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Numero d'incarto:
36.2002.90
Data decisione, Autorità:
12.11.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00090
IR/cd
Lugano
12 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2002 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
considerato che, in fatto ed
in diritto
- con
ricorso per denegata giustizia __________, patrocinata da __________, si è
rivolta a questo TCA esponendo quanto segue:
"
(…)
__________, per conto della signora
__________, ha spedito alla
cassa malati __________ le seguenti fatture:
-
Fattura
__________ / 2.4.2002, della Farmacia __________, spedita alla cassa malati
__________ il 4.4.2002 con tutte le ricette del medico;
-
Fattura
__________ / 2.4.2002, della Farmacia __________, spedita alla cassa malati
__________ il 4.4.2002 con tutte le ricette del medico;
-
Fattura
__________ / 2.5.2002, della Farmacia __________, spedita alla cassa malati
__________ il 3.5.2002 con tutte le ricette del medico;
Nota d'onorario n. __________, emessa
il 16.4.2002 dalla Cassa dei medici per conto
del dr. med. __________, spedita alla cassa malati
__________ il 3.5.2002.
- Visto che
una risposta tardava ad arrivare, in data 13.6.2002 il sottoscritto __________
ha telefonato alla cassa malati __________ per chiedere spiegazioni e per
sollecitare il pagamento.
La risposta
di un'impiegata fu che la signora __________ aveva ancora dei premi e delle
partecipazioni scoperti. A causa di questa situazione, la cassa malati si
rifiutava di rimborsare le fatture alla signora __________.
-
Considerando
questa decisione, oltre che non formale, anche illegale, in data 17.6.2002
__________ ha scritto una raccomandata alla cassa malati __________ (trasmessa
in copia anche all'Ufficio dell'assicurazione malattia, __________) contestando
una simile presa di posizione e, in ogni caso, chiedendo che la stessa venisse
formalizzata.
-
Le fatture
spedite alla Cassa malati __________ sono relative a prestazioni e medicamenti
forniti nel corso del corrente anno. Essendo la signora __________ beneficiaria
di una prestazione complementare dal 1.11.2001, da questo momento tutti i premi
dell'assicurazione obbligatoria di base LaMal sono stati pagati direttamente
dal Cantone.
-
In data
20.6.2002, il capo ufficio dell'Ufficio assicurazione malattia, signor
__________, ci ha scritto una lettera condividendo l'impostazione della
raccomandata di __________ del 17.6.2002 e fornendo indicazioni sulla procedura
da seguire nell'eventualità in cui l'assicuratore non avesse risposto alle
sollecitazioni di pagamento.
-
Siccome la
cassa malati __________ non ha risposto alla raccomandata del 17.6.2002, in
data 24.7.2002 __________ ha spedito l'ultimo sollecito di pagamento, chiedendo
il rimborso delle fatture (elencate al punto n. 1) o, in alternativa, di
emanare una risoluzione entro il 9 agosto 2002.
-
Dobbiamo
purtroppo constatare che il termine fissato per il rimborso o per una presa di
posizione (9 agosto 2002) è scaduto infruttuoso." (cfr. doc. _)
- che
l'assicuratore ha preso posizione in merito nei seguenti termini:
"
(…)
In base ali' articolo 42, capoverso 1° della legge federale
sull'assicurazione malattia (LAMal), tranne convenzione contraria tra gli
assicuratori ed i fornitori di prestazioni, l'assicurata è il debitore della
rimunerazione nei confronti dei fornitori di prestazioni. In questo caso
l'assicurata ha il diritto di essere rimborsata dal suo assicuratore (sistema
del terzo garante).
Alla lettura di questa disposizione, constatiamo che gli
assicuratori malattia non sono sottoposti ad alcun termine per il rimborso
delle prestazioni. Nella misura in cui l'assicurata resta il debitore della
rimunerazione della prestazione, è tenuta ad evadere personalmente il suo
obbligo e a saldare le sue fatture prima della loro scadenza. In caso di non
esecuzione del suo obbligo o di diffida, deve sostenere delle eventuali spese
supplementari, come interessi di mora, spese di sollecito o altro.
In questo caso, l'intimata riconosce di non aver dato il seguito
che conviene a questa pratica e si impegna quindi a rimborsare al più presto le
fatture, previa deduzione della franchigia e/o aliquota legale del 10% e ciò
dovrebbe rendere nullo l'oggetto del ricorso."
(cfr. doc. _)
- che il
giudice delegato ha chiesto all'amministrazione di volere dare seguito alla
promessa contenuta nella risposta di causa (doc. _ e _) ed in data 17 ottobre
2002 __________ ha trasmesso al TCA copia di un conteggio 7 ottobre 2002
allestito da __________ da cui si desume come le fatture della Farmacia
__________ per prestazioni avvenute il 16.01.2002, dal 28.02. al 1.3.2002, dal
15 al 25.4.2002 e dal 13.5 al 31.5.2002 nonché le fatture del dott. __________,
per cure prestate dal 10.1. al 26.3.2002 e della dott.ssa __________ per cure
dal 27.2 al 24.4.2002 sono state riconosciute.
ha quindi riconosciuto un importo complessivo di CHF 2'817,35 in favore della
ricorrente.
- che, con
il medesimo conteggio 7 ottobre 2003 l'assicuratore ha formulato, all'indirizzo
della signora __________ una comunicazione importante del seguente tenore:
"
Wichtige Mitteilung
Die von __________ geschuldeten Leistungen werden
verrechnet mit unseren Forderungen, die Sie noch nicht beglichen haben. Die
Verrechnung erfolgt, sofern hierdurch Ihr Existenzminimum nicht beeinträchtigt
wird. Andernfalls bitten wir Sie, uns innert 10 Tagen den Nachweis dieses
Sachverhalts zu erbringen (Bestätigung des Betreibungsamtes)." (cfr. doc.
_)
cui
l'assicurata ha reagito con lettera 17 ottobre 2002 del seguente tenore:
" in
riferimento al vostro conteggio delle prestazioni del 7.10.2002,
siamo purtroppo costretti a sollevare nuove obiezioni. In effetti,
nel conteggio affermate che quanto dovuto alla signora __________ verrà
compensato con crediti per premi o prestazioni che voi vantate nei confronti
della signora __________. Questo ci lascia al quanto
perplessi, in quanto ciò è espressamente vietato dalla Legge di applicazione
della Legge federale sull'assicurazione malattie. In effetti, l'art.
22 della Legge cantonale prevede quanto segue:
"Nei confronti delle persone soggette all'obbligo
d'assicurazione e per le prestazioni obbligatorie di legge,
l'assicuratore non può:
[..] c) praticare la compensazione dei crediti scoperti con la
trattenuta di prestazioni a favore dell'assicurato."
Con la presente vi chiediamo quindi di emettere una decisione formale."
(cfr. doc. _)
-
che
l'amministrazione ha emesso un nuovo conteggio datato 14 ottobre 2002 in cui
indica che l'importo di CHF 2'817,35 sarà inviato "auf Ihr Bankconto"
(doc. _)
-
che
successivamente __________ ha emanato scritto "decisione" del
seguente tenore:
"
Gli articoli 80 e 85 della Legge
sull'assicurazione (LAMal) sono in
vigore dal 1° gennaio 1996 e sono quindi
applicabili in questo caso. Nell'ipotesi in cui l'assicurato non accetti la
decisione della cassa, quest'ultima deve confermarglielo per iscritto se ne ha
fatto espressamente richiesta.
Questa decisione può essere contestata entro 30
giorni per via d'opposizione presso l'assicuratore che l'ha ratificata.
La Sig.ra __________, per il tramite di __________ di __________, il 12
agosto 2002 chiede al Tribunale Cantonale delle assicurazioni di Lugano di
pronunciarsi in merito a delle fatture (elencate nello scritto) impagate da
parte di __________.
Il Tribunale, in data 14 agosto 2002 ordina a __________ di presentare una
risposta di causa.
- Con
conteggio del 14 ottobre 2002 tutte le fatture indicate nello scritto del 12
agosto 2002 sono state rimborsate.
Se lei ritiene che questa decisione leda i suoi
diritti, può impugnare quest'ultima per via d'opposizione entro trenta giorni
dalla sua notifica, presso l'amministrazione centrale della nostra cassa,
__________, ed esigere da quest'ultima di rendere una decisione suscettibile di
ricorso presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. Scaduto il termine
di trenta giorni, che non può essere prolungato, la presente lettera verrà come
decisione definitiva." (cfr. doc. _)
-
che, alla
luce della documentazione prodotta il ricorso appare divenuto privo d'oggetto e
può essere stralciato come anche richiesto dalla ricorrente con il suo scritto
8 novembre 2002;
-
che
__________ ha quindi dato seguito, nelle more della procedura, ai suoi
incombenti ed ha emanato il conteggio relativo alle sue prestazioni e versato
le prestazioni dovute. Il ricorso perde quindi ragione d’essere e il
rappresentante della ricorrente ha comunicato il ritiro del gravame. Alla luce
di quanto precede la procedura va stralciata dai ruoli senza carico di tasse e
spese e senza riconoscimento di ripetibili in questa sede;
decreta
1.- il ricorso
è stralciato dai ruoli;
2.- non si
percepiscono né tasse né spese;
3.- intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge;
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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