AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2002.126
Data decisione, Autorità:
31.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2002.126
IR/cd
Lugano
31 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2002
di
contro
la decisione del 25 ottobre 2002 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con atto
datato 4 aprile 2002 __________, cittadino svizzero coniugato con __________,
padre di __________, domiciliato a __________ ed assicurato presso la
__________, ha chiesto la concessione del sussidio per il pagamento
dell’assicurazione malattia riferito all’anno 2002.
__________,
che risulta domiciliato a __________ dal __________ 2001 in provenienza da
__________, è attivo presso l’amministrazione federale __________ con un
salario lordo mensile di CHF 6'829,50.
La
domanda di sussidio è stata respinta con decisione del 30 aprile 2002 da parte
dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia (UAM qui di seguito), decisione non
impugnata dal signor __________. In data 30 luglio 2002 il signor __________ ha
scritto all’amministrazione chiedendo di rivedere la posizione indicando di non
possedere tassazione per il biennio di riferimento ma di avere allestito una
dichiarazione fiscale da cui sarebbe desumibile un netto imponibile di CHF
28'000.- circa.
Lo
scritto è stato ritenuto dall’amministrazione quale domanda di revisione della
decisione e l’UAM ha chiesto la produzione della documentazione necessaria per
l’accertamento del reddito lordo del signor __________ nonché degli interessi
passivi pagati. Agli atti risultano state prodotte cedole di pagamento in
favore della __________ senza specifica della loro causale. A seguito della
richiesta di completamento della documentazione da parte dell’amministrazione
il ricorrente ha prodotto un contratto di prestito con la __________ per un
importo di CHF 33'000.- concluso il 19 luglio 2001 a __________, con l’importo
rimborsabile in 60 rate da CHF 751,95.
1.2. In data 25
ottobre 2002 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha emanato una decisione con
cui ha respinto la domanda di revisione nei seguenti termini:
" vista
ed esaminata l'istanza di revisione della nostra decisione
negativa del 30.04.2002 in materia di sussidi dell'assicurazione
malattia per l'anno 2002;
appurato che l'autorità fiscale cantonale non ha ancora emesso nei
suoi riguardi alcuna notifica di tassazione e, pertanto, il diritto al sussidio
per l'anno 2002 deve essere stabilito sulla base del reddito lordo mensile
esistente al momento dell'istanza di sussidio, come previsto dalle normative
fissate dal Consiglio di Stato (art. 67 lett. e) Reg. LCAM);
stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità del
citato disposto, al momento dell'istanza di sussidio risulta un reddito lordo
mensile medio pari a fr. 6'665.40 (tenuto conto del suo
salario lordo mensile comprensivo della tredicesima mensilità e degli assegni
familiari per un figlio e, in deduzione, degli interessi passivi a suo carico);
osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile di
fr. 6'665.40 in reddito imponibile giusta gli
artt. 69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di
conversione applicabile per l'anno 2002 per le famiglie con un figlio, risulta
un reddito determinante pari a fr. 54'000.-;
ritenuto che, in applicazione dall'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001,
hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito determinante non supera fr. 34'000.-;
d e c i d e :
-
L'istanza di revisione è respinta.
-
E' confermata la nostra decisione negativa datata
30.04.2002."
(cfr. doc. _)
Contro
questa decisione il signor __________ si aggravato al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni del Cantone Ticino, con atto redatto in lingua tedesca. Con
decreto 14 novembre 2002 il Giudice delegato ne ha imposto la traduzione sotto
pena di irricevibilità. Da osservare come il ricorrente non abbia ritirato la
raccomandata del TCA ed abbia atteso l'invio per posta semplice del decreto di
questo Tribunale. Il successivo 11 dicembre 2002 è pervenuto al TCA uno scritto
del signor __________, funzionario federale, con cui lo stesso ribadisce di
avere allestito una dichiarazione fiscale – non oggetto di tassazione – con un
reddito imponibile segnalato di 28'000.- e di avere effettivamente ricevuto la
decisione dell’amministrazione (UAM) del 30 aprile 2002 con il rifiuto dei
sussidi sulla base del salario percepito.
All’accoglimento
del gravame si oppone l’amministrazione con scritto del 13 gennaio 2002 da cui
si desume:
"
Trattasi di una situazione in cui risulta applicabile l'art. 67 lett. e) Reg.
LCAM, dal momento che l'autorità fiscale non ha ancora intimato
nei riguardi della controparte alcuna notifica di tassazione (il ricorrente ha
assunto il domicilio nel nostro Cantone in data 01.10.2001; nei confronti dello
stesso non verrà pertanto emessa alcuna notifica di tassazione relativa al
biennio 1999/2000, applicabile di principio per la definizione del diritto al
sussidio per l'anno 2002 in conformità di quanto previsto all'art. 1 lett. a)
DE 06.11.2001).
Nel caso di specie, dunque, il diritto al sussidio deve essere
stabilito sulla base del reddito esistente al momento dell'istanza di sussidio.
II reddito imponibile della controparte risultante dalla
conversione del salario lordo mensile medio dopo deduzione degli interessi
passivi supera i limiti di reddito determinante che, secondo quanto stabilito
dal Consiglio di Stato, conferiscono il diritto al sussidio nell'assicurazione
sociale contro le malattie per l'anno 2002.
II salario lordo mensile medio risulta dal conteggio seguente
(vedi doc. n° _ e _):
• salario lordo mensile medio = fr. 82'408
: 12 = fr. 6'867.35
• interessi passivi mensili: fr. 12'117 :
60 = fr. 201.95
• salario lordo
mensile dopo deduzione interessi: fr. 6'867.35 - fr. 201.95 = fr. 6'665.40.
A titolo abbondanziale si specifica che il ricorrente avrà la
facoltà di chiedere la revisione della decisione oggetto della presente
vertenza, non appena sarà in possesso della prima notifica di tassazione emessa
dalla competente Autorità cantonale." (cfr. doc. _)
è stato invitato a volersi esprimere in merito ed eventualmente a volere
fornire ulteriori mezzi di prova. Con scritto 24 gennaio 2003 il ricorrente ha
evidenziato le forti spese necessarie per il conseguimento del reddito ed ha
chiesto di attendere la decisione di tassazione prima di emanare la sentenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. Il
ricorrente ha impugnato la decisione dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia
con cui è stata respinta l’istanza di revisione della decisione negativa del 30
aprile 2002 mediante la quale il sussidio per l’assicurazione malattia per
l’anno 2002 é stato respinto. Nella sua motivazione l’amministrazione è entrata
nel merito delle contestazioni sollevate dal ricorrente ed ha esaminato il
reddito conseguito a fronte delle stesse motivazioni sollevate con la domanda
di concessione del sussidio. Va qui evidenziato come un'istanza di revisione
del sussidio possa essere formulata, come rammenta l’art. 48 Reg. LCAMal, in
caso di emanazione di una decisione di tassazione intermedia o d’inizio di
assoggettamento o se dato uno degli estremi dell’art. 67 Reg. LCAMal riportato
per esteso più in avanti.
Nel caso
concreto dagli atti non risulta assolutamente che __________ abbia sollevato
alcuno dei motivi giustificanti la revisione dinanzi all’autorità amministrativa.
In effetti non è stata prodotta una nuova decisione di tassazione, nessun
documento nuovo o particolare per il periodo di riferimento e la richiesta di
revisione non risulta motivata da una diminuzione importante del reddito ai
sensi dell’art. 67 Reg. LCAMal.
L’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia avrebbe quindi dovuto concludere per
l’irricevibilità dell’istanza di revisione. L’amministrazione essendo entrata
nel merito della questione sollevata dalla ricorrente ha errato. Questo TCA,
per ragioni di economia di giudizio, alla luce dell’esito del gravame che deve
essere respinto, esamina il merito della fattispecie. L’amministrazione è
invitata a volere esaminare con maggiore attenzione il sussistere dei
presupposti delle istanze di revisione prima di entrare nel loro merito.
Si
ribadisce, come già fatto con la sentenza 8 ottobre 2002 (__________in re _),
che l’istanza di revisione non deve divenire un succedaneo della procedura
di reclamo e di successiva impugnativa al TCA quando non vengano rispettati i
termini per aggravarsi contro le decisioni amministrative da parte degli
assicurati.
Nel
merito
2.3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per il
2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito
determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente
e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito
dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
2.4. Nel caso in
esame il ricorrente non ha ottenuto una decisione di tassazione nonostante la
sua dichiarazione fiscale riferita al periodo 2001 da quando cioè egli è giunto
in Ticino. Rettamente quindi l’amministrazione, già nel corso del mese di
aprile 2002, ha proceduto all’accertamento in maniera autonoma del reddito
imponibile partendo dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del
periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti nel
caso concreto, alla luce dell'art. 67 REgLCAMal, il reddito lordo cui ci si
deve riferire é quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui "Trattandosi di una sovvenzione
di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le
malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere
conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato
richiede il sussidio soggettivo". Nell'ottica di tale volontà del
legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se
possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno, in
caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67
Reg.LACMal citato, posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di
riferimento dove necessario.
II lordo accertato va poi
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 REgLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante le tabelle appositamente allestite ai sensi dell'art. 72 del medesimo
regolamento.
Per
fondare il suo calcolo l’amministrazione ha acquisito il reddito lordo dell’assicurato
fondandosi sulla sua busta paga e ritenendo un importo di CHF 6'867,35. In
realtà dalla busta paga risulta già un lordo di CHF 6'829,50 cui va aggiunta la
tredicesima mensilità pro rata, l’importo quindi da considerare alla base del
calcolo dovrebbe essere maggiorato. L’amministrazione ha poi estrapolato
l’ammontare degli interessi passivi dovuti per il prestito contratto
dall’assicurato, non considerando invece l’importo del capitale rimborsato. La
somma alla base della valutazione dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia è
quindi stata di CHF 6'665,40. Tale importo convertito, per una persona
coniugata con un figlio, secondo le tabelle di cui è cenno, conduce ad un
reddito che supera notevolmente il limite di reddito per il quale il sussidio
viene concesso. Da notare che le tabelle riferite all’anno 2002 per le persone
coniugate con un figlio permettono di concedere il sussidio malattia unicamente
quando il salario mensile lordo non supera i CHF 4'650.-. Anche senza esaminare
la correttezza della riduzione degli interessi passivi ritenuti
dall'amministrazione __________ non rientra pacificamente in questi limiti ed
il suo ricorso non può essere accolto, senza carico di tasse e spese e senza
riconoscimento di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso,
in quanto ricevibile, é respinto.
2.- Non si
percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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