AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.29
Data decisione, Autorità:
16.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.29
IR/cd
Lugano
16 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2003 di
contro
la decisione del 10 febbraio 2003 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 12 giugno
2002 __________, 1974, domiciliato a __________, salariato, ha postulato la
concessione del sussidio per far fronte al pagamento del premio
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2003.
Il signor
__________ ha indicato la sua paternità della piccola __________.
La
richiesta di sussidio è stata accompagnata da una lettera 12 settembre 2002 e
dalla produzione delle polizze della Cassa Malati sia del richiedente che della
figlia nonché dalla decisione di tassazione 18 febbraio 2002 relativa
all'imposta cantonale 2001/2002 indicante un reddito imponibile di CHF
32'485.--.
1.2. Con
comunicazione 30 dicembre 2002 la domanda di sussidio è stata respinta ed il
successivo 10 gennaio 2003 __________ si è aggravato all'ufficio
dell'Assicurazione Malattia mediante reclamo.
Con
decisione 10 febbraio 2003 l'amministrazione ha emesso una decisione del
seguente tenore:
"
(…)
ritenuto che in applicazione di quanto previsto
dalla vigente giurisprudenza (sentenza TCA __________), per l'anno 2003 lei
deve essere considerato quale persona sola nel senso dell'art. 26 cpv. 1 lett.
b) LCAMal;
ritenuto che, con Decreto esecutivo del
26.11.2002, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per
l'anno 2003, il reddito determinante ai fini dell'applicazione della legge
sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie è desunto dalle
classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 2001/2002,
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di
competenza;
osservato che, nel caso specifico, dalla notifica
di tassazione 2001/2002 risulta un reddito imponibile pari a fr. 32'485.--, da
cui, giusta l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata
al mille franchi superiore del reddito imponibile per l'imposta cantonale e di
un quindicesimo della sostanza imponibile per l'imposta cantonale eccedente fr.
150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie), un reddito
determinante di fr. 33'000.-;
in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE
26.11.2002, secondo cui hanno diritto al sussidio le persone sole, il cui
reddito determinante non supera fr. 22'000.-;
d e c i
d e :
il reclamo contro la decisione del 30 dicembre
2002 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia
è r e
s p i n t o." (cfr. doc. _)
L'UAM ha
inoltre specificato al reclamante di avere invece concesso il sussidio 2003
alla signora __________ ed alla figlia __________.
si è aggravato a questo TCA con ricorso di data 8 marzo 2003 con cui ritiene
ingiusta la decisione amministrativa, chiedendo che si tenga in considerazione
la famiglia da lui composta unitamente alla figlia.
Dal canto
suo l'UAM così si è espressa:
"
(…)
Trattasi di un gravame relativo ad un'economia
domestica composta dal ricorrente, dalla sua convivente __________ e dalla
figlia __________.
Nelle situazioni di questo tipo, in conformità di
quanto previsto dalla vigente giurisprudenza (cfr. sentenze TCA __________ e
__________), per la definizione del diritto al sussidio il convivente deve
essere considerato persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1
lett. a) LCAMal, mentre costituiscono famiglia
la convivente ed i figli (art. 25 cpv. 1 lett. b) LCAMal).
Nel caso di specie, i dati fiscali applicabili
indicano inequivocabilmente il superamento dei limiti di reddito determinante
che secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato conferiscono alle persone
sole il diritto al sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per
l'anno 2003.
A titolo abbondanziale si specifica che il nostro
Istituto con decisione 30.12.2002 ha regolarmente provveduto alla concessione
del sussidio per l'anno 2003 in favore della convivente del ricorrente e della
figlia __________ quale nucleo familiare." (cfr. doc. _)
Al
ricorrente è stata offerta la possibilità di proporre l'acquisizione di nuove
prove e comunque di esprimersi sulla risposta di causa.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile
e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di regola,
il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per il
2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito
determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente
e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Per
quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione
malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il
2001/2002.
Il DE 26
novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai
sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF
22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie.
Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito
dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
Nella
presente procedura non appare comunque necessario procedere all'accertamento
del reddito, alla luce dell'applicazione del predetto art. 67 RLCMal. In
effetti __________ non contesta gli importi considerati nella tassazione
indicandoli come mutati (ossia diminuiti in maniera importante).
2.3. Va ancora ricordato come
giusta l'art 25 LCAMal costituiscono famiglia:
i coniugi con o senza
figli
i celibi o le nubili con
figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni;
il vedovo, la vedova, il
divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria,
con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi compiono 18 anni.
L'art 27
LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul
sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la
persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS
fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.
2.4. Nel caso concreto il signor
__________ è padre di una bambina __________ avuta dalla convivente.
Come
indicato in precedenza l'art. 25 LCAMal prevede che i celibi "con figli
conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni"
costituiscono famiglia. In una sentenza __________ in re M. il TCA ha ritenuto
che:
" AI
proposito, va rilevato che, in questa valutazione, é del tutto
irrilevante la questione di sapere se la ricorrente convive o meno
con il padre del bambino.
Basta a fondare una "famiglia" ai sensi dell'art 25
LCAMal la convivenza fra un genitore e un figlio minorenne."
In sostanza quindi per
fondare una "famiglia" ai sensi dell'art. 25 LCAMal occorre un
rapporto di parentela (madre - figlio/a o padre - figlia/o) ed occorre una
convivenza. Unicamente il rapporto parentale e la vita in comune permettono di
ritenere adempiuto il concetto regolato all'art. 25 LCAMal. L'UAM ha comunicato
che la signora __________ e la figlia del ricorrente __________ beneficiano del
sussidio di cassa malati per l'anno 2003. In altri termini nel caso del
ricorrente la sua convivente e madre di sua figlia, nonché sua figlia, sono
state considerate quale famiglia ai sensi dell'art. 25 LCAMal.
Nella
sentenza __________ del 27 agosto 1999 ed in quella più recente del 20 novembre
2002 __________ questo Tribunale aveva ritenuto come, in quel caso, la
ricorrente convivesse con un figlio minorenne e fosse quindi "considerata
una famiglia."
Il TCA
aveva ritenuto "del tutto irrilevante" la questione di sapere se la ricorrente
"convivesse o meno" con il padre del bambino ed ancora era stato
ritenuto che "Niente… autorizza l'amministrazione a considerare nel
reddito determinante il reddito del convivente della persona richiedente il
giudizio," ciò con richiamo anche ai dati fiscali.
Il
ricorrente va quindi considerato persona sola, in specie nei casi come quello
in discussione dove la convivente, per sè e per la figlia, ha ottenuto il
sussidio quale famiglia e senza che fosse considerato il reddito del convivente
qui ricorrente.
Nella
sentenza citata del 27 agosto 1999 il TCA aveva in particolare evidenziato:
"
(Nei casi di) convivenza di persone con figli:
l'ICAS (Istituto Cantonale delle Assicurazioni Sociali, n.d.r.) - adito con una
richiesta emanante da una "persona sola" con figlio convivente - non
esperisce, certamente, un'istruttoria volta a verificare un'eventuale
convivenza - informazione non richiesta nei formulari ufficiali per la
presentazione dell'istanza di sussidio - per poi, se del caso, considerare anche
il reddito del convivente. Né, altrettanto verosimilmente, considera - ciò che
sarebbe in contrasto con la legge, in particolare contrario all'art. 25 lett. a
LCAMal - come un nucleo familiare unico due persone conviventi ma non
coniugate: in questi casi il diritto al sussidio viene sicuramente accertato
secondo i parametri stabiliti per le persone sole e la determinazione del
reddito viene fatta considerando soltanto il reddito del richiedente."
In altri
termini quando due persone convivono con prole solo per uno di essi è possibile
ritenere, ai sensi dell'art. 25 LCAMal, la costituzione di una famiglia, con la
conseguente fissazione dei limiti di reddito imponibile per la concessione dei
sussidi.
Per
l'altro convivente ciò non sarà il caso. Questo trattamento diverso rispetto ai
coniugati trova la sua giustificazione anche nell'assenza del cumulo dei
redditi tra i conviventi a livello fiscale.
2.5. Nel caso in
esame, come indicato, __________ va considerato quale persona sola, la
convivente e la figlia essendo considerati famiglia hanno ottenuto il sussidio
per l'anno 2003.
Come
specificato in corso di motivazione l'amministrazione doveva far capo al
reddito imponibile ritenuto nella tassazione 2001-2002.
In
concreto tale reddito è di CHF 32'405.--, di conseguenza i parametri di legge
(CHF 22'000.--) sono superati ed il sussidio non può essere concesso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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