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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.17
Data decisione, Autorità:
28.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.17
cs
Lugano
28 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull'istanza del 20 febbraio 2003
di
chiedente la revisione della
sentenza di revisione emessa il 18 ottobre 2002 da questo Tribunale (inc.
__________) in relazione alla sentenza del 16 maggio 2001 (inc. __________)
nella causa promossa con ricorso 28 ottobre 2000 contro la decisione del 26
settembre 2000 emanata da
Cassa malati __________
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto che - con
sentenza del 18 ottobre 2002, intimata in data 31 ottobre 2002, il TCA ha
respinto l'istanza di revisione, presentata da __________, della sentenza
emessa il 16 maggio 2001;
- con
scritto datato 20 febbraio 2003 e pervenuto al TCA in data 21 febbraio 2003
l'interessata chiede:
"
(…) la restituzione in intero del termine, (art.
8 Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni), alla sentenza di revisione del 18.10.2002, intimata il 31.10.2002,
ritirata in posta in data 11.11.2002 per motivi di salute "postumi di
intervento all'occhio" non mi è possibile leggere e scrivere, come da
copia certificato medico dr. __________, che si produce, l'originale è già in
vostro possesso, (Vedi inc. no. __________) per presentare la domanda di
riesame della sentenza di revisione, in quanto la decisione non è stata
pronunciata in merito alle nuove prove prodotte, particolarmente la
"Sentenza del Tribunale cantonale della assicurazioni (Sezione del Tribunale
d'appello) del 22 settembre 1997 del", (doc. _), prodotta con la
domanda di revisione in data 02.07.2001." (doc. _)
-
non si è
proceduto allo scambio di allegati;
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
-
giusta
l'art. 87 lett. i LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, deve
essere garantita la revisione delle sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di
prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza;
-
con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che prevede all'art. 61 lett. i che le
decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi
fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine
o da un delitto;
-
l'art. 14
LPTCA del canto suo prevede analogamente che contro le decisioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione
a) se
sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un
crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
-
a norma
dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata,
con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data
in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b)
dell'art. 14;
-
l'art.
137 CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23 LPTCA, prevede che
la restituzione in intero per inosservanza di un termine, cui fa riferimento
l'interessata laddove invoca l'art. 8 LPTCA ("termini") è concessa se
l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di
comparire o di chiedere un rinvio perché senza sua colpa ignorava la scadenza
del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne
impossibile l'osservanza (lett. a), perché l'impedimento di compiere in tempo
utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave che non poteva essere
evitato (let. b);
-
per
l'art. 139 CPC la restituzione in intero contro il lasso dei termini deve
essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento;
-
nella
misura in cui lo scritto del 20 febbraio 2003 è da trattare quale richiesta di
revisione della sentenza del 18 ottobre 2002 può qui rimanere aperta la
questione a sapere se la domanda di revisione, rispettivamente la domanda di
restituzione in intero, sono tempestive, essendo l'istanza manifestamente
infondata;
-
infatti
l'assicurata afferma che la decisione del 18.10.2002 non è stata pronunciata in
merito alle nuove prove prodotte, particolarmente "la sentenza del
tribunale cantonale della assicurazioni (Sezione del tribunale d'appello) del
22 settembre 1997del", (doc. _) prodotta con la domanda di
revisione in data 02.07.2001" (doc. _);
-
come già
indicato nella sentenza di cui è chiesta la revisione, i nuovi mezzi di prova,
devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la
revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non
avevano potuto essere stabiliti con certezza. L'istante deve dimostrare che
tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199
consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non
pubblicata, 2A.531/1999).
-
costituisce,
dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di
prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe
potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato
prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457
consid. 3).
-
in
concreto __________ non ha invocato prove nuove, bensì ha asserito che il TCA
non avrebbe preso in considerazione le prove prodotte con l'istanza di
revisione precedente, ed in particolare una sentenza del TCA del 1997, che
l'interessata conosce pertanto da più di cinque anni;
-
non
facendo valere validi motivi di revisione della sentenza di revisione,
l'istanza va respinta in applicazione dell'art. 313 bis CPC, applicabile per
analogia in virtù del rinvio di cui all'art. 23 LPTCA, giusta il quale la
Camera civile di appello può, prima della notificazione dell'atto di appello,
decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso, qualora si riveli
inammissibile o manifestamente infondato;
-
va poi
rilevato che la procedura da seguire per contestare la decisione del 18 ottobre
2002 era nota a __________, poiché indicata in calce alla sentenza e poiché in
passato l'interessata ha impugnato le STCA del 20 novembre 2000 (inc.
__________) e del 25 ottobre 2000 (inc. __________), oggetto di due distinte
decisioni del TFA di data 25 luglio 2001 (K 203/00 e K 10/01), contro cui
l'interessata ha presentato due istanze di revisione ritenute inammissibili
dall'Alta Corte per mancato versamento dell'anticipo (STFA del 20 settembre
2002 (K 144/01) e STFA del 15 ottobre 2002 (K 143/01));
-
nella
misura in cui lo scritto 20 febbraio 2003 di __________ è da interpretare
invece quale istanza di restituzione dei termini per potersi aggravare al TFA
contro la sentenza 18 ottobre 2002 di questo TCA, l'incarto va trasmesso per
competenza al TFA a norma dell'art. 107 cpv. 2 OG, applicabile in virtù del
rinvio di cui all'art. 132 OG, giusta il quale l'autorità incompetente
trasmette il ricorso immediatamente al Tribunale federale (cfr. anche art. 35
OG e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1997, pag. 402 segg. Nr.
21 segg.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza
di revisione è respinta.
2.- L'istanza
20 febbraio 2003 è trasmessa al TFA, a norma dell'art. 107 cpv. 2 OG, ai sensi
dei considerandi.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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