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Numero d'incarto:
36.2004.56
Data decisione, Autorità:
30.06.2004, TCA
Raccomandata
Incarto
n.
36.2004.56
ir/tf
30
giugno 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 1 giugno 2004 di
RI1
contro
Cassa malati CO1
in materia di assicurazione contro le malattie
considerato, in fatto ed in diritto
-
che con ricorso per
denegata giustizia 1° giugno 2004 RI1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni indicando di avere domandato a CO1, suo assicuratore malattia, il
rimborso di prestazioni mediche ottenute all'estero (doc. 2);
-
che la richiesta è stata
ricusata da CO1 che ha rifiutato, mediante un conteggio trasmesso
all'assicurato, di prendersi a carico le spese per oltre CHF 13'270.--;
-
che l'assicurato si è
opposto a tale procedere (doc. 4) ed in data 10 maggio 2004 RI1 ha chiesto
l'emanazione di formale decisione entro il 1° giugno 2004;
-
che in tale data, come
indicato, l'assicurato si è rivolto al TCA chiedendo di "ordinare alla
Compagnia assicurativa di pagare quanto da me richiesto, rispettivamente di
emanare una decisione sul diniego contro il quale ho presentato ricorso presso
di voi";
-
che il ricorso è stato
intimato all'assicuratore;
-
che con scritto 23 giugno
2004 l'assicurato ha comunicato al Tribunale di avere ricevuto la decisione 16
giugno 2004 della CO1;
-
che il signor RI1 ha
chiesto informazioni procedurali al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ed
è stato accontentato con scritto 24 giugno 2004;
-
che CO1, da parte sua, ha
comunicato al TCA, con scritto pure datato 23 giugno 2004, di avere emanato la
decisione attesa dall'assicurato;
-
che la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).
Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
-
che con il 1° gennaio 2003
è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA), ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni
emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni
mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio,
questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid.
6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò
significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette
dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento
dell'emanazione della decisione è determinante la consegna alla posta (vedi DTF
119 V 95 consid. 4c si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle
autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale, fatte salve le eccezioni
specificamente previste nelle leggi speciali alle singole assicurazioni
sociali;
-
che con l'introduzione
della LPGA la LAMal ha subìto importanti modifiche con effetto al 1 gennaio
In effetti l'art. 1 LAMal
recita:
" Art.
1 Campo d'applicazione
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre
2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
sono applicabili all'assicurazione malattie, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori:
a. autorizzazione
ed esclusione di fornitori di prestazioni (art. 35-40 e 59);
b. tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art.
43-55);
c.6 riduzioni di premi accordate
ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni
conformemente all'articolo 66;
d. liti tra assicuratori (art. 87);
e. procedure dinanzi al tribunale arbitrale cantonale (art.
89)."
Per quanto attiene alle
norme relative alla procedura ed al contenzioso la nuova LAMal prevede, in
particolare:
" Art.
85 Opposizione (art 52 LPGA)
L'assicuratore non può subordinare la notifica della decisione
su opposizione all'esaurimento di eventuali procedure interne di
ricorso.
Art. 86 Ricorso (art. 56 LPGA)
L'assicuratore non può subordinare il diritto dell'assicurato di
adire il tribunale cantonale delle assicurazioni all'esaurimento di eventuali
procedure interne di ricorso."
L'art. 56 LPGA regola la
materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni su opposizione
sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art.
57 LPGA). La norma specifica inoltre che il ricorso può essere interposto anche
se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione;
-
che al caso di specie è
applicabile la LPGA poiché i fatti e l'omissione ritenuta sono successivi
all'inizio della vigenza della LPGA;
-
che ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate. Come evidenziato questa norma di procedura entra in
vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono
motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili;
-
che
avverso le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di
aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56
LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni
su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni (art. 57 LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o
una decisione su opposizione;
-
che, come a nota
giurisprudenza, l’amministrazione è chiamata ad emanare le sue decisioni in un
termine congruo. In particolare secondo la LAMal nel suo tenore valido sino
alla fine del 2002
in materia di
assicurazione malattia il legislatore aveva regolamentato la materia agli artt.
80 e segg. LAMal. Secondo la vecchia legge, giusta l'art. 80 LAMal, se
l'assicurato non accettava una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo
doveva emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita
domanda dell'assicurato.
L'assicuratore doveva
motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica irregolare
di una decisione non poteva essere di pregiudizio all'assicurato.
Le decisioni rese dagli
assicuratori sulla base del citato art. 85 erano, poi, impugnabili entro 30
giorni mediante opposizione all'organo decisionale.
Trascorso infruttuoso tale
termine, le decisioni acquistavano forza di cosa giudicata.
Questo era dunque, l'iter
procedurale posto in essere dalla vecchia LAMal nel caso di richieste di
prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore.
I rapporti fra le parti
iniziavano con una richiesta di prestazioni proveniente dall'assicurato (o da
un suo rappresentante) e proseguivano, poi, in caso di disaccordo, con la
richiesta di una decisione formale, con l'inoltro, contro di essa, di
un'opposizione, e, infine, con l'emanazione di una decisione su opposizione cui
poteva fare seguito l'avvio della procedura giudiziaria prevista dall'art. 86
LAMal;
-
che l'art. 86 cpv. 2
v.LAMal prevedeva che l'interessato potesse presentare ricorso se la Cassa
malati non emanava, come detto, la decisione su opposizione. Si trattava di un
ricorso per denegata giustizia (M. Maurer, Das Neue Krankenversicherungsrecht,
Basilea 1996, p. 171). La legge fissava, per l'emanazione del provvedimento di
cui all'art. 80 cpv. 1 LAMal, un termine di 30 giorni – mentre un termine
analogo non esisteva per la decisione su opposizione. In caso di applicazione
dell’art. 86 cpv. 2 alla mancata emanazione di una decisione su opposizione, in
assenza di una disposizione speciale, occorreva richiamare i principi
sviluppati dalla giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. Non andava
invece applicato per analogia il termine di trenta giorni di cui al citato art.
80 v.LAMal (DTF 125 V 189);
-
che, in sostanza, la
precedente normativa regolava il tema della denegata giustizia come la nuova
LPGA che permette all'assicurato di adire il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni in assenza di emanazione di una decisione o di decisione su
opposizione;
-
che con la nuova LPGA il
legislatore non ha voluto mantenere il termine di 30 giorni per l'emanazione
della decisione formale dalla richiesta esplicita da parte dell'assicurato;
-
che l'assicurato ha
chiesto formalmente a CO1 di emanare una decisione a maggio 2004 dopo avere
ricevuto un conteggio 22 marzo 2004 con cui le prestazioni richieste sono state
respinte;
-
che la decisione emanata
prima della risposta di causa rende priva d'oggetto la lamentela
dell'assicurato e la sua richiesta di adozione del provvedimento;
-
che di principio ai
ricorsi va riconosciuto effetto devolutivo (DTFA 10 marzo 2004 in re S.; v. 4/04)
ma rimane valido il principio secondo cui prima della risposta di causa
all'assicuratore va data possibilità di modificare (e qui emanare) la sua
decisione;
-
che, quindi, nella misura
in cui tendeva ad ottenere una decisione, il ricorso è divenuto privo
d'oggetto;
-
che nella misura in cui il
ricorso tende alla condanna al pagamento della CO1, la domanda si rivela
irricevibile in difetto di emanazione di provvedimento impugnabile;
-
che, in effetti, il
ricorrente potrà, semmai, adire il TCA contro la decisione su opposizione
dell'assicuratore. Solo in questo caso il Tribunale potrà entrare nel merito
della fattispecie;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui non è
divenuto privo d'oggetto il ricorso é irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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