AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2002.77
Data decisione, Autorità:
08.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00077
IR/sc
Lugano
8 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 luglio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 17 giugno 2002 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 17 giugno 2002, l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto la
domanda di revisione (art. 48 Reg. LCAMal.) delle decisioni 28 febbraio 2002
relative alle istanze formulate dalla signora __________, 1912, nubile,
domiciliata a __________ presso __________ ed assicurata contro le malattie
presso la __________, con cui l’assicurata chiedeva il sussidio previsto dalla
legge cantonale sull'assicurazione contro le malattie (in seguito: LCAMal) per
gli anni 2001 e 2002.
1.2. __________
si è aggravata con tempestivo ricorso a questo TCA riproponendo le medesime
argomentazioni fatte valere in precedenza, e meglio:
"
(…)
- L'Ufficio
dell'assicurazione malattia, conformemente all'art. 30 LCAMal, ha calcolato il
reddito determinante aggiungendo al reddito imponibile (indicato in Fr. -.--
anche se nel mio caso, come risulta d'altra parte dall'allegata notifica di
tassazione 1999-2000 Allegato _ - ammonta effettivamente a Fr. -
13'497.--) un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria eccedente l'importo di Fr. 150'000.--. Queste modalità di calcolo non
tengono però in considerazione le obiezioni sollevate nell'istanza di revisione
inoltrata.
Infatti,
come precisato all'ufficio competente, bisogna sottolineare che in data 30
maggio 1996 ho donato alle mie due nipoti la totalità delle mie proprietà
immobiliari, e più precisamente le part. ____ e ____ del RFD di __________,
mantenendo nel contempo a mio favore un diritto di usufrutto vita natural
durante (Allegato _: istromento notarile, Allegato _: istanza di
donazione, Allegato _: istanza di usufrutto, Allegato _: notifica
di tassazione dell'imposta di donazione).
Ora,
dal profilo fiscale, i redditi e la sostanza dei beni oggetto di usufrutto
vengono esposti nella partita fiscale dell'usufruttuario (art. 40 LT) e,
conseguentemente, risultano nella mia notifica di tassazione 1999-2000.
L'usufruttuario come stabilito all'art. 755 del CCS ha diritto al possesso,
all'uso ed al godimento della cosa, però non è l'effettivo proprietario e non
può quindi procedere all'alienazione dell'oggetto. Proprio per questi motivi
ritengo che i beni in usufrutto dovrebbero essere trattati in modo
differenziato.
-
Abbondantemente
si può inoltre precisare che, adottando la soluzione proposta dall'Ufficio
dell'assicurazione malattia, si creerebbe una manifesta disparità di
trattamento tra chi, da una parte, dona la propria sostanza e chi invece
mantiene il diritto di usufrutto. Ai primi, in pratica non verrebbe computato
nessun importo a livello di sostanza in quanto fiscalmente non sono i
proprietari dei beni, ai secondi invece verrebbe ancora computata la sostanza
in quanto fiscalmente usufruttuari. Mal si comprende come l'ufficio preposto
possa adottare questa interpretazione che porterebbe notevoli vantaggi a chi,
pur avendo delle notevoli disponibilità a livello di sostanza, dona la stessa ai
propri parenti. Mi sembra evidente la volontà del legislatore, alla luce anche
dell'introduzione del nuovo art. 32 della LCAMal, di voler chiaramente limitare
il sussidio e regolare le cose tenendo in considerazione la situazione reale e
non solamente fiscale. Questa situazione si riscontra non solo nell'ambito
della determinazione dell'applicazione dei sussidi dell'assicurazione malattia,
ma in una serie di altri leggi che regolamentano il versamento di contributi e
sussidi a favore di una cerchia di persone che soddisfano i limiti di reddito
stabiliti nella rispettiva legge (vedasi ad esempio le "Direttive
concernenti l'applicazione e il computo delle rette differenziate" per la
determinazione dell'ammontare delle rette per le Case per anziani o le modalità
applicabili per la determinazione della prestazione complementare dell'AVS).
-
Alla
luce delle motivazioni sopra esposte, alfine di trovare una soluzione equa, si
propone quale soluzione per la determinazione della sostanza imponibile le
modalità di calcolo risultanti nelle "Direttive concernenti l'applicazione
e il computo delle rette differenziate" (utilizzate per determinare
l'ammontare delle rette per le Case per anziani) che possono essere così
evidenziate:
Sostanza imponibile al 01.01.1999 (notifica di tassazione
- Valori di stima
imputabili agli immobili donati:
mapp. __________ 812'686
mapp. __________
4'235
= valori di stima presenti
nella notifica di tassazione 816'921 -
816.921
======
- Valori di stima al momento della donazione
327'552
= Sostanza computabile
268'709
= Sostanza residua
118'709
=======
Quota della
sostanza da aggiungere al reddito imponibile (1/15) 7'914
=======
Considerato che il reddito imponibile della dichiarazione
d'imposta 1999-00 risulta essere negativo di Fr. - 13'497.--, anche aggiungendo
la quota di consumo della sostanza non vengono superati i limiti di legge (Fr.
22'000.- secondo art. _ lett. c) del
DE concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi
nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2002)." (Doc. _)
1.3. In risposta
l’amministrazione propone la reiezione del gravame ribadendo come secondo
giurisprudenza di questo TCA la persona al beneficio di un diritto d’usufrutto
sulla sostanza esposta ai fini della notifica di tassazione fissata dal
Consiglio di Stato quale tassazione di riferimento, deve vedersi computare la
sostanza nella misura fissata dalla legge. Per l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia il caso sottoposto a giudizio è un caso ordinario per il quale ci si
deve riferire ai dati fiscali (Tassazione 1999/2000).
in
diritto
In
ordine
2.1. __________
ha impugnato le decisioni dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui è
stata respinta l’istanza di revisione delle decisioni negative 28 febbraio 2002
mediante le quali i sussidi per l’assicurazione malattia per gli anni 2001 e
2002 sono stati respinti. Nella sua motivazione l’amministrazione è entrata nel
merito delle contestazioni sollevate dalla ricorrente. Va qui evidenziato come
una istanza di revisione del sussidio possa essere formulata, come rammenta
l’art. 48 Reg. LCAMal. in caso di emanazione di una decisione di tassazione
intermedia o d’inizio di assoggettamento o se dato uno degli estremi dell’art.
67 Reg. LCAMal riportato per esteso sub. 2.2. Nel caso concreto dagli atti non
risulta che __________ abbia sollevato alcuno dei motivi giustificanti la
revisione dinanzi all’autorità amministrativa. In effetti non è stata prodotta
una nuova decisione di tassazione per il periodo di riferimento e la richiesta
di revisione non risulta motivata da una diminuzione importante del reddito ai
sensi dell’art. 67 Reg. LCAMal. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia avrebbe
quindi dovuto concludere per l’irricevibilità dell’istanza di revisione.
L’amministrazione essendo entrata nel merito della questione sollevata dalla
ricorrente questo TCA analizzerà, qui di seguito, la fondatezza o meno del
gravame dovendo ritenere comunque ricevibile il gravame qui in discussione.
L’istanza di revisione non deve comunque divenire un succedaneo della procedura
di reclamo e di successiva impugnativa al TCA quando non vengano rispettati i
termini per aggravarsi contro le decisioni da parte degli assicurati.
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio
Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato
in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAmal.
Per il
2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito
determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente
e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore
ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il
Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale
sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999
avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare
nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito
di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
2.3. In concreto,
non é contestato che, nel biennio di riferimento, la ricorrente, persona sola
ai sensi dell'art 26 LCAMal, ha avuto un reddito imponibile nullo, mentre
l’Ufficio di Tassazione ha ritenuto una sostanza imponibile pari a CHF.
758’078.- (doc. _). In conseguenza a tale accertamento l’amministrazione ha
ritenuto, in applicazione dell’art 30 LCAMal, un reddito determinante di fr.
41.000.- .
indica di essere unicamente usufruttuaria dei beni alienati alle nipoti e
considera iniquo ritenere il corrispettivo valore della sostanza per la
determinazione del sussidio. Come indicato in precedenza la ricorrente propone
un modello di calcolo che comunque non trova fondamento alcuno nella legge,
rispettivamente nel regolamento.
A livello
fiscale la sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario (art. 40
LT) e ciò analogamente all’imposta immobiliare che viene prelevata
dall’usufruttuario e non dal nudo proprietario (art. 291 LT). Questa soluzione
era già praticata dalla LT 1976 sotto l’egida della quale la giurisprudenza si
era così espressa in merito alle norme ed alle critiche formulate contro di
esse:
"
Secondo l'art. 12 LT i beni gravati da usufrutto
o costituiti in enfiteusi e i relativi redditi sono aggiunti agli elementi
imponibili del beneficiario. Analogamente, l'art. 21 cpv. 5 DIFD stabilisce che
il reddito della sostanza gravata da usufrutto è aggiunto al reddito
dell'usufruttuario.
La giurisprudenza di questa Camera assimila ai
diritti di godimento elencati dall'art. 12 LT il diritto di abitazione, in
quanto forma qualificata di usufrutto (cfr. RTT 1982, p. 183; CDT n. 446 del 28
novembre 1984 in re A.C.). L'interpretazione data dalla Camera è d'altronde in
sintonia con la chiara ed inequivoca volontà del legislatore, secondo il quale
'l'enumerazione dei diritti di godimento non deve considerarsi esauriente, ma
comprende tutti i diritti d'uso in senso lato da imporre a carico del
beneficiario', per cui essa 'deve per esempio applicarsi anche al diritto di
abitazione ai sensi dell'art. 776 CC' (cfr. Rapporto della Commissione speciale
del 30 agosto 1976, p. 31 s.; inoltre CDT n. 263 del 6 settembre 1985 in re
L.M., con riferimenti a dottrina e giurisprudenza, in RTT 1986, p. 491 ss.).
(…)
Ne consegue che l'imposta cantonale, sia per la
sostanza sia per il reddito, viene messa a carico di chi gode il bene. Tale
soluzione, ancorché criticata da parte della dottrina, con particolare
riferimento all'attribuzione dell'intera imposta sulla sostanza al
beneficiario, è stata ripetutamente avallata da questa Camera, soprattutto per
gli innegabili pregi che offre dal profilo della semplicità e della
praticabilità del diritto (cfr. CDT n. 263 del 6 settembre 1985 in re L.M., in
RTT 1986, p. 491; inoltre Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese,
- ediz. 1977, p. 80; ASA 19, p. 20) (cfr. CDT n. 133 del 22 maggio 1989 in re
B.B.).
(…)
La medesima soluzione si impone con riferimento
all'imposta federale diretta, ove la sola differenza è costituita dall'assenza
dell'imposta sulla sostanza. Secondo Känzig (Wehrsteuer, vol. I, Basilea 1982,
p. 468), si evince dalla chiara lettera dell'art. 21 cpv. 5 DIFD dass der
Gesetzgeber den vollen Genuss eines Grundstückes i.S. von Art. 745 ZGB dem
Nutzniesser als Einkommen zurechnen will'; ciò vale sia che l'usufrutto si
fondi su norme del diritto di famiglia o del diritto successorio sia che invece
scaturisca da un negozio giuridico a titolo gratuito tra proprietario
dell'immobile ed usufruttuario. Infatti, 'hier gewinnt die sachenrechtliche
Natur dieses Rechtsinstitutes die Oberhand über das der Nutzniessung zu Grunde
liegende obligationenrechtliche Rechtsgeschäft' (Känzig, op. cit., p. 468 s.).
(CDT n. 78 del 3 maggio 1993)
Lo scopo
del legislatore appare essere quello di imporre il reale beneficiario della
sostanza gravata dal diritto reale limitato.
Quindi
l’autorità fiscale ha ritenuto correttamente l’intera sostanza, al valore di
stima, donata da __________, nella partita fiscale della stessa ricorrente.
2.4. Come
rilevato nella sentenza evocata dall’amministrazione in sede di risposta di
causa (ST 22 aprile 1999 nella causa _. inc. __________) il TCA ha ritenuto
che:
“la natura della sostanza ritenuta in sede
fiscale é, del tutto, irrilevante: determinanti e vincolanti sono i dati
fiscalmente accertati (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid 4b; DTF 110 V pag. 86
consid 4) e ritenuti in tale sede come sostanza.”
considerando
nel calcolo per la determinazione del sussidio del ricorrente __ anche la
sostanza (rilevante) relativa a delle quote di partecipazione detenute in
usufrutto dal richiedente il sussidio. Non diversamente occorre fare in questa
sede.
2.5. A torto la
ricorrente invoca una disparità di trattamento tra la sua situazione e quella
dell’assicurato che aliena i suoi beni senza mantenere a carico degli stessi un
usufrutto. Secondo la ricorrente quest’ultimo non disponendo più della sua
sostanza beneficerebbe del sussidio mentre il beneficiario di un diritto
d’usufrutto (che ha comunque alienato la nuda proprietà) sarebbe penalizzato
non potendo beneficiare del diritto al sussidio in caso di raggiungimento del
reddito determinante.
Va ricordato che una decisione viola il diritto
alla parità di trattamento (di cui all’art. 8 cpv. 1 Cost.) nella misura in cui
l’autorità tratta in modo differente delle situazioni simili senza motivi che
possono giustificare una simile differenziazione (DTF 125 I 163 consid. 3a, DTF
124 I 170 consid. 2 con riferimenti).
Secondo
la giurisprudenza federale un assicurato può prevalersi di una parità di
trattamento nell’illegalità, sempre che non leda altri interessi legittimi,
unicamente se l’autorità non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì
secondo una prassi costante deroga alla legge e lascia intendere che anche in
futuro non deciderà in modo conforme alla legge (DTF 116 V 238, DTF 115 Ia 83
consid. 2; cfr. G. Müller in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4,
note 45; cfr. Häfliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, Berne 1985,
p. 73/74).
Nel caso
di specie il legislatore tratta in maniera diversa due situazioni giuridiche
differenti e ciò in maniera del tutto corretta. Non sono infatti comparabili le
situazioni giuridiche evidenziate dalla ricorrente, differente è la donazione
incondizionata di un bene dalla donazione della sola nuda proprietà dopo che il
donatario si sia riservato il diritto d’usufrutto sul bene.
D’altra
parte l’autorità fiscale ha applicato correttamente i principi legislativi più
sopra evocati.
2.6. Nel caso
concreto dunque l’amministrazione ha rettamente ritenuto il dato fiscale
contenuto nella tassazione di riferimento. La sostanza di oltre CHF 758'000.-,
dedotta la franchigia di CHF 150'000.- per persone sole, e considerata nella
misura di 1/15, ha comportato un valore di oltre 40'000.- tale da impedire
rettamente la concessione del sussidio richiesto sia per l’anno 2001 che per
l’anno 2001. Il ricorso va quindi respinto senza carico di tasse di giustizia e
spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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