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Numero d'incarto:
36.2002.135
Data decisione, Autorità:
14.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2002.135
cr
Lugano
14 maggio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 18 novembre 2002
interposto da
rappr. da: avv. __________
contro
le decisioni del 3 giugno 2002 emanate da
Cassa malati __________
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, In
fatto ed in diritto
- __________,
marito della ricorrente, è assicurato contro le malattie presso la Cassa Malati
__________.
Il 3
novembre 2000 (cfr. doc. _), il 9 gennaio 2001 (cfr. doc. _) e il 9 maggio 2001
(cfr. doc. _) la Cassa malati ha fatto notificare a __________ dei precetti
esecutivi tramite i quali gli è stato chiesto il pagamento dei premi arretrati
dell'anno 2000 e dell'anno 2001, oltre spese amministrative e di sollecito.
Contro i
predetti precetti esecutivi __________ ha sollevato opposizione (cfr. doc. _).
A carico
di __________ sono stati in seguito emanati diversi attestati di carenza di
beni (cfr. doc. _).
-
Con
quattro decisioni del 17 aprile 2002 la Cassa Malati __________ ha condannato
__________ a versare rispettivamente fr. 801.15 (cfr. doc. _), fr. 800.70 (cfr.
doc. _), fr. 201.75 (cfr. doc. _) e fr. 843.55 (cfr. doc. _), pari ai premi
dell'assicurazione malattia sociale rimasti impagati dal marito __________,
dopo aver accertato che a carico del marito dell'interessata sono stati emanati
diversi attestati di carenza di beni (cfr. doc. _) e che, quindi, la moglie è
chiamata a rispondere per i debiti assicurativi del coniuge.
-
In data 11
maggio 2002 __________ si è opposta alle decisioni intimatele dalla Cassa
malati, evidenziando di non aver nessun obbligo contributivo nei confronti di
__________, in quanto separati legalmente a tutti gli effetti (cfr. doc. _).
-
Con
quattro decisioni su opposizione del 3 giugno 2002 (cfr. doc. _) la Cassa
malati ha rigettato le opposizioni interposte da __________, adducendo le
seguenti motivazioni:
"
(…)
Con l'affiliazione alla nostra cassa malattia, il
Signor __________ si è impegnato nel pagamento dei premi, così come le
partecipazioni legali conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 17
cpv. 2 lett. a che prevede:
"l'assicurato paga i premi anticipatamente.
Ne è lui stesso debitore. I premi, le franchigie o le partecipazioni sono
pagabili entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della fattura. Trascorso tale
termine, la cassa può ricevere un interesse di mora così come le spese di
richiamo."
Inoltre, sono applicabili le direttive
dell'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona sulla richiesta di
pagamento allo Stato dei premi LAMal e delle partecipazioni alle spese di cura
legate all'assicurazione obbligatoria di base ed in particolare l'articolo 4.8
"Assicurati coniugati":
" Qualora
un coniuge si opponesse alla procedura esecutiva sostenendo che nel proprio
matrimonio vige la separazione dei beni, l'assicuratore potrà far riferimento
alla giurisprudenza (STFA K142/95 29.05.1996). Il regime matrimoniale verso cui
i coniugi hanno optato è ininfluente ai fini della procedura in questione. Si
rammenta che l'azione nei confronti del coniuge è ammessa se il contratto
assicurativo è stato stipulato in costanza di matrimonio; e questo, come già
rilevato, indipendentemente dal regime matrimoniale."
Nel suo caso, lei è sposata con il Signor
__________ dal 19 settembre 1975. Il Signor __________ è assicurato presso la
nostra cassa malati a partire dal 1° ottobre 1991. Le nostre procedure
esecutive contro lei stessa sono dunque giustificate e ciò sulla base
dell'articolo 4.8 dell'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona.
(…)" (Doc. _)
- Con scritto
datato 1° luglio 2002 indirizzato alla Cassa malati __________ ha osservato:
"
In riferimento alla lettera citata (n.d.r.,
ossia le decisioni del 3 giugno 2002), vi faccio presente che la procedura
esecutiva nei miei confronti siete stati voi a farla cominciare, ed è per
questo che dovete essere voi a trovare una soluzione non a mio scapito.
Fino a che la procedura non sarà stata risolta
non intendo pagare i miei premi mensili." (Doc. _)
- In data 4
luglio 2002 la Cassa malati __________ ha inviato all'assicurata uno scritto
del seguente tenore:
"
Facciamo seguito alla sua lettera del primo
luglio 2002 riguardando l'oggetto summenzionato e le confermiamo quanto segue.
Le rammentiamo che secondo le nostre decisioni su
opposizione relative ai precetti esecutivi in corso, lei ha facoltà di
interporre ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale cantonale
delle assicurazioni del suo cantone di domicilio entro 30 giorni dalla notifica
della decisione su opposizione secondo l'articolo 86 LAMal.
Inoltre l'atto di ricorso deve contenere una
dichiarazione succinta dei fatti e motivata, così come le conclusioni (articolo
87 LAMal)." (Doc. _)
- Ai sensi
dell'art. 1a cpv. 2 LPTCA l'atto di ricorso indirizzato all'autorità
incompetente è da considerare come validamente notificato.
Nella
fattispecie concreta, nello scritto 1° luglio 2002 indirizzato alla Cassa
malati __________ l'assicurata ha manifestato la propria volontà di contestare
le decisioni su opposizione della Cassa, entro i termini di legge,
salvaguardando in tal modo i propri diritti (cfr. doc. _).
La Cassa
malati, conformemente all'articolo citato, avrebbe dunque dovuto trasmettere lo
scritto dell'assicurata al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
- Con
ricorso 18 novembre 2002 l'assicurata, rappresentata dall'Avv. __________, ha
rilevato:
"
Vi comunico che rappresento la signora
__________, già assicurata presso la Cassa malati __________, come risulta
dalla copia della procura che vi allego.
In data 17 aprile 2002 l'assicurazione ha emesso
quattro decisioni secondo l'art. 80 LAMal allo scopo di rigettare l'opposizione
interposta dall'assicurata per premi non versati dal marito.
A seguito dell'opposizione interposta contro le
decisioni in data 11 maggio 2002 l'assicurazione ha emanato quattro decisioni
su opposizione datate 3 giugno 2002, con le quali ha confermato le precedenti
decisioni del mese di aprile.
In data 1.7.2002 la signora __________ ha
confermato la propria volontà di non accettare le decisioni, comunicandolo
all'assicurazione.
Quest'ultima si è limitata a ribadire
all'assicurata la facoltà di interporre ricorso di diritto amministrativo
presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Conformemente alla legge l'Istituto di
assicurazione avrebbe dovuto trasmettere la lettera 1.7.2002 a codesto
Tribunale delle assicurazioni, essendo manifesta la volontà dell'assicurata di
impugnare le decisioni dell'assicurazione stessa.
Si fa presente che la signora __________
all'epoca non era patrocinata da un avvocato e che ha ricevuto per raccomandata
8 pagine di documenti, sulla cui reale portata giuridica non poteva essere
perfettamente in chiaro.
Se anche lo scritto del 1.7.2002 non dovesse
essere ritenuto sufficiente dal profilo formale quale atto di ricorso ai sensi
della legislazione in materia di assicurazione malattia, le decisioni su
opposizione non potrebbero comunque essere passate in giudicato.
Spetta infatti a codesto Tribunale, se del caso,
di assegnare un termine alla ricorrente per completare il proprio atto di
ricorso conformemente agli art. 87 lett. b LAMal e 2 cpv. 6 della Legge di
procedura cantonale." (Doc. _)
- Con
risposta del 2 dicembre 2002 la Cassa malati __________ ha osservato:
"
Il Signor __________, coniuge della Signora
__________, è assicurato presso la Cassa malati __________ per le cure
medico-farmaceutiche e ospedaliere secondo LAMal.
Nonostante i diversi richiami, precetti esecutivi
e rispettivi attestati carenza beni, i premi assicurativi non sono stati
pagati. Conformemente all'articolo 9 OAMal, la Cassa malati in caso di non
pagamento dei premi da parte dell'assicurato può rivolgersi all'ente sociale
competente per il rimborso dei premi scoperti. A tal proposito, secondo le
disposizioni dell'IAS (Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona), le
Casse malati prima di applicare l'articolo 9 OAMal devono reclamare all'altro
coniuge eventuali premi arretrati.
La Cassa malati __________ ha seguito le
disposizioni dell'IAS e dopo aver spiccato quattro precetti esecutivi
__________ - __________ - __________ - __________ ha seguito le usuali
procedure secondo LAMal, con le relative decisioni formali e decisioni su
opposizione, contro le quali non è stato inoltrato ricorso e quindi sono
passate in giudicato." (Doc. _)
- Con scritto
del 27 gennaio 2003 il rappresentante dell'assicurata ha informato il TCA del
fatto che le parti hanno avviato le trattative per una composizione della
vertenza mediante transazione (cfr. doc. _).
In data 8
maggio 2003 l'assicurata, rappresentata dall'Avv. __________, rispondendo ad
un'esplicita domanda del TCA volta ad accertare gli sviluppi della situazione
(cfr. doc. _), ha comunicato al TCA quanto segue:
"
Vi confermo che le parti hanno definito la
vertenza con una transazione.
In virtù dell'accordo raggiunto le spese e le
ripetibili devono ritenersi compensate.
Per questo motivo vi chiedo di provvedere allo
stralcio del procedimento senza spese, né assegnazione di ripetibili."
(Doc. _)
- Lo scritto 8
maggio 2003 del rappresentante della ricorrente va interpretato -
inequivocabilmente - (richiesta di stralcio) quale ritiro dell'impugnativa di
conseguenza il gravame va stralciato dai ruoli senza carico di tasse e spese e
senza riconoscimento di ripetibili.
Viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1. la
causa è stralciata dai ruoli:
-
non
si prelevano né tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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