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Numero d'incarto:
36.2006.103
Data decisione, Autorità:
12.07.2006, TCA
Titolo:
Decisione dell'amministrazione, successiva al ricorso, che rende l'impugnativa priva d'oggetto.
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.103
ir/td
Lugano
12 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2006 di
- RI 1
- RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 21 aprile
2006 emanata dall'
Ufficio assicurazione malattia presso
l'Istituto assicurazioni sociali 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto ed in
diritto
-
che,
con decisione 21 aprile 2006, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il
reclamo contro la decisione amministrativa del 1 marzo 2006, in materia di
riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2006,
presentato da RI 1 e RI 2;
-
che
con atto 16 maggio 2006 RI 1 e RI 2 si sono aggravati al Tribunale cantonale
delle assicurazioni contro tale decisione con il patrocinio dell'avv. RA 1 che
ha pure postulato l'assistenza giudiziaria (I);
-
che
il ricorso è stato trasmesso il 18 maggio 2006 all'amministrazione per la
risposta di causa (II);
-
che
il 28 giugno 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della
procedura siccome:
" …lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità
di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in
epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno
accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla
stessa la riduzione individuale di premio nell’assicurazione sociale contro le
malattie per l’anno 2006 (cfr. documento allegato).” (Doc. V)
- che
allegato al documento è stato prodotto uno scritto 28 giugno 2006 dell'UAM
all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte
ricorrente è stato comunicato che:
" … con riferimento al suo ricorso del 16.05.2006
avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra
decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno
2006, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione e
con particolare riferimento alla dichiarazione scritta del 22.06.2006
dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________, in data odierna abbiamo
annullato la decisione impugnata.
In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni
del prossimo mese di luglio la famiglia __________ riceverà da parte nostra una
nuova decisione di carattere positivo.
Il diritto alla riduzione di premio è dato a decorrere dal 1° gennaio
2006. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all’importo della
riduzione di premio in suo favore direttamente da parte nostra all’inizio del
mese di luglio.
Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei
suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2006, da
cui risulti l'ammontare della riduzione di premio. Inoltre, la stessa dovrà
dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2006 la riduzione di
premio da noi concessa, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con
effetto 1° gennaio 2006.” (Doc. V/1)
-
che
il principio del sussidio per l'anno 2006 – oggetto del contendere – essendo
ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di
decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù
dell'art. 50 della legge di procedura per le cause amministrative (applicabile
per il rinvio di cui all'art. 76 cpv. 4 LCAMal), non diversamente dalla Legge
di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta,
riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova
decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la
trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di
una nuova decisione;
-
che
la nuova decisione del 28 giugno 2006 rende privo d'oggetto il ricorso in
proposito la patrocinatrice dei ricorrenti è stata interpellata ed ha trasmesso
prolisso scritto 11 luglio 2006 soprattutto relativo all'istanza di assistenza
giudiziaria;
-
che
la causa va stralciata e la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente
contro la decisione che quantificherà il sussidio;
-
con
il loro ricorso RI 1 e RI 2 chiedono la concessione dell’assistenza giudiziaria
e la concessione del gratuito patrocinio senza comunque giustificare
adeguatamente e sufficientemente uno stato di indigenza, in particolare senza
produrre il certificato municipale usuale;
-
sia
come sia la causa non imponeva assolutamente il patrocinio di un legale
bastando semplice scritto degli assicurati stessi al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni cui incombe d’ufficio accertamento del fatto ed applicazione del
diritto. D’altro canto – a parte il gravame formulato su carta intestata dello
studio legale __________ dove l’avv. Dott. RA 1 in __________ (che porta il
medesimo cognome da nubile della ricorrente __________) era attiva sino alla
fine del maggio 2006 (non risultando più attiva presso il predetto studio come
rilevabile dal sito www.sbt-law.ch
nonostante l’iscrizione nella lista degli avvocati attivi nel Cantone di __________
riporti ancora tale recapito: cfr. nel sito www.obergericht-zh.ch/zrp/ober.nsf/wViewContent/...pdf)
-
non risulta che l'avv. __________ abbia ora studio proprio. Il patrocinio
imponeva poi un onere sia temporale che d’impegno - alla luce della difficoltà
del caso - limitato . D’altra parte ancora la domanda di assistenza giudiziaria
va considerata priva d’oggetto per la concessione qui di adeguate (alla
difficoltà del caso ed al necessario impegno che un normale patrocinio avrebbe
imposto) ripetibili che vengono fissate in CHF 500.--;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato
dai ruoli;
-
non si prelevano tasse e spese ed ai ricorrenti patrocinati vanno
riconosciute ripetibili cifrate in CHF 500.-- (comprensive dell’IVA);
l'istanza di assistenza giudiziaria è divenuta priva d'oggetto;
la presente decisione è definitiva. Intimazione alle
parti mediante scritto raccomandato.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
terzi implicati
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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