AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2005.220
Data decisione, Autorità:
15.05.2006, TCA
Titolo:
Contratto a favore di terzi stipulato da DL legittima assicurata a convenire in causa assicuratore.Contratto di lavoro stagionale di durata determinata che non costituisce contratto concatenato.Copertura ass. termina con la fine del contratto di lavoro.Annuncio di malattia tardivo.Nessuna indennità
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.220
TB
Lugano
15 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 24 giugno
2005 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
Cassa malati CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 17
ottobre 2002 la società __________ e AT 1 hanno sottoscritto un accordo con cui
confermavano la cessazione del rapporto di lavoro in corso per il 31 ottobre
2002, ovvero con la chiusura della stagione estiva. Contemporaneamente,
fissavano già l'assunzione dell'assicurata per la stagione invernale avente
inizio il 30 novembre successivo e con probabile fine nell'aprile 2003 insieme alla chiusura della
stagione invernale (doc. A).
1.2. Il 28
gennaio 2003 l'assicurata è
stata dichiarata inabile al lavoro dal suo medico curante nella misura del 100%,
ma la datrice di lavoro ha comunicato questa circostanza alla sua fiduciaria soltanto
il 17 marzo 2003 (doc. D). Quest'ultima, a sua volta, con scritto del 4 giugno 2003 (doc. E1, E2) ha
avvertito l'assicuratore per la
presa a carico del caso in virtù del contratto collettivo d'indennità giornaliera secondo LCA stipulato
da __________ (polizza n. __________), vigente dal 1° novembre 2000 al 31
dicembre 2003 (doc. 12).
1.3. Con
comunicazione del 13 giugno 2003 (doc. G) l'assicuratore ha informato la dipendente, ammalata e beneficiaria
della citata polizza, che siccome l'avviso di incapacità al lavoro gli era giunto soltanto il 6 giugno
2003 mentre il certificato medico attestava un'inabilità già dal 28 gennaio precedente, avrebbe riconosciuto le
indennità giornaliere di sua spettanza soltanto dal 6 giugno e dopo l'attesa contrattuale di sette giorni.
Inoltre, non erano dati i requisiti per il passaggio all'assicurazione individuale (doc. H). Per il
periodo dal 13 giugno al 31 agosto 2003 l'assicuratore ha riconosciuto all'assicurata un importo di Fr. 6'132.-, versato – secondo contratto - al datore di lavoro il 29
agosto 2003 (doc. I).
1.4. Appreso che
il contratto di lavoro sottoscritto con AT 1 scadeva il 30 aprile 2003 al più
tardi, il 29 settembre 2003 (doc. N) CV 1 ha chiesto alla datrice di lavoro
della beneficiaria di restituire la somma precedentemente versata, a motivo che
nei mesi indennizzati il loro rapporto di lavoro "era già terminato e pertanto
non più di nostra pertinenza". L'assicuratore ha anche negato il libero passaggio all'assicurazione individuale.
1.5. La numerosa
corrispondenza intercorsa fra le parti (docc. P-Z e DD-HH) ha portato il
patrocinatore dell'assicurata,
avv. RA 1, ad introdurre il 24 giugno 2005 (doc. I) una petizione alla Pretura
di __________ - trasmessa il 15 dicembre 2005 (doc. IV) al TCA per competenza materiale – per chiedere
che l'assicuratore CV 1 sia
condannato a versare Fr. 44'115,10,
oltre interessi del 5% dal 23 giugno 2005, per le restanti indennità
giornaliere – su 720 di diritto –, calcolate dal 1° maggio 2003 al 28 gennaio
2005 (doc. MM). L'attrice ha affermato
di avere ricevuto dalla sua datrice di lavoro delle "indennità" per i
mesi da gennaio ad aprile 2003, mentre ritiene responsabile lo stesso assicuratore
per il mancato versamento delle indennità giornaliere di sua spettanza per il
mese di maggio e parzialmente di giugno, e da settembre 2003 a gennaio 2005
compresi. A suo dire, il contratto di lavoro del 17 ottobre 2002 va ritenuto di
durata indeterminata anche per la sua ripetitività (l'attrice aveva già lavorato per __________ durante la stagione
estiva), perciò con il sopraggiungere della malattia il rapporto di lavoro non
poteva terminare al 30 aprile 2003, come sostenuto da parte convenuta. Inoltre,
parte attrice respinge fermamente la tesi dell'assicuratore formulata sulla scorta di una perizia psichiatrica,
secondo cui sarebbe inabile al lavoro dal 1999 con aggravamento dal 2001 e
quindi vi sarebbe stata una reticenza da parte sua al momento dell'assunzione.
1.6. Con risposta
del 17 gennaio 2006 (doc. VI) parte convenuta ha proposto di respingere la
petizione. L'assicuratore ha ribadito
che il contratto di lavoro alla base del rapporto fra __________ e l'assicurata aveva una durata determinata (fino
al più tardi al 30 aprile 2003), perciò quando la malattia gli è stata
annunciata non era più di sua competenza. La durata limitata del contratto (stagionale)
non permetteva nemmeno di concedere il libero passaggio all'assicurazione individuale (art. 13 cpv. 8
lett. b CGA). Quanto al ritardo con cui l'annuncio della malattia è stato notificato, l'art. 15 cpv. 4 CGA prevede che le prestazioni
siano erogate a partire dal momento dell'annuncio all'assicuratore,
indipendentemente se la malattia è sorta prima. Infine con questi elementi il
contenuto della perizia psichiatrica appare irrilevante.
1.7. L'attrice ha chiesto l'audizione del suo medico curante, della sua
datrice di lavoro e della fiduciaria di quest'ultima (doc. VIII).
in
diritto
in ordine
2.1. L'assicuratore osserva che il contratto d'indennità giornaliera stipulato con la
società ex datrice di lavoro dell'assicurata prevede che le prestazioni che riconosce siano
direttamente versate al datore di lavoro – e non all'assicurato incapace al lavoro. Parte convenuta solleva quindi un'eccezione di legittimazione passiva,
precisando come fra le parti in causa non sussista un rapporto diretto, motivo
per cui le pretese fatte valere con la petizione in oggetto debbano essere indirizzate
alla datrice di lavoro.
L'art. 112 CO tratta del contratto a favore i terzi e prevede che
"
Chi, agendo in proprio nome, stipulò una
prestazione a vantaggio di un terzo, ha diritto di chiedere che la prestazione
al terzo sia fatta. (cpv. 1)
Il terzo o il suo avente causa può chiedere
direttamente l'adempimento, se
tale fu l'intenzione degli
altri due o se tale è la consuetudine. (cpv. 2)
In questo caso il creditore non può più liberare
il debitore, tostoché il terzo abbia dichiarato a quest'ultimo di voler far valere il suo diritto. (cpv. 3)"
Il contratto a favore di terzi è una convenzione
per la quale una persona (lo stipulante) si fa promettere da un'altra persona (colui che promette) una
prestazione in favore di un terzo beneficiario.
Nel caso concreto, il contratto assicurativo per
indennità giornaliera per perdita di guadagno stipulato dal datore di lavoro __________
con l'assicuratore convenuto per
il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2003 costituisce un contratto a
favore di terzi, ovvero i suoi dipendenti fra i quali anche l'attrice.
A causa della mancata esecuzione da parte dell'assicuratore all'attrice delle prestazioni che il primo ha promesso allo stipulante,
in virtù del capoverso 2 del succitato disposto l'attrice è legittimata ad agire direttamente contro l'assicuratore per chiederne l'adempimento.
La presente petizione è quindi ricevibile.
2.2. Secondo
l'art. 1a cpv. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione
d'indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione
malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati
sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12
cpv. 3 LAMal, dalla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).
Giusta l'art. 47 cpv.
2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione
privata (LSA), per le contestazioni relative all'assicurazione complementare
all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura
semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta
liberamente le prove.
La nuova LSA del 17 dicembre 2004, in vigore dal
1° gennaio 2006, riprende all'art.
85 il contenuto del citato art. 47 LSA.
In ambito cantonale, l'art. 75 LCAMal recita che le contestazioni relative alle
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate
da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge
di procedura per le cause davanti al TCA.
La fattispecie concerne una vertenza relativa ad
un contratto di indennità giornaliera in caso di malattia retta dalla LCA. Il TCA è pertanto competente a decidere sulla
petizione presentata.
nel merito
2.3. La questione
verte a sapere se l'assicuratore
convenuto sia tenuto a riconoscere all'attrice delle indennità giornaliere in virtù della polizza
assicurativa n. __________ (doc. 12) stipulata per perdita di guadagno a
dipendenza della sua malattia sopraggiunta il 28 gennaio 2003, mentre era alle
dipendenze di __________.
Per determinare i diritti di AT 1 va qualificato il
contratto di lavoro alla base del rapporto esistente tra l'attrice e la sua datrice di lavoro, occorre
cioè definire se si tratti di un contratto a tempo determinato od
indeterminato. L'esatta
qualifica permette infatti di identificare la posizione dell'assicurata nei confronti dell'assicuratore e, sulla scorta delle CGA agli
atti (doc. 17), di determinare i diritti della prima nei confronti del secondo.
Il TCA dovrà quindi verificare se e quando il diritto dell'attrice alla percezione delle indennità
giornaliere è sorto e fino a quale momento si è protratto.
2.4. Con la
sottoscrizione del rapporto di lavoro con __________ per la stagione invernale,
l’attrice è diventata salariata della SA e, in quanto tale, è entrata nella
cerchia dei beneficiari del contratto assicurativo d’indennità giornaliera di
tipo collettivo stipulato dalla sua datrice di lavoro con l'assicuratore CV 1 (doc. 12).
D'avviso dell'attrice,
il contratto che la vincolava allo stipulante della predetta assicurazione era
di durata indeterminata, poiché di natura ripetitiva siccome ha lavorato alle
dipendenze della SA già per la precedente stagione estiva. Di conseguenza, il
diritto alla percezione delle indennità per malattia si protrarrebbe per tutti
i 720 giorni a cui ha diritto (n.d.r.: in realtà, 730 giorni: doc. 12).
L'assicuratore ritiene per contro che il contratto di lavoro stipulato
dall'assicurata debba essere
qualificato come stagionale e di durata determinata. Ciò comporterebbe l'interruzione del diritto al versamento
delle indennità giornaliere contemporaneamente con il termine del contratto di
lavoro stesso.
Il contratto di lavoro dello stagionale è
generalmente considerato un contratto di durata determinata per il fatto che le
due parti, solitamente, considerano che la durata dell'impiego si esaurisce con la fine della stagione (AUBERT, Quatre
cents arrêts sur le contrat de travail, pag. 88, n. 155), ma in realtà la
qualificazione del contratto deve essere fatta secondo quello che le parti
avevano in vista. Se, in particolare, le parti, al momento della conclusione
del contratto di lavoro per stagionale, già hanno l'intenzione di continuare, anche dopo il periodo di carenza, la loro
collaborazione, si instaura un unico rapporto contrattuale di durata
indeterminata e quindi rescindibile, rispettando i termini di legge, anche
prima della fine della stagione (Rep. 1994 pag. 346).
Nella fattispecie, la "Conferma fine/Inizio
attività" del 17 ottobre 2002 (doc. A) sancisce espressamente che "L'attività lavorativa ha inizio il giorno 30.11.2002.
Il contratto ha carattere stagionale, pertanto di durata determinata. Al
dipendente sarà comunicata per tempo la data di fine attività lavorativa
(aprile 2003 – termine stagione invernale).".
Da quanto precede emerge che il contenuto del
summenzionato accordo sottoscritto da entrambe le parti coinvolte, e quindi anche
la loro volontà, appaiono chiari: la dipendente e la sua datrice di lavoro si
sono accordate per un'attività
lavorativa di durata determinata, avente inizio il 30 novembre 2002 e
fine al massimo per il 30 aprile 2003, insieme con la chiusura della stagione
invernale che sarebbe stata fissata successivamente, verosimilmente a
dipendenza delle condizioni atmosferiche e d'innevamento della stazione sciistica.
La circostanza che l'attrice aveva già collaborato, fino al 31 ottobre 2002, durante il
periodo estivo, non fa di questo rapporto lavorativo un contratto ripetitivo, concatenato.
Infatti, le parti contraenti erano perfettamente al corrente – e questa era la
loro intenzione - che l'impiego
assunto/offerto sarebbe durato soltanto una stagione (prima estiva, poi
invernale).
A questo proposito occorre osservare che i
contratti concatenati sono ammissibili fintanto che non conducono all'elusione di norme legali (DTF 119 V 46). In
tali casi occorre considerare questi contratti come un contratto unico di
durata determinata (DTF 119 V 46), rispettivamente di durata indeterminata (DTF
101 Ia 462).
Un'elusione di norme legali è data quando i contratti concatenati
inibiscono, senza nessun motivo oggettivamente valido, la protezione del
rapporto di lavoro prevista dalla legge (p. es.: artt. 324a, 335c e 336c CO),
per mezzo delle disposizioni sulla protezione della disdetta, oppure precludono
la sicurezza sociale nel rapporto di lavoro, garantita dalla legge attraverso
le prestazioni sociali del datore di lavoro (REHBINDER, Berner Kommentar, ad
art. 334 CO, n. 12; TERCIER, Le contrats spéciaux, 3a ed, pag. 481 N. 3302).
Inoltre, è necessario che nel caso concreto
sussista l'intenzione di
eludere la legge. Una tale intenzione è riconoscibile se non sussiste, per la
limitazione temporale del contratto di lavoro, alcun motivo economico
ragionevole come pure nessun interesse degno di nota per il lavoratore o per il
datore di lavoro (BRÜHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ad art. 334
CO, n. 6).
In queste circostanze va respinta la tesi dell'attrice, mentre deve essere confermata la
posizione di controparte, che ritiene la dipendente della società una lavoratrice
stagionale con contratto a termine.
2.5. Con la
determinazione della natura del contratto di lavoro che vincolava l'attrice a __________, è possibile ora
fissare i diritti dell'attrice secondo
le Condizioni generali d’assicurazione applicabili al caso di specie (edizione
1.4.1998).
Per l’art. 5 cpv. 4 CGA, gli stagionali sono
assicurati solo durante il periodo della durata del contratto di lavoro.
L'assicurazione per ogni assicurato prende inizio il giorno della sua
entrata in servizio nell'impresa,
ma al più presto al momento dell'entrata in vigore del contratto (art. 11 CGA).
L'art. 12 CGA regola la fine della copertura assicurativa. La lettera
d prevede che la copertura cessa alla scadenza di un contratto di lavoro di
durata determinata.
Applicando questi concetti al caso concreto, si
osserva che l'attrice è stata
assicurata presso CV 1 tramite il suo datore di lavoro soltanto nel periodo dal
30 novembre 2002 al 30 aprile 2003 al più tardi. In effetti, con la scadenza
del contratto di lavoro stagionale è pure cessata la copertura assicurativa
offerta dall'assicuratore
convenuto.
Contrariamente a quanto i princìpi legali
prevedono per i contratti di durata indeterminata, la circostanza che l'attrice fosse ammalata quando il contratto di
lavoro è giunto a termine non influisce sul diritto alla percezione delle
indennità per perdita di guadagno, poiché si tratta di un contratto a termine
che prende quindi imperativamente fine, indipendentemente da eventi particolari
che sopraggiungono durante la sua validità, al momento che le parti hanno concordato.
In questo senso, la fine del contratto di lavoro
è valida per la fine di aprile 2003, come inizialmente previsto e, con essa, in
virtù del citato art. 12 lett. d CGA, cessa pure il diritto dell'attrice di percepire delle indennità
giornaliere per perdita di guadagno a dipendenza della sua malattia sorta nel
periodo di validità del contratto lavorativo e quindi anche d'assicurazione.
Alla luce di ciò, la pretesa di parte attrice di
poter beneficiare della copertura assicurativa per perdita di guadagno nella
misura di 720 (recte: 730) indennità giornaliere dopo il mese d'aprile 2003 va respinta integralmente.
2.6. Rientrare
nella cerchia delle persone assicurate non è tuttavia sufficiente per ottenere
dall'assicuratore le indennità
giornaliere concordate con lo stipulante. Il capitolo C delle CGA regola le prestazioni
in Svizzera specificando le condizioni per ottenere le prestazioni assicurate,
le modalità di versamento, il termine d'attesa, la durata delle prestazioni, la categoria dei disoccupati e
dei lavoratori stagionali ed i casi di rinuncia (art. 15 CGA).
Per quanto attiene alla fattispecie, l'art. 15 cpv. 4 CGA recita che
"
In caso di incapacità lavorativa totale o
parziale, l'assicurato deve
informarne l'assicuratore entro
un termine di 3 a 6 giorni dall'inizio dell'interruzione
di lavoro e ciò mediante un certificato medico. (…) Qualora l'annuncio pervenisse all'assicuratore dopo tale termine, si reputa
come primo giorno di incapacità lavorativa, quello in cui il documento perviene
all'assicuratore. In caso di
invio tardivo, il diritto all'indennità
giornaliera assicurata prende effetto al più presto al momento della ricezione
del certificato medico.".
Dal 28 gennaio 2003 l'attrice si trova in incapacità lavorativa totale per malattia (doc.
F1), ma l'assicuratore ha
saputo di questo fatto soltanto il 6 giugno 2003 (docc. E1 ed H) per il tramite
della "Dichiarazione d'incapacità
lavorativa malattia del datore di lavoro" (doc. E2) inviatale dal fiduciario
dell'ex datore di lavoro.
Pertanto, sulla scorta del citato art. 15 cpv. 4 CGA, CV 1 non ritiene di dover
riconoscere alcunché alla salariata.
Dal canto suo, quest'ultima fa unicamente valere di avere "notificato prontamente
la propria inabilità lavorativa al datore di lavoro già in data 28 gennaio 2003
e non sapeva delle problematiche insorte con la Cassa Malati. A seguito del
disguido occorso al datore di lavoro, rispettivamente alla Fiduciaria di quest'ultimo, la notifica alla Compagnia avveniva
solo il 4 giugno 2003" (doc. I pag. 4).
I fatti, così come riconosciuti da entrambe le
parti, confermano che l'annuncio
di malattia su apposito formulario, comprovata dal certificato medico rilasciato
dal medico curante dell'attrice
il 28 gennaio stesso, è pervenuto all'assicuratore soltanto il 6 giugno 2003, ossia quattro mesi dopo l'insorgenza della malattia.
Come visto, le CGA sono chiare in merito all'obbligo di notificare un'incapacità lavorativa all'assicuratore. Esse contemplano le
conseguenze nei casi in cui un annuncio di malattia giunga dopo il
termine di 3-6 giorni: in questi frangenti, l'assicuratore si deve assumere l'evento erogando al beneficiario della copertura le indennità
giornaliere assicurate unicamente dal momento della ricezione del certificato
medico che attesta la sua totale inabilità lavorativa.
Ne discende, dunque, che pervenendo ad CV 1, a
tutti gli effetti, soltanto il 6 giugno 2003, l'annuncio della malattia di parte attrice è ritenuto manifestamente
tardivo e va considerato valido soltanto a partire da quel momento, benché la
malattia in esame sia effettivamente sopraggiunta già il 28 gennaio 2003.
È quindi a buon diritto che l'assicuratore convenuto non si deve ritenere
responsabile nei confronti della dipendente anche per il periodo antecedente
la comunicazione della sua malattia, ovvero dal 28 gennaio al 30 aprile 2003.
Come visto, infatti, dopo tale termine non v'era alcuna copertura assicurativa di tipo collettivo a favore dell'attrice, come essa stessa, a torto,
pretendeva per una durata di 720 (recte: 730) giorni dal predetto 28
gennaio.
2.7. Quanto alla
possibilità per l'attrice di
passare all'assicurazione
individuale per perdita di guadagno dopo la scadenza del suo contratto di
lavoro a termine, il TCA evidenzia
che l'art. 13 cpv. 8 lett. b
CGA esclude espressamente il diritto al mantenimento della copertura
assicurativa per le persone il cui contratto di lavoro ha una durata limitata.
Rapportato al caso in disamina, questa clausola
comporta che una volta giunto a termine il suo contratto stagionale, al più
tardi il 30 aprile 2003, l'attrice
non beneficiava di alcun diritto di passaggio nell'assicurazione individuale secondo LCA.
2.8. Sulla scorta
delle considerazioni che precedono, l'attrice non ha diritto ad alcuna indennità giornaliera per perdita
di guadagno per la malattia sorta il 28 gennaio 2003, né durante la vigenza del
contratto di lavoro che la legava alla società __________ - protrattosi fino al
massimo al 30 aprile 2003 -, né posteriormente a tale data.
La petizione di AT 1 chiedente la condanna di CV
1 al versamento di Fr. 44'115,10,
oltre interessi del 5% dal 23 giugno 2005, corrispondente alle restanti
indennità giornaliere – a suo dire, su le 720 di diritto – calcolate dal 1°
maggio 2003 al 28 gennaio 2005 (doc. MM), va pertanto integralmente respinta.
Visto l'esito del giudizio, in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove, il TCA rinuncia all'audizione dei tre testi proposti dall'attrice, siccome ininfluente sulla decisione raggiunta. Gli atti
scritti sono sufficienti e chiariscono in maniera completa i fatti che, nella
loro sostanza, non appaiono contestati, le parti divergendo soltanto sulla
qualifica giuridica degli stessi.
2.9. L'art. 43
della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso
per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. Per
l'art. 46 OG, nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il
ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle
parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiunge
almeno un importo di Fr. 8'000.-.
In concreto, il valore litigioso è rappresentato
dalle indennità giornaliere che l'assicuratore dovrebbe versare all'attrice a dipendenza della sua incapacità di lavoro per malattia. Siccome
con la propria petizione AT 1 pretende un importo che supera ampiamente i
citati Fr. 8'000.-, sono pertanto dati gli estremi per un eventuale ricorso per
riforma al Tribunale federale di Losanna.
Infine, secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali
svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una
copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in
materia di contratto d'assicurazione. S'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti e all'UFAP, Berna.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna
ai sensi degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione
giudiziaria (OG).
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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