AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2002.44
Data decisione, Autorità:
03.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00044-45
IR/cd
Lugano
3 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 16 aprile 2002 di
__________,
2.
__________,
1.,2. rappr. da: avv. __________,
contro
le decisioni del 6 marzo 2002 emanate da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1926, e sua moglie __________, 1943, sono cittadini svizzeri,
domiciliati a __________, e sono diventati membri della Cassa Malati __________
con effetto al 1 giugno 2001.
Ritenuta
tardiva l’affiliazione l’Ufficio dell’Assicurazione malattia (UAM qui di
seguito), considerando il ritardo non scusabile, ha fissato l’inizio teorico
dell’affiliazione al 1 gennaio 1996 con obbligo per la __________ di riscuotere
il supplemento di premio imposto dalla legge.
1.2. Con scritto
25 febbraio 2002 __________ e __________ si sono rivolti all’UAM rilevando
quanto segue:
"
(…)
waren wir nicht unterrichtet, dass es eine
Pflichtversicherung in der Schweiz gibt.Obwohl wir in ärztlicher Behandlung
waren, in der Apotheke verschriebene Medikamente kauften und ich im Ospedale
__________ einen operativen Eingriff vornehmen lassen mußte,hat
uns niemand von der Grundversicherung unterrichtet.
Meine Frau und ich waren bei der __________
versichert ( 58 resp.45 Jahre ), die wir in dem Moment aufgaben als wir die
Grundversicherung bei der __________ zum 01.06.2001 abschlossen." (Doc. _)
In uno
con il reclamo i signori __________ hanno prodotto attestazione relativa alla
copertura assicurativa contro le malattie di cui hanno beneficiato in Germania,
loro Stato di origine.
Con
decisione 6 marzo 2002 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto il
reclamo con le seguenti motivazioni:
"
(…)
Ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)
tutte le persone residenti in Svizzera per un periodo di
almeno 3 mesi sono tenute ad essere assicurate per le cure medico-sanitarie
presso un assicuratore riconosciuto.
Tale obbligo ha inizio al momento dell'acquisizione del domicilio
o, per gli stranieri in possesso di un permesso di dimora superiore ai 3 mesi,
a partire dalla data di entrata in Svizzera ed ha termine solo quando
l'interessato cessa ope legis di essere soggetto all'obbligo d'assicurazione.
Le persone astrette all'obbligo assicurativo devono iscriversi
presso un assicuratore malattie riconosciuto entro 3 mesi a decorrere dal
momento in cui è adempiuta la condizione determinante l'obbligo
d'assicurazione.
Questa situazione è assimilabile al concetto di affiliazione
tempestiva e quindi l'assicurazione inizia dall'acquisizione del domicilio o
dall'ottenimento del permesso.
Per contro, qualora il termine di 3 mesi non venisse rispettato
(affiliazione tardiva), l'assicurazione inizia dal giorno dell'affiliazione e
l'assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è
giustificabile (artt. 5 cpv. 2 LAMal e 8 OAMal).
(…)
La motivazione secondo cui gli interessati non sono stati
informati circa l'obbligo d'assicurazione da parte delle Autorità, non può
essere tenuta in considerazione. Infatti secondo giurisprudenza la "non
conoscenza" delle leggi non è una giustificazione valida per non esservi
soggetti.
Anche l'ulteriore motivazione di una polizza assicurativa estera
con garanzia di copertura dei costi in Svizzera __________ non può
essere ritenuta una ragione suscettibile di modifica della decisione, in quanto
le disposizioni federali non prevedono per queste situazioni la possibilità di
ottenere un'esenzione dall'obbligo d'assicurazione." (Doc. _)
1.3. Contro la
decisione amministrativa __________ e __________ ricorrono al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni con il patrocinio dell’avv. Dott. __________
osservando in particolare:
"
(…)
Il signor __________ ha acquistato la cittadinanza svizzera il
__________ 1989 all'età di 63 anni e la moglie __________, il __________ 1989
all'età di 46 anni.
I signori __________ non sono stati informati, né al momento
dell'acquisizione della cittadinanza, né successivamente, che era necessario
cambiare l'assicurazione di malattia.
In altre parole per i ricorrenti non era possibile riconoscere che
con l'acquisto della cittadinanza era sorto un obbligo all'affiliazione presso
una cassa malati svizzera.
I signori __________ sono stati in precedenza sempre assicurati
presso la __________, tant'è vero che quest'ultima assicurazione ha sempre
fatto fronte ai pagamenti di cassa malati. Ultimamente si era impegnata ad
assumere i costi dell'ultimo intervento subito dal signor __________ nel 2001 e
poi ha effettivamente pagato tutte le fatture.
Non appena i ricorrenti sono venuti a conoscenza dell'obbligo
d'assicurazione presso una cassa malati in Svizzera, hanno chiesto a più casse
malati di entrare con le stesse prestazioni (quindi anche complementari)
concesse dall'assicurazione malattia tedesca, presso la quale erano affiliati.
Purtroppo, essendo entrambi d'età superiore ai 55 anni, hanno potuto stipulare
soltanto l'assicurazione di base e non anche l'assicurazione complementare.
La normativa tedesca fa divieto della doppia assicurazione: per
questo motivo i signori __________ hanno dovuto lasciare l'affiliazione alla
precedente cassa malati, anche se per loro era molto conveniente, sia dal punto
di vista dei costi, che delle prestazioni.
(…)
Il diritto vigente prevede attualmente che l'affiliazione debba
essere fatta presso un'assicurazione cassa malati svizzera. Tale normativa è
però condizionata dai patti bilaterali che devono entrare in vigore
prossimamente.
Innanzitutto è possibile che l'articolo 12 LAMal venga ad assumere
un'altra fisionomia, nel senso che dovrebbe essere possibile anche ad altre
casse malati straniere ottenere il riconoscimento in Svizzera.
(…)
Secondo la legge LAMal del 18 marzo 1994 (SR 832.10), vi è un
obbligo d'affiliazione per le persone domiciliate in Svizzera al momento
dell'acquisizione del domicilio o della nascita in Svizzera.
La legge non prevede alcuna normativa particolare in relazione a
quelle persone straniere che hanno acquisito da adulti la cittadinanza
svizzera, come nel caso dei ricorrenti.
In questi casi non può valere la presunzione di conoscenza anche
di queste normative specifiche da parte dello straniero adulto che acquista la
cittadinanza. Si deve dunque vedere una lacuna di legge nella LAMal e
relativa ordinanza, nella misura in cui non prevede per situazioni analoghe a
quella dei signori __________, ex cittadini germanici, innanzitutto l'obbligo
d'informazione da parte delle Autorità e in secondo luogo la possibilità di
ottenere un'esenzione dall'obbligo d'assicurazione presso una cassa malati
svizzera in presenza di una valida assicurazione straniera, sebbene il caso non
rientri nel catalogo delle esenzioni già previste dall'art. 3 LAMal.
L'OAMal ha permesso già una estensione alla deroga contenuta
nell'art. 3 LAMal, infatti l’art. 2 cpv. 2 OAMal prevede che sono esentate
dall'obbligo di assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le
malattie in virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione
svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura
assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. Le condizioni per l'esonero
poste da questo articolo sono, le seguenti:
-
l'assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione
estera,
-
una
protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal,
-
un doppio onere finanziario.
Questo articolo di legge dovrebbe essere applicato anche nel caso
che la normativa straniera, come quella germanica, fa divieto di una doppia
assicurazione: la radiazione dalla cassa malati straniera - come nel caso
presente - comporta infatti una perdita di certe prestazioni con danno anche
finanziario per l'assicurato.
Si rileva inoltre che in passato i signori __________ hanno pagato
i premi della cassa malati tedesca prima di entrare nella cassa malati
__________. Richiedendo adesso i premi anche di una cassa malati elvetica di
fatto si verrebbe a creare anche a loro carico un doppio onere finanziario.
In via sussidiaria, qualora questa Autorità giudicante fosse del
parere che non sono date le condizioni richieste dalla normativa citata, si fa
presente che un'interpretazione estensiva della stessa - alla luce
delle nuove realtà internazionali - può essere di giovamento al
sistema assicurativo e risolvere casi come quello in oggetto.
Considerando tutta la storia dei signori __________, si deve
comunque ritenere che il ritardo dell'affiliazione ad una cassa malati elvetica
era giustificato. Essi hanno ritenuto di essere regolarmente assicurati in
Svizzera e lo erano in effetti, come dimostra il fatto che le spese di malattia
(del marzo 2001 in particolare) sono state assunte dalla cassa malati tedesca.
I signori __________, non appena sono stati resi attenti delle
particolarità delle disposizioni in materia, che prevedono l'esclusività di
un'assicurazione elvetica a norma dell' art. 12 LAMal, sono passati ad una
cassa malati svizzera, sottoscrivendo un contratto con la cassa malati
__________.
Da ciò risulta chiaro che i signori __________, nella misura in
cui gli è stato riconoscibile l'obbligo di affiliazione, hanno rispettato la
normativa.
A loro favore in revoca il principio della buona fede.
E' vero che esiste una regola generale dell'ordinamento giuridico
secondo il quale nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge (DTF 124 V
220 considerazioni 2 b/aa, 113 V 88 considerazioni 4c) e che in linea di
principio si può dire che l'assicurato potrà appellarsi al principio della
buona fede, soltanto se si è rivolto all'autorità competente con una domanda
alla quale non è stata data una risposta o è stata data una risposta errata
(DTF 124 V 220 considerazioni 2b/aa, 109 V 55 considerazioni 3, 107 V 160
considerazioni 2). Questa regola però non vale in modo assoluto nel caso di un
cittadino straniero che acquista la cittadinanza svizzera. Infatti in
considerazione proprio di questa sua nuova situazione, incombe
all'amministrazione un onere di informazione, specialmente in campi molto
specifici, come questo dell'assicurazione malattia. Oltre all'obbligo di
informazione incombe all'autorità anche un obbligo di sorveglianza. Nel caso
presente questo esisteva già dal 1989. Per questi motivi non può essere accolta
la tesi secondo la quale anche per loro, come per "ogni cittadino
domiciliato nel Cantone Ticino è sensato conoscere i propri doveri
legali".
Dunque i signori __________ non devono essere tenuti al pagamento
dei premi assicurativi scaduti negli ultimi 5 anni (quelli degli anni
precedenti essendo comunque perenti).
Essi non sono tenuti neanche a pagare un supplemento, per
l'assicurazione tardiva: infatti il ritardo, come previsto dall'art. 5 cap. 2
LAMal - per i motivi indicati sopra - è in questo caso giustificato.
Si fa valere anche che non sarebbe indicato porre a carico di due
pensionati un onere finanziario imprevedibile (in quanto essi hanno comunque
pagato i premi di cassa malati anche in relazione alle prestazioni
complementari) e gravoso (riferito a un quinquennio)." (Doc. _)
All’accoglimento
del gravame si oppone l’amministrazione cantonale con osservazioni del 6 maggio
2002 in cui evidenzia:
"
(…)
Non può oggettivamente essere sostenuta la tesi secondo la quale,
in fatto di informazione ai cittadini, a livello di LAMal ci si trova
confrontati con una "lacuna di legge".
Dal canto suo l'Autorità cantonale svolge regolarmente i suoi
compiti ai sensi dell'art. 10 OAMal.
Per quanto attiene poi alle possibilità di ottenere l'esenzione
dall'obbligo d'assicurazione giusta la LAMal, la giurisprudenza è già stata,
più volte, estremamente chiara: l'elencazione delle casistiche prevista giusta
l'OAMal è da ritenere esaustiva.
In alcun caso è prevista la possibilità di estensione per il solo
fatto di essere "in presenza di una valida assicurazione
straniera".
(…)
Nè può essere sostenibile la tesi secondo la quale "Richiedendo
adesso i premi anche di una cassa malati elvetica di fatto si verrebbe a
creare anche a loro carico un doppio onere finanziario": il
concetto di "doppio onere" di cui all'art. 3 cpv. 2 OAMal si
richiama ad un diritto pubblico estero, e non già ad un'assicurazione estera
contratta ai sensi del diritto privato, come appare evidente nel caso di
specie.
(…)
II fatto che i signori __________ "hanno ritenuto di
essere regolarmente assicurati in Svizzera", non è certo motivo
sufficiente per "ritenere che il ritardo dell'affiliazione ad
una cassa malati elvetica era giustificato".
Si fa osservare, dopo, che "l'assicurazione elvetica"
non impone il principio "dell'esclusività": come già ampiamente
rilevato nel corso di questa disamina di diritto, dal profilo del diritto
elvetico in materia di assicurazione malattie nulla vieta che si possano
mantenere altre coperture assicurative.
(…)
la ricorrente richiama correttamente i cardini su cui si regge,
dal profilo giuridico, il principio della buona fede.
La stessa ricorrente non può però essere seguita più oltre, e in
particolare quando pretende, a torto, che "Questa regola però non
vale in modo assoluto nel caso di un cittadino straniero che acquista la
cittadinanza svizzera".
Sempre in virtù del già richiamato principio della sicurezza del
diritto, una norma è o non è.
In particolare i principi su cui si regge il concetto di "buona
fede" non possono applicarsi in modo più o meno largo a dipendenza del
fatto che ci si trovi in presenza di un cittadino svizzero o di un cittadino
straniero; o, quanto meno, non in modo così netto come preteso dalla
ricorrente.
La parte ricorrente stessa riconosce poi, a legittimo titolo, come
quello "dell'assicurazione malattie" rappresenti un "campo
molto specifico".
A fortiori dunque, proprio la "specificità di questo
campo" avrebbe dovuto indurre i signori __________ ad un'accurata indagine
circa le regole di diritto vigenti non in un Stato qualsiasi, ma nello Stato in
cui hanno deciso di trascorrere l'esistenza.
Quanto all'informazione nei confronti della cittadinanza, vi è poi
da rilevare il fatto che i signor __________ hanno eletto il loro domicilio nel
Cantone Ticino ben prima del 1996, anno in cui è entrata in vigore la LAMal.
II dibattito suscitato prima, nell'imminenza, e dopo l'entrata in
vigore della LAMal, non può essere sfuggito ad un cittadino attento: e proprio
qui il concetto di obbligo d'assicurazione generalizzato a tutta la popolazione
è emerso in maniera tanto palese quanto diffusa.
Certamente un obbligo d'assicurazione esisteva anche prima del 1°
gennaio 1996, in quanto tale principio era già contemplato a livello del
previgente diritto cantonale.
L'entrata in vigore della LAMal ha determinato il decadimento del
predetto diritto cantonale, ragione per la quale, nella decisione contro cui
qui si erge la ricorrente, si fissa nel 1° gennaio 1996 l'inizio dell'obbligo
d'assicurazione per i signori __________.
Ma a ben vedere tale obbligo d'assicurazione iniziava molto prima
del 1° gennaio 1996.
In quanto decaduto, si rinuncia qui a richiamarsi al previgente
diritto cantonale in questo specifico contesto.
Irrilevante la tesi sostenuta dalla ricorrente, in conclusione di
questa specifica parte di allegazione ricorsuale, circa i termini di perenzione
dei crediti per premi d'assicurazione.
La legge (LAMal) nulla dice al riguardo.
Ergo tornano applicabili i disposti di cui agli artt. 127 e 128
CO.
L'art. 128 CO non cita apertis verbis la
questione relativa ai premi dell'assicurazione malattie.
Quest'ultimi potrebbero essere assimilati ad "altre
prestazioni periodiche" di cui all'art. 128 cifra 1 CO; da cui un
termine di perenzione di 5 anni.
Sarebbe interessante conoscere, al riguardo, un pronunciamento di
codesta Autorità di giudizio.
Bisogna però convenire che nemmeno se fosse appurato un termine di
perenzione di 5 anni, ciò può portare ad inficiare la decisione emanata, nella
fattispecie, dall'Autorità cantonale e qui impugnata.
La stessa si limita infatti a riportare il termine amministrativo
secondo il quale deve iniziare l'obbligo d'assicurazione (10 gennaio
1996), ma nulla dice quanto all'estensione dei termini di prelievo del
supplemento di premio per affiliazione tardiva.
Sarà l'assicuratore che si determinerà a questo riguardo nei
confronti dell'assicurato.
Contro la decisione di quest'ultimo potrà, se del caso, essere
intrapresa una specifica azione in giudizio.
(…)
Da contestare che nella fattispecie si possa trattare di un
ritardo giustificato.
Un ritardo nell'assicurarsi ai sensi della LAMal può essere
ritenuto giustificato solo se cause oggettive e gravi - quali la malattia, la
momentanea incapacità di discernimento o di azione, oppure altre cause sfavorevoli
o particolarmente deprivanti di valenza similare - possono essere nella causa.
Ciò che qui non è palesemente il
caso.
(…)
Circa le regole che devono
presiedere all'incasso del supplemento di premio per affiliazione tardiva,
nulla si dice nella decisione impugnata.
AI riguardo fanno stato - e
dunque si richiamano - le disposizioni di cui all'art. 8 OAMal." (Doc. _)
Alla
parte ricorrente è stata offerta la possibilità di formulare osservazioni alla
risposta dell’UAM e di fornire nuove prove, ciò che ha fatto con scritto 28
maggio 2002 __).
In
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se i ricorrenti __________ e __________ avevano un obbligo
di affiliazione ad una Cassa Malati svizzera sin dall’entrata in vigore della
LAMal ossia dal 1 gennaio 1996 e quindi verificare se la loro affiliazione alla
__________ a contare dal 1° giugno 2001 sia da considerare tardiva e quindi se
debba essere imposto all’assicuratore malattia la percezione di un supplemento
di premio. Rispettivamente questo TCA deve accertare se il ritardo
nell’affiliazione, se ammesso, sia scusabile.
Secondo
l'art. 3 LAMal
"
1 Ogni
persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio
rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2 Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per
i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3 Può
estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in
Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo
prolungato;
b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in
Svizzera".
L'art. 1 OAMal
precisa in proposito che
"
1 Le persone
domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile
svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della
legge."
Una
persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue
relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza
citata; DTF 123 III 100).
L'art. 5
LAMal prevede poi che
"
1 Se
l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio
federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate
nell’articolo 3 capoverso 3."
Per
l'art. 7 OAMal infine
"
1 I cittadini
svizzeri che eleggono domicilio in Svizzera dopo aver soggiornato all’estero
come pure gli stranieri con permesso di dimora o di domicilio ai sensi
dell’articolo 1 capoverso 2 lettera a sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi
dal giorno in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo
degli abitanti. Se l’adesione all’assicurazione è tempestiva, l’assicurazione
inizia dal giorno della notifica del suddetto annuncio."
2.2. In DTF 125 V
76 e segg. il TFA ha evidenziato, in relazione alle summenzionate norme, che,
per le persone domiciliate in Svizzera (giusta gli art. 23 ss. CCS), l'inizio
dell'assicurazione coincide con l'elezione di domicilio. Per gli stranieri che
non costituiscono un domicilio in Svizzera ai sensi della normativa rammentata
e che sono al beneficio di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora
valido almeno tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal giorno della notifica
dell'annuncio di dimora presso il competente ufficio di controllo degli abitanti.
Nel caso
in discussione la questione del domicilio non appare contestata. In altri
termini i signori __________ sono non solo domiciliati in svizzera ma hanno
acquisito, antecedentemente all’entrata in vigore della nuova LAMal, la
cittadinanza elvetica. Essi hanno quindi fatto parte del corpo elettorale
chiamato a votare sull’approvazione o meno della predetta legge.
2.3. Ritenuta
l’esistenza di un domicilio in Svizzera ed in particolare in Ticino da parte
dei ricorrenti va ora esaminato se essi erano obbligati ad assicurarsi. Va
quindi esaminato se la situazione giuridica di __________ e __________
rientrava nel novero delle eccezioni legali all’obbligo di assicurarsi imposto
dalla LAMal.
L'art 3
cpv. 2 e 3 della legge da infatti facoltà al Consiglio Federale di prevedere
eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per le persone che possono
godere dei privilegi del diritto internazionale, in particolare i dipendenti di
organizzazioni internazionali e di stati esteri (art. 6 OAMal), rispettivamente
per le persone obbligatoriamente assicurate
contro le malattie in virtù del diritto estero, se l’assoggettamento all’assicurazione
svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura
assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (art. 2 cpv. 2 OAMal).
2.4. Facendo uso
della delega di cui all'art 3 cpv. 1 LAMal, il Consiglio federale ha emanato
l'art 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di
assicurazione.
In
particolare, giusta l'art 2 cpv. 2 OAMal, a domanda, sono esentate dall'obbligo
di assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in
virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera
costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura
assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.
Le
condizioni cumulative per l'esonero poste da questo articolo sono, dunque, le
seguenti:
assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera;
protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal;
- doppio
onere finanziario.
Con tale
disposto si vuole evitare un doppio assoggettamento nei casi in cui la persona
tenuta ad assicurarsi ai sensi dell'art 3 cpv. 1 LAMal è parimenti obbligata a
farlo in virtù del diritto pubblico estero, senza possibilità di svincolo e con
obbligo del pagamento dei premi a condizione che l'assicurazione estera offra
una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal.
A questo
proposito, nella sentenza emanata il 20.5.1999 in re DFI c. I.A. (inc.
__________), il TFA ha osservato quanto segue:
"
... une dispense de l'obligation d'assurance ne
peut être envisagée que si le ressortissant étranger et obligatoirement assuré
contre la maladie en vertu du droit étranger (art 2 al 2 OAMal, Eugster,
Krankenversicherung in SBVR , 1998, n. 15)..." (STFA cit. consid 3b).
Il TFA ha
ancora rilevato (STFA 29 giugno 2000 in re EZ) che il carattere obbligatorio
dell’assicurazione
"
… non è fine a sé stesso, bensì un istrumento
destinato a garantire la necessaria solidarietà. Considerata la volontà del
legislatore, si giustificava quindi di circoscrivere in modo restrittivo le
eccezioni di coloro che esulano, per non essere tenuti all’obbligo
assicurativo, dalla comunità di persone solidali” (STFA cit. pag. 5)
Giusta
l’art. 2 cpv. 2 OAMal la possibilità di assicurarsi facoltativamente all’estero
è esclusa a motivo della possibile facile elusione del carattere obbligatorio
dell’assicurazione svizzera (v. RAMI 2000 no. KV pag. 20 c. 4c citata in STFA
29 giugno 2000 cit.). Per quanto attiene ai problemi suscettibili di porsi nel
caso di persone anziane al beneficio di un’assicurazione facoltativa estera –
come in parte è il caso nella fattispecie – il TFA ha evidenziato (in STFA 29
giungo 2000 cit. loc. cit.) che la copertura straniera può essere sospesa
rispettivamente trasformata temporaneamente in un’assicurazione complementare a
quella obbligatoria svizzera (RAMI cit. pag. 21 c. 4 d)
In merito
alla possibilità di far compenetrare un’assicurazione estera obbligatoria ed
una facoltativa sempre straniera - circostanza questa ipotizzabile anche nel
caso concreto – il TFA ha osservato come:
" cc)
La ricorrente sostiene pure che il requisito dell'affiliazione ad
un'assicurazione obbligatoria all'estero dovrebbe essere considerato adempiuto
tramite l'integrazione delle due menzionate assicurazioni olandesi, di cui una
è obbligatoria.
Anche questa censura dev'essere disattesa.
Infatti, al proposito occorre rilevare che, in occasione della recente
revisione dell'art. 2 OAMal, il Consiglio federale ha ritenuto non dover
integrare nel nuovo testo dell'ordinanza il cpv. 6 del progetto di revisione
dell'OAMal posto in consultazione, il quale riguardava, appunto, i casi
particolari costituiti da certe persone anziane o malate coperte in maniera
estesa attraverso un'assicurazione privata estera o un'assicurazione statale a
cui si aggiunge un'assicurazione privata (procedura di consultazione relativa a
un progetto di revisione parziale dell'Ordinanza sull'assicurazione malattie,
del 25 novembre 1996)." (STFA 29 giugno 2000 in re Z.)
A
proposito del pagamento dei premi sempre il TFA, in una sentenza 11 ottobre
2000, in un caso relativo a cittadini statunitensi al beneficio di copertura
assicurativa senza necessità di corresponsione diretta di un premio ma
dipendente da servigi resi all’ente pubblico e con la constatazione dei costi
assunti dalla compagnia assicurativa medesima, non ha considerato adempiute le
condizioni dell’art. 2 cpv. 2 OAMal.
2.5. Nel caso in esame
i signori __________ e __________ sono, come rilevato in precedenza, svizzeri e
domiciliati in Svizzera, essi hanno acquisito la cittadinanza elvetica nel
corso del 1989 come rammenta la loro patrocinatrice, ed erano quindi astretti
sin dall’introduzione della LAMal all’obbligo assicurativo. Occorre esaminare,
nel caso concreto, se i ricorrenti potevano beneficiare di una esenzione
dall’obbligo d’assicurazione ai sensi della norma citata. La risposta è
manifestamente negativa senza necessità di particolare accertamento
istruttorio.
I signori
__________ non hanno dimostrato, nonostante fossero patrocinati da un legale
conscio di tale dovere, l’esistenza di un obbligo imposto da parte del diritto
pubblico estero di essere assicurati all’estero. Essi non hanno neppure
sostenuto tale circostanza nelle loro impugnative all’autorità amministrativa
ed a quella giudiziaria. Anzi. I ricorrenti hanno precisato chiaramente che,
una volta venuti a conoscenza della necessità di disporre di una copertura
assicurativa in Svizzera, essi hanno rinunciato a quella tedesca nonostante
fosse di maggiore interesse economico e fornisse prestazioni da loro ritenute
soddisfacenti (cgr. I pag. 3 punto 4). In altri termini i signori __________
non hanno avuto difficoltà, se non d’ordine economico per il preteso maggiore
interesse economico al mantenimento della loro __________ (D), a disdire il
contratto con l’assicuratore tedesco. L’obbligatorietà dell’assoggettamento ad
un’assicurazione estera, ma non si vede a quale titolo ciò potrebbe essere
imposto dal diritto tedesco a due cittadini elvetici sin dal 1989 e domiciliati
in Ticino, non è quindi condizione data ed i ricorrenti non possono beneficiare
dell’eccezione all’obbligo di assicurazione voluto dal legislatore.
2.6. I signori
__________ e __________ lamentano inoltre il fatto di non essere stati
debitamente informati dall’autorità poiché nessuna normativa particolare
regolerebbe l’informazione dell’obbligo di essere assicurate in caso di
cambiamento della nazionalità.
L’argomento è privo di consistenza. In virtù degli
art. 13 e 14 LCAMal il Comune di domicilio è responsabile del controllo
dell’applicazione dell’obbligo d’assicurazione, con necessità per l’autorità
comunale di segnalare in forma scritta alla preposta autorità cantonale i casi
di non assicurazione o di assicurazione tardiva. In caso di mancata
segnalazione tempestiva – a fronte dei dati per poterlo fare – il Comune è
solidalmente responsabile – con la persona interessata – del pagamento delle
“spese medico sanitarie … per il periodo di ritardo in cui quest’ultimi non
risultano iscritti presso un assicuratore riconosciuto”.
Il tenore
delle norme è chiaro una responsabilità dell’autorità comunale interviene
laddove – a conoscenza di una situazione di ritardo nell’assicurazione o di non
assicurazione – essa non interviene con la dovuta sollecitudine. D’altra parte
chiara è pure la lettera dell’art. 10 OAMal (si veda anche l’art. 6 LAMal) che
costringe i Cantoni a fornire periodica informazione circa l’obbligo d’assicurazione
provvedendo a che le persone in provenienza dall’estero (ciò che non era il
caso nella fattispecie ritenuto che i ricorrenti sono domiciliati in Svizzera
da anni ed hanno acquisito la cittadinanza elvetica da diversi anni ossia da
prima dell’entrata in vigore della LAMal –) siano tempestivamente informati.
Ritenere
che il ritardo sia imputabile all'inazione dell'autorità amministrativa (come
sembrano fare i signori __________, cfr I punto 2 in fatto, pag. 2) appare ai
limiti del temerario: basta sottolineare, da un lato, che, per una regola
generale, nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. DTF 124 V 220
consid. 2b/aa, 113 V 88 consid. 4c) e, d'altro canto, nemmeno è pertinente il
richiamo ad un presunto obbligo di informazione dell'amministrazione ritenuto
come lo stesso si attui in generale solo dopo domanda da parte dell'assicurato
e in tal caso può, qualora la risposta sia errata, trovare tutela nel rispetto
del principio della buona fede (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 109 V 55
consid. 3a, 107 V 160 consid. 2).
Il
compito dell'autorità cantonale relativamente all'affiliazione nell'ambito
dell'assicurazione malattia si limita al controllo dell'osservanza dell'obbligo
di assicurazione ed all'affiliazione d'ufficio degli assoggettati renitenti. Ne
discende che dalla pretesa mancata informazione ai ricorrenti nulla può essere
dedotto in loro favore.
2.7. __________ e
__________ invocano indeterminatamente l’applicazione degli accordi bilaterali
e la loro incidenza per la valutazione della fattispecie in discussione. Essi
non indicano quale diritto deducano dall’applicazione degli accordi bilaterali
conclusi tra la Svizzera e la Unione Europea. I ricorrenti appaiono quindi
generici. In virtù del diritto svizzero in materia di assicurazione malattie le
persone domiciliate o dimoranti in Svizzera devono assicurarsi individualmente
e pagare i relativi premi. Va rilevato, come appare dal Messaggio concernente
l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno
1999 (FF 1999 5286 - 5287), che i trattati bilaterali hanno inoltre fissato,
quale elemento di collegamento per l’obbligo di assiurazione, il luogo di
lavoro ed hanno quindi sostanzialmente esteso il campo d’applicazione della
LAMal. Nei negoziati sulla libera
circolazione delle persone, ai singoli Stati dell’UE è stata però data
l’opportunità di assicurare le persone ivi residenti e che normalmente
andrebbero assicurate in Svizzera, esimendole così da tale obbligo. L’opzione
prevedeva due varianti. Così Danimarca, Gran Bretagna, Portogallo, Spagna e
Svezia hanno deciso di lasciare i familiari ivi residenti nelle assicurazioni
locali. Austria, Finlandia, Germania e Italia lasciano a tutte le persone ivi
residenti la libertà di scegliere se assicurarsi nello Stato di residenza o
in Svizzera. Il Portogallo ha adottato la stessa soluzione (esclusi i
familiari). Vanno dunque assicurati in Svizzera i seguenti gruppi di persone
con domicilio all’estero: tutti i familiari residenti in Belgio,
Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi di persone assicurate
obbligatoriamente in Svizzera; poi i beneficiari di rendite svizzere e le
persone che esercitano un’attività residenti in Belgio, Danimarca, Francia,
Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna o Svezia.
Inoltre vanno assicurati tutti coloro che esercitano un’attività, i beneficiari
di rendite nonché i familiari di dette persone (fa eccezione il Portogallo)
residenti in Austria, Finlandia, Germania, Italia o Portogallo, purché non
abbiano scelto l’assicurazione del loro Stato di residenza. Il Messaggio citato
(pag. 5287) rammenta ancora come:
" Non si impone una modifica delle disposizioni
della LAMal inerenti all’obbligo d’assicurazione. L’Accordo sulla libera
circolazione delle persone definisce la cerchia delle persone ora tenute ad
assicurarsi in virtù della LAMal. Le disposizioni sull’inizio e sulla fine
dell’assicurazione (art. 5 LAMal) sono applicate per analogia. In caso
d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia solo dal giorno
dell’affiliazione.”
Con
messaggio 31 maggio 2001 (FF 2000 3537) il Consiglio Federale ha proposto la
modifica della LAMal conseguente all'adozione degli accordi bilaterali tra
Svizzera e CE. La modifica della legge del 6 ottobre 2000 è entrata in vigore
il 1 giugno 2002 e concretizza le modifiche necessarie conseguenti agli accordi
settoriali citati. La modifica legislativa - qui del tutto senza incidenza
trattandosi di cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera - tende (tra l'altro)
a garantire che "… le persone residenti in uno Stato membro della CE e
soggette all'obbligo di assicurazione sono sufficientemente informate e
controllate riguardo all'obbligo di assicurazioni in Svizzera e se del caso
assegnate d'ufficio ad una assicurazione " (FF 2000 3538/3539).
D’avviso
di questo TCA i ricorrenti, nella loro veste di cittadini svizzeri domiciliati
in Svizzera ed astretti all’obbligo di assicurarsi contro le malattie, non
possono trarre dagli accordi bilaterali appena entrati in vigore, ma non al
momento della decisione amministrativa impugnata ed al momento dei fatti
oggetto della contestazione, alcun diritto per quanto attiene all’obbligo di
essere assicurati tramite un assicuratore svizzero riconosciuto.
2.8. __________ e
__________ sostengono che il ritardo da parte loro nell’assicurarsi in Svizzera
non sia da ritenere ingiustificato. Va evidenziato che se il ritardo
nell’affiliazione è ingiustificato lo stesso comporta come conseguenza
l’obbligo per l’assicuratore malattie di percepire un supplemento di premio.
Detto supplemento di premio ha un carattere punitivo come osservato da Alfred
Maurer in “Das neue Krankenversicherungs- recht”, Verlag Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, pag. 39 [“”Es handelt sich um
einen eigentlichen Strafzuschlag”], lo stesso deve essere applicato
quando il ritardo nell’affiliazione non è giustificato, anche in caso di
mancata volontà di ottenere un indebito vantaggio economico.
Va allora definito qui il concetto di ritardo
giustificabile desumibile dall’art. 5 cpv. 2 LAMal. La legge va interpretata
sulla base del suo testo letterale. Secondo la giurisprudenza si può derogare
dal senso letterale di un testo chiaro, tramite interpretazione, solo se vi
sono ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo
scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, le
quali permettono di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso
della disposizione in oggetto (DTF 119 V 429; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 4452;
VSI, 1993, p. 133; Pratique VSI 1993 p. 263; RAMI 1993 p. 132; DTF 117 V 109;
DTF 117 V 45; 117 V 5; Imboden/Rhinow/Krähemann, Schweizerische
Verwaltungsrecht- sprechung, no. 21b IV).
Se il testo non è assolutamente chiaro oppure se
sono possibili più interpretazioni, conviene ricercare qual è la vera portata
della norma, desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati ossia dai
lavori preparatori, dallo scopo della norma, dal suo spirito, così come dai
valori sui quali si fonda o ancora tramite la relazione con le altre norme
legali (DTF 119 V 429 cons. 5a.; 118 Ib 191 cons. 5: 117 V 109; Pratique VSI
1993 p. 3 cons. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 cons. 5b, 527 cons. 2b e
578 con s. 2b).
Il concetto di "ritardo giustificabile"
non appare chiaro e necessita quindi di essere interpretato.
In proposito nel messaggio del Consiglio federale
concernente la revisione dell'assicurazione malattia del 6 novembre 1991 viene
precisato che (p. 50):
"
(…)
Se l'interessato si assicura o è assicurato d'ufficio (giusta
l'art. 6 cpv. 2) dopo il termine di tre mesi, l'assicurazione non è
retroattiva; essa inizia a decorrere dal giorno dell'affiliazione. Le spese
delle cure fornite prima di questa data saranno pertanto a carico
dell'assicurato. Non si possono esigere premi arretrati, ma l'assicuratore
imporrà all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio più elevato
rispetto a quello degli altri suoi assicurati. Egli fissa personalmente
l'importo del supplemento di premio attenendosi ai limiti fissati dal Consiglio
federale, abilitato a stabilirne i tassi indicativi. Questi devono tenere conto
del livello dei premi di tutti gli assicuratori che operano nella regione in
questione e della durata del ritardo, vale a dire, rispettivamente, dei costi
dell'assicurazione delle cure medico‑sanitarie nella regione e della
misura in cui l'interessato non ha dato il proprio contributo alla solidarietà
con gli altri assicurati. Se il ritardo è da ricondurre a un impedimento grave,
quale una malattia o un infortunio, non viene prelevato un premio più elevato.
Se il ritardo non è scusabile ma il pagamento del supplemento di premio risulta
gravoso per l'interessato, l'assicuratore deve ridurlo tenendo equamente conto
della situazione (finanziaria, familiare, ecc.) dell'assicurato e delle
circostanze del ritardo (ad esempio l'ignoranza della lingua).
L'articolo 5 capoverso 2 seconda frase avrà senza
dubbio un effetto dissuasivo per chiunque è tentato di abusare del sistema
aderendovi soltanto al momento in cui necessita di cure onerose o quando
manifesta maggiore predisposizione alla malattia. Casi del genere dovrebbero
comunque essere rari, poiché presuppongono che l'interessato si sia sottratto
al controllo e all'affiliazione d'ufficio (cfr. art. 6). Inoltre, coloro che
non si sottopongono tempestivamente all'assicurazione obbligatoria incorrono in
sanzioni penali (art. 83)."
Dal
tenore del messaggio risulta che il Consiglio federale non ha concretizzato il
concetto in esame, limitandosi a rilevare – a titolo meramente esemplativo -
che sono scusabili i ritardi riconducibili ad impedimenti gravi quali malattia
e infortuni. L’esecutivo federale fa riferimento ad un impedimento grave tale
da essere d’ostacolo oggettivo ad una affiliazione tempestiva. La severità
della condizione posta discende chiaramente dallo scopo della nuova LAMal che
vuole applicato significativamente il principio della solidarietà tra
assicurati.
L'elenco
dei motivi rammentati nel messaggio (introdotto dall’espressione “quali”) non
va considerato esaustivo. Altri fattori, secondo questa Corte, potrebbero
infatti giustificare un'affiliazione tardiva.
Neppure
la dottrina approfondisce il concetto. Maurer (Das neue
Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1996, p. 39) indica unicamente
che il premio supplementare va considerato un vero e proprio supplemento
punitivo ("Strafzuschlag"). Da qui discende che l'omissione in cui
incorre l'assicurato non può trovare giustificazione nell'ignoranza della legge
(DTF 113 V 88) o nel mancato intervento di controllo dello Stato (cfr. TCA
25.4.2000 in re E.J, inc. 36.99.173 ancora sub judice).
Nel caso
in esame i ricorrenti non invocano l’esistenza di motivi gravi, quali la
sussistenza di una malattia importante od infortunio tali da impedire la
tempestiva affiliazione ad un assicuratore riconosciuto. Non erano in altre
parole presenti elementi che oggettivamente impedivano ai signori __________ e
__________ di assicurarsi tempestivamente.
La
questione non merita comunque particolare approfondimento in questa sede. I
signori __________ hanno infatti semplicemente invocato l’ignoranza della legge
rispettivamente del loro obbligo di essere assicurati, ciò che – come visto –
non basta a giustificare il ritardo. I ricorrenti implicitamente hanno anche
sollevato, in connessione con la giustificazione del ritardo nell’affiliazione,
la violazione del principio della buona fede, per il fatto di non essere stati
adeguatamente informati al momento dell’acquisizione della cittadinanza
elvetica dell’obbligo di assicurazione, per giustificare in ogni caso il
ritardo.
2.9. Secondo la
giurisprudenza (cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121,
Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195
consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979
pag. 155, DLAD 1992 p. 106; DTF 119 V 307 consid 3a; DTF 118 Ia 254 consid 4b;
DTF 118 V 76 consid 7; DTF 117 Ia 287 consid 2b, 418 consid 3b e sentenze ivi
citate; RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298ss; STFA 5 aprile 1994 in re M.C., STFA
3 settembre 1993 in re A.Z) e la dottrina (Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag.
108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss)
affinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata, nei casi in cui
l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario
alla legge, devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
1.- l'informazione deve riferirsi ad una situazione individuale e
concreta;
2.- essa deve emanare da un organo competente o che possa essere
ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile nelle circostanze.
3.- la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.
Ciò
significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere
l'erroneità della disposizione. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti
essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione
da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).
Una
mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre
seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4;
104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).
Inoltre
l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che
fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -
che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non
può far valere la propria buona fede (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz.
Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b 3);
4.- l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un
comportamento che gli è pregiudizievole.
5.- la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione
è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a;
111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55; STFA 10.9.1996 in re S. riguardante
una modifica dei regolamenti interni di una cassa).
La
giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 v. Cost. (DTF
121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. (RAMI
2000 p. 223).
Secondo
questa Corte la buona fede dell'assicurato può, se adempiute le condizioni
rammentate, giustificare un’affiliazione tardiva ed impedire quindi
l’applicazione del supplemento di premio punitivo (“Strafzuschlag”).
2.10. Nel caso in
esame i coniugi __________ non hanno ricevuto dall’ente pubblico alcuna
promessa o garanzia di alcun genere relativa all’obbligo o meno di assicurarsi
in Svizzera. Neppure può essere dedotto un comportamento negligente (per
omissione di informazioni) del Cantone rispettivamente e più generalmente
dell’ente pubblico preposto all’applicazione della LAMal per la mancata
informazione circa l’obbligatorietà di copertura assicurativa per i cittadini
svizzeri qui domiciliati. Già si è detto, nelle considerazioni precedenti, in
che cosa consiste l’obbligo di informazione citato. Non va poi dimenticato che
i ricorrenti già al momento dell’introduzione della LAMal erano cittadini
svizzeri domiciliati in Svizzera. In quest’ottica essi dovevano essere
perfettamente a conoscenza dell’esistenza della LAMal applicabile in Svizzera
che tanto è stata dibattuta prima della sua adozione (ed invero anche dopo) ed
oggetto di votazione popolare il 4 dicembre 1994 (quando i ricorrenti già erano
divenuti cittadini svizzeri), l’esistenza di un obbligo assicurativo è
circostanza notoria per chi vive in Svizzera e tale fatto avrebbe imposto ai
ricorrenti di sincerarsi presso un assicuratore malattia rispettivamente presso
i competenti organi di controllo (ossia all’autorità cantonale) per la verifica
della loro posizione. I principi dedotti dalla buona fede non trovano quindi
manifestamente applicazione nel caso in discussione.
La
questione dell'ammontare del supplemento di premio richiesto - e, quindi, la
questione della proporzionalità - non va esaminata in questa sede poiché
possono essere sottoposti a verifica giudiziale soltanto i rapporti giuridici
sui quali l'amministrazione competente si è pronunciata con una decisione
vincolante (DTF 110 V 51 considerandi 3b e sentenze ivi citate): la decisione
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180,
DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.;
Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine). La questione potrà essere
affrontata nell'ambito di un eventuale ricorso interposto contro la decisione
(su opposizione) dell'assicuratore contro le malattie che definirà l'importo
del supplemento richiesto.
2.11. I ricorrenti
(I pag. 5) chiedono di non dover essere astretti al pagamento “dei premi
assicurativi scaduti negli ultimi 5 anni (quelli degli anni precedenti essendo
perenti)”. Essi sollevano quindi il tema della perenzione del premio. Come
evidenziato nelle considerazioni che precedono ai sensi dell’art. 5 cpv. 2
LAMal:
" In caso d’affiliazione tardiva, l’assicurazione
inizia dal giorno dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di
premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce
i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza
dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento
risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce,
considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del
ritardo.”
In altri
termini il legislatore non ha imposto la percezione e l’incasso dei premi
arretrati, nel qual caso la questione sollevata dai ricorrenti avrebbe potuto
porsi. Come rammenta anche l’OAMal:
" Art. 8 Supplemento di premio in caso d’affiliazione
tardiva
"
" 1 Il supplemento di premio in caso d’affiliazione
tardiva, previsto nell’articolo 5 capoverso 2 della legge, è riscosso per una
durata pari al doppio di quella del ritardo d’affiliazione. Esso è compreso tra
il 30 ed il 50 per cento del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento
secondo la situazione finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del
supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore
stabilisce un tasso inferiore al 30 per cento, considerate equamente la
situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.
"
" 2 Non è riscosso alcun supplemento se i premi
sono assunti da un’autorità d’assistenza sociale.
Il
premio futuro dell’assicurato viene riscosso con un supplemento, non viene
invece incassato dall’assicuratore il premio per il periodo precedente durante
il quale l’interessato non ha beneficiato della copertura obbligatoria. Il
supplemento dovuto, e fissato dalla norma tra il 30 ed il 50% del premio, viene
incassato sui premi futuri dovuti dall’assicurato e per la durata pari al
doppio del periodo di ritardo. Nel caso concreto il ritardo è di 5 anni e 5
mesi e quindi per i prossimi 10 anni e 10 mesi l’assicuratore dovrà percepire
il supplemento punitivo. Non è dato quindi il problema sollevato dagli
assicurati e relativo alla perenzione di diritti di percezione di premi
scaduti, si ribadisce che gli anni durante i quali non vi è stata copertura
vengono considerati (per il loro doppio) per la fissazione del periodo di
percezione del supplemento di premio riferito agli anni futuri.
2.12. Alla luce di
quanto precede la decisione amministrativa impugnata con cui l’UAM ha ritenuto
tardiva l’affiliazione di __________ e __________, con cui è stato fissato
l’inizio della copertura assicurativa al 1 giugno 2001 e l’inizio teorico della
stessa al 1 gennaio 1996, va confermata ed il ricorso respinto. Non si
prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Con
l’impugnativa i signori __________ chiedono l’assunzione di prove in maniera
del tutto generica. Essi infatti postulano l’acquisizione di “Doc., testi,
audizione dei ricorrenti” con richiamo degli incarti dell’UAM (ciò che è
avvenuto) e dell’assicuratore malattia. Le prove non precisate riferite ai
“Doc., testi” non possono essere ammesse, esse appaiono generiche ed i
ricorrenti non specificano quali documenti e quali testi dovrebbero chiarire
quali fatti contestati nel caso concreto. La situazione è tale che non si
impone al TCA di accertare presso i ricorrenti, comunque patrocinati da un
legale, quali prive specificatamente essi vorrebbero vedere acquisite e le
motivazioni delle richieste probatorie. D’altra parte viene richiesta
l’audizione dei ricorrenti stessi, che per mano della patrocinatrice hanno
potuto esprimersi ampiamente sulla fattispecie in discussione. Il dossier
dell’assicuratore malattia appare del tutto ininfluente per il giudizio di
merito di questo TCA.
Non va
dimenticato che secondo la costante giurisprudenza qualora l’istruttoria
da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.
274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 in re A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H
115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib
229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non
costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.
29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b,
122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Più
specificatamente per quel che attiene in particolare alla richiesta di essere
sentiti dei signori __________ e __________ va rammentato come l’audizione
richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere
sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b,
pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio
alla DTF prima citata).
In concreto, questo
Tribunale, come indicato, ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'audizione di testi e all'assunzione
di ulteriori prove documentali ed ancora all’audizione dei ricorrenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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