AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2002.81
Data decisione, Autorità:
19.11.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00081
cr/sc
Lugano
19 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 luglio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 3 luglio 2002 emanata da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
assicurato contro le malattie presso la Cassa malati __________.
In data 5
settembre 2001 la Cassa malati ha fatto notificare a __________ un precetto
esecutivo tramite il quale gli è stato chiesto il pagamento dei premi arretrati
concernenti i mesi da luglio a dicembre del 2000 e da marzo a giugno del 2001,
nonché le partecipazioni ai costi, per un importo complessivo di fr. 2'799.10
oltre fr. 70 per spese amministrative (cfr. doc. _).
Contro il
predetto precetto esecutivo __________ ha sollevato opposizione.
1.2. Con
decisione formale dell'8 marzo 2002, la __________ ha rigettato l'opposizione
presentata dall'assicurato (cfr. doc. _).
In
seguito alla reazione di __________ la Cassa ha emanato, in data 3 luglio 2002,
una decisione su opposizione tramite la quale ha confermato la propria
posizione (cfr. doc. _).
L'assicurato
è tempestivamente insorto contro la predetta decisione con ricorso del 16
luglio 2002, rilevando quanto segue:
"
da anni sto "lottando" con i vari
organismi della Cassa malati __________ del nostro Cantone non per i motivi
descritti nella lettera - decisione del 3.7.2002, in cui si ripete
continuamente la mia opposizione al pagamento di arretrati (fr. 1'899.10) a
causa di una situazione finanziaria "disperata".
Trovo incredibile e incomprensibile come questo
scritto banalizzi e dimentichi il vero motivo della mia "lotta".
Sono stato gravemente malato di depressione per
più di 20 anni.
Mi sono curato in Italia, a __________ con il
prof.dott. __________.
Non avevo nessun'altra scelta finchè nel momento
più grave, più tragico della mia malattia ebbi la fortuna, l'insperata
possibilità di curarmi con uno psichiatra-psicoanalista di immensa competenza
professionale e umanità.
La cura mi costò attorno a 100'000 franchi.
Il comportamento della "mia cassa
malati" fu, a mio avviso, di tale "sordità",
"passività", potrei dire menefreghismo e non ascolto da farmi
decidere di chiedere di essere ascoltato da un'Autorità, non certo per i
1'899.10 franchi ma per il comportamento della Cassa malati e, di riflesso,
della mia dolorosa, umiliante, incredibile esperienza. E ne ritrovo risposta
nella lettera - decisione del 3.7.2002 alla quale mi oppongo con la stessa
speranza di essere almeno ascoltato da qualcuno. (…)" (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 2 settembre 2002 la Cassa ha proposto la reiezione del gravame,
nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'assicurato al precetto
esecutivo, rilevando in particolare:
"
(…)
1.1 Il
ricorrente è affiliato alla __________ presso la quale è assicurato per le cure
medico-sanitarie. Per l'anno 2000 il premio mensile ammontava a fr. 245.60. Per
l'anno 2001 il premio ammontava a fr. 273.90.
1.2 Constatata l'esistenza di arretrati nel pagamento dei premi
relativi ai mesi per il periodo da luglio a dicembre 2000 per un importo totale
di fr. 1'473.60 (6 mesi x 245.60), e di fr. 1'095.60 (4 mesi x 273.90) per il
periodo da marzo a luglio 2001, nonché per le partecipazioni di complessivi fr.
204.90 (per prestazioni del 31.03. e 17.05.2000, prestazioni prelevate dalla
farmacia __________ e la farmacia __________), dopo aver sollecitato invano il
ricorrente, la convenuta promuoveva nei confronti del ricorrente una procedura
esecutiva per l'importo di fr. 2'799.10 (importo comprensivo di fr. 25.- quali
spese) oltre alle spese esecutive (fr. 70.-- spese del PE e altre). La
procedura sfociava nel PE nr. __________ dell'Ufficio di esecuzione e fallimento
di __________ del 05.09.2001.
1.3 Contro l'esecuzione il ricorrente presentava opposizione.
1.4 Con
formale decisione dell'08.03.2000 la convenuta condannava il ricorrente al
pagamento dell'arretrato di fr. 1'899.10 e alle spese. L'opposizione del ricorrente
all'esecuzione nr. 561854 del 06.09.2001 veniva rigettata.
1.5 Avverso tale decisione in data 04.04.2002 il ricorrente
presentava opposizione.
Nello scritto il ricorrente esponeva la propria situazione
finanziaria difficile, sostenendo di aver un diritto a poter esporre la sua
situazione cosiddetta "disperata". Il ricorrente non ha però
contestato né l'esistenza né la fondatezza del debito affermato a suo carico.
1.6 Con decisione su opposizione del 03.07.2002 la convenuta
respingeva l'opposizione del ricorrente. Avverso tale decisione il ricorrente
interponeva tempestivamente ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(TCA) adducendo essenzialmente gli argomenti esposti in occasione della
procedura di opposizione. Il ricorrente non contesta l'esistenza degli
arretrati escussi dalla convenuta.
- I considerandi
2.1 Nella fattispecie il ricorrente non contesta la procedura
esecutiva avviata, tantomeno contesta l'esistenza degli arretrati di premi e
delle partecipazioni. Alla convenuta chiede soltanto comprensione per la sua
situazione finanziaria.
2.2 L'assicuratore fissa i premi dei propri assicurati, con la
possibilità di graduarli a livello cantonale e regionale (cfr. art. 61 cpv. 1 e
2 LAMal). Secondo l'art. 61 cpv. 3 LAMal sino al compimento dei 18 anni
dell'assicurato, l'assicuratore deve prevedere premi inferiori a quelli per
adulti; l'assicuratore è inoltre legittimato a stabilire detti premi inferiori
anche per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il 25.esimo anno d'età e
sono in formazione. Le tariffe dei premi necessitano inoltre dell'approvazione
del Consiglio federale (art. 64 cpv. 4 LAMal). I premi vanno di regola pagati
mensilmente (art. 90 OAMal).
2.3 Nell'ambito del principio dell'ufficialità, la convenuta ha
riesaminato l'esistenza e l'entità del debito ed ha rilevato che il ricorrente,
al 17.09.2001, 02.10.2001 e 02.11.2001 ha saldato complessivamente fr. 900.--.
Deducendo tale importo dal debito escusso nei confronti del ricorrente di fr.
2'799.10 i suoi arretrati per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie ammontano a tutt'oggi a fr. 1'899.10 importo comprensivo delle spese
d'incasso di fr. 25.--. Inoltre il ricorrente è tenuto a pagare l'anticipo
spese d'esecuzione di fr. 70.-- (art. 68 1 legge federale sulla esecuzione e
sul fallimento). Quindi l'importo scoperto, rispettivamente il debito a carico
del ricorrente è di complessivi fr. 1'969.10 (compresi fr. 70.- del precetto
esecutivo):
Premi
arretrati dal 01.07. bis 31.07.2000 6 x fr. 245.60 = fr. 1'473.60
Premi arretrati dal 01.03. bis
30.06.2001 2 x fr. 273.90 = fr. 1'095.60
Partecipazione per prestazioni del
31.03.2000 fr. 193.35
(messi a conto alla franchigia 2000)
Partecipazione per prestazioni del
17.05.2000 fr. 11.55
(messi a conto alla franchigia 2000)
Spese di richiamo fr.
25.00
Subtotale fr. 2'799.10
./. acconto del 17.09.2001 fr. 300.00
./. acconto del 02.10.2001 fr. 300.00
./. acconto del 02.11.2001 fr. 300.00
Totale scoperto fr.
1'899.10
=========
2.4 In virtù dell'art. 79 LEF, nel caso in cui il debitore ha
sollevato opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la
propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa.
Se invece il credito è fondato su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere al giudice il rigetto dell'opposizione ai sensi degli art. 80 cpv.
1 e 81 LEF. Secondo l'art. 88 cpv. 2 LAMal le decisioni e le decisioni su
opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in contanti o a
fornire una cauzione, sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi
dell'art. 80 LEF.
Secondo la giurisprudenza, può
chiedere direttamente il proseguimento dell'esecuzione, senza dover seguire la
procedura di rigetto d'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF, il creditore che,
senza precedente titolo di rigetto d'opposizione, ha avviato l'esecuzione e
che, successivamente, a seguito di opposizione, ha ottenuto nell'ambito della
procedura ordinaria un titolo definitivo di rigetto d'opposizione a norma
dell'art. 79 LEF; ciò vale anche quando una decisione ai sensi dell'art. 79 LEF
proviene da un'autorità o da un tribunale amministrativo della Confederazione o
dal Cantone in cui l'esecuzione è stata proposta (DTF 119 V 329 e segg., con
rif. a DTF 107 111 62). Se l'esecuzione riguarda una pretesa fondata sul
diritto pubblico di competenza di un'autorità amministrativa, per procedura
ordinaria ai sensi dell'art. 79 LEF s'intende il far valere la pretesa dinanzi
a tale autorità (DTF 119 V 329 e segg. Con rif. a DTF 75 11146). Nel campo
dell'assicurazione sociale, è considerato giudice ordinario ai sensi dell'art.
79 LEF, competente ai fini della materiale decisione sull'abrogazione
dell'opposizione, l'autorità amministrativa deliberante in prima istanza,
l'autorità cantonale di ricorso, rispettivamente il Tribunale federale delle
assicurazioni (DTF 119 V 332, 109 V 51, 107 111 65 segg.). Da ciò ne deriva
che, per quanto riguarda le loro pretese nell'ambito dell'assicurazione
malattie sociale, le casse malati, per principio, avviano l'esecuzione senza
essere in possesso di un titolo di rigetto d'opposizione cresciuto in giudicato
e, in caso di opposizione, emettere successivamente una decisione formale (vedi
art. 80 LAMal) per poter procedere con l'esecuzione dopo che la stessa sarà
passata in giudicato.
2.5 Con
l'opposizione il ricorrente rimprovera alla convenuta di non aver considerato
la propria situazione finanziaria difficile. In merito ai problemi economici
sollevati dal ricorrente a giustificazione dell'impossibilità a pagare i premi
assicurativi va ricordato che tale motivo non è prettamente di pertinenza della
cassa malati, e deve essere semmai risolto in altri ambiti delle assicurazioni
sociali. Inoltre va ricordato, che la convenuta ha considerato i problemi
finanziari del ricorrente stipulando in passato con il ricorrente un pagamento
rateale, che il ricorrente non ha rispettato. Ne discende che la convenuta si è
vista costretta ad escutere lo scoperto del ricorrente.
2.6 Secondo l'art. 68 cpv. 1 della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento (LEF) le spese d'esecuzione sono a carico del debitore. Le spese del
precetto esecutivo notificato al ricorrente ammontano a fr. 70.--.
Il ricorrente è tenuto a sostenere tali spese ai sensi della suddetta norma di
legge.
2.7 In
conclusione, il ricorrente è condannato a pagare alla convenuta l'importo di fr. 1'899.10 per premi e partecipazioni dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie arretrati (importo comprensivo di fr. 25.-- quali spese d'incasso), oltre alle spese del precetto
esecutivo di fr. 70.--." (Doc. _)
1.4. Con scritto
del 9 settembre 2002 l'assicurato ha osservato:
"
La __________ non ha modificato di una virgola
il suo dire, dimenticando quanta sofferenza, quanta indifferenza, quante
umiliazioni, quanto disinteresse sta dietro le cifre (franchi) e le diverse
prassi per ottenerli.
Di fatto non ho mai contestato quello che
scrivono perché è lo specchio preciso del comportamento nei miei confronti.
Sono stato gravemente ammalato, per anni, di
depressione. Ho perso il lavoro e sono passato dal 1981 (credo) al 1989 al
beneficio invalidità al 100%. Ho richiesto io stesso la rinuncia all'AI per
provare a riprendere il lavoro (dott. __________, psichiatra, __________).
Mi sono curato a __________, con il prof.
__________ per diversi motivi: conoscevo (per lavoro - supervisione) il
professore; sono "crollato" nella situazione più nera e dolorosa,
senza possibilità di cura in Ticino perché impiegato nel __________ e anche
perché conoscevo più o meno quasi tutti gli specialisti ticinesi.
La fiducia, la stima, la possibilità di essere
curato dal Prof. __________ erano, ai miei occhi, realtà incredibile. Il
professore è uno psichiatra-psicoanalista di grande competenza professionale:
il medico che augureresti, cercheresti per la persona cara che ne ha bisogno.
Una cura lunghissima e anche molto costosa
(100'000 franchi). La __________ non mi ha versato un solo cts. Non ha mai
dedicato un secondo alla mia situazione di salute, personale, familiare,
finanziaria.
Una persona ci fu: il direttore di __________
(non ricordo il nome) dopo che la Direzione generale mi disse che lui aveva la
possibilità di fare. Questo signore mi ascoltò in uno dei momenti più duri
della mia malattia. Probabilmente si commosse o si spaventò.
Mi disse: (e sento ancora le sue parole) signor
__________, ho capito - mi lasci fare; la aiuterò … ne sia certo.
La richiamo io, mi creda, fra 48 ore.
Quel signore l'ho risentito dopo 4 mesi circa
(intanto gli avevo scritto più volte). Signor __________, mi scusi, mi scusi
tanto … sì è vero … l'ho dimenticato.
Poi scomparve dalla Sede di __________.
Ora, onorevole signor Giudice, dopo anni sono
qui, quasi come un bambino che aspetta Babbo Natale.
Non riesco a risolvere questo mio dolore interno.
Ho un bisogno di giustizia, di comprensione, di pace.
In un primo momento immaginai che la __________
mi trattasse "male" per paura che chiedessi una percentuale di
riconoscimento del mio diritto di curarmi, anche se all'estero.
Oggi spero di non dover pagare gli arretrati e un
segno di umana comprensione." (Doc. _)
1.5. Le parti
sono state convocate ad una udienza fissata per venerdì 20 settembre 2002
(cfr. doc. _).
Alla data stabilita, il ricorrente si è
regolarmente presentato, mentre invece la Cassa non ha dato seguito,
ingiustificatamente, alla convocazione del TCA, senza preoccuparsi nemmeno di
avvertire il Tribunale della propria assenza.
Il giudice delegato ha quindi ricordato alla
Cassa l'importanza di prendere parte alle udienze di discussione presso il TCA,
al fine di trovare una possibile soluzione e per recepire di persona le
argomentazioni del ricorrente (cfr. doc. _).
Con scritto del 24 settembre 2002 la Cassa,
scusandosi con il Tribunale per l'assenza all'udienza del 20 settembre 2002, ha
osservato:
"
(…)
Abbiamo provveduto a prendere contatto con
l'assicurato per porgere le nostre scuse. In occasione al colloquio telefonico,
il Signor __________, pur non contestando l'esistenza del debito affermato a
suo carico, ci ha chiesto il consentirgli un pagamento rateale dei premi
arretrati, oggetto della succitata vertenza. Dopo avere ascoltato l'assicurato,
gli abbiamo comunicato di essere disposti a concedergli un pagamento
dilazionario dei premi arretrati." (Doc. _)
Infatti, con lettera del 24 settembre 2002, la
Cassa ha comunicato all'assicurato:
"
Come discusso telefonicamente, Le confermiamo
che siamo disposti a concerderLe un pagamento dilazionato dei premi arretrati
di complessivamente CHF 1'899.10, oggetto della vertenza pendente davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, TCA (Incarto n. __________). Come
d'accordo le singole rate ammonteranno a CHF 200.-- mensili.
Non appena saremo in possesso della sentenza del
TCA, che si esprimerà sull'entità del debito, ci impegneremo a procedere come
concordato." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se __________ deve pagare i
premi e le partecipazioni ai costi chiesti con la decisione impugnata.
2.3. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore
riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore
può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e
le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono
possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).
Per gli
assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare
un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore
(adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non
hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).
L'ammontare
dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve
essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni
possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la
loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv.
4).
L'art. 90
OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.
2.4. Giusta
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
Secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a
della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU
1997 2435, in precedenza fr. 150). L'importo annuo massimo dell'aliquota
percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600
franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e
dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).
A norma
dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure
medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la
quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella
prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie
opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a fr. 400, 600, 1200 e 1500
(cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli
assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita
questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.
2.5. Va anzitutto
rilevato che l'insorgente non ha mai contestato di essere debitore dei premi e
delle partecipazioni ai costi chiesti dalla __________ (cfr. doc. _ e doc. _).
Egli ha
contestato unicamente il modo di agire della propria Cassa malati, totalmente
sorda e indifferente, a detta del ricorrente, nei confronti della sua vicenda
personale travagliata (cfr. doc. _).
Egli
infatti, psicologo e psicoterapeuta, attivo professionalmente nel Canton
Ticino, a un certo punto della propria vita si è trovato confrontato con una
grave depressione, che lo ha portato ad affrontare delle lunghe e costose cure
a __________, dal Prof. __________. Questa scelta dell'assicurato di curarsi in
Italia è stata dettata dalla necessità - vista la professione esercitata, che
gli ha fatto conoscere e avere contatti con tutti gli specialisti attivi nel
Canton Ticino - di affidarsi alle cure di uno specialista di grande competenza
professionale e umanità, il prof. __________ appunto, esterno rispetto
all'ambiente lavorativo usuale dell'assicurato, che poteva fornirgli un aiuto
concreto e nel quale l'assicurato riponeva grande stima e fiducia.
Il ricorrente è stato in cura presso lo
specialista dapprima dal 1980 al 1987 e successivamente, durante il periodo
compreso fra il 1994 e il 1997 (cfr. doc. _).
Dal 1981 al 1988 circa l'assicurato è stato posto
al beneficio di una rendita AI al 100%, prestazioni alle quali in seguito ha
rinunciato per riprendere il lavoro e trovare nuove motivazioni (cfr. doc. _).
Per riuscire a fare fronte al costo notevole
delle cure ricevute (fr. 100'000) l'assicurato si è visto costretto a vendere
la casa e, vista la difficile situazione finanziaria in cui versava, egli è
pure stato coinvolto in numerose procedure esecutive d'incasso presso l'Ufficio
esecuzioni e fallimenti.
La Cassa malati __________ non ha mai
riconosciuto un solo franco per le cure effettuate dal ricorrente all'estero,
senza neanche valutare i motivi che avevano spinto l'assicurato a ricorrere
alle cure di uno psicoterapeuta esterno rispetto alla realtà ticinese e mai si
è preoccupata di ascoltare l'assicurato, per cercare di arrivare, da un punto
di vista prettamente pratico, ad una soluzione in merito al pagamento dei premi
arretrati della cassa malati, concedendogli un pagamento rateale o altra forma
di agevolazione.
Nonostante i tentativi di prendere contatto con i
responsabili della Cassa, se non altro per essere ascoltato ed esporre la sua
complessa situazione, l'assicurato non ha mai ottenuto quanto sperato (cfr.
doc. _). Questo modo di agire della Cassa lontano da qualsiasi forma di
contatto umano, ha profondamente amareggiato e deluso il ricorrente, già
fortemente provato, che si è sentito solo, smarrito, un numero fra tanti.
Al riguardo questo Tribunale osserva che una
maggiore disponibilità al dialogo da parte della Cassa malati avrebbe
probabilmente evitato molte incomprensioni consentendo alle parti di giungere
ad un accordo circa un pagamento dilazionato dei premi arretrati dovuti,
soluzione alla quale sono infine giunte le parti (cfr. doc. _ e doc. _).
Va del
resto rilevato che la documentazione versata agli atti dalla __________
dimostra, con un sufficiente grado di verosimiglianza, la fondatezza della
pretesa fatta valere nei riguardi dell'assicurato.
Nel
dettaglio, l'importo di fr. 2'799.10 richiesto con l'esecuzione n. __________
del 5 settembre 2002 è composto da fr. 1'473.60 di premi dovuti dal mese di
luglio al mese di dicembre del 2000 (fr. 245.60 X 6) e da fr. 1'095.90 di premi
dovuti per il periodo compreso fra marzo e giugno 2001 (fr. 273.90 X 4), oltre
a fr. 204.90 di partecipazioni ai costi del 3 agosto 2000 e dell'11 agosto 2000
(fr. 193.35 + 11.55) e fr. 25 di spese (cfr. doc. _).
Circa la
richiesta di fr. 2'799.10 per i premi da luglio a dicembre 2000 e da marzo a
giugno 2001, nonché le partecipazioni ai costi del 3 agosto 2000 e dell'11
agosto 2000, va rilevato quanto segue.
Nel 2000
il premio dovuto da __________ ammontava a fr. 245.60 (cfr. doc. _) e nel 2001
a fr. 273.90 (cfr. doc. _).
Le
partecipazioni ai costi ammontano per contro a fr. 204.90 (cfr. doc. _ e doc.
_).
Va comunque osservato che l'assicurato, con
versamenti del 17 settembre 2001 (fr. 300), del 2 ottobre 2001 (fr. 300) e del
2 novembre 2001 (fr. 300), ha pagato alla __________ parte dei premi arretrati
dovuti, riducendo lo scoperto da saldare a fr. 1'899.10, come risulta dallo
scritto dell'8 marzo 2002 della Cassa malati all'assicurato (cfr. doc. _).
Si
rammenta che __________ ha comunicato a __________ di essere disposta a
concedergli un pagamento rateale dei premi arretrati (cfr. doc. _ e doc. _).
La
decisione della __________ va confermata in questa sede.
2.6. La Cassa chiede
inoltre il pagamento di spese amministrative e di sollecito.
In una
sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato che
pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può
esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di
spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento
dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si
sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa
dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli
assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Il TFA ha
in particolare precisato:
"
Im gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich
die Krankenkassen nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine
entgegestehenden Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender
Hinweis auf eine Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat
das Autonomieprinzip abgelöst, indem das KVG die Krankenpfelgeversicherung in
wesentlichen Bereichen vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f. Erw
2d mit Hinweisen; zur sozialen Krankentaggeldversicherung vgl. Demgegenüber BGE
124 V 205 Erw. 3d). In Bereichen, in denen die gesetzliche Regelung nicht
detailliert ist, sind kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht von vornherein
unzulässig (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9; zurückhaltender
Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
(SBVR), Rz. 5). Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b KVV aus, wonach die
Krankenkassen dem Anerkennungsgesuch an das Bundesamt für Sozialversicherung
allfällige allgemeine Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der
Versicherten beizulegen haben.
Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim
Verzug in der Zahlung von Prämien und Kostenbeteilungen vertritt Eugster
(a.a.O., Rz 341) die Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer
zulässig sind, sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft
verurscht hat und die Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten,
die beim Gesetzesvollzug notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992
Nr. K 891 S. 72 Erw. 2b betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4 betreffend
BVG). Nachdem die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der
Versicherten gegenüber den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig
ausführlich geregelt ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche
Ansprüche eingreift, kann dieser Auffassung gefolgt werden.
cc) Da Art. 12 Abs 4 der Allgemeinen
Versicherungbedingungen (der Kasse) … die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu
einem Beitrag von Fr. 50.-- pro Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten
des Versicherten (Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und
der Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche
Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und Umtriebsspesen in der Höhe
von ingesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht."
In
concreto le CGA prevedono che i costi di una procedura d'incasso per via
esecutiva e altre spese, sono addebitati all'assicurato in mora. Nel caso di
una sollecitazione o di una procedura esecutiva è richiesto un indennizzo per i
lavori amministrativi. Per cui, nel caso di specie, anche la richiesta delle
spese di sollecito e amministrative va confermata.
2.7. Per quanto
concerne l'incasso forzato di simili somme, il TFA ha più volte dichiarato
applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983, p. 294 = DTF 109 V
46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione
può rigettare un'eventuale opposizione ad un P. E. con una decisione formale
riferentesi precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la
procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima avere formalmente
deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque
legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.
Alla luce
degli argomenti sviluppati in precedenza, la decisione su opposizione del 3
luglio 2002 della __________ merita tutela.
Di
conseguenza l'opposizione interposta al P.E. dell'UE di __________ n.
__________ del 5 settembre 2001 di fr. 2'799.10, oltre fr. 70 di spese di precetto,
è rigettata in via definitiva, limitatamente all'importo residuo ancora da
pagare di fr. 1'899.10, oltre fr. 70 di spese di precetto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
§ Di
conseguenza la decisione su opposizione è confermata.
L'opposizione
interposta al P.E. dell'UE di __________ n. __________ del 5 settembre 2001 è
rigettata in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 1'899.10, oltre
spese esecutive.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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