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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.31
Data decisione, Autorità:
08.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.31
IR/cd
Lugano
8 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
vista la petizione del 14 marzo 2003
interposto da
contro
Cassa malati __________
in materia di assicurazione contro le
malattie
considerato come:
- con atto
14 marzo 2003 __________ si è aggravato al TCA contro la Cassa Malati
__________ segnalando i seguenti fatti:
"(…)
- A seguito di un
sollecito e ingiunzione, ingiunzione legale LCA e sollecito LAMal, di data
14.5.2003, relativi al premio del ricorrente per il mese di marzo 2002, da lui
contestati, la __________ ha fatto spiccare due precetti esecutivi a carico di
__________, N. __________ in data 11.7.2002 (per premio LCA) per fr.
102,20 (Doc. _), rispettivamente N. __________ in data 2.8.2002 (premio
LAMal) di
fr.
153.20 (Doc. _) ai quali il ricorrente ha fatto opposizione.
Prove: Doc. _, _, documenti,
testi, interrogatorio formale, perizia, edizione di documenti, ispezione UE, si
richiama l'inc. n. __________ di questo lodevole Tribunale.
- In data
18.10.2002 la __________ ha inviato al ricorrente la decisione di rigetto
dell'opposizione relativo al PE n. __________ (Doc. _), a cui quest'ultimo ha
confermato formalmente l'opposizione con lettera raccomandata del 22.10.2002
(Doc. _).
Prove: Doc. _, _, documenti, testi,
interrogatorio formale, perizia, edizione di documenti, ispezione UE, si
richiama l'inc. n. __________ di questo lodevole Tribunale.
- In risposta a
questa lettera, il 9.1.2003 la __________ ha comunicato a __________ di aver
deciso di annullare i precetti esecutivi a suo carico (Doc. _). Dopo indagine
all'Ufficio esecuzioni di __________, risulta che a tutt'oggi esistono a carico
del ricorrente entrambi i precetti esecutivi.
Non solo, ma con conteggio di data
10.2.2003 (Doc. _), la __________ ha indebitamente trattenuto fr.
136.40, in relazione al rimborso per le prestazioni del 26.9.2002 del
Dott. __________ a __________, motivando tale detrazione come: "importo
disponibile per essere dedotto dalla credenza aperta presso la società
__________ ".
Si chiede quindi che venga fatto ordine
alla __________ di versare l'importo di fr. 136.40
indebitamente trattenuto al qui ricorrente.
Prove: Doc. _, _, documenti,
testi, interrogatorio formale, perizia, edizione di documenti, ispezione UE, si
richiama l'inc. n. __________ di questo lodevole Tribunale." (cfr. doc. _)
- che il
gravame è stato trasmesso all'assicuratore il 18 marzo 2003 ed in data 17
aprile 2003, dopo avere ottenuto proroga del termine per la risposta,
__________ ha preso posizione nei seguenti termini:
" (…)
- II Sig.
__________ (qui sotto: il ricorrente, l'assicurato) beneficiava
dell'assicurazione obbligatoria delle cure con una franchigia annua di CHF 1'500.- nonché delle assicurazioni complementari delle
prestazioni particolari __________ e delle spese di ospedalizzazione in
divisione privata __________.
Prova:
documento _
- II 22
aprile 2002 e il 14 maggio 2002, __________ (qui sotto: l'intimata, la Cassa)
gli ha inviato un invito al pagamento, rispettivamente un sollecito di CHF 153.20, corrispondente al premio dell'assicurazione
obbligatoria delle cure del mese di marzo 2002 (CHF 118.20)
e alle spese di sollecito di CH F 35.-.
Prova:
documenti _ e _
- Poiché il
termine di pagamento non è stato rispettato, il 5 agosto 2002 l'intimata gli ha
notificato un precetto esecutivo per la somma di CHF 153.20
(procedura N° __________), contro il quale è stata fatta opposizione.
Prova:
documento _
- II 18
ottobre 2002, la Cassa ha reso una decisione formale ai sensi dell'art. 80
della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria delle cure (LAMal), per
mezzo della quale ha rifiutato questa opposizione, dichiarando l'assicurato
debitore dell'importo precitato.
Prova:
documento _
- Con lettera
raccomandata del 22 novembre 2002, l'assicurato ha fatto opposizione alla
decisione di revoca.
Prova:
documento _
- Tramite
lettera del 9 gennaio 2003, la Cassa ha riconosciuto di aver ricevuto un
versamento dell'assicurato e si è impegnata ad annullare la procedura
succitata.
Prova:
documento _
- L'assicurato
ha depositato il 14 marzo 2003, il suo ricorso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Ticino.
II. DIRITTO
Conformemente all'art. 80 LAMal, se
l'assicurato non accetta una decisione dell'assicuratore, quest'ultimo deve
confermarglielo per iscritto entro 30 giorni a decorrere dalla esplicita
domanda dell'assicurato. In base al capoverso 2, l'assicuratore deve motivare
la decisione e indicare le vie di ricorso; la notifica irregolare di una
decisione non può essere di pregiudizio all'assicurato.
In base all'art. 85 LAMal, una
decisione resa sulla base dell'art. 80 LAMal, può essere impugnata, entro
trenta giorni, per via d'opposizione presso l'assicuratore che l'ha notificata.
La decisione resa su opposizione deve essere motivata ed indicare le vie di
ricorso.
In base all'art. 86 LAMal, la
decisione resa su opposizione può essere attaccata, entro trenta giorni, mediante ricorso di diritto
amministrativo.
In questo caso l'intimata non ha reso
una decisione suscettibile di ricorso, nella misura in cui ha accettato, con
lettera del 9 gennaio 2003, di annullare il precetto esecutivo. In altri
termini ha ammesso l'opposizione alla decisione di revoca del 22 novembre 2002,
in quanto è stata confermata l'opposizione al precetto esecutivo N° __________
dell'Ufficio dei Fallimenti di __________ notificato il 5 agosto 2002.
L'intimata riconosce tuttavia che il
Tribunale federale delle assicurazioni ha ricordato che una Cassa deve rendere une
decisione formale (...) e in seguito una decisione su opposizione e non può
accontentarsi di esprimere il suo parere tramite una semplice lettera (RAMA
2000 N° KV 129 consid. 3).
Nella misura in cui l'art.
86 cpv. 2 LAMal prevede che il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, malgrado la domanda dell'assicurato, non notifica alcuna
decisione o decisione su opposizione, è d'obbligo riconoscere che l'assicurato
ha ricorso per diniego di giustizia.
A queste condizioni la Cassa s'impegna
a rendere una decisione su opposizione alla decisione di revoca del 22 novembre
2002, e ciò dovrebbe rendere il ricorso privo d'oggetto." (cfr. doc. _)
-
che, in
data 22 aprile 2003 __________ ha reso una decisione su opposizione in favore
del ricorrente, decisione con cui l'assicuratore ha annullato la sua decisione
formale 18 ottobre 2002, è stata mantenuta l'opposizione interposta al PE
__________;
-
che il 2
maggio 2003 __________ si è rivolto al TCA informando che __________
" (…)
ha provveduto a rimborsarmi l'importo
di fr. 136.40 a me dovuto, come si deduce dal conteggio
per rimborsi del 10.4.2003 trasmessomi dalla stessa e che le allego in copia.
In data 22.4.2003 la __________ mi ha
inoltre trasmesso la decisione su opposizione, con cui annulla la sua decisione
del 18.10.2002 e conferma la mia opposizione all'esecuzione N. __________,
dichiarando di voler annullare le esecuzioni a mio carico. Da un'indagine da me
effettuata all'Ufficio esecuzioni di __________, risulta che entrambe le
esecuzioni a mio carico (PE N. __________ e PE N. __________) sono state
cancellate il 31.3.2003, rispettivamente l'11.4.2003.
Visto che si è giunti ad acquiescenza,
la prego cortesemente di voler stralciare la causa, assegnando eventuali tasse
e spese, nonché ripetibili alla parte convenuta." (cfr. doc. _)
-
che lo stesso ricorrente
indica come il gravame sia divenuto privo d'oggetto e vada stralciato con il
rilievo del carico delle spese e ripetibili alla convenuta;
-
che, a norma della LPGA
(Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) entrata in
vigore il 1° gennaio 2003 ed applicabile al caso concreto l'assicurato può
aggravarsi al Tribunale se l'assicuratore, "nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;
-
che, il ritardo
nell'emanare una decisione va quindi valutato secondo i parametri di
giurisprudenza generalmente ammessi per la denegata giustizia;
-
che, in concreto, la Cassa
ha impiegato 6 mesi per decidere in merito;
-
che, alla luce della
decisione emanata il 22 aprile 2003, il gravame si rileva comunque privo
d'oggetto e può essere stralciato senza conseguenza di tasse e spese per le
parti;
-
che non si giustifica, in
assenza di patrocinio o rappresentazione, l'attribuzione di ripetibili.
Viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la petizione è stralciata dai ruoli:
-
non
si prelevano né tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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