AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.78
Data decisione, Autorità:
08.01.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.78+93
IR/tf
Lugano
8 gennaio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sui ricorsi del 4 e 21 settembre
2003 di
contro
le decisioni del 1° e 17 settembre 2003
emanate da
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con atto del
21 maggio 2003 __________, nato nel 1968 cittadino svizzero già domiciliato nel
__________ ed ora a __________, impiegato, assicurato presso il __________, ha
chiesto la concessione del sussidio per il pagamento dei premi
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2001.
__________ ha indicato di essere stato all’estero nel 2001 e, dagli atti
fiscali acquisiti, risulta essere rientrato in Svizzera il 1 ottobre 2001. Nei
confronti dell'assicurato è stata emanata una decisione di tassazione il 12
maggio 2003 (tassazione intermedia) riferita al periodo 2001 – 2002 che ritiene
un reddito imponibile di CHF 26'477.- e nessuna sostanza.
1.2. __________
si è visto respingere la richiesta di sussidio 2001 ed il 4 luglio 2003 ha inoltrato
reclamo contro il provvedimento. Con decisione del successivo 1 settembre 2003
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo adducendo la
necessità di far capo, per le determinazione del sussidio riferito all’anno 2001,
alla tassazione del periodo 1999 – 2000 oppure alla tassazione intermedia
relativa all’anno di competenza. L’amministrazione ha ritenuto come la
tassazione intermedia con periodo d’assoggettamento 1.10.2001 – 31.12.2002
fosse da ritenere quale parametro per la valutazione del caso. Ritenuto il
superamento dei valori fissati nelle normative il reclamo è stato respinto.
1.3. Con atto del
4 settembre 2003 trasmesso all’amministrazione __________ ha impugnato il
provvedimento ritenendo il reddito conseguito nel corso del 2001 inferiore ai
parametri di legge, in particolare, secondo il ricorrente, suddividendo il
reddito ritenuto fiscalmente per il periodo di 15 mesi dal 1 ottobre 2001 al 31
dicembre 2002 e riportandolo ai 3 mesi del 2001 l’importo ottenuto sarebbe
inferiore ai parametri voluti dal Consiglio di Stato, così anche sarebbe per il
solo 2002, ossia riportando il reddito ritenuto fiscalmente per i 12 mesi
dell’anno 2002 l’importo sarebbe inferiore ai parametri di legge. Nella sua
impugnativa il ricorrente chiede inoltre che sia “revisionata” la decisione
relativa al sussidio anche per l’anno 2002.
L’amministrazione
ha confermato il suo provvedimento con osservazioni del 16 ottobre 2003.
1.4. Per quanto
attiene l'anno 2002 invece __________ ha chiesto la concessione del
sussidio il 26 ottobre 2001 producendo sia le attestazioni dell'assicuratore
malattia necessarie, sia ulteriore documentazione richiestagli dall'ufficio
dell'assicurazione malattia poiché, a quel momento, l'ufficio di tassazione
competente non aveva ancora emanato una decisione intermedia di tassazione per
inizio dell'assoggettamento.
L'UAM ha
respinto la domanda fondandosi sull'accertamento del reddito eseguito in
quell'occasione.
Anche a
fronte di reclamo l'amministrazione ha mantenuto il suo provvedimento (doc. _
Inc. __________).
Lo
scritto 4 settembre 2003 trasmesso all'amministrazione (e di cui é cenno sub.
1.3.) è stato rettamente ritenuto quale domanda di revisione della decisione
emessa da parte dell'UAM il 5 dicembre 2002.
La domanda
è stata respinta dall'amministrazione con decisione 17 settembre 2003 con
motivazione del tutto analoga a quella ritenuta per respingere la domanda di
sussidio 2001 (v. doc. _ Inc. __________).
Con
scritto 21 settembre 2003 destinato all'UAM il signor __________ ha ribadito la
sua volontà di impugnare il provvedimento. Il ricorrente ribadisce,
nell'impugnativa, le medesime argomentazioni già espresse il 4 settembre ossia
di essere stato imposto per un complessivo di CHF 27'000.- per gli anni
2001 e 2002. Il 23 ottobre 2003 (doc. _ inc. __________) gli atti sono stati
trasmessi per competenza a questo Tribunale. Con scritto 21 novembre 2003
l'amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Per i due
incarti all’assicurato è stata offerta la possibilità di chiedere l’assunzione
di nuove prove e di esprimersi in merito alle osservazioni
dell’amministrazione. Il giudice delegato ha acquisito gli atti fiscali
dell’assicurato (tassazioni dei bienni 1999 – 2000; 2001 – 2002 e la tassazione
denominata 2003A).
In
diritto
In
ordine
2.1. Le procedure
conseguenti ai ricorsi 4 e 21 settembre 2003 vedono le medesime parti
contrapposte, hanno per oggetto sussidi ai premi di Cassa malati (anche se per
anni diversi) e possono quindi essere congiunte ed evase con un unico giudizio.
2.2. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per il 2002
come per il 2001 (e quindi per entrambe gli anni d'interesse per il
ricorrente), il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é
rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di
tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa
all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Per
quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione
malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il
2001/2002.
Il DE 26
novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai
sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF
22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie.
Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito
dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale
e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale
determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
Nella
presente procedura non appare comunque necessario procedere all'accertamento
del reddito, alla luce dell'applicazione del predetto art. 67 RLCMal. In
effetti __________ non contesta gli importi considerati nella tassazione
indicandoli come mutati (ossia diminuiti in maniera importante) e la tassazione
intermedia emessa è la decisione di tassazione più prossima ai dati di rilievo
per il periodo dei contributi.
2.4. Nel caso
concreto, a ragione, l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia indica come si debba
far capo ad una procedura ordinaria senza accertamento autonomo del reddito. Il
giudice delegato ha acquisito gli atti fiscali del ricorrente, sia quelli
relativi alla tassazione intermedia conseguente al rientro in Svizzera dopo un
periodo di assenza negli USA a partire dall’aprile 2001, sia quelli relativi
alla tassazione del periodo 1999-2000. Dagli atti fiscali relativi alla
tassazione intermedia risultano importi che superano i limiti di concessione
del sussidio. In effetti con decisione di tassazione del 12 maggio 2003 è stato
fissato per il biennio 2001-2002 un reddito imponibile di CHF 26'477.- annui,
che, arrotondato al mille franchi superiore, porta a ritenere la cifra di CHF
27'000.- annui. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente detto importo è
determinato, riportandolo, su base annua e non sui 15 mesi. I calcoli che
vengono proposti in sede di ricorso appaiono quindi concettualmente non
corretti. In effetti il reddito imponibile è determinato sulla base di 12 mesi,
e non di 15 mesi, e la cifra di CHF 26'477.- corrisponde quindi, a seguito
delle deduzioni dal reddito lordo, al reddito imponibile medio su base annua.
Il reddito lordo è stato riportato ai 12 mesi e quindi l'ufficio di tassazione
ha accertato il reddito imponibile per gli anni in discussione. La tassazione del
12 maggio 2003 è quindi la tassazione più prossima nel tempo alla domanda di
sussidio sia per il 2001 che per il 2002 e si riferisce al periodo successivo
il rientro in Svizzera dell’assicurato. La cifra ritenuta dall’amministrazione
è corretta e supera, purtroppo per il ricorrente, l’importo fissato dal decreto
del Consiglio di Stato ricordato sub. 2.2.
Si
ribadisce che il valore ritenuto dall'autorità fiscale è riportato su base
annua ed è tale dato che funge da elemento di verifica del superamento dei
limiti fissati dall'esecutivo cantonale.
Il
ricorrente, come detto, non può riportare il dato fiscale del reddito
imponibile sui 15 mesi. Il fatto che egli sia stato astretto al pagamento delle
imposte (per il 2001) per soli 3 mesi (da ottobre a fine anno) non giustifica
di ridurre il reddito imponibile ai soli 3 mesi per indicarlo come superato dai
valori limite fissati dal Consiglio di Stato. I valori fissati nelle norme
vanno rapportati al dato fiscale riferito all'anno intero.
Alla luce
di questi rilievi le decisioni impugnate devono essere protette ed i ricorsi
respinti senza carico di tassa di giustizia e spese.
Il
ricorrente non ha diritto ai sussidi 2001 e 2002 per il pagamento dei premi
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi 4
e 21 settembre 2003 sono respinti.
2.- Non si
percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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