AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2002.86
Data decisione, Autorità:
26.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00086
IR/sc
Lugano
26 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 22 luglio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 5 luglio 2002 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con atto
datato 26 ottobre 2001 __________, 1966, coniugato con __________ e padre di
__________ e di __________, ha postulato la concessione del sussidio per il
pagamento dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria per l’anno 2002.
__________ ha indicato di essere salariato ed al momento della richiesta del
sussidio egli non era in possesso di “dichiarazione fiscale”. In una lettera
accompagnatoria il qui ricorrente ha rammentato di essere stato “ospite” del
Penitenziario __________ senza svolgimento di attività. Il signor __________ ha
prodotto i certificati di salario “del corrente anno” in uno con le polizze
assicurative degli assicuratori __________ e __________.
Dal
certificato di salario firmato da __________ risulta che il ricorrente ha
percepito complessivamente – per il periodo da luglio a settembre 2001 – CHF
7'000.- lordi. Agli atti dell’amministrazione è pure allegata una attestazione
di salario della signora __________ dalla quale si desume che, per il periodo
dal febbraio al settembre 2001, essa ha percepito dalla __________, salari per
complessivi CHF 14'700.- lordi.
In data
8 gennaio 2002 l’Ufficio dell’Assicurazione Malattia ha comunicato all’assicurato
che, stante l’assenza di una decisione di tassazione, una decisione in merito
al sussidio sarebbe stata emanata successivamente alla notifica di tassazione
1999/2000.
Il 6
febbraio 2002 __________ ha ribadito la sua richiesta di sussidio indicando il
periodo di carcerazione dal 1999 al 25 agosto 2001, indicando di avere iniziato
una attività lucrativa dall’estate 2001 ed osservando di non avere ottenuto una
decisione di tassazione per il periodo di interesse. Allo scritto il signor
__________ ha annesso un attestato di salario aggiornato per la sua attività
presso __________ da cui si desume il conseguimento di un reddito lordo, dal
luglio al dicembre 2001, di CHF 16'000.-. Pure per la moglie __________ è stato
prodotto un certificato di salario aggiornato al dicembre 2001 da cui si desume
che, per il periodo dal febbraio al dicembre 2001, la signora __________ ha
conseguito un salario di CHF 22'750.-.
1.2. Avverso la
decisione negativa dell’ufficio __________ ha formulato reclamo esprimendosi in
questi termini:
"
(…)
Siamo consci che il reddito determinante per le
famiglie ammonta a sfr. 34'000.--, ma questo valore fa riferimento ad una
tassazione, ove è stato posto reclamo, sul periodo di lavoro 1997/98. La nostra
situazione finanziaria oggi è completamente modificata, e con i redditi odierni
percepiti siamo abbondantemente sotto il limite sopra imposto, di conseguenza
dovremmo ricevere il sussidio.
A comprova di questa tesi vi è il fatto che, per
l'anno 2001 la domanda di sussidio è stata richiesta dalle autorità sociali del
Penitenziario, e la stessa fu stata accolta. Ora in una situazione analoga ci
viene respinta. (…)" (Doc. _)
L’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia ha respinto l’impugnativa con le seguenti
motivazioni:
"
(…)
stabilito che, dalla documentazione prodottaci in
conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) Reg. LCAM (accertamento del
reddito lordo in caso di diminuzione importante dello stesso rispetto al
reddito lordo desunto dalla tassazione fiscale applicabile, nel caso di specie
quella relativa al biennio fiscale 1999/2000), al momento dell'istanza di
sussidio risulta un reddito lordo mensile medio di fr. 5'879.35 (tenuto conto
del suo salario lordo mensile medio e di quello di sua moglie comprensivi della
tredicesima mensilità e degli assegni per i figli);
osservato che, dopo conversione del reddito lordo
mensile medio di fr. 5'879.35 in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72
Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per le famiglie
con due figli, risulta un reddito determinante pari a fr. 38'000.--;
ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett.
c) DE 06.11.2001, hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito
determinante non supera fr. 34'000.--;
d e c i
d e:
il reclamo contro la decisione del 30 aprile 2002
dell'Ufficio dell'assicurazione malattia
è r e
s p i n t o."
(Doc. _)
1.3. Insoddisfatto
della decisione dell’amministrazione __________ ha impugnato la decisione su
reclamo dinanzi al TCA con atto del 22 luglio 2002 in cui indica come il suo
reddito imponibile dovrebbe ammontare a CHF 17'000.- ca. Egli chiede quindi la
concessione del sussidio.
All’accoglimento
del gravame si oppone l’amministrazione con le seguenti osservazioni:
"
(…)
Trattasi di una situazione in cui, sulla scorta
degli accertamenti effettuati, risulta applicabile l'art. 67 lett. m) Reg.
LCAM.
La normativa in oggetto prevede la possibilità di
definire il diritto al sussidio a prescindere dai dati fiscali in caso di
diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili. Per volontà del legislatore, tale normativa
è stata introdotta nell'ambito delle disposizioni di diritto cantonale
applicabili nell'assicurazione sociale contro le malattie, onde permettere la
definizione del diritto al sussidio sulla base della situazione economica più
recente per gli assicurati che hanno avuto un peggioramento della propria
condizione economica rispetto a quanto esposto in sede fiscale.
Il reddito lordo annuo della parte ricorrente
accertato al momento dell'istanza di sussidio (ottobre 2001) ammonta
complessivamente a fr. 70'551.25 (cfr. allegati al doc. n° _ - periodo
considerato agosto-dicembre 2001; salario annuo marito: 2'769.25 x 13 = 36'000.25;
salario annuo moglie: tot. salari 08.12-12.12 12'615: 5 x 13 = 32'799.--;
assegni per i figli: 146.-- x 12 = 1'752.--), il che risulta essere
inferiore al reddito esposto ai fini della notifica di tassazione 1999/2000
(cfr. doc. _).
Il reddito lordo mensile medio della controparte
ammonta a fr. 5'879.30 (fr. 70'551.25 : 12) il che, dopo la relativa
conversione in reddito imponibile annuo sulla base delle tabelle ufficiali di
conversione (art. 72 cpv. 1 Reg. LCAM) risulta essere superiore al limite che
conferisce il diritto al sussidio a tutti i componenti della famiglia (fr.
34'000.--, art. 1 lett. c) DE 06.11.2001), mentre consente di beneficiare del
sussidio in favore del secolo figlio giusta l'art. 1 lett. g) DE 06.11.2001,
come del resto già indicato alla controparte in sede di decisione su reclamo
(pag. 2).
Contrariamente a quanto richiesto dalla
controparte nel suo atto ricorsuale, la dichiarazione d'imposta 2001/2002 non
può essere considerata per la definizione del diritto al sussidio per l'anno
2002 (cfr. sentenza TCA __________).
Dall'atto di reclamo datato 15.05.2002 del
ricorrente (doc. _) si evince come lo stesso ha inoltrato reclamo avverso la
notifica di tassazione 1999/2000 ed ha richiesto l'emissione di una tassazione
intermedia.
Al riguardo la parte convenuta specifica che il
ricorrente dopo l'emissione della notifica di tassazione 1999/2000 su reclamo o
in caso di emissione di tassazione intermedia, da cui dovesse risultare un
reddito determinante inferiore al limite di fr. 34'000.--, avrà la possibilità
di chiedere la revisione della sua pratica di sussidio per l'anno 2002."
(Doc. _)
Al
ricorrente è stata offerta la possibilità di chiedere l’assunzione di nuove
prove. Il giudice delegato ha acquisito copia della dichiarazione fiscale
1999/2000 e della relativa notifica di tassazione (non definitiva).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio
Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato
in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAmal.
Per il
2002, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione
1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 6.11.2001).
Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore
ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il
Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale
sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999
avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare
nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
Per quanto d’interesse nella presente procedura
appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma
del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al
medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.
Va qui evidenziato come la possibilità data
all’amministrazione, nei casi specificatamente fissati dal Regolamento, di
fissare autonomamente il reddito, è complemento della possibilità lasciata
aperta con l’espressione “di regola” all’art. 30 LCAMal che permette così
all’autorità amministrativa di adottare quegli atti adeguati agli scopi che il
legislatore ha voluto conseguire con l’adozione delle norme. Il legislatore ha
voluto fissare i parametri per la concessione del sussidio vincolandoli ad
importi desumibili dalle decisioni di tassazione ma, per evitare l’eccessivo
rigore che tale applicazione dei valori avrebbe potuto causare in caso – ad
esempio – di significativa modifica della situazione economica dell’assicurato,
è stato adottato il correttivo dell’art. 31 LCAMal specificato nel relativo
regolamento d’applicazione.
Nel caso concreto occorre verificare il
sussistere dei presupposti dell’art. 67 litt. m RegLCAMal. Il reddito lordo cui
ci si deve riferire secondo detta norma é quello più recente e percepito nel
corso dell’anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche
il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l’adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
“Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell’assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell’istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l’assicurato richiede il sussidio soggettivo”, nell’ottica di
tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica della
diminuzione importante del reddito sono, se possibile, i dati dell’anno per il
quale il sussidio è chiesto, che vanno posti a raffronto con i dati ritenuti nella
tassazione di riferimento.
Occorre
domandarsi se, alla luce del tenore dell’art. 31 litt. c) LCAMal che prevede
l’accertamento del reddito determinante “in altri casi particolari”, la delega
del legislativo all’esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con
l’adozione dell’art. 67 RCAMal. Il problema è stato risolto in una recente
sentenza di questo TCA (cfr. STCA del 6 febbraio 2002 nella causa _.,
__________).
Va subito
rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente
ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge.
La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento
per “altri casi particolari”. Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg.
LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare
l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali,
il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza
giudiziaria o di fatto (se assente la tassazione applicabile), la cessazione
dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione
temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora
quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo
almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto
elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone
interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi
specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI
rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza
sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza
finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di
un figlio, ad esempio, manca in questo contesto. Tale assenza non è stata
ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione.
Il Consiglio di Stato ha considerato
nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono
direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere,
conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che
cagionano una spesa. La nascita di un figlio (evento considerato nella sentenza
6 febbraio 2002 citata), pur comportando un aumento delle spese per il
mantenimento, non è stata ritenuta come avente incidenza nel reddito della
persona interessata (anzi è stata considerata semmai positivamente per
l’erogazione dell’assegno per i figli in virtù della LAF).
Questo TCA ha quindi considerato come non si
possa ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente
fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile.
Va ancora rilevato che l’esistenza di situazioni
fattuali particolari che impongono particolare esame non possono essere risolte
considerando parametri di valutazione diversi da quelli voluti dal legislatore
rispettivamente dall’esecutivo per delega del legislatore. In altri termini non
si può fare riferimento ad una tassazione diversa da quella prevista, invocando
il principio di proporzionalità o particolari difficoltà di natura economica.
In presenza di una significativa diminuzione del reddito dopo la tassazione di
riferimento occorre far capo alla procedura voluta dal legislatore e quindi
procedere alla verifica del guadagno lordo conseguito ed in caso di diminuzione
rispetto al guadagno lordo ritenuto in sede di tassazione emessa per il periodo
di riferimento, si procederà alla conversione del nuovo e più recente reddito
lordo al reddito imponibile secondo l’utilizzo obbligatorio di specifiche
tabelle. In questo modo appare rispettato, come detto, il principio di
proporzionalità ed anche quello della parità di trattamento (in questo senso la
sentenza TCA 3 giugno 2002 inc. __________ in re _).
2.3. Nel caso
concreto __________ si è visto intimare una decisione di tassazione l’8 aprile
2002 dalla quale risulta un reddito imponibile di CHF 176'494, composto da CHF
90’000.- derivanti da reddito da lavoro, CHF 58'626.- da reddito della
sostanza, CHF 100'000.- reddito d’altra fonte, per un reddito complessivo lordo
di oltre 240'000.-. Il reddito imponibile ritenuto appare decisamente superiore
ai parametri più sopra evocati (34'000.-). La decisione di tassazione non è definitiva
ma è oggetto di reclamo da parte del contribuente. Come rettamente ha
evidenziato l’amministrazione nella risposta di causa il raffronto del reddito
lordo dichiarato nell’ambito della dichiarazione fiscale per il periodo
1999/2000 del ricorrente con il guadagno conseguito successivamente alla sua
liberazione dopo il periodo di detenzione, appare significativo. In effetti,
come dimostrato dalla documentazione prodotta dallo stesso __________
all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia rispettivamente a questo TCA, risulta
che la famiglia del ricorrente ha conseguito nel corso del 2002 un reddito
lordo così composto:
CHF
18'000.- guadagnati da __________ nei mesi da gennaio a giugno 2002;
CHF
10'550.- guadagnati da __________ nei mesi da gennaio ad aprile 2002.
Questo
reddito rapportato su base annua, ossia su 12 mesi siccome dalla documentazione
agli atti non risulta che i signori __________ beneficino del versamento di una
tredicesima, conduce a ritenere un guadagno lordo annuo di CHF 67'650.- cui
vanno aggiunti gli assegni famigliari per CHF 1'756,80 (ossia CHF 146,40 x 12)
per un totale di CHF 69'406,40.
Va
rammentato che affinché possa essere ritenuta una diminuzione importante del
reddito occorre che il reddito lordo subisca una significativa modifica verso
il basso. In una recente sentenza di questo TCA è stato ritenuta importante una
diminuzione del reddito del 16% (cfr. STCA del 31 ottobre 2001, nella causa A,
36.2001.75). Nel caso concreto il reddito lordo indicato nella dichiarazione fiscale
è più del triplo di quello del periodo di riferimento riportato su base annua.
L’amministrazione ha rettamente ritenuto di dovere accertare autonomamente il
reddito lordo mensile conseguito dal ricorrente e di convertirlo poi in reddito
determinante secondo l’uso delle tabelle specificatamente allestite ed il cui
uso è obbligatorio.
Il
reddito di CHF 69'406,40 diviso per 12 mensilità permette di ritenere un lordo
mensile di 5'783,90. Questo importo convertito (art. 72 Reg. LCAMal) conduce ad
un reddito determinante di CHF 37'000.- (riferito a coniugati con 2 figli).
La
decisione della Cassa va quindi protetta ed il ricorso va respinto nonostante i
rilievi del ricorrente
Visto
l’esito del gravame non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster