projekte
37.1995.35 ΓÇó Health insurers’ conciliation over 1993 overbilling claim
37.1995.35Übriges Gericht18.12.1996Settled
The Ticino arbitral tribunal in health insurance confirmed that the parties had accepted the judge’s settlement proposal made at the 2 December 1996 hearing. The doctors’ and insurers’ dispute over alleged excessive billing for 1992 and 1993 was therefore resolved by conciliation. The tribunal declared the conciliation successful, struck the case from the roll, and split procedural costs of CHF 600 equally between the health insurers and the doctor.
Health insurance arbitration; conciliation proceedings; settlement accepted by both parties; effect on pending proceedings and costs. Where the parties adhere to the court’s settlement proposal within the time granted, the conciliation is to be declared successful and the case removed from the docket. In such a situation, the tribunal need not decide the merits. Procedural costs may be allocated by the court, here in equal parts between the parties (consid. not specified).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 37.1995.35
Data decisione, Autorità: 18.12.1996, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 37.95.00035 ARB 2/95
dc/nh
Lugano 18 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale arbitrale
in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
Giudice Daniele Cattaneo
vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 12 luglio 1995 inoltrata dalle
rappresentate dalla federazione ticinese assicuratori malattia (in seguito indicata ftam), 6500 Bellinzona, patrocinata dall'avv. __________
contro
dott.ssa __________, rappr. da: avv. __________,
letti ed esaminati gli atti, in particolare l'istanza di esperimento di conciliazione con la quale le Casse malati, dopo avere constatato che nell'anno 1993 la dottoressa ha fatto registrare un indice 177, chiedono la restituzione di fr. 48'277.59 (e cioè ciò che eccede l'indice 150 della media del gruppo "medicina generale con radiologia") (Doc. I);
preso atto delle osservazioni formulate dalla dott.ssa __________ in data 20 giugno 1995 (Doc. D4);
richiamata l'udienza del 2 dicembre 1996 nel corso della quale è stato allestito un verbale del seguente tenore:
" Le parti informano il Presidente di avere avviato nei giorni scorsi una discussione, per risolvere tutte le vertenze ivi compresa quella dall'anno 1991.
Il Presidente, richiamata la giurisprudenza del TFA e del Tribunale arbitrale ticinese, propone la seguente soluzione conciliativa per gli anni 1992 e 1993: la dottoressa __________ restituirà il 75% dell'importo chiesto dalle casse malati, e ciò per tener conto delle argomentazioni da lei sviluppate negli scritti contenuti nell'incarto e nel corso dell'odierna udienza.
L'importo ammonta dunque a fr. 76'538.25 per il 1992 e a fr. 36'207.75 per il 1993.
Il Presidente assegna alle parti un termine di 20 giorni per pronunciarsi su questa proposta. In caso di accettazione l'esperimento di conciliazione verrà dichiarato riuscito e le cause stralciate dai ruoli. In caso di mancato accordo esso sarà dichiarato fallito senza ulteriori formalità.
Copia del verbale alle parti seduta stante. Letto, lo approvano e si firmano."
rilevato che le parti, in data 12 rispettivamente 16 dicembre 1996, hanno comunicato di aderire alla proposta conciliativa di cui all'udienza 2 dicembre 1996 (cfr. Doc. V, VI e VII);
decreta
1.- L'esperimento di conciliazione è riuscito.
2.- La vertenza è stralciata dai ruoli.
3.- Le spese processuali per un importo di fr. 600.- sono così ripartite:
Casse malati: fr. 300.-
dott. ssa __________ fr. 300.-
4.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.
Il presidente del Tribunale arbitrale
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster