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Numero d'incarto:
36.2002.48
Data decisione, Autorità:
20.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00048
IR/cd
Lugano
20 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2002 di
__________,
rappr. dal marito: __________,
contro
la decisione del 20 marzo 2002 emanata da
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che:
1.1. __________, in rappresentanza
della moglie __________, si è aggravato a questo Tribunale con atto del 19
aprile 2002 con cui espone la seguente fattispecie in conseguenza a decisione
su opposizione della Cassa Malati __________:
" (…)
Il 1. dicembre 2000 ca. inviamo la nota d'onorario della dott.ssa
__________, ginecologa concernente le cure prestate nel periodo dal
28 agosto al 27 novembre 2000 a mia moglie, __________, alla Cassa
Malati __________.
La fattura è cosi descritta:
-
28 agosto 2000: esame di reperti per un totale di fr.
12.-;
-
29 settembre
2000: consultazione (fr. 31.20), punzione di vena e spedizione analisi (fr.
10.80) ed esame al microscopio e ginecologico (fr. 20.40), per un totale di fr.
62.40;
-
27 novembre
2000: rapporti particolareggiati per un importo di fr. 36.-.
In data 12.1.2001 l'__________ ci rimborsa fr. 62.40, senza
percezione della franchigia e dell'aliquota trattandosi di cure legate alla maternità.
Il saldo di fr. 48.- corrispondente alle cure prestate all'assicurata il
28 agosto e il 27 novembre 2000 viene contabilizzato nella
franchigia annua dell' assicurata.
Alla ricezione del rimborso di solo fr. 62.40 abbiamo telefonato
all'__________, presso i loro uffici di __________, contestando il rimborso
parziale e chiedendo spiegazioni numerose volte, ma che non sono mai state
esaustive per quanto ci riguarda. Loro ci hanno detto di chiedere chiarimenti
alla dott.ssa __________. Cosa che abbiamo fatto. La dott.ssa __________ o la
sua segretaria ci disse di riportargli la nota d'onorario e che sarebbero stati
loro a spedirla di nuovo alla Cassa Malati chiedendo il motivo per il quale non
ci venivano rimborsate le sopracitate prestazioni.
Dopo qualche mese riceviamo la stessa nota d'onorario con le
solite spiegazioni dove ci dicono che le prestazioni del 28.8. e del 27.11.2000
non potevano venire rimborsati secondo la legge LAMAL e quindi venivano
contabilizzate nella franchigia annua di mia moglie.
Con lettura del 22.10.2001, io Sottoscritto __________, Richiedo
una decisione formale concernente il mancato rimborso di una parte della nota
d'onorario della dottoressa __________. In questa richiesta contesto il mancato
rimborso di Fr. 12.- attinenti all'esame di reperti del 28 agosto 2000.
Il 22 novembre 2001, __________ ci informa con una decisione
formale che il rimborso della nota d'onorario della dottoressa __________ per
il periodo dal 28 agosto al 27 novembre 2000 è avvenuto correttamente.
Chiedo, infine, in questa mia, che __________ si prenda carico e
ci rimborsi per fr. 12.-; del 28 agosto 2000, che concerne esame di reperti
poiché la prestazione menzionata sopra è integralmente connessa alla gravidanza
o parto di mia moglie e questa prestazione non è altro che la lettura di un
atto che viene fatturato dopo la lettura stessa, indipendentemente della
presenza della paziente recito quanto detto dalla dottoressa __________ nel la
sua dichiarazione che allego.
Infatti, mia moglie è stata dalla dottoressa __________ per una
visita di controllo solo in data 29.09.00 prevista dalla LAMAL." (Doc._)
Con altri documenti il
signor __________ ha prodotto, in uno con l’impugnativa di cui si tratta,
attestazione scritta della dott. __________ di data 15 aprile 2002 del seguente
tenore:
" (…)
La prestazione 0.43 e lettura di un atto e viene fatturato dopo la
lettura indipendentemente della presenza della paziente.
L'atto in questione specifico caso era la documentazione del parto
della paz.
Il controllo postpartale della partoriente è avvenuto in una data
più tardi.
Non vedo assolutamente la difficoltà di capire questo fatto."
(Doc. _)
1.2. La Cassa Malati __________ ha
chiesto il 30 aprile 2002 di potere visionare lo scritto della curante ed ha
comunicato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni l’assunzione della spesa
protestata dalla signora __________ per il tramite del marito nei seguenti
termini:
" (…)
dopo aver preso conoscenza della dichiarazione della dottoressa
__________, con la presente vi chiediamo di stralciare dai ruoli la causa
citata in epigrafe.
E' bene precisare, comunque, che per noi rimane poco chiara la
natura dell'esame effettuato dalla dottoressa precitata in data
28 agosto 2000 e sussiste il dubbio quanto a sapere se l'esame in
questione possa essere considerato come prestazione specifica di maternità ai
sensi degli articoli 13 a 16 Opre.
In ogni caso, per ovvi motivi di economia procedurale, preferiamo
desistere e provvedere al più presto al rimborso di fr. 12.- alla nostra
assicurata." (Doc. _)
In diritto
2.1. Secondo l’art. 3/a cpv. 1
della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l’autorità amministrativa
può, fino all’invio della risposta di causa, rivedere la decisione impugnata.
Con allegato 14 maggio
2002 l’assicuratore ha deciso di far fronte al pagamento dell’importo richiesto
dalla ricorrente ossia CHF 12.-. Si tratta nella sostanza di riesame della
decisione impugnata che rende privo d’oggetto il gravame.
Con scritto 10 giugno 2002
__________, in nome e per conto della moglie, ha indicato e ribadito nuovamente
che:
" (…)
Vorrei fare anche io delle precisazioni a riguardo dell'esame
effettuato dalla dottoressa __________ in data 28 agosto 2000.
Mi vedo costretto a ripetere quello che ho già detto nella mia
precedenze e cioè che l'esame di cui sopra è integralmente connessa alla
gravidanza o parto di mia moglie e questa prestazione non è altro che la
lettura di un alto che viene fatturato dopo la lettura stessa,
indipendentemente della presenza della paziente. Recito quanto detto dalla
dottoressa __________ nella sua dichiarazione che è già in vostro possesso.
Quindi non si capisce bene che cosa vuole precisare l'__________ a
riguardo della poca chiarezza della natura dell'esame in questione e comunque
se avessero avuto dei Seri dubbi, quanto a sapere se l'esame in questione possa
essere considerato come prestazione specifica di maternità ai sensi degli
articoli 13 a 16 Opre, perché l'__________ non ha direttamente chiesto
spiegazioni alla dottoressa? Come io, in precedenza in una mia lettera, ho
rimarcato?
E per ultimo, L'__________ era o no a conoscenza che qualora
avesse insistito con questo atteggiamento di negarci il rimborso, sarebbero
andati inevitabilmente incontro a spese procedurali oppure speravano in un
abbandono da parte dell'assicurata per mancanza di supporto giuridico?
A parte il rimborso di fr. 12.- vi chiedo, inoltre, che questa
situazione nella quale ci siamo trovati noi, venga chiarita sul principio in
modo che possa fare giurisprudenza per i posteri, con una vostra decisione, se
spese per lettura di esami del genere dopo parto, ma connessi con lo stesso,
debbano essere presi in carico dalle casse malati oppure no." (Doc. _)
Va rammentato come le
prestazioni obbligatoriamente assunte dalle Casse malattia in virtù della LAMal
siano dettagliatamente specificate nell’Opre agli art. 13 a 15 (per l’art. 16
si tratta delle prestazioni delle levatrici). Non occorre, nonostante la
richiesta specifica dell’assicurata, procedere ad una delucidazione giuridica
della fattispecie visto l’esito e data anche la natura del contendere.
La procedura può quindi
essere stralciata dai ruoli senza conseguenze di tasse e spese e visto il
patrocinio del marito in favore della moglie, con riconoscimento di ripetibili
limitate a
fr. 100.--.
Per questi motivi
decreta
- Il ricorso è
stralciato dai ruoli siccome divenuto privo
d’oggetto
- Non si prelevano tasse
e spese. La Cassa verserà a
__________ fr. 100.--
a titolo di ripetibili.
- Intimazione alle parti
ai sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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