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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.67
Data decisione, Autorità:
30.01.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.67
ir/tf
Lugano
30 gennaio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
vista la petizione dell'11 agosto 2003
interposta da
rappr. da: __________
contro
Cassa Malati __________
in materia di assicurazione contro le
malattie
considerato
in
fatto ed in diritto
- Con
petizione dell’11 agosto 2003 __________ si è rivolto a questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni, con il patrocinio dell’__________, indicando di
non condividere una presa di posizione della Cassa Malati __________ in materia
di versamento di indennità per perdita di guadagno. In effetti, il 6 maggio
2003, __________ ha comunicato a __________ che avrebbe cessato il versamento
di indennità per perdita di guadagno alla fine del mese di luglio 2003.
L’attore ha indicato di non essere in grado di conseguire reddito da lavoro in
seguito ad una modifica della personalità duratura rispettivamente per dolori
persistenti alla colonna vertebrale.
A
sostegno del suo dire l’assicurato, cittadino della __________, che ha indicato
– nelle prime indicazioni fornite all’Ufficio Federale dei Rifugiati - di
essere nato nel 1976 informazioni poi corrette con la data di nascita del
__________ 1973, in Svizzera con statuto di richiedente l’asilo dal 17 giugno
1993 e quindi da una decina d’anni, ha prodotto un certificato medico della
dott. __________, fisiatra di __________, del 9 maggio 2003 (doc. _) e del
dott. __________, psichiatra di __________ (doc. _).
Nelle sue
conclusioni di causa l’assicurato chiede la condanna di __________ al
versamento delle indennità giornaliere sino a nuovo avviso rispettivamente il
rinvio degli atti all’assicuratore per un approfondimento delle condizioni di
salute.
In un
complemento della petizione del 12 settembre 2003 l’attore ha rilevato come le
turbe di natura psichica siano da ricondurre ad una prigionia patita in patria
prima di essere aiutato dalla __________ e condotto in Svizzera.
- Con
risposta di causa del 15 settembre 2003 __________ ha rammentato come il
__________, presso il quale l’assicurato era attivo, ha concluso un contratto secondo
la LCA per garantirsi dal rischio della perdita di guadagno in caso di malattia
rispettivamente infortunio del personale con prestazioni per 720 giorni e
versamento del salario all’80% dopo un termine d’attesa di 3 giorni. __________
ha rammentato come l’assicurato percepisca indennità per inabilità lavorativa
iniziata il 14 gennaio 2002. Più dettagliatamente l’8 ottobre 2001 __________ è
stato tamponato con conseguente cervicalgia su colpo di frusta. All’assicurato
è stato applicato un collare ed egli ha ripreso il lavoro il 16 ottobre 2001.
Il 21/28 gennaio 2002 __________ ha segnalato una ricaduta a partire dal 14
gennaio 2002. L’assicuratore infortuni __________ ha rifiutato di fornire
prestazioni con decisione su opposizione del 24 giugno 2002 ed all’assicurato –
che ne ha fatto domanda – __________ ha iniziato a versare le indennità per
perdita di guadagno sino e compreso il 31 luglio 2003. L’assicuratore ha quindi
cessato i versamenti, preavvisando __________ e con scritto del 6 maggio 2003, rammentando
a __________ il dovere di ridurre il danno ed attivarsi in altre professioni
compatibili con il suo stato di salute.
Per
__________ gli accertamenti medici svolti dal dott. __________ e dal prof.
Dott. __________ escludono un nesso tra la ricaduta del 14 gennaio 2002 e
l’incidente dell’ottobre 2001. Il dott. __________ nel suo referto indica
assenza di sostanziali patologie. Per quanto attiene alle indicate
problematiche psichiche l’assicuratore segnala come __________, assicurato
presso la stesa __________ per la coperture delle cure medico sanitarie, mai ha
fatto capo a prestazioni riconducibili a problemi di natura psichica. In
Svizzera dal 1993 __________ è stato assicurato sino alla fine del 1998 presso
__________, ha avuto un’attività lavorativa dal 1998 come autista a tempo pieno
sino all’incidente dell’8 ottobre 2001 senza problemi. D’altra parte, sempre
nella risposta di causa della __________, si rileva come le varie perizie
allestite dai medici incaricati di analizzare i problemi lombari, non hanno
evidenziato problematiche di natura psichica. I disturbi psichici sarebbero
stati asseriti solo dal settembre 2002. Nonostante ciò nessuna conseguente
presa a carico terapeutica sarebbe intervenuta a parte due visite
ambulatoriali. __________ osserva poi che l’assicurato, secondo il parere della
dott. __________ confermato dal dott. __________, sarebbe in grado di
cominciare un’attività lavorativa in maniera progressiva se sostenuto da una
cura di natura psichiatrica. __________ ha postulato la reiezione della
petizione.
L’assicurato
ha prodotto un documento in lingua serbo croata su carta intestata della
__________, apparentemente almeno, trattandosi di una fotocopia, che il TCA non
ha ritenuto di tradurre.
- Nelle more
della procedura il giudice delegato ha chiesto alla dott. __________, al dott.
__________ ed al dott. __________ la risposta a precisi quesiti medici (doc.
_). Dal canto suo __________ ha prodotto l’incarto ordinato come esatto dal
Tribunale (doc. _). Le risposte dei medici interpellati sono state trasmesse
alle parti per una presa di posizione. In particolare va qui osservato come la
dott. __________ si sia dettagliatamente espressa con un lungo rapporto il 9
dicembre 2003 da cui si evidenzia come:
"
Confermo la diagnosi psichiatrica già da me
posta al termine della prima valutazione peritale, ossia la presenza di una
"Modificazione duratura della personalità, non attribuibile a danno o
malattia cerebrale" (F62.0, IDC 10).
Si tratta, in altri termini, di un
disturbo della personalità e del comportamento nell'adulto, che può seguire
l'esperienza di uno stress catastrofico (come, ad esempio, esperienze nei campi
di concentramento, torture, disastri, esposizione prolungata a situazioni che
mettono a repentaglio la vita); il cambiamento è da ricondursi,
eziopatologicamente, alla profonda risonanza esistenziale legata a tale
esperienza.
Ciò che si modifica è la modalità
attraverso cui una persona percepisce, ragiona a si pone in relazione con
l'ambiente e con se stesso. Diviene predominante un atteggiamento ostile e
sospettoso; sottostante il progresso ritiro sociale, vi è la percezione
soggettiva di un senso di vuoto e di minaccia. In altre parole, si assiste alla
costruzione di uno stile difensivo che modifica in modo patologico il rapporto
con la realtà. Ne risulta compromesso, in questo modo, il funzionamento non
solo lavorativo, ma anche quello interpersonale e sociale.
Tale disturbo, ad andamento cronico, è
da interpretarsi come sequela di una Sindrome post traumatica da stress (F43.1,
ICD 10). Generalmente i giovani adulti, dotati di meccanismi di difesa meno
rigidi, hanno una prognosi migliore, sia rispetto alle persone molto anziane
che, al contrario, sono meno capaci di adottare un approccio flessibile per far
fronte agli effetti del trauma, sia rispetto ai bambini, che non hanno ancora
sviluppato meccanismi adeguati.
La prognosi dipende, inoltre, dalla
presenza di eventuali disturbi psichiatrici preesistenti, dalla presenza di
eventuali disabilità fisiche, ed infine dalla presenza o meno di una rete di
supporto sociale.
Nella fattispecie, l'evoluzione
favorevole, da me ipotizzata nel rapporto del 24 aprile, non presupponeva dei
limiti di tempo definiti, così come non definito nei tempi risultava essere il
progressivo reinserimento professionale.
(…)
Purtroppo nel caso specifico, a
distanza di otto mesi, ho potuto constatare non solo la persistenza di alcuni
tratti caratteropatici salienti del disturbo (ottundimento emotivo, ritiro
sociale), ma anche una particolare risonanza emotiva nei termini di rabbia,
aggressività e delusione rispetto al complesso iter burocratico-assicurativo.
La presa di posizione da parte della
cassa malati e la strumentalizzazione distorsiva di quanto da me ipotizzato
nella precedente perizia (per la Cassa Malati, sulla base del mio rapporto,
l'assicurato "è potenzialmente in grado di riprendere un'attività
lavorativa in maniera graduale, se seguito dal punto di vista
psichiatrico"), è stata percepita dal Sig. __________, come una sorta
di complotto che ha rinforzato, non solo una chiusura in senso autistico, ma
anche a sua visione proiettiva del mondo.
Sul piano comportamentale ho potuto
constatare un senso di irrequietezza motoria con acatisia e tensione muscolare.
(…)
Rispondendo ulteriormente all'ultimo
quesito da Lei formulato, confermo nuovamente quanto da me espresso nella prima
valutazione, ossia che al momento è ancora prematura una qualsivoglia ripresa
lavorativa. Un'eventuale ripresa non è da escludere, ma andrà rivalutata solo
dopo un congruo periodo (almeno 8-12 mesi) di adeguata terapia (iniziata solo
dal mese di settembre 2003)." (Doc. _)
In
conseguenza a tale referto in particolare __________ ha comunicato:
"
Al seguito di un riesame approfondito del caso e
sulla base del parere del nostro medico fiduciario, abbiamo deciso di accettare
la ripresa del versamento delle indennità giornaliere a partire dal primo
agosto 2003 per il saldo di 165 giorni sui 720 a disposizione.
Visto che il diritto alle 720 indennità
massime sarà esaurito alla metà di gennaio 2004, il versamento all'assicurato
delle 165 indennità restanti avverrà sotto forma di un capitale unico di CHF
13'455.75.-.
La invitiamo dunque a dichiarare la
causa liquidata e stralciata dal ruolo." (Doc. _)
In merito a
tale scritto il rappresentante dell’assicurato ha così reagito:
"
In rappresentanza del nostro patrocinato signor
__________ e tramite la presente comunichiamo che, in ragione della lettera del
6 gennaio 2004 al vostro Lodevole Tribunale, lo scrivente patronato si dichiara
d'accordo con la proposta contenuta nel richiamato doc. _ del 6 gennaio
2004 e ritira la causa Inc. No. __________ e di transenna chiede al Vostro
Lod. Tribunale di stralciare la causa dai ruoli, non senza chiedere
tuttavia l'assegnazione allo scrivente patrocinatore di eque ripetibili."
(Doc. _)
ha comunicato che “l’importo di CHF 13'455,75 sarà versato prossimamente sul
CCP … dell’Ufficio __________ ”. Anche questa specifica comunicazione è stata
trasmessa al rappresentante dell’attore.
- Alla luce
dell’adesione della __________ alle richieste dell’attore e della comunicazione
del signor __________ con cui la petizione è stata ritirata, la procedura è
divenuta priva d’oggetto rimanendo aperta unicamente la questione relativa alle
ripetibili richiesta dall’__________ per la rappresentanza del signor
__________. Visto il sostanziale buone esito della procedura connessa alle
coperture complementari occorre riconoscere per il patrocinio del __________ un
importo che appare giusto quantificare in CHF 500.-, alla luce del concreto
intervento del Patronato, a titolo di ripetibili a carico della __________.
Per questi motivi,
- La procedura
dipendente dalla petizione 11 agosto 2003
formulata da
__________ nei confronti della Cassa
Malati __________ è
stralciata dai ruoli.
-
__________ è
condannata a versare all'attore, e per esso al __________, l'importo di CHF
500.- a titolo di ripetibili.
-
La
presente è definitiva.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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