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Numero d'incarto:
36.2006.44
Data decisione, Autorità:
17.03.2006, TCA
Titolo:
Decisione formale della cassa per incasso partecipazioni. Opposizione e successiva decisione su opposizione impugnata al Tribunale. Successivamente al ricorso pagamento del debito. Stralcio siccome la procedura é divenuta priva d'oggetto.
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.44
ir/td
Lugano
17 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2005
di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato,
-
che
RI 1 era assicurata nel 2005 e nel 2004 presso CO 1 per la copertura
obbligatoria;
-
che
CO 1 ha escusso RI 1 con PE __________ per il mancato pagamento di CHF 194.40,
CHF 70.-- per spese amministrative e CHF 124.40 per due partecipazioni a
seguito di prestazioni della __________ (doc. 3 e 4);
-
che,
a seguito dell'opposizione interposta al PE l'assicuratore ha deciso il rigetto
della stessa con provvedimento 25 novembre 2005;
-
che
il 23 dicembre 2005 RI 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni formulando "opposizione alla decisione su opposizione al PE __________";
-
che
la Cancelleria del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha chiesto
all'assicurata la trasmissione della decisione su opposizione con lettera 27
dicembre 2005;
-
che
il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sollecitato nuovamente
l'assicurata nel medesimo senso il 26 gennaio 2006;
-
che
il giudice delegato ha specificatamente scritto a RI 1 in merito ancora il 22 febbraio
2006 per ottenere informazioni in merito e la copia della decisione su
opposizione;
-
che
gli atti sono pure stati trasmessi all'assicuratore per una presa di posizione;
-
che
con scritto 26 febbraio 2006 CO 1 ha indicato l'avvenuto pagamento del debito;
-
che
RI 1 è stata invitata a prendere posizione in merito senza esito;
-
che
la presente fattispecie può essere evasa a giudice unico stante l'assenza di
difficoltà fattuali e giuridiche;
-
che
l'opposizione a decisione a' sensi dell'art. 49 LPGA va inoltrata
all'assicuratore medesimo e quindi il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
era incompetente in merito;
-
che
il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha trasmesso comunque l'opposizione
all'assicuratore;
-
che
l'assicurata ha in ogni modo pagato il suo debito come comunicato da CO 1;
-
che
alla luce di quanto precede, per incompetenza del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni, il gravame appare irricevibile.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é irricevibile.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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