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Numero d'incarto:
36.2003.44
Data decisione, Autorità:
05.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.44
IR/cd
Lugano
5 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 6 aprile 2003
interposto da
contro
Cassa malati __________
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in fatto ed
in diritto
-
che
__________, domiciliato a __________, ha postulato prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie da parte dell'assicuratore
__________, ciò in seguito a trattamento dentario effettuato in favore della
figlia del ricorrente;
-
che, in
data 16 gennaio 2003, __________ ha sollecitato la Cassa ad emanare una
decisione formale in merito al rifiuto di fornire prestazioni come anticipato
dall'amministrazione con scritto 21 ottobre 2002;
-
che, con
scritto 6 aprile 2003, __________ si è aggravato a questo TCA lamentando
implicitamente una denegata giustizia esprimendosi nei seguenti termini:
"(…)
in data
16 gennaio 2003 ho inviato una lettera alla cassa malati
per l'emanazione di una decisione formale al senso
dell'articolo
86 LAMal.
La Cassa
malati ha risposto in data 27 gennaio 2003 affermando che
il caso
sarebbe stato ritrattato e che la loro decisione mi sarebbe
pervenuta
al più presto.
In data
14.03.2003, ho sollecitato nuovamente la cassa malati visto il
lungo
tempo trascorso.
Con il
presente ricorso chiedo che il Tribunale ordini alla cassa malati
di
emanare finalmente la richiesta decisione formale.
Non
riesco a capire l'atteggiamento della cassa malati che è molto
sollecita
a incassare i premi mentre non lo è a rimborsare il dovuto
agli
assicurati." (cfr. doc. _)
-
che, il
gravame è stato intimato all'assicuratore malattia il 15 aprile 2003 ed il
successivo 17 aprile la Cassa Malati __________ ha emanato la decisione formale
richiesta;
-
che, con
scritto 23 aprile 2003 l'amministrazione ha fatto pervenire al TCA copia della
decisione formale motivando il ritardo con la richiesta di un rapporto medico;
-
che, a
norma della LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali) entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed applicabile al caso concreto
poiché la richiesta di decisione formale è del gennaio 2003, l'assicurato può
aggravarsi al Tribunale se l'assicuratore, "nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;
-
che, in
virtù del diritto precedentemente in vigore (sino al 31.12.2002) la decisione
formale doveva essere emanata nei 30 giorni, elemento temporale che non è stato
ripreso nella LPGA;
-
che, il
ritardo nell'emanare una decisione va quindi valutato secondo i parametri di
giurisprudenza generalmente ammessi per la denegata giustizia;
-
che, in
concreto, la Cassa ha impiegato 3 mesi per decidere in merito giustificando
comunque il ritardo con la necessità di acquisire un rapporto medico;
-
che, alla
luce della decisione emanata il 17 aprile 2003, il gravame si rileva comunque
privo d'oggetto e può essere stralciato senza conseguenza di tasse e spese per
le parti.
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
il ricorso è stralciata dai ruoli:
-
non
si prelevano né tasse né spese;
-
comunicazioni
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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