicurato.
La
decisione impugnata va quindi confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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