AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.68
Data decisione, Autorità:
06.11.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.68
IR/tf
Lugano
6 novembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso 18/20 agosto 2003
formulato da
contro la
in
materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato, in fatto
1.1. Con atto del
18 agosto 2003 __________, si è rivolto al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni segnalando l'esistenza di una procedura esecutiva in corso nei
suoi confronti (PE __________) e la mancata trasmissione – da parte
dell'assicuratore – dello scritto "30.04.03 il quale rigettava la mia
opposizione all'esecuzione". Con decreto 20 agosto 2003 il giudice
delegato ha ordinato al ricorrente – per evitare declaratoria di irricevibilità
– il completamento del ricorso secondo i canoni della procedura applicabile.
__________ ha provveduto in merito con scritto del 29 agosto 2003 in cui ha
precisato:
"
A più riprese provai a prendere contatto la C.M.
per avere chiarimenti, con l'esito unico di venire invitato, da una voce di
segreteria telefonica, a richiamare più tardi poiché tutte le linee occupate.
Riuscii lo stesso a raggiungere
l'incaricato dell'ufficio di __________ e, apparentemente, a risolvere il
problema del (presunto) mancato pagamento.
Se dalla C.M. di __________ il caso era
quasi chiarito, da __________ parti un precetto esecutivo. Feci opposizione.
Da un silenzio che durava da ca. 4
mesi, in data 4 agosto ricevetti un avviso di pignoramento relativo al
precetto.
Per avere chiarimenti, mi rivolsi
all'ufficio esecuzioni e fallimenti, dal mio incarto ricevetti copia del
rigetto d'opposizione e consigliato a rivolgermi al tribunale delle
assicurazioni.
Spiegati al funzionario che mai
ricevetti il rigetto d'opposizione e che la copia in mio possesso mi fu data
dall'UEF, quest'ultimo mi disse di scrivere alla vostra attenzione una breve
descrizione dei fatti allegando la corrispondenza in mio possesso." (doc.
_)
Al
ricorso il signor __________ ha allegato un suo scritto 28 febbraio 2003
diretto alla __________ da cui si desume che:
"
Ricevo, da parte vostra, un precetto esecutivo
per un importo di CHF 77.- più spese (Ho fatto opposizione).
In realtà non ne sono sorpreso.
Forse è una mia sensazione, ma la
vostra gestione della clientela è lacunosa.
Malgrado io abbia un ordine di
versamento permanente per l'ammontare del premio mensile presso la mia banca,
ricevo, con una frequenza abbastanza importante, dei solleciti di pagamento per
non meglio precisati premi o compensazioni. Apparentemente dei costi a fronte
di nulla. (…)
E' mio diritto sapere che cosa generi
questi costi e soprattutto in dettaglio (la dicitura che appare nel richiamo
non giustifica assolutamente nulla).
Chiedo, dunque, di volermi indicare
minuziosamente cosa ha generato l'importo di CHF 77.-." (doc. _)
Nello
scritto 18 febbraio 2003 il signor __________ aveva già chiesto informazioni in
merito alle pretese dell'assicuratore.
In uno
con l’impugnativa 20 agosto 2003 l'assicurato aveva invece prodotto copia –
indicata come ricevuta dall'Ufficio esecuzioni di __________– di una decisione
30 aprile 2003 che si vuole mandata per raccomandata (LSI) all'indirizzo di
__________ del signor __________ (che indica quale suo indirizzo __________
sull'atto di ricorso).
1.2. Alla luce
del ricorso e degli allegati il giudice delegato del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha acquisito – presso l'UE di __________– l'incarto completo
relativo al PE __________ contenente copia della decisione 30 aprile 2003 con
timbro di cresciuta in giudicato, la domanda di proseguire l'esecuzione, copia
di un avviso di pignoramento previsto per il 1° ottobre 2003 nel corso
del pomeriggio.
Negli
atti dell'UE è contenuta copia di uno scritto destinato al signor __________
datato 22 agosto 2003 del seguente tenore:
"
In data 10/17.6.2003 ci è pervenuta una domanda
di proseguire l'esecuzione sopraindicata, unitamente alla relativa sentenza di
rigetto dell'opposizione, pronunciata il 30.04.2003 dal __________.
Vi è pertanto impartito un termine di
10 giorni per opporre eventuali eccezioni, giusta l'art. 81 cpv. 2 LEF, che
recita quanto segue:
"Se la sentenza esecutiva è
stata pronunciata in un altro Cantone, l'escusso può inoltre eccepire di non
essere stato regolarmente citato o legalmente rappresentato." " (doc. _)
1.3. Copia del
ricorso 20 agosto 2003 e dell'atto emendato sono stati trasmessi alla __________
per la risposta di causa e per le osservazioni sulle possibili misure
provvisionali con ordinanza 2 settembre 2003. Il giudice delegato ha emanato,
il 18 settembre 2003, un decreto con cui ha ordinato:
"
… d'ufficio, la concessione dell'effetto
sospensivo al ricorso. E' fatto divieto all'UE __________ di procedere alla
prosecuzione dell'esecuzione __________.”
ha quindi fatto pervenire al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, in data 9
ottobre 2003, le osservazioni al ricorso con cui ha ricordato di avere tolto
l’opposizione al PE no. __________ dell’UE di __________ con decisione formale
del 30 aprile 2003 intimata a mezzo lettera raccomandata al ricorrente come
comprovato dal documento 2, cioè dalla lista degli invii raccomandati (LSI). __________
ha prodotto attestazione relativa al mancato ritiro dell’invio raccomandato da
parte dell’assicurato, invio recapitato al medesimo indirizzo cui sono stati
trasmessi gli scritti dell’UE di __________ (doc. _ lettera UE/__________ 22
agosto 2003; doc. _ Avviso di pignoramento; doc. _ lettere dello stesso
ricorrente all’assicuratore del 28 febbraio e 18 febbraio 2003).
Al
ricorrente è stata offerta la possibilità di prendere posizione in merito alla
risposta di causa e di formulare la richiesta di assunzione di nuove prove
(doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1 gennaio
2003 è entrata in vigore la nuova Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA qui di seguito) le cui norme sostanziali non sono
applicabili in concreto poiché, da un punto di vista temporale, sono di
principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti, nel caso concreto da situarsi alla fine
del 2002 (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid.
1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01,
consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid.
2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag.
3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b), le norme procedurali
invece, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione
(SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V
360 consid. 4a).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate. Come evidenziato questa norma di procedura entra in vigore
immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no.
37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il
1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione secondo la LPGA, che
si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali ad eccezione della
previdenza professionale. La LAMal conosceva comunque già in precedenza la
procedura d’opposizione (art. 80 e segg. LAMal).
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura
d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Avverso
le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi
al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56 LPGA regola la
materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni su opposizione
sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art.
57 LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su
opposizione.
2.3. Secondo la LAMal nel suo
tenore valido sino alla fine del 2002 in materia di
assicurazione malattia il legislatore aveva regolamentato la materia agli artt.
80 e segg. LAMal. Secondo la vecchia legge, giusta l'art. 80 LAMal, se
l'assicurato non accettava una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo
doveva emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita
domanda dell'assicurato. L'assicuratore doveva motivare la decisione e indicare
il rimedio giuridico: la notifica irregolare di una decisione non poteva essere
di pregiudizio all'assicurato. Le decisioni rese dagli assicuratori sulla base
del citato art. 85 erano, poi, impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione
all'organo decisionale. Trascorso infruttuoso tale termine, le decisioni acquistavano
forza di cosa giudicata. Questo era dunque, l'iter procedurale posto in essere
dalla vecchia LAMal nel caso di richieste di prestazioni non accolte o accolte
soltanto parzialmente dall’assicuratore.
I
rapporti fra le parti iniziavano con una richiesta di prestazioni proveniente
dall'assicurato (o autonoma decisione dell'assicuratore) e proseguivano, poi,
in caso di disaccordo, con l'emanazione di una decisione formale, con
l'inoltro, contro di essa, di un'opposizione, e, infine, con l'emanazione di
una decisione su opposizione cui poteva fare seguito l'avvio della procedura
giudiziaria prevista dall'art. 86 LAMal.
L'art. 86 cpv. 2 v.LAMal prevedeva che
l'interessato potesse presentare ricorso se la Cassa malati non emanava, come
detto, la decisione su opposizione. Si trattava di un ricorso per denegata
giustizia (M. Maurer, Das Neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, p.
171). La legge fissava, per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 80
cpv. 1 LAMal, un termine di 30 giorni – mentre un termine analogo non esisteva
per la decisione su opposizione. In caso di applicazione dell’art. 86 cpv. 2
alla mancata emanazione di una decisione su opposizione, in assenza di una
disposizione speciale, occorreva richiamare i principi sviluppati dalla
giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. Non andava invece applicato
per analogia il termine di trenta giorni di cui al citato art. 80 v.LAMal (DTF
125 V 189). Era dato in particolare ritardo ingiustificato se:
"
l'autorità differisce la pronuncia della
decisione al di là di un termine ragionevole. Il carattere ragionevole della
durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete di
causa. Si deve in particolare considerarne l'ampiezza e la difficoltà, così
come il comportamento dell'interessato. Circostanze estranee alla vertenza,
quali il carico di lavoro dell'autorità, non entrano in linea di conto (DTF 125
V 188 e giurisprudenza citata). Nella sentenza citata il TFA ha ritenuto che
non sussisteva denegata giustizia in presenza di una fattispecie relativamente
complessa che necessitava approfondita istruttoria nonostante il trascorrere di
quattro mesi tra opposizione e ricorso (in proposito cfr. anche STCA inedita
del 12 aprile 1999 in re G.T)." (cfr. STCA inedita 2 maggio 2003
36.2003.15 in re H.)
In
sostanza la precedente normativa regolava il tema della denegata giustizia come
la nuova LPGA che permette all'assicurato di adire il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni in assenza di emanazione di una decisione o di decisione su
opposizione.
Con la nuova LPGA il
legislatore non ha voluto mantenere il termine di 30 giorni per l'emanazione
della decisione formale dalla richiesta da parte dell'assicurato. Tale
abolizione impone oggi di valutare il tempo trascorso dalla richiesta di
emanazione della decisione formale sino al momento in cui l'assicurato si
aggrava al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni secondo i parametri ritenuti
dal Tribunale Federale per ammettere una ritardata giustizia, ossia quegli
stessi parametri più sopra rammentati e che valevano, secondo la precedente
regolamentazione, esclusivamente per l'emanazione della decisione su
opposizione.
Il Tribunale deve quindi
valutare l'ampiezza, la difficoltà della causa, così come il comportamento
dell'assicurato.
2.4. Nel caso
concreto il ricorrente ha lamentato la prosecuzione di un’esecuzione nei suoi
confronti senza l’emanazione di una decisione formale, e quindi un ritardo
ingiustificato da parte dell’amministrazione. Dal canto suo __________ indica
l’emanazione di formale decisione a sostegno della prosecuzione dell’esecuzione
avviata nei confronti dell’assicurato. Non va dimenticato che l’assicuratore
reclama all’assicurato il pagamento di premi. L’amministrazione ha indicato di
avere emanato una decisione formale il 30 aprile 2003 ed ha prodotto la
documentazione atta a dimostrare l’intimazione della stessa, per mezzo di
scritto raccomandato, all’indirizzo dell’assicurato noto a quel momento ed
utilizzato sia dallo stesso assicurato che dall’UE per la notifica dei suoi
atti, apparentemente ricevuti dal signor __________. Il termine di ricorso di
30 giorni per impugnare la decisione del 30 aprile / 1 maggio 2003 iniziava a
decorrere il giorno successivo alla notificazione della decisione
amministrativa (cfr. anche art. 20 cpv. 1 legge federale sulla procedura
amministrativa, PA). Se l’ultimo giorno del termine per l’impugnativa è un
sabato, il termine viene riportato e scade il primo giorno feriale seguente
(cfr. anche art. 20 cpv. 3 LPA) mentre se il termine è spirato infruttuoso il
giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione
contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2 citato in Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, § 58 N. 12, pag. 373).
Non va
omesso di rammentare come un invio raccomandato è reputato notificato al
momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario
non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca
delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato
notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la
scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera
notificato allo scadere di questo periodo (cfr. Condizioni generali della posta
"servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione di gennaio 2001; in
questo senso anche TCA 36.2000.119 del 16 marzo 2001 in re L.).
Questa
modalità di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto
debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che
un'intimazione avrebbe potuto realizzarsi. In tale evenienza l'interessato
deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente
notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito
(cfr. STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid.
4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).
Secondo
costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I
139 consid. 1, pag. 142-144).
La
decisione viene reputata notificata a partire dal momento in cui entra nella
sfera di dominio del destinatario. Irrilevante é, invece, la questione a sapere
se il destinatario abbia effettivamente avuto la decisione fra le sue mani o se
egli abbia o meno preso conoscenza del suo contenuto: la notifica di una decisione
é, infatti, un atto giuridico che necessita una ricezione e non un'accettazione
(Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Lausanne 1992, p. 268ss, 286; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, p. 875ss; DTF 103 V 63; RCC 1978 p. 63; DTF 115 Ia 12; RCC 1984 p. 128
consid. 2).
La nuova
LPGA non regola, nella sostanza, differentemente la materia nelle sue
disposizioni che così recitano:
"
Art. 38 Computo e sospensione dei termini
1 Se il termine è computato in
giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il
giorno dopo la notificazione.
2 Se non deve essere
notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo
ha provocato.
3 Se l’ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha
domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo
giorno feriale seguente.
(…)
Art. 39 Osservanza dei termini
1 Le richieste scritte devono
essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio
postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l’ultimo giorno del termine.
2 Se la parte si rivolge in
tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato
rispettato.
Art. 40 Proroga dei termini e conseguenze
dell’inosservanza
1 Il termine legale non può
essere prorogato.
(…)
Art. 41 Restituzione per inosservanza
1 Se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi
adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.
2 Se la restituzione del
termine è concessa, il termine per compiere l’atto omesso decorre dalla
notifica della decisione."
2.5. Nel caso
concreto __________ ha comprovato sufficientemente l’emanazione di una
decisione con cui ha fissato l’obbligo dell’assicurato di versare il premio per
il mese di ottobre, premio dell’assicurazione obbligatoria, oltre a spese nel
cui merito non è possibile a questo giudice entrare visto l'oggetto del
contendere.
In
concreto è comprovata l’intimazione della decisione mediante invio raccomandato
no. __________ del 1 maggio 2003 con consegna all’Ufficio postale di
__________, l’invio è contenuto in una busta recante esternamente il nome della
__________, incaricata dalla __________ per l’incasso, e risulta ritornato
all’assicuratore, e per esso al mittente, con la stampigliatura di mancato
ritiro, il ritorno dell’invio è avvenuto il 13 maggio 2003.
2.6. Secondo la
giurisprudenza del TF, la prova che una decisione è stata notificata incombe
all'amministrazione (DTF 103 V 65, DTF 99 Ib 359; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
pag. 61). Nel caso in cui la circostanza della ricezione della decisione è
litigiosa si deve, nel dubbio, aderire alla versione fornita dal destinatario,
vale a dire a quella dell'assicurato (DTF 103 V 66). Infatti se
l'amministrazione vuole assicurarsi che la decisione pervenga al destinatario,
essa deve spedire l'invio per raccomandata (DTF 101 Ia 7, STCA 17 agosto 1993
nella causa G.; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrecht- sprechung,
Ergänzungsband, §84 V, pag. 284).
L’assicuratore
ha portato la prova che gli incombeva per cui va ritenuto, in concreto, come
l’assicurato non abbia tempestivamente contestato il provvedimento avendolo
ricevuto – al più tardi – al termine della settimana di deposito. Il termine di
impugnativa scadeva, al più tardi, nel corso della prima metà di giugno 2003.
Se ne conclude che la decisione della Cassa Malati __________ è divenuta
definitiva e sorregge adeguatamente la procedura d’incasso avviata con il PE
citato. Il ricorso per denegata giustizia va allora respinto senza carico di tassa
di giustizia e spese al ricorrente e senza attribuzione di ripetibili. La
misura provvisionale adottata il 18 settembre 2003 va revocata con
comunicazione all'UE di __________ ed alla CEF in sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- E' revocato
l'effetto sospensivo concesso con decreto 18 settembre 2003.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
a __________, alla __________, all'UE __________ ed alla CEF, sede, che ha
ricevuto copia del ricorso 20 agosto 2003 come evidenziato dall'intestazione
dello stesso.
Gli
interessati possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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