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Numero d'incarto:
36.2003.45
Data decisione, Autorità:
26.11.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.45
cr
Lugano
26 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2003 di
contro
la decisione del 27 marzo 2003 emanata da
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, In
fatto ed in diritto
-
è assicurata contro le malattie presso la Cassa Malati __________ dal 1° marzo
1947.
In data
10 aprile 1999 l'assicurata ha inoltrato la disdetta da tale assicuratore (cfr.
doc. _).
Con
lettera datata 11 maggio 1999 __________ ha comunicato all'assicurata di non
potere accettare le sue dimissioni, dato che a suo carico esistevano ancora
degli importi di premi e di partecipazione ai costi rimasti scoperti (cfr. doc.
_). Di conseguenza, la Cassa malati ha informato l'assicurata che ella
continuava ad essere affiliata presso __________.
Nel
frattempo, l'assicurata ha provveduto ad assicurarsi, a partire dal 1° luglio
1999, presso la Cassa malati __________. Tale assicuratore ha affiliato
__________ fra i propri assicurati, a partire dal 1° luglio 1999, senza
attendere la conferma da parte di __________ dell'uscita dell'assicurata dalla
precedente Cassa malati.
-
Con
decisione del 6 febbraio 2003 l'Istituto delle assicurazioni sociali (di
seguito IAS), constatata la situazione di doppia assicurazione nella quale è
venuta a trovarsi __________ - affiliata presso la Cassa malati __________ dal
1947 e presso la Cassa malati __________ dal 1999 - ha stabilito che l'Ente pubblico,
intervenuto a norma di legge, vista l'esistenza di attestati di carenza beni,
deve pagare i premi assicurativi e le partecipazioni ai costi arretrati rimasti
impagati dall'assicurata unicamente alla Cassa malati __________ (cfr. doc. _).
-
In data 25
febbraio 2003 __________ si è opposta alla decisione dell'IAS, evidenziando di
non essere più assicurata per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie presso __________, ma di essere affiliata unicamente presso la
Cassa malati __________ (cfr. doc. _).
-
Con
decisione su opposizione del 27 marzo 2003 l'IAS ha rigettato l'opposizione
interposta da __________, rilevando che l'affiliazione dell'assicurata presso
__________, non essendo state le sue dimissioni accettate dall'assicuratore,
deve ritenersi continua nel tempo (cfr. doc. _).
L'amministrazione ha infatti osservato:
"
Nel già citato reclamo 25 febbraio 2003 la
signora __________ ci ha comunicato di avere inoltrato disdetta alla
__________.
Abbiamo pertanto richiesto a tale assicuratore,
con scritto 28 febbraio 2003, di volerci informare in merito.
In data 14 marzo 2003 __________ ci trasmette
copia della lettera di disdetta 10 aprile 1999 inviata dalla signora __________
e copia della risposta 11 maggio 1999 fornita da __________. Da quest'ultimo
documento si evince che le dimissioni inoltrate dall'interessata non sono state
accettate in quanto esistevano ancora importi scoperti.
L'assicuratore in questo caso ha fatto
riferimento all'art. 9 cpv. 3 OAMal che ora, a seguito di una sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni datata 29 giugno 1999, non esiste più.
Si specifica che se la signora __________ avesse
nuovamente inoltrato disdetta a __________ dopo tale sentenza, l'assicuratore
malattia avrebbe dovuto lasciare uscire l'interessata, malgrado gli importi
scoperti.
Il medesimo risultato poteva essere ottenuto
dall'assicurata se avesse fatto opposizione nei confronti dell'orientamento
__________ 11 maggio 1999. Così non è stato e la decisione __________ 11 maggio
1999, ancorché fondata su argomentazioni di diritto che già allora questa
Autorità aveva modo di ritenere più che dubbie - prova ne sia la già citata
pronunzia del TFA - è cresciuta in giudicato.
Ergo, da un profilo squisitamente di diritto,
l'affiliazione presso __________ deve ritenersi continua nel tempo." (Doc.
_)
-
Con
ricorso datato 22 aprile 2003 __________ ha ribadito di avere inoltrato, in
data 10 aprile 1999, le proprie dimissioni dalla Cassa malati __________, a
causa della sua sempre più difficile situazione economica e di essersi
assicurata, a partire dal 1° luglio 1999, presso la Cassa malati __________
(cfr. doc. _).
-
Con
risposta del 5 giugno 2003 l'IAS ha osservato che in seguito al ricorso
dell'assicurata al TCA, __________, con scritto del 9 maggio 2003, ha posto
termine alla situazione di doppia assicurazione nella quale è venuta a trovarsi
__________, annullando fin dall'inizio, con effetto retroattivo al 30 giugno
1999, l'affiliazione dell'assicurata presso tale Cassa malati, indicando quale
motivo delle "dimissioni", che ella "resta presso __________
" (cfr. doc. _).
L'IAS ha quindi osservato che non sussistendo più
il problema della doppia copertura assicurativa (visto che __________ ha posto
fine, con effetto retroattivo, al rapporto assicurativo), il ricorso
dell'assicurata è divenuto privo di oggetto, dato che gli importi scoperti per
premi e partecipazione ai costi rimasti impagati riguardano unicamente la Cassa
malati __________, alla quale il Cantone provvederà, in base all'art. 20 LCAMal,
a versare quanto risulta impagato, nel caso in cui a carico dell'assicurata
dovessero esserci degli attestati di carenza beni (cfr. doc. _).
- Dato che
l'assicurata non si è espressa in merito alle osservazioni presentate dall'IAS
- relative in particolare al fatto che la Cassa malati __________ ha provveduto
ad annullare, con effetto retroattivo al 30 giugno 1999, l'affiliazione
dell'assicurata presso tale Cassa malati, risultando ella già assicurata presso
la Cassa malati __________ fin dal 1947 - il TCA ha inviato all'assicurata un
breve riassunto dei fatti, invitandola a presentare le proprie osservazioni
scritte (cfr. doc. _).
L'assicurata non ha dato seguito alle richieste
del Tribunale.
Il TCA ha quindi inviato all'assicurata un nuovo
scritto, con invito a volersi esprimere in merito alle osservazioni presentate
in data 5 giugno 2003 dall'IAS (cfr. doc. _).
In data 24 novembre 2003 __________ ha osservato:
"
Ho preso atto dello scritto del 5 giugno 2003
dell'Istituto delle Assicurazioni sociali di Bellinzona e comunico quanto
segue:
sono d'accordo con la notifica di nuova
dimissione dell'Assicurazione malattia __________ in quanto continuerò ad
essere affiliata alla __________.
Perciò ritiro il mio ricorso del 9 maggio
2003." (Doc. _)
- Lo scritto
24 novembre 2003 della ricorrente va interpretato - inequivocabilmente - quale
ritiro dell'impugnativa; di conseguenza il ricorso va stralciato dai ruoli
senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.- la
causa è stralciata dai ruoli;
2.- non si
prelevano né tasse né spese;
3.- intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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