AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2002.147
Data decisione, Autorità:
24.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2002.147
cs/cd
Lugano
24 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2002
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 31 ottobre 2002 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 17
giugno 2002 l'Istituto delle Assicurazioni Sociali (di seguito IAS) ha
notificato alle Casse malati __________ e __________ una decisione inerente il
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi della famiglia __________.
Una copia della decisione è stata intimata a __________.
L'amministrazione
cantonale ha deciso quanto segue:
" rilevato,
da accertamenti effettuati, che da diverso tempo le persone a
margine risultano essere assicurate contemporaneamente presso due
assicuratori malattie (__________e __________) per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
ritenuto che nel caso di specie le persone non hanno provveduto motu
proprio al pagamento dei premi assicurativi presso i diversi assicuratori
malattie in questione, per cui è dovuto intervenire l'Ente pubblico a norma di
legge (attestati di carenza di beni);
considerato che i premi assicurativi di base e le partecipazioni
sono versati a un solo assicuratore per il medesimo periodo;
rilevato che l'adesione presso la __________ è avvenuta già in
data 1° gennaio 1992, mentre quella presso la Cassa malati __________ solo a
partire dal 1° gennaio 1996;
considerata la particolarità della fattispecie e chiamati a
pronunciarci nel merito;
lo scrivente Ufficio
decide:
-
È
riconosciuto il pagamento dei premi e delle partecipazioni unicamente alla
__________.
-
L'Ente
pubblico è autorizzato a praticare eventuali azioni di regresso ai sensi del
dispositivo di questa risoluzione.
Alle parti in causa (assicuratori malattie __________ e __________, signor __________) è data facoltà di reclamo all'Istituto
delle assicurazioni sociali, Ufficio dell'assicurazione malattia, Via Ghiringhelli
15a, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla notificazione.
Trascorso infruttuosamente questo termine, la presente decisione
assumerà valore di cosa giudicata." (cfr. doc. _)
1.2. Il 13 luglio
2002 __________ è insorto all'IAS, affermando:
"Il sottoscritto __________ prima del 1992
ero assicurato con la mia famiglia presso L'. Poi è subentrata
L', però i premi aumentavano sempre di più.
Nel 1993/1994 l'edilizia andava in crisi,
pertanto non potevo permettermi una cassa malattia cosi cara. Quasi 800.-- fr.
al mese. Allora ho mandato la disdetta, ma non ho ricevuto nessuna risposta.
Poi ho telefonato ma nessuno ha ricevuto la lettera. Ne ho spedita un'altra
ancora senza risposta. Poi ho ritelefonato ma non c'era l'incaricata. Ho
riscritto per la terza volta la lettera con cui entro tre mesi lasciavo
L'. Infatti ho interrotto i pagamenti. Poi ho trovato una cassa
malati con dei mezzi economici, la . Infatti pagavo fr. 157.70 in
meno dell', al mese. L'assicurazione __________ non ha mai voluto
accettare la nostra disdetta, in quanto sapeva che eravamo Assicurati alla
__________ in quanto ero stato di persona all', alla sede principale
di __________ per chiedere chiarimenti, in quanto mi continuavano a mandare le
cedole di pagamento, come tuttora fanno a distanza di ben sei anni
infischiandosi della disdetta, in quanto nessuno non sa niente e non degnandosi
di rispondere. La mia cassa malattia è la , che ho sempre pagato
puntualmente, e mi ha dato le prestazioni giuste, compreso la perdita di
salario. L', non ha mai ricevuto delle prestazioni da pagare per la
famiglia . Pertanto L' la rifiuto, come cassa
malattia." (doc. _)
1.3. Il 31
ottobre 2002, in seguito al reclamo presentato dall'assicurato, l'IAS ha
confermato la propria decisione (doc. _).
Con
scritto del 22 novembre 2002 all'IAS, trasmesso al TCA per competenza,
__________, moglie dell'assicurato, ha affermato:
"
Egregio Istituto delle assicurazioni sociali,
con la presente le mando il
mio reclamo per la vostra decisione di togliermi
la mia assicurazione __________ e ritornare a __________ che io ho dato la disdetta
a suo tempo ora dopo anni si ricordano che sono una loro affiliata, quindi ho
cercato le lettere che avevo spedito ma purtroppo tra traslochi e altro non li
trovo più comunque io non sono molto d'accordo di ritornare a __________ e
adesso mi sono rivolta a un legale così spero di togliermelo d'addosso per
sempre.
Sperando che nel frattempo non mi togliate la mia
assicurazione __________ la ringrazio vivamente e la saluto
anticipatamente." (cfr. I)
1.4. Con risposta
del 13 gennaio 2003 l'IAS propone di respingere l'impugnativa, osservando:
"
(…)
Questa parte convenuta specifica, in inizio, che la vexata questio
non riguarda solo il signor __________, bensì anche tutte le altre persone
toccate dalla questione di specie; e segnatamente __________, __________ e
__________, tutti in __________, congiunti del predetto signor __________.
La questione di specie è rapportabile al fatto che dal 1991 i
premi assicurativi di base per la famiglia __________ vengono pagati
direttamente dallo Stato alla __________ (di seguito: __________); e questo per
la ragione che al signor __________ sono stati rilasciati attestati di carenza
di beni (ACB) [riferimento sostanziale e procedurale: artt. 20 a 22 LCAMal; e
in particolare: art. 20].
La doppia iscrizione assicurativa - __________ e __________ cassa
malati (di seguito: __________) - è emersa dal fatto che
la __________, ottenuto a sua volta un ACB in data 26
novembre 2001 (doc. agli atti), ha richiesto il pagamento allo Stato in forza
dei già citati disposti LCAMal.
Per quanto riguarda la scrivente parte convenuta, è pacifico che
il pagamento dei crediti scoperti per assicurati toccati da ACB o da
certificato di insolvenza (CI) avviene in direzione di un solo assicuratore
malattie, e non certo verso più assicuratori per lo stesso periodo.
In questo senso è da intendere la decisione UAM 17 giugno 2002,
comunicata agli assicuratori malattie coinvolti, nonché, per conoscenza e per
eventuali loro osservazioni, alle persone interessate.
Per costante giurisprudenza, in situazione di affiliazione plurima
il primato deve essere rivolto verso l'assicuratore presso cui la persona
interessata ha stipulato il contratto più lontano nel tempo, evidentemente se
nel frattempo non sono intervenute rescissioni di contratto ufficialmente riconosciute.
In casu __________ dichiara e conferma la continuità
assicurativa a far tempo del 1° novembre 1992 (doc. agli atti), mentre la data
d'ingresso presso __________ è chiaramente posteriore (1°gennaio 1996: doc.
agli atti). __________ fa valere le proprie pretese finanziarie giusta il già
citato art. 20 LCAMal esibendo prove a supporto certamente valide e conformi al
diritto.
Da cui la decisione della parte qui convenuta di versare i crediti
scoperti (premi assicurativi + partecipazioni) a __________ in forza del
medesimo art. 20 LCAMal.
La parte qui ricorrente si è subito erta contro questa
interpretazione, protestando asserite dimissioni da __________ e invocando il
riconoscimento di appartenenza alla __________.
A rigore questo quesito manco si pone.
Essere affiliato presso due casse malati per le prestazioni LAMal,
ancorchè fatto inutile e poco sensato, non costituisce tuttavia, in sé e di per
sé, un'infrazione di legge.
Né può, l'Autorità cantonale, trasferire ex imperio un
cittadino da un assicuratore ad un altro.
Questa parte convenuta si riconferma nella natura della decisione
di prima istanza 17 giugno 2002 e qui attaccata: che si limita, nella sua
essenza, alla determinazione dell'assicuratore verso cui indirizzare i flussi
finanziari, previa pretesa dello stesso attraverso l'esibizione di un ACB o di
un CI.
Il tutto, come già rilevato, tenuto conto del criterio della
durata d'appartenenza.
Trattandosi tuttavia, nei casi di specie, di situazioni il più
delle volte estremamente particolari, l'Autorità cantonale è disposta a mediare
qualora fattori concreti avessero a giustificarlo.
E' il caso, ad esempio, quando l'assicuratore di più recente
appartenenza ha versato prestazioni ingenti.
In quel caso si cerca di dar corpo bonalmente alla soluzione più
logica, tentando di portare le parti a considerare il riconoscimento, ai fini
del pagamento, dell'assicuratore che ha versato prestazioni cospicue.
Sempre che, ovviamente, l'assicuratore di più lontana appartenenza
manifesti il proprio consenso.
In casu l'Autorità cantonale, per cercare di capire meglio
le esigenze e le pretese del qui ricorrente, ha chiesto conferma dell'asserita
rescissione del contratto con __________.
E questo per appurare, se del caso, eventuali
errori amministrativi di __________ nell'ipotesi di dimissioni inoltrate, ma
senza che l'assicuratore vi abbia dato il seguito logico attraverso la resiliazione
del contratto.
L'onere della prova, per costante e comprovata giurisprudenza e
dottrina, spetta alla parte che pretende miglior giudizio per se medesima.
E, nella fattispecie, non si tratta certo di un onere della prova
particolarmente gravoso.
All'atto pratico né tale prova, né un indizio della stessa, sono
giunti dalla parte qui ricorrente.
Sull'altro fronte la __________ asserisce, senz'ombra di
flessione, la continuità dell'appartenenza dei signori __________, forte anche
del fatto che dal 1991 l'UAM versa i premi, in vece degli assicurati, in
ragione dell'art. 20 LCAMal.
A fronte di questa situazione, la scrivente parte convenuta non
può che riconfermarsi interamente nelle decisioni sin qui rese.
P.Q.M.,
richiamate la LAMal, l'OAMal, la LCAMal, nonché ogni altra
normativa in concreto applicabile,
si chiede piaccia giudicare:
-
II ricorso è respinto.
-
Spese e ripetibili come di legge." (cfr.
doc. _)
1.5. Pendente
causa il TCA ha proceduto ad ulteriori accertamenti, richiamando documentazione
da __________ e da __________ (doc. _). Delle risultanze si dirà in seguito.
Va qui
rilevato che l'insorgente ha prodotto ulteriore documentazione affermando:
"
come da voi comunicato le invio le copie che mi
sono state inviate
dalla mia cassa malati : 1)
dichiarazione di appartenenza, 2) conferma di affiliazione alla cassa malati
__________ 3) conferma d'assicurazione 4) conferma delle mie nuove dimissioni
__________ 5) allego precetti mandati dall'. Mi dispiace ma non sono
riuscita a trovare le mie dimissioni vecchie che avevo mandato alla cassa
malati __________ dopo __________ ma posso dimostrare che la __________ ha
inviato i documenti necessari per la __________ dunque io sarei la vittima
pagando la __________ voi pagavate la __________." (doc. _)
Con
osservazioni del 5 marzo 2003 l'IAS ha affermato:
" (…)
Si ricorda che nel frattempo a __________ l'Autorità cantonale ha
versato l'equivalente dei premi e delle partecipazioni, a seguito di mancati
pagamenti da parte del ricorrente e relativo ottenimento di attestati di
carenza di beni (ACB) o di certificati di insolvenza (CI), per un importo di fr. 45'362.45 (cfr. allegato); e meglio per il periodo che si
estende dal 1° agosto 1991 al 31 dicembre 1999 (quasi interrottamente).
Nel frattempo risulta pendente un'altra richiesta di pagamento
(fr. 487.05) avanzata da __________, tramite ACB, per partecipazioni scoperte relative agli anni
2000 e 2001 (elemento, quest'ultimo, che, mettendo in luce la doppia
affiliazione, ha dato origine a tutta la problematica poi sfociata nel gravame
di specie).
Questa parte convenuta deve constatare come il caso risulti
particolarmente intricato, e questo anche per una marcata noncuranza da
parte del qui ricorrente.
Quest'ultimo infatti, pur ricevendo solleciti di pagamento da
__________, non ha mai reagito (o lo ha fatto tardivamente), usufruendo
prestazioni presso un altro assicuratore malattie. Come già rilevato, la
problematica relativa alla doppia affiliazione è stata messa in evidenza da
parte dell'Autorità cantonale.
Quanto alla documentazione supplementare trasmessa per esame, si
evidenziano i seguenti aspetti:
• lo scritto
16.09.1998 __________ a __________, per lettera semplice, che conferma
l'affiliazione di tutta la famiglia __________ a far tempo del 1° giugno
1996. Ciò contrasta con le indicazioni formulate da __________ all'UAM,
dove come data d'inizio del rapporto d'assicurazione figura il 1° gennaio
1996;
• lo scritto
30 gennaio 2001 __________ a __________, per lettera raccomandata, che conferma
l'affiliazione della famiglia __________ a far tempo del 1° gennaio 1996!;
• la
disdetta nel frattempo introdotta per lettera raccomandata 29 novembre 2002
dalla famiglia __________ a __________;
• __________
accoglie l'uscita della famiglia __________ a far tempo del 31 dicembre 2002 [ancorchè,
forse, la disdetta in questione poteva anche essere tardiva, in quanto, per
consolidata giurisprudenza, le dimissioni devono giungere nelle mani dell'assicuratore
entro il 30 novembre: cosa, in casu, assai poco probabile: se la lettera
raccomandata fosse stata spedita il 29 novembre 2002 (venerdì) la stessa
dovrebbe essere giunta nelle mani di __________, al più presto, lunedì 2
dicembre 2002; determinando quindi una situazione di disdetta tardiva. A meno
che non si fosse trattato di una raccomandata a mano];
• il
ricorrente - attraverso la signora __________ - ancora in data 24 febbraio 2003
indica che "Mi dispiace ma non sono riuscita a trovare la mia
dimissione vecchia che avevo mandato alla cassa malati __________ dopo
__________ ".
Si rileva che nella documentazione presentata da __________ è
completamente assente un documento di comunicazione a __________ della
continuità assicurativa al momento dell'iscrizione della famiglia
__________ (contratti firmati in data 20 giugno 1996).
Si ribadisce al proposito che ai sensi di legge l'uscita dal
precedente assicuratore è subordinata all'annuncio del nuovo assicuratore in
fatto di continuità temporale nella copertura (art. 7 cpv. 5 LAMal).
In conclusione, da parte di questa convenuta si ribadisce che:
• il
pagamento dei crediti scoperti può avvenire all'indirizzo di un solo
assicuratore malattie;
• considerata
la particolarità della pratica in questione, e in specie le complicazioni che
la connotano, se __________ fosse disposta a modificare le proprie pretese in
fatto di continuità assicurativa, questa medesima Autorità cantonale si
dichiara disposta a regolare di conseguenza anche le relative pendenze
finanziarie. In questo caso non si potrà prescindere da recuperi nei confronti
di __________ per quanto attiene agli importi versati a copertura dei crediti
scoperti della famiglia __________. Per contro, in situazione di continuità
assicurativa presso __________, la stessa dovrà ritornare a __________ i
pagamenti per prestazioni effettuati da quest'ultimo assicuratore in ambito LAMal,
al netto delle partecipazioni; e questo per tutto il periodo in cui si è
verificata la situazione di doppia copertura assicurativa.
Resta
aperto il quesito a sapere se, nella situazione di cui sopra, __________ dovrà
restituire la parte di premio saldata dalla famiglia __________: è innegabile
che nella situazione di specie ci troviamo confrontati con dei contratti
assicurativi siglati. È pur vero che dalla documentazione agli atti la prima
comunicazione di __________ a __________ quanto alla copertura assicurativa
presso __________ medesima data del 16 settembre 1998. E' interessante, a
questo proposito, analizzare le osservazioni di __________, trattandosi di una
comunicazione inviata non nella forma di lettera raccomandata. Se per caso
fosse considerata valida la comunicazione testé richiamata, l'inizio della
copertura assicurativa presso __________ potrebbe essere ritenuto valido a far
tempo del 1° ottobre 1998;
• resta il
fatto che dalla documentazione in possesso, a tutt'oggi, di questa parte
convenuta, __________ mantiene la propria pretesa di assicuratore malattia
primigenio; fatto, questo, che nemmeno la documentazione aggiuntiva qui
trasmessa è in grado di smentire in maniera determinante.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, ritenuto che a questa
parte convenuta non sono state presentate le prove concrete e inconfutabili di resiliazione
del contratto con __________, e tenuto parimenti conto della mancanza di una
comunicazione certa e comprovata di __________ a __________ in fatto di
continuità assicurativa, questa medesima parte convenuta non può che
riconfermarsi pienamente nella decisione già resa; l'unica, per il momento,
suffragata da sufficienti certezze."
(cfr. doc. _)
1.6. Il 20 marzo
2003 l'IAS ha inoltre rilevato:
"
(…)
Sarebbe stato interessante reperire, all'interno del dossier
presentato da __________, un documento che lasciasse inequivocabilmente
trasparire l'avvenuta rescissione del contratto in tempi passati: già nel 1996 o, quanto meno, in periodi successivi.
In presenza di ciò - e qualora fosse appurata l'indicazione di __________ cassa
malati (di seguito: __________) verso __________ circa la
continuità del rapporto d'assicurazione - sarebbe entrata in linea di
considerazione una responsabilità diretta di __________ per il mancato
cambiamento, con la conseguente possibilità, per l'interessato, di richiedere
al precedente assicuratore malattie - in casu: __________ - il
risarcimento del danno subito (art. 7 cpv. 6
LAMal).
Ciò però non è.
La documentazione più lontana nel tempo e relativa alla
problematica della rescissione del contratto, risale al 1998; e meglio:
• lettera 10
marzo 1998 signora __________ a __________, in cui si protesta una "disdetta
il 30-06-1996";
• a quanto
sopra fa seguito la lettera 30 aprile 1998 di __________, con cui, rettamente,
si invita l'istante a voler "mettere a disposizione una copia della
comunicazione di disdetta unitamente ad una copia della ricevuta postale per
l'invio raccomandato";
• scritto non
datato della signora __________ che esibisce una lettera di disdetta 30.06.1996,
senza però provare l'invio raccomandato [documentazione ricevuta da __________
in data 24 settembre 1998 (data del timbro di ricevuta)];
• chiude
questo capitolo lo scritto __________ 5 ottobre 1998 che indica testualmente: "le
riconfermiamo che la sua richiesta non può essere accettata non essendo in
possesso della ricevuta postale per l'invio raccomandato della disdetta".
A quest'ultima comunicazione di __________, il qui ricorrente non
ha più reagito (o almeno nei dossier da noi esaminati non figura alcunché al
riguardo).
Ne consegue che la "risoluzione" __________ 5.10.1998 è
da considerare cresciuta in giudicato, e con essa gli effetti conseguenti.
A titolo abbondanziale - ma sollevando un aspetto di certo non
indifferente in questo contesto - si specifica che, come già più volte
ricordato da questa parte convenuta nelle varie disamine legate al gravame di
specie, l'onere della prova compete - per costante giurisprudenza - a chi
pretende per se medesimo miglior giudizio.
E, in casu, non si tratta di certo di un onere
particolarmente gravoso o intrinsecamente complesso.
Da rilevare che in assenza di una disdetta formale da parte dei
signori __________, non ha valore rilevante la comunicazione 16.09.1998 di
__________ secondo cui la famiglia __________ sarebbe colà assicurata a far
tempo dell'1.06.1996.
Né, prima dell'atto 29.11.20021, figurano chiari
documenti che indicano la disdetta del rapporto d'assicurazione presso
__________.
Ergo - e in conclusione - in assenza di chiari documenti probatori
relativi all'avvenuto inoltro a __________, da parte del qui ricorrente, di un
atto formale di rescissione del contratto d'assicurazione, si deve concludere
che il rapporto assicurativo presso __________ è da considerare corrente almeno
fino al 31.12.2002. Del resto già dopo lo scambio epistolare avvenuto
nel 1998 - e qui ripreso in sede di analisi - al qui ricorrente avrebbe dovuto
palesarsi l'opportunità - e anche l'esigenza - di interrompere formalmente tale
rapporto d'assicurazione.
II tenore del già citato scritto __________ 5.10.1998 è chiaro e
facilmente comprensibile.
1 Istanza accolta da __________ con conferma scritta
17.12.2002.
2 Si richiama, a questo soggetto, le nostre riflessioni,
pur se a titolo
marginale, in presa di posizione
5.03.2003, pag. 2.
In sostanza era data al ricorrente la possibilità di interrompere
al 31.12.1998 il rapporto d'assicurazione con __________, dallo stesso non più
gradito.
Ma, come già più volte rilevato, ciò non è avvenuto e la
"risoluzione" __________ 5.10.1998 ha acquisito forza di cosa
giudicata."
(cfr. doc. _)
1.7. Le parti
hanno potuto esprimersi in merito.
In
particolare __________ afferma:
l'intera famiglia __________ è assicurata presso la __________ dal
01.01.1996. I premi per questi anni sono stati per la maggior parte pagati
dalla famiglia, tramite un ordine permanente. Sono stati pagati premi per un
totale di più di Fr 25'544.-- - per gli anni 1996 - 2003.
Contemporaneamente è da tenere in considerazione che noi abbiamo erogato
prestazioni per la famiglia intera per un totale di quasi Fr 13'000.-- (dedotte
le partecipazioni) dal 1997 fino al 2003 (vedere gli allegati). Inoltre la
famiglia dispone di assicurazioni complementari. Anche per queste abbiamo
erogato delle prestazioni.
Se dovesse venir deciso che la famiglia dev'essere assicurata
presso l'__________, allora quest'ultima dovrebbe prendere a carico interamente
le prestazioni da noi pagate tramite l'assicurazione obbligatoria di base, per
quasi Fr 13'000.-- in totale. Allo stesso tempo noi dovremmo restituire al
Signor __________ i premi pagati finora. Si pone la domanda se questo
procedimento sia proporzionato.
Nell'anno 1998 abbiamo inoltrato all'__________ una conferma di
affiliazione, attestando che la famiglia è assicurata da noi a partire dal
01.01.1996. Alla stessa non abbiamo ricevuto alcuna reazione da parte
dell'__________.
Per questa ragione siamo dell'idea, anche se non può essere
documentato, che la famiglia __________ ha dato la disdetta presso l'__________
e che può rimanere assicurata presso di noi a partire dal 01.01.1996. Nel
prendere la Sua decisione, La preghiamo
di tener conto che questo caso concerne un lasso di tempo
superiore ai 7 anni." (cfr. doc. _)
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è stabilire se la famiglia __________ ha regolarmente disdetto il
rapporto assicurativo obbligatorio presso la __________ e, in caso di risposta
affermativa, da quando ha effetto il nuovo rapporto contrattuale con la
__________.
Va
innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), complesso
normativo che ha comportato modifiche - qui non di rilievo - della LAMal.
Considerato
che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche
legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del
provvedimento amministrativo (STFA del 17 giugno 2003 nella causa V., K 82/02;
STFA del 17 giugno 2003 nella causa C., U 264/02; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF
121 V 366 consid. 1b) ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va
inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.
Secondo
l'art. 3 LAMal
"
1 Ogni
persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio
rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2 Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per
i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3 Può
estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in
Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo
prolungato;
b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in
Svizzera."
L'art. 1
cpv. 1 OAMal precisa che
"
1 Le persone
domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile
svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della
legge."
L'art. 5
cpv. 1 LAMal prevede poi che
"
1 Se
l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio
federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate
nell’articolo 3 capoverso 3."
Secondo
l'art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all'osservanza dell'obbligo
d'assicurazione. Per il capoverso 2 l'autorità designata dal Cantone affilia a
un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo
obbligo tempestivamente.
Giusta
l'art. 7 cpv. 1 LAMal l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un
semestre di un anno civile con preavviso di tre mesi. Il cpv. 2 prevede che al
momento della notifica dei nuovi premi, l'assicurato può, con preavviso di un
mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei
nuovi premi. L'assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) a ogni
assicurato con almeno due mesi d'anticipo e segnalare il diritto di cambiare
assicuratore. Se l'assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il
suo domicilio o cambia posto di lavoro, l'affiliazione termina al momento del
trasferimento del domicilio o dell'inizio dell'attività presso il nuovo datore
di lavoro (cpv. 3).
Se un
assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di un'autorità, non
esercita più l'assicurazione sociale malattie, il rapporto assicurativo termina
con il ritiro dell'autorizzazione giusta l'articolo 13 (cpv. 4).
Per il
cpv. 5 il rapporto d'assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha
comunicato a quello precedente che assicura l'interessato senza interruzione
della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire
all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.
L'assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata
sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.
Infine,
per il cpv. 6 il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento
d'assicuratore deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in
particolare la differenza di premio.
Per
l'art. 9 OAMal se, nonostante diffida, l'assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura
esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore
ne informa la competente autorità d'assistenza sociale. Sono salve le
disposizioni cantonali che contemplano la previa notifica all'autorità preposta
alla riduzione dei premi (cpv. 1). Dopo la notifica dell'attestato di carenza
di beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può
sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi o le
partecipazioni ai costi non siano stati interamente pagati. Se questi vengono
pagati, l'assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante
il periodo di sospensione (cpv. 2). Se l'assicurato in mora vuole cambiare
assicuratore, l'attuale assicuratore può sciogliere il rapporto assicurativo
solo se i premi o le partecipazioni ai costi sono stati interamente pagati
(cpv. 3).
Va a
questo proposito rammentato che il TFA ha stabilito che l'art. 9 cpv. 3 OAMal
non è conforme alla legge in quanto il legislatore non ha delegato al Consiglio
federale la competenza di emanare disposizioni dettagliate in tema di
esecuzione di crediti delle casse malati e nella misura in cui questo disposto
dell'ordinanza limita il diritto di cambiare assicuratore previsto dall'art. 7
cpv. 1 e 2 LAMal, eccedendo in tal modo il quadro di una norma d'applicazione
(DTF 125 V 266, cfr. anche DTF 126 V 265 consid. 4d).
2.2. Nel caso di
specie, dagli atti emerge che la famiglia __________ (padre, madre e due
figli), assicurata presso __________ (ora __________) dal 1992, nel corso del
mese di giugno 1996 ha sottoscritto una proposta di affiliazione presso la
__________ (doc. da _ a _).
Con
scritto, non raccomandato, datato 30 giugno 1996, trasmesso alla Cassa malati
__________, __________ ha comunicato che "con la presente le invio la
disdetta della vostra cassa Malati per il sottoscritto e la mia famiglia. In
quanto non mi è più possibile pagare i vostri premi perché sono troppo alti per
noi. Mi considero libera da ogni impegno dal 1 di Agosto 1996" (doc. _).
Il 10
marzo 1998 __________ ha scritto ad __________ affermando che "sono 2
anni che continuo a telefonare e scrivere, ho dato disdetta il 30-06-96 e da
allora continuo ad avere sempre le rate e precetti. Adesso penso sia ora di
definire le cose il più presto possibile, le rimando le rate sperando che
finisca presto la situazione." (doc. _).
L'assicuratore,
con lettera del 30 aprile 1998 ha affermato di aver "contattato l'agenzia
di __________, competente per l'evasione delle disdette assicurative, ma
purtroppo le dobbiamo comunicare che per il 30.06.1996 non risulta alcuna
lettera da parte sua. La invitiamo pertanto a volerci mettere a disposizione
una copia della comunicazione di disdetta unitamente ad una copia della
ricevuta postale per l'invio raccomandato." (allegato a doc. _).
Il 16
settembre 1998 __________ ha trasmesso a __________ uno scritto, con preghiera
di trasmetterlo all'__________, nel quale conferma "che le persone
sottoscritte (ndr: i membri della famiglia __________) sono assicurate con la
nostra Cassa Malati in conformità alla vigente legge LAMal a far data dal 1°
GIUGNO 1996." (doc. _) Da rilevare che questa comunicazione è
giunta al vecchio assicuratore nel corso del 1998 (cfr. anche doc. _). In
particolare dai timbri figuranti sulla disdetta del 30 giugno 1996, appare
verosimile che lo scritto sia pervenuto alla cassa il 24 settembre 1998,
accompagnato da una lettera non datata, firmata da __________, nella quale
viene indicata la trasmissione dei due documenti (lettera 30 giugno 1996 e
scritto 16 settembre 1998).
Il 5
ottobre 1998 __________ ha scritto a __________ ribadendo che "come già
comunicatole telefonicamente le riconfermiamo che la sua richiesta non può
essere accettata non essendo in possesso della ricevuta postale per l'invio
raccomandato della disdetta. Senza tale documento non possiamo pertanto
modificare la nostra presa di posizione dello scorso 30 aprile 1998."
(doc. _)
Infine,
più recentemente, il 29 novembre 2002 __________ ha trasmesso alla __________
una lettera nella quale ribadisce che "nel corso dell'anno 1996 abbiamo
inoltrato regolare disdetta presso la vostra cassa malati, nonostante le nostre
diverse comunicazioni scritte e telefoniche, riconfermandovi di avere inoltrato
disdetta, abbiamo ancora il caso in sospeso. Come ben sapete, siamo assicurati
presso la Cassa malati __________ a partire dal 1996. Pertanto, vi inoltriamo
ancora una volta regolare disdetta per il 31.12.2002, visto che asserite di non
avere mai ricevuto la disdetta sopra menzionata. Vi preghiamo di farci
pervenire la dichiarazione di libero passaggio." (doc. _)
Il 17
dicembre 2002 __________ ha informato la famiglia __________ che "la
disdetta dell'assicurazione obbligatoria __________ (LAMal), per il 31 dicembre
2002 diventerà effettiva unicamente quando ci trasmetterà un documento
comprovante la copertura assicurativa presso un altro assicuratore (art. 7 LAMal).
Senza quanto richiesto entro il 31 dicembre 2002, la sua affiliazione
continuerà presso la nostra cassa." (allegato doc. _)
Con
scritto 29 gennaio 2003 __________ ha informato l'insorgente di aver "ricevuto
la conferma dal suo nuovo assicuratore malattia. Al riguardo le comunichiamo
che l'uscita può avvenire per l'assicurazione obbligatoria (LAMal) per il 31
dicembre 2002." (doc. _).
Va poi
rilevato che dagli atti emerge che le prestazioni mediche e ospedaliere,
perlomeno dal 1999, sono state inviate alla __________ e pagate da quest'ultima
(cfr. incarti delle due casse).
2.3. Nel caso di
specie, visto il tenore della decisione impugnata e delle competenze in merito
dell'IAS, il TCA deve unicamente stabilire quale assicuratore è creditore dei
premi e delle partecipazioni ai costi della famiglia __________ fino
all'emanazione del provvedimento impugnato, ossia fino all'ottobre 2002,
considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di
modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante
della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 17 giugno 2003 nella
causa V., K 82/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa C., U 264/02; DTF 127 V
467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Come
visto in precedenza, l'art. 7 LAMal prevede che l'assicurato può cambiare
assicuratore per la fine d'un semestre civile di un anno civile con preavviso
di tre mesi (cpv. 1). In caso di aumento dei premi, l'assicurato può cambiare
assicuratore per la fine di un mese con preavviso di un mese a partire dalla
notifica dell'aumento (art. 7 cpv. 2 prima frase LAMal). Il cpv. 5 precisa
tuttavia che il rapporto di assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore
ha comunicato a quello precedente che assicura l'interessato senza interruzione
della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire
all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.
L'assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata
sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.
In
concreto dagli atti risulta che tutti i membri della famiglia __________ erano
assicurati presso __________ perlomeno fino al 30 giugno 1996, data della
lettera di disdetta al vecchio assicuratore.
Dalle
risultanze processuali emerge inoltre che la lettera di disdetta è giunta alla
cassa malati __________ al più tardi nel corso del mese di settembre 1998,
allorquando gli assicurati l'hanno allegata alle loro lettere di protesta per
il continuo invio di precetti esecutivi (cfr. consid. 2.2.).
Il
ricorrente non è riuscito a comprovare la trasmissione della disdetta già in
precedenza, ed in particolare nel corso del 1996. Infatti, dopo aver ottenuto
una proroga per presentare nuove prove (doc. _) con scritto del 24 febbraio
2003 __________, moglie dell'assicurato, ha affermato che "mi dispiace
ma non sono riuscita a trovare le mie dimissioni vecchie che avevo mandato alla
cassa malati __________ dopo __________ ma posso dimostrare che __________ ha
inviato i documenti necessari per la __________ dunque io sarei la vittima
pagando la __________ voi pagavate la __________." (doc. _)
Giova qui
ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal
principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA
del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa
P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;
AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia incondizionato,
ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V
195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI
Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung”
in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux
des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN,
“Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in
erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat
XII, pagg. 5 segg.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di
motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella
misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate
dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse
rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995
AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V
264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra
diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).
Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt
ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
Nel caso
di specie emerge che la lettera di disdetta del 30 giugno 1996 è giunta ad
__________ unicamente nel corso del mese di settembre 1998 (cfr. supra). Le
affermazioni del ricorrente, secondo il quale lo scritto è stato notificato
precedentemente, non trovano conferma nell'incarto.
2.4. Tuttavia,
come si vedrà in seguito, anche se l'insorgente avesse comprovato la notifica
della disdetta nel corso del mese di giugno 1996, l'esito del gravame non
sarebbe modificato, nella misura in cui decisivo è il fatto che la conferma di
affiliazione di __________ è giunta ad __________ unicamente nel corso del mese
di settembre 1998 (cfr. art. 7 cpv. 5 LAMal).
Infatti,
per quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con
sentenza del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che
qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta
comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della
protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine
del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.
Nel caso
giudicato dal TFA il nuovo assicuratore ha comunicato al vecchio assicuratore
di assumere senza interruzione l'assicurazione il 10 gennaio 1997. Per cui la
vecchia assicurazione è terminata il 31 gennaio 1997.
Il
TFA ha affermato:
"
ee) Eine Lückenfüllung im Sinne einer rückwirkenden
Aufhebung des
bisherigen Versicherungsverhältnisses auf den
Zeitpunkt des Kündigungstermins, wie sie das BSV vorschlägt, ist abzulehnen.
Die Kasse wendet zu Recht ein, damit würde Art. 7 Abs. 5 Satz 2 KVG,
wonach der neue Versicherer bei unterlassener Mitteilung der versicherten
Person den daraus entstandenen Schaden - insbesondere die Prämiendifferenz - zu
ersetzen hat, untergraben, weil eine Prämiendifferenz gar nicht entstehen
könne, wenn die verspätete Meldung des neuen Versicherers bewirke, dass der
Versicherungsschutz beim alten Versicherer rückwirkend aufgelöst werde.
Ebenso wenig soll eine im Sinne von Art. 7
Abs. 1 oder 2 KVG fristgerecht erfolgte Kündigung bei verspäteter
Mitteilung des neuen Versicherers gemäss Art. 7 Abs. 5 KVG ihre Wirkung
erst auf den nächstmöglichen Kündigungstermin (vgl. RKUV 1991 Nr. K 873 S. 195
Erw. 4a mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung) entfalten. Denn bei der
verspäteten Mitteilung des neuen Versicherers über den ununterbrochenen
Versicherungsschutz ist nicht die Gültigkeit der Kündigung an sich betroffen. Art.
7 Abs. 5 KVG sieht zwecks Sicherstellung des ununterbrochenen
Versicherungsschutzes lediglich einen Aufschub der Beendigung des
Versicherungsverhältnisses vor.
Aus verwaltungsökonomischen Gründen ist die
Beendigung des bisherigen Versicherungsverhältnisses auf das Ende des Monats
vorzusehen, in dem die verspätete Mitteilung des neuen Versicherers bei der
bisherigen Versicherungsgesellschaft eingegangen ist. Diese Lösung steht im
Einklang mit der ratio legis und deckt sich mit dem Umstand, dass die
Prämieneinheiten in monatlichen Zeitabschnitten berechnet und in der Regel
monatlich zu bezahlen sind (gleicher Meinung: GEBHARD EUGSTER,
Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, Rz 36 und Fn 73 sowie Rz 338; vgl. auch MAURER, Das neue
Krankenversicherungsrecht, Basel/Frankfurt a.M. 1996, S. 38, weicher von einem
Weiterdauern des bisherigen Versicherungsverhältnisses spricht, sich zum
Endzeitpunkt aber nicht äussert).
c) In Anbetracht der Tatsache, dass vorliegend
die Mitteilung der __________ Versicherung am 10. Januar 1997 bei der Kasse
eingegangen war, endeten die dem Obligatorium unterstehenden
Versicherungsverhältnisse bei der Beschwerdegegnerin nach dem Gesagten am 31.
Januar 1997." (cfr. DTF 127 V38)
Precedentemente,
con sentenza del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, il TFA aveva
stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, circa il computo del termine
di preavviso di un mese prescritto per il cambiamento d'assicuratore, che la
dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata può cambiare il suo
assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di un mese dalla
comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore recettizio. Di
conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso perviene al suo
destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede lo scioglimento
del rapporto assicurativo.
Nel caso
esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre 1998
è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dall'assicuratore. Il rapporto
assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31
dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998. Il TFA ha in particolare affermato:
"
2.- a) L'art. 7 LAMal règle les conditions
de changement d'assureur.
Avant que son alinéa 2 ne soit modifié par la novelle
du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1 er octobre 2000 (RO 2000 2305, 2311), cette disposition avait, jusqu'au 30
septembre 2000, la teneur suivante (déterminante pour trancher le litige):
"1. L'assuré peut, moyennant un préavis de
trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
- En cas d'augmentation de la prime, le délai
de préavis est d'un mois pour la fin du mois dès la communication de
l'augmentation. Les assureurs doivent annoncer les augmentations de primes au
moins deux mois à l'avance et signaler le droit de changer d'assureur."
S'agissant des formes particulières d'assurance,
l'art. 94 al. 2
OAMal précise que le
changement d'assureur est possible un an au plus tôt après l'adhésion à
l'assurance avec franchises à option, pour la fin de l'année civile et
moyennant préavis donné dans les délais fixés à l'art. 7, ter et 2e alinéas de
la loi.
b) Selon les juges cantonaux, le droit de
changer d'assureur au sens de cette disposition correspond, par sa nature, à
une résiliation. Or, comme manifestation de volonté soumise à réception, une
telle résiliation ne peut produire ses effets, à leurs yeux, que lorsqu'elle
parvient effectivement à son destinataire (théorie dite de la réception). Aussi
bien considèrent-ils que la date déterminante pour savoir si les recourants ont
annoncé à temps leur volonté de changer d'assureur est le 1 er décembre 1998, soit le jour où les préavis
remis à la poste un jour plus tôt sont parvenus à la caisse intimée.
Les recourants soutiennent au contraire que, dans
la mesure où leurs rapports d'assurance avec l'intimée relèvent du droit
public, c'est la date à laquelle les préavis ont été remis à la poste qui
"fait foi" (théorie dite de l'expédition), comme cela vaudrait,
d'après eux, de manière générale en droit administratif.
c) Avec les premiers juges, il faut convenir que
la possibilité de
changer d'assureur prévue à l'art. 7 LAMal
s'apparente, par sa nature et dans ses effets, à une résiliation (dans le même
sens, GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, ch. 46). La
jurisprudence parle d'ailleurs de résiliation ordinaire au sujet de l'art. 7
al. 1 LAMal (ATF 124 V 336 consid. 2a), et de résiliation
extraordinaire quand celle-ci survient, conformément à l'ancien art. 7 al.
2 LAMal, ensuite d'une augmentation des primes (ATF 124 V 336 consid. 2b).
Quant aux parties, elles ne s'y sont pas trompées, puisqu'elles ont qualifié
soit de "résiliation", soit de "démission", les avis par
lesquels les recourants ont communiqué leur volonté de changer d'assureur.
d) Sous l'empire de la LAMA, le Tribunal fédéral
des assurances a jugé que la déclaration de volonté par laquelle un assuré
démissionnait d'une caisse-maladie était un acte juridique unilatéral
produisant ses effets indépendamment du consentement de l'assureur. Comme droit
formateur (résolutoire), cette déclaration de volonté était soumise à
réception. Autrement dit, la résiliation devait être reçue par la caisse-maladie
au plus tard le dernier jour du terme légal ou statutaire, sous peine d'être
tardive et de ne prendre effet que pour le prochain terme utile (RAMA 1991 no K
873 p. 195 consid. 4 et les références). Cette jurisprudence conserve toute sa
valeur après l'entrée en vigueur de la LAMal.
En effet, le nouveau droit n'a rien changé au
fait que l'assuré peut toujours, par un simple acte formateur, mettre un terme
au rapport juridique qui le lie à sa caisse-maladie. La seule différence tient
à ceci que, pour respecter le principe de l'assurance obligatoire consacré par
l'art. 3 LAMal, "l'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend
fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé
sans interruption de la protection d'assurance" (art. 7 al. 5 LAMal).
Cette restriction n'enlève toutefois rien au caractère unilatéral de la
déclaration de volonté par laquelle l'assuré demeure libre, par le jeu de l'art.
7 LAMal, de résilier son rapport d'assurance, en ce sens que, comme c'était
le cas sous l'ancien droit, la validité de cette résiliation ne dépend pas de
l'accord de l'assureur concerné.
e) Cette solution s'impose pour une autre raison
encore.
Dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2000, l'art. 7 al. 2 LAMal
dispose ceci:
"Lors de la communication de la nouvelle
prime, il (l'assuré) peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le
début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois.
L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par
l'Office fédéral des assurances sociales au moins deux mois à l'avance et signaler
à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur."
Selon le Message du Conseil fédéral du 21 septembre
1998 concernant la révision partielle de la LAMal, la nouvelle formulation de
l'art. 7 al. 2 LAMal vise à permettre aux assurés de changer d'assureur,
non plus seulement en cas d'augmentation des primes comme jusqu'ici, mais
également lorsque les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral des
assurances sociales ne varient pas ou sont inférieures aux précédentes. II
s'est également agi, dans l'esprit du législateur, d'uniformiser la date à
laquelle le changement
d'assureur peut intervenir, en ce sens que "si
les primes sont valables pour le 1erjanvier, les assureurs les annoncent pour
le 31 octobre au plus tard et les assurés peuvent communiquer leur changement
jusqu'au 30 novembre" (FF 1999 753 ss, 767). II apparaît ainsi qu'en ce
qui concerne le principe de soumettre la personne assurée à l'observation d'un
délai de préavis d'un mois pour changer d'assureur, le nouvel art. 7 al. 2 LAMal
n'a pas introduit de nouveauté par rapport à son ancienne version, son but
étant simplement d'instaurer un terme de résiliation unique. Dès lors, en
disant que les
"assurés peuvent communiquer leur changement
d'assureur jusqu'au 30 novembre"
(en allemand: "die Versicherten
können ihren Wechsel bis zum 30. Nov. mitteilen" [BBI 1999 836]; en
italien: "gli assicurati possono comunicare il cambiamento per al 30 nov."
[FF 1999 727]), le législateur témoigne clairement de sa volonté
de voir appliquer la théorie de la réception pour computer le délai de préavis
d'un mois.
f) Reçus par l'intimée le 1er décembre 1998, les
avis par lesquels les recourants ont manifesté à la caisse intimée leur volonté
de changer d'assureur pour le 31 décembre 1998 sont donc tardifs. Partant,
leurs effets s'en trouvent reportés au prochain terme légal soit, s'agissant
d'assurances avec franchise à option, au 31 décembre 1999 (conformément à ce
que prévoit l'art. 94 al. 2 OAMal,
dont le Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité dans l'arrêt
publié à la RAMA 1998 no KV 39 p.
375)."
(cfr. DTF 126 V 480 consid. 2a segg.)
2.5. Applicando
l'art. 7 LAMal e la giurisprudenza sviluppata dal TFA alla fattispecie in
esame, questo TCA deve concludere che gli assicurati hanno validamente disdetto
il rapporto assicurativo con __________ con effetto al 31 dicembre 1998.
Infatti,
la disdetta assicurativa del 30 giugno 1996 è giunta ad __________ unicamente
nel corso del mese di settembre del 1998 (cfr. consid. 2.2 e 2.3). Gli
assicurati non sono riusciti a portare la prova di una notifica precedente (consid.
2.3).
Comunque,
dalla fitta corrispondenza tra le parti intercorsa nel 1998 emerge chiaramente
la volontà degli assicurati di disdire il rapporto assicurativo ed __________
non può opporsi a tale resiliazione (cfr. DTF 126 V 480: "cette restriction
n'enlève toutefois rien au caractère unilatéral de la déclaration de volonté
par laquelle l'assuré demeure libre, par le jeu de l'art. 7 LAMal, de résilier son rapport d'assurance, en ce sens que, comme
c'était le cas sous l'ancien droit, la validité de cette résiliation ne
dépend pas de l'accord de l'assureur concerné.",
sottolineatura del redattore).
Tuttavia, il rapporto assicurativo, in virtù dell'art. 7 cpv. 5 LAMal,
termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che
assicura l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa. Se la
comunicazione giunge solo dopo la scadenza del periodo di disdetta, il
precedente rapporto assicurativo cessa alla fine del mese in cui l'informazione
perviene al precedente assicuratore (DTF 127 V 38).
In
concreto __________ ha comunicato ad __________ la continuazione del rapporto
assicurativo dal 1.1.1996 (recte 1.6.1996) unicamente nel corso del mese di
settembre 1998, per il tramite della famiglia __________ (cfr. incarto
__________). Per cui, in applicazione dell'art. 7 cpv. 1, 2 e 5 LAMal e della
giurisprudenza sviluppata in merito dal TFA, il rapporto assicurativo con
__________ è cessato il 31 dicembre 1998, ossia il prossimo termine utile
successivo alla disdetta e alla conferma da parte dell'assicuratore della
continuità della copertura di base.
In queste
circostanze il ricorso va parzialmente accolto nel senso che __________ è
creditrice dei premi e delle partecipazioni ai costi fino al 31 dicembre 1998.
A partire dal 1° gennaio 1999 creditrice delle prestazioni è __________.
La
presente sentenza va notificata, all'IAS, agli assicurati, e alle Casse Malati
__________ e __________, quali cointeressate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
E'
riconosciuto il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi della
famiglia __________ unicamente ad __________ fino al 31 dicembre 1998.
Dal 1°
gennaio 1999 è riconosciuto il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai
costi unicamente a __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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