AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.1
Data decisione, Autorità:
20.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.1
IR/cd
Lugano
20 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2002
di
contro
la decisione del 5 dicembre 2002 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con atto del
13 giugno 2002 la signora __________, 1964, cittadina Jugoslava domiciliata a
__________, divorziata salariata, ha postulato la concessione del sussidio
dell’assicurazione malattia per l’anno 2003. Nella sua domanda __________ ha
indicato di essere assicurata presso la Cassa Malati __________, di essere
madre di una figlia, __________ nata il __________ 1984, e di essere stata
imposta, per il biennio 2001 – 2002, per un reddito di CHF 28'497.-.
La
richiesta è stata respinta con provvedimento del 28 giugno 2002 e la signora
__________ si è aggravata contro tale decisione con reclamo del successivo 24
luglio 2002 postulando il riesame della situazione ed osservando come la sua
condizione economica non sia mutata.
Con
formale decisione del 5 dicembre 2002 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia
dell’Istituto delle assicurazioni sociali ha respinto il reclamo con le
seguenti motivazioni:
"
(…)
ritenuto che lei per l'anno 2003 deve essere considerata quale
persona sola nel senso dell'art. 26 cpv. 1 lett. b) LCAMal, dal momento che sua
figlia __________ è nata nell'anno 1984;
ritenuto che, con Decreto esecutivo del 26.11.2002, il Consiglio
di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'anno 2003, il reddito
determinante ai fini dell'applicazione della legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie è desunto dalle classificazioni per l'imposta
cantonale del periodo di tassazione 2001/2002, oppure dalla tassazione
intermedia più recente e relativa all'anno di competenza;
osservato che, nel caso specifico, dalla notifica di tassazione
2001/2002 risulta un reddito imponibile pari a fr. 28'497.-,
da cui, giusta l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante
risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito
imponibile per l'imposta cantonale e di un quindicesimo della sostanza
imponibile per l'imposta cantonale eccedente fr. 150'000.-
per le persone sole e fr. 200'000. per le famiglie), un
reddito determinante di fr. 29'000.-;
considerato che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE
26.11.2002, hanno diritto al sussidio le persone sole, il cui reddito
determinante non supera fr. 22'000.-;
decide:
II reclamo contro la decisione del 28 giugno 2002 dell'Ufficio
dell'assicurazione malattia
è respinto."
(cfr. doc. _)
1.2. Con ricorso
del 20 dicembre 2002 __________ evidenzia la necessità del sussidio “di mia
figlia __________ ”, ritenendo necessario un riesame della situazione.
l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia si oppone all’accoglimento del gravame con
osservazioni del 28 gennaio 2003 in cui evidenzia:
"
(…)
Si tratta di gravame ordinario in cui bisogna riferirsi ai dati
fiscali applicabili, qui non contestati.
Da rilevare, inoltre, che la parte ricorrente, in applicazione degli
artt. 26 e 27 LCAMal, deve palesemente essere considerata persona sola.
Nel caso di specie, i dati fiscali applicabili indicano
inequivocabilmente il superamento dei limiti di reddito determinante che
secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato conferiscono il diritto al
sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2003.
A titolo abbondanziale si specifica che il nostro Istituto con
decisione 30 dicembre 2002 ha regolarmente provveduto alla concessione del
sussidio per l’anno 2003 in favore di __________ (nata nel 1984, quindi per
l’anno 2003 non è più possibile considerare la stessa quale figlia giusta
l’art. 27 LCAMal). (cfr. doc. _)
Alla
ricorrente è stata concessa la possibilità di formulare delle osservazioni alla
risposta di causa e di presentare ulteriori elementi di prova.
In
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie.
Questi
valori sono stati ripresi nel DE concernente il calcolo per l’applicazione dei
sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2002 e per l’anno 2003
(art. 1 lett. c D.E. concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei
sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2003, del 26 novembre
2002).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria
o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente
l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
Per il
2003 il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione
2001/2002 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. citato).
Va ancora
rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento
allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono
di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione
relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento
o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per
riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va ancora
osservato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia
data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla
citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione
malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha
richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18
anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli
assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel
caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto
dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero
prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio,
incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e
che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio
non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS).
L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277
CCS).
Se,
raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata,
i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato
l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento
fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi
(art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di la del
compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione.
L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente
al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione
non è trattato dall’art. 27 LCAMal. La legge cantonale di applicazione alla
LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è
considerato/a persona sola.
2.3. Per le
persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo
inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della
famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di
riferimento non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del REgLCAMal:
"
Le persone sole con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio
fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di
riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non
inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale
sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."
Secondo
l’Ordinanza 03 sull’adeguamento delle
prestazioni complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai
sensi della LPC è di CHF 17’300.- annui. In altri termini se, al momento
dell’inoltro della domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla
o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione
doveva verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo
specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF
17’300.- annui.
2.4. Nel caso di
specie __________ ha una figlia che, come rammenta l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia in sede di osservazioni al ricorso (III), è stata correttamente posta
al beneficio del sussidio per l’assicurazione malattia per l’anno 2003, essendo
nata nel 1984, con decisione non prodotta agli atti e che comunque qui non
occorre richiamare. __________ è stata considerata persona sola. I termini
utilizzati dalla legge agli art. 26 e 27 LCAMal sono decisamente chiari ed
esprimono esplicitamente la volontà del legislatore di ritenere – quale persona
sola – la persona celibe o nubile con più di 18 anni (in questo senso l’art. 25
litt. b et c a contrario; art. 26 litt. a, art. 27 LCAMal). Il concetto di
figlio ed i suoi effetti riferiti alla concessione del sussidio con
integrazione nella famiglia non può essere esteso come già rammentato da questo
TCA in una sentenza 18 luglio 2002 inc. 36.2002.46. Non possono quindi essere
considerati figli formanti una famiglia ai sensi dell’art. 25 LCAMal i figli
aventi un’età superiore ai 18 anni anche se in formazione. In caso di progenie
in formazione il legislatore ha previsto la possibilità di ottenere – da parte
del figlio considerato persona sola – la concessione del sussidio quando il
reddito di riferimento della famiglia non sia superiore ai CHF 55'000.-.
Nel caso
di specie il ricorso deve quindi essere respinto. L’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia ha rettamente ritenuti assenti gli estremi, desumibili dalla
tassazione di riferimento (2001 – 2002), per la concessione del sussidio alla
ricorrente quale persona sola. A giusto titolo non è stato ritenuto, alla luce
degli art. 26 e 27 LCAMal, che la signora __________ formasse – unitamente alla
figlia di diciotto anni compiuti - una famiglia nel senso della legge. In
questo caso non poteva più essere considerato il reddito della famiglia quale
reddito determinante ma quello delle persone sole, reddito che purtroppo è
superato.
Come
evidenziato dalla stessa amministrazione la figlia della ricorrente ha
ottenuto, con decisione del 30 dicembre 2002, il sussidio.
Il
ricorso va respinto senza conseguenza di tasse e spese e senza riconoscimento
di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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