AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2002.54
Data decisione, Autorità:
12.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00054
cr/sc
Lugano
12 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 8 aprile 2002 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione dell'8 aprile 2002 l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha
respinto il reclamo contro la decisione del 4 febbraio 2002 con la quale è
stata rifiutata la concessione del sussidio dell'assicurazione malattia per
l'anno 2000 presentata da __________ (doc. _).
1.2. Contro la
predetta decisione è tempestivamente insorta l'interessata rilevando:
"
(…)
Frequento la quarta Liceo del Liceo cantonale di __________, e mi
trovo coinvolta mio malgrado in questa vicenda.
Sono interamente a carico di mia madre __________, da mio padre
non posso attendermi aiuti, si è dovuti ricorrere a più riprese alla Pretura
per incassare alimenti e arretrati. Mia madre si trova da qualche anno in una
difficile situazione economica. Gestisce ad __________ un piccolo maneggio
(pony-ranch / lezioni di equitazione per bambini e ragazzi), che dopo
un'espropriazione subita che le è costata la perdita di tutti i terreni
prativi, rende ormai poco. Costretta a dover acquistare tutti i costosi foraggi
occorrenti, l'utile che rimane è molto modesto (vedi notifiche di tassazione
allegate). Ciò nonostante, con grandi sacrifici e veri e propri salti mortali,
cerca di darmi il massimo possibile di istruzione, non da ultimo affinché io
abbia un futuro economicamente assicurato, e non debba mai bussare alle porte
dello Stato per chiedere aiuti. Come adesso che abbiamo o avevamo grandissime difficoltà
nel pagare la Cassa malati.
Non entro più in merito all'incarto menzionato a margine, vorrei
solo ricordare che mia madre ignorava la possibilità di poter ottenere dei
sussidi. Questo le fu fatto presente (telefonicamente) dal Vostro stesso
Tribunale, come pure del fatto di poter ottenere tali sussidi anche
retroattivamente. Nel contempo anche la __________ stessa, presso la quale
siamo assicurate dal 1983, ci informò circa l'ottenimento dei sussidi
retroattivi, ed anche della possibilità di innalzare la franchigia. Quindi
grazie a queste preziose informazioni, per le quali ancora Vi ringraziamo ed
esprimiamo grande gratitudine, siamo riuscite a risolvere pienamente il
presente e crediamo anche il futuro dei premi Cassa malati, che per mia madre
erano diventati un incubo insuperabile. Rimane ora in questione la mia
richiesta di sussidio per l'anno 2000. Dopo essere stata da Voi informata sulla
possibilità di richiedere i sussidi retroattivamente, mia madre si rivolse
all'Istituto delle Assicurazioni sociali di Bellinzona, richiedendo i relativi
formulari. Questi le furono inviati, ed io e mia madre presentammo le
relative domande (98-99-00-01), che però vennero respinte, ad eccezione
dell'anno 2001 (per il quale siamo tuttora estremamente grate). Le motivazioni
dell'Istituto delle Assicurazioni, furono che le domande erano ormai fuori
tempo.
(Ma allora perché ci trasmisero ancora i relativi formulari da
compilare? Potevano già dirlo subito che era inutile, al contrario di quanto ci
fu detto invece dal Vostro Tribunale. Ci sentiamo un po' prese in giro, ci si
voglia perdonare).
Mia madre un po' scoraggiata accettò tale Decisione, mentre portai
avanti il mio ricorso per l'anno 2000, che venne nuovamente respinto
dall'Istituto delle Assicurazioni, sempre perchè la domanda di sussidio, a
parere loro, risulta essere troppo tardiva. Vorrei nuovamente far notare che
subisco tutto questo mio malgrado, e che nei 19 anni di assicurazione presso la
__________, non ho mai richiesto il rimborso di un'unica prestazione o
medicamento, e che mia madre finché ha potuto ha sempre pagato la Cassa malati,
spesso anche anticipatamente di vari mesi per beneficiare dello sconto.
Ed ora busso nuovamente alle Vostre porte, riponendo in Lei,
onorevole signor Giudice, le definitivamente ultime speranze.
Le chiedo cortesemente, come ultimo atto di questa vicenda, di
volermi concedere questo sofferto sussidio per l'anno 2000.
Già solo una parte di esso, potrebbe essere un grande, grandissimo
aiuto, in questo difficile momento economico che sto attraversando assieme a
mia madre." (Doc. _)
1.3. Con scritto
del 7 maggio 2002 l'assicurata ha inviato al TCA il seguente scritto:
" Le
trasmetto gli allegati promessi nel mio ricorso del 3.5.02.
La prego di non volermi responsabilizzare e punire per l'errore
commesso da mia madre, nel 1999 anno in cui bisognava presentare la richiesta
di sussidio per il 2000, frequentavo la seconda liceo, e Le assicuro che non ne
sapevo assolutamente nulla di domande di sussidio." (Doc. _)
1.4. Nella sua risposta
del 5 giugno 2002 l'IAS ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
"
(…)
Si tratta di un caso in cui vengono richiesti i sussidi
retroattivi per l'anno 2000.
Per la definizione del diritto al sussidio nel caso di specie
occorre dunque applicare i disposti di cui agli artt. 53 a 56 LCAMal.
A mente della parte convenuta, il gravame in oggetto deve essere
evaso in osservanza di quanto indicato all'art. 55 cpv. 3 LCAMal.
In effetti, dall'atto ricorsuale 03.05.2002 della parte ricorrente
così come dagli scritti 09.12.2001 (cfr. allegato al doc. _) e 28.02.2002 (doc.
_), risulta in modo pacifico la negligenza nell'inoltro dell'istanza del
sussidio.
La scrivente parte convenuta ha inoltre modo di sottolineare
quanto segue.
La modalità di concessione del sussidio previa istanza individuale
da parte dell'assicurato è stata introdotta nel Cantone Ticino a partire dal
1.01.1994.
Si può dunque legittimamente ritenere che ogni cittadino
potenzialmente interessato fosse a conoscenza delle particolarità legate alle
pratiche di specie.
Si tratta, in questo caso, di conoscenze elementari alla portata
di tutti.
L'Autorità cantonale procede del resto a una costante informazione
nei confronti della popolazione ed i servizi amministrativi cantonali sono
ampiamente disponibili a fornire informazioni personalizzate e specifiche a
singole richieste di utenti.
La ratio della LCAMal è, al riguardo, di evidenza
meridiana: senza che alla radice di un'istanza di sussidio tardiva vi siano
ragioni gravi e comprovate da fattori almeno oggettivamente - o umanamente -
comprensibili (stati di malattia, residenza all'estero, dimostrata incapacità
di una gestione in proprio degli affari correnti di vita quotidiana, ... ), la
stessa non deve essere evasa in modo positivo dai servizi amministrativi
preposti." (Doc. _)
1.5. Con scritto
del 14 giugno 2002 l'assicurata ha osservato:
"
(…)
vorrei di nuovo ringraziare l'Istituto delle assicurazioni
sociali, per avermi comunque concesso il sussidio per l'anno 2001, che è stato un grandissimo aiuto. D'altra parte
constato però anche che in Svizzera lo Stato o chi per esso, da un lato
distribuisce milioni con una certa scioltezza (ad esempio all'Expo 2002), e
dall'altro applica Leggi in virtù del risparmio, in modo ferreo e acribico, con
irremovibile durezza fino in fondo.
Mia madre è accusata di negligenza, ma la prima negligenza non
è forse partita da chi detiene il potere ed ha decretato l'obbligo
d'affiliazione ad una Cassa malati, e poi è rimasto inerme a guardare come i
prezzi lievitino all'inverosimile, fino al punto in cui la "povera
gente" non arriva più a pagare le fatture e finisce in Tribunale, e a
bussare a chissà quali porte per chiedere la carità?
Non è dignitosa.
Non posso far altro che riillustrare la mia situazione economica
poco fortunata, da una parte mio padre che da sempre crea grandi difficoltà nel
versare gli alimenti che per Legge pur mi deve (per l'ennesima volta stiamo per
chiedere aiuto alla Pretura, per i versamenti che non effettua), e dall'altra
mia madre, che pur dandosi da fare, rimane con un reddito molto basso (vedi
notifiche di tassazione già trasmesse).
L'Istituto delle assicurazioni sociali elenca alcune ragioni per
le quali un sussidio può venir concesso anche retroattivamente, tra l'altro per
"incapacità di gestione". Mia madre gestiva nel 2000 la mia Cassa
malati, e a questo punto ho subito l'incapacità di gestione di mia madre. Ho
comunque subito tutta la questione mio malgrado.
Non potevo sapere che occorreva far richiesta di un sussidio a
Bellinzona, al Liceo (che sto per concludere in questi giorni), ci hanno
insegnato tutto sulla mitologia greca, ma nessun professore ci ha parlato di
Casse malati e sussidi (forse perchè non ne sono bene al corrente neppure
loro).
(…)
La prego di non volermi responsabilizzare e penalizzare per
l'ignoranza di mia madre, quanto è avvenuto l'ho subito mio malgrado.
Per favore non applichi la burocrazia ad ogni costo, e mi conceda
il sussidio per l'anno 2000, o anche solo parte di esso, in un momento
economicamente difficile, sarebbe già un grandissimo aiuto."
(Doc. _)
1.6. In data 6
luglio 2002 l'assicurata ha ancora comunicato:
"
(…)
Vi chiedo cortesemente di voler accogliere il mio ricorso contro
la Decisione dell'Istituto delle ass. sociali Bellinzona,
e di concedermi il sussidio per l'anno 2000, o parte di esso.
Ho subito tutta la situazione mio malgrado, a partire
dall'ignoranza di mia madre che non SAPEVA CHE DOVEVA richiedere dei formulari
e presentare domanda per l'ottenimento dei sussidi.
Dipendo al cento per cento da mia madre, che pur lavorando a tempo
pieno rimane al minimo esistenziale, da mio padre non posso attendermi alcun
aiuto, da sempre è totalmente disinteressato a me, gli alimenti, compresi
arretrati, aumenti e indicizzazioni occorre richiederli in Pretura ( i miei
genitori si sono separati).
Per favore non penalizzatemi per qualcosa che ho subito mio
malgrado, è già comunque una punizione appartenere agli economicamente più
deboli." (Doc. _)
1.7. Pendente
causa il giudice delegato ha provveduto a richiedere al competente Ufficio
Tassazione gli atti fiscali completi di __________ (cfr. doc. _).
In data 2 agosto 2002 l'Ufficio circondariale di
tassazione di __________ ha inviato al TCA l'incarto fiscale di __________
(cfr. doc. _).
1.8. Pendente causa
il TCA ha richiamato l'incarto pendente presso questo Tribunale che vede
l'assicurata opposta alla propria Cassa malati per il pagamento dei premi
nell'anno per il quale è stato richiesto il sussidio (inc. __________).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone
sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio
stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Va ancora
rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento
allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del
Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o
di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono
di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione
relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di
pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per
riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
2.3. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite
presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di
presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 44
Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per
gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso
dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per
gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno
medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli
assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza
nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli
assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito
(tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di
cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono
presentare istanza nel corso dell'anno stesso.
Il cpv. 2
prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini
stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce
eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure
di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.
Per
l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da
parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale
richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53
cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.
L'art. 55
LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande
di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da
motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato
rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido
per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
"
Il riconoscimento di sussidi retroattivi può
essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa
i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro
dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata
motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
2.4. In concreto,
è incontestata la circostanza che la ricorrente ha chiesto di potere
beneficiare dei sussidi per il 2000 nel dicembre del 2001. Infatti, l'Istituto
assicurazioni sociali, Ufficio assicurazione malattia, rispondendo ad
un'esplicita domanda del TCA che chiedeva informazioni circa lo stadio della
procedura inerente l'istanza dell'assicurata per l'ottenimento dei sussidi per
il pagamento dei premi di Cassa malati, aveva comunicato di avere
ricevuto in data 17.12.2001 la domanda di __________ per l'ottenimento dei
sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno 2000 (cfr. doc. _, incarto
__________).
A motivo
del ritardo dell'inoltro della domanda __________ ha precisato che nel 2000,
momento nel quale avrebbe dovuto presentare la richiesta del sussidio
cantonale, ella, nata nel 1981, frequentava la seconda, rispettivamente la
terza liceo e non era a conoscenza della possibilità di richiedere un aiuto per
il pagamento dei premi della Cassa malati. Anche sua madre, __________ - che da
diversi anni si trova confrontata con notevoli disagi finanziari ed ha avuto
difficoltà a far fronte al pagamento dei premi della Cassa malati per lei e per
la figlia - non sapeva che fosse possibile richiedere un sussidio cantonale per
il pagamento della Cassa malati. Entrambe sono venute a conoscenza
dell'esistenza di questa possibilità solo nell'ambito della vertenza che le ha
opposte alla Cassa malati __________, già pendente presso questo Tribunale ed
in seguito già stralciate per il ritiro delle impugnative come alle
comunicazioni di __________ e __________ del 15 febbraio 2002 poi ribadite
nella lettera dell’8 luglio 2002 (cfr. decreto di stralcio del 22 luglio 2002
incarto __________).
Come
visto, l'art. 45 Reg. LCAMal prevede che per gli assicurati tassati in via
ordinaria l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la
corresponsione del sussidio.
La
lettera d) della medesima norma prevede che gli assicurati che nel corso
dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell'anno stesso.
Nel caso di specie, __________, nata il
__________ 1981 e divenuta quindi maggiorenne nel 1999, dopo che il comune di
__________ in data __________ 2001 tramite "avviso di mutazione" ha
comunicato l'inizio dell'imponibilità per raggiungimento dei 18 anni, ha
compilato la sua prima dichiarazione fiscale in data 15 aprile 2002 (cfr. doc.
_). La relativa decisione di tassazione non è ancora intervenuta.
Pur non disponendo di una dichiarazione fiscale
relativa all'anno 2000, __________, studentessa, senza nessun reddito e
totalmente a carico di sua mamma, __________, il cui reddito era inferiore ai
limiti fissati per l'ottenimento del sussidio - come risulta dalla notifica di
tassazione relativa agli anni 1999-2000 spedita a __________ in data 29 maggio
2000 (cfr. doc. _) - avrebbe dovuto presentare la richiesta di sussidio
relativa all'anno 2000 nel corso del 2000, una volta in possesso della
tassazione della madre (spedita in data 29 maggio 2000, cfr. doc. _), in
termini relativamente brevi, apparendo evidente che ella era in possesso dei
requisiti necessari per potere beneficiare di tale sussidio.
Infatti
l'art. 55 cpv. 2 LCAMal prevede che le domande di sussidio retroattivo (ossia
presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal) sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza nell'inoltro
dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non è
considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Ora, pur
potendo comprendere lo stato di grande disagio finanziario della famiglia
__________ (famiglia monoparentale) e i grandi sacrifici affrontati dalla madre
della ricorrente per riuscire a far vivere decorosamente la figlia, dandole la
possibilità di studiare, e pur tenendo presente la giovane età della ricorrente
(nata nel 1981), comunque maggiorenne, un lasso di tempo di un anno e mezzo per
chiedere il sussidio retroattivo (da fine maggio 2000 a dicembre 2001) è un
periodo troppo lungo per giustificare il ritardo nell'inoltro della domanda.
Inutile
al riguardo la motivazione fornita a più riprese da __________ per giustificare
il ritardo nel presentare la richiesta di sussidio dell'assicurazione contro le
malattie per l'anno 2000, vale a dire l'ignoranza della madre che non sapeva
che fosse possibile richiedere i sussidi cantonali citati (cfr. doc. _; doc. _;
doc. _; doc. _; doc. _). La ricorrente chiede di non essere penalizzata a causa
dell'ignoranza sua (studentessa liceale ignara della possibilità di fare
ricorso a sussidi cantonali per pagare i premi dell'assicurazione malattia) e
di sua madre, che non era assolutamente a conoscenza di tale possibilità, dato
che nessuno aveva mai provveduto ad informarla al riguardo.
Quanto sostenuto
dalla ricorrente non può costituire valida scusante. Infatti, per
giurisprudenza costante, dall'ignoranza del diritto nessuno può trarre dei
benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3;
DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata).
La ricorrente, del resto, non ha sostenuto e
quindi reso verosimile l'esistenza di ragioni gravi quali ad esempio dei motivi
medici tali da impedirle di essere tempestiva nella sua richiesta, oppure
l'esistenza di altri fattori oggettivi (come ad esempio la residenza
all'estero), che possano giustificare il ritardo nella presentazione della
richiesta di sussidio relativa all'anno 2000.
La semplice negligenza, come visto, non è
considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (cfr. consid. 2.4.).
In queste
circostanze, malgrado le difficoltà economiche dell'assicurata e della madre
nell'anno in esame, il TCA non può che confermare la tardività della domanda
volta all'ottenimento dei sussidi cantonali relativi all'anno 2000 e confermare
la decisione dell'IAS.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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