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Numero d'incarto:
36.2001.62
Data decisione, Autorità:
22.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00062+80
IR/CR/sc
Lugano
22 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa
statuendo sui ricorsi del 13 luglio 2001 di
__________,
2.
__________,
contro
le decisioni del 15 giugno 2001 emanate
da
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
-
e __________ sono assicurate contro le malattie presso la __________.
Il 3
gennaio 2000 la Cassa malati ha fatto notificare a __________ un precetto esecutivo
tramite il quale le è stato chiesto il pagamento dei premi arretrati dell'anno
1998 e dell'anno 1999, per un importo complessivo di fr. 7'826.40 oltre fr. 190
per spese amministrative e di sollecito (cfr. doc. _).
In data
26 settembre 2000 la __________ ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro
__________ di fr. 1'583.10 per i premi dell'assicurazione obbligatoria da
gennaio a settembre 2000, oltre fr. 250 per il sollecito e le spese
amministrative (cfr. doc. _).
Contro i
predetti precetti esecutivi __________ e __________ hanno sollevato opposizione
(cfr. doc. _ e doc. _).
- Con due
distinte decisioni formali, la __________ ha rigettato le opposizioni
presentate dalle assicurate (cfr. doc. _ e doc. _). In seguito alle opposizioni
interposte da __________ e __________ (cfr. doc. _ e doc. _) la Cassa ha
emanato, il 15 giugno 2001, due decisioni su opposizione tramite le quali ha
confermato la propria posizione (cfr. doc. _ e doc. _).
Le
assicurate sono tempestivamente insorte contro le predette decisioni con
ricorso del 13 luglio 2001, rilevando quanto segue:
"(…)
Ci tengo a precisare che mia figlia __________
non ha nulla a che vedere con tutta questa situazione, è totalmente a mio
carico, frequenta la quarta liceo e guadagna fr. zero, sono io che non riesco
più a pagare la Cassa malati. Sono una cosiddetta "working poor", pur
mettendocela tutta non arrivo a guadagnare più di fr. 1'500.-- mensili (vedi
uff. tassazioni), e tale somma deve bastare per due. In concreto, ciascuno ha a
disposizione fr. 750.-- mensilmente per vivere, e per quanto mi riguarda di
tale somma dovrei versare fr. 280.-- ca., quindi quasi la metà da devolvere
alla Cassa malati. E' assurdo. Ho segnalato a più riprese alla __________ la
mia situazione finanziaria e di non essere più in grado di pagare i premi, ho
anche proposto che mi si dia disdetta, e non stare a guardare come si
ammucchiano gli arretrati, sospendere le prestazioni e spedire precetti.
Qualsiasi commerciante sospende immediatamente le
forniture al cliente insolvente, per il bene di tutti e due. La LAMal prevede
solo l'obbligo incondizionato ad assicurarsi presso una Cassa malati con o
senza soldi - e in casi di insolvenza come il mio il pignoramento del cittadino
fino a farlo finire barbone sotto i ponti? La LAMal non ha previsto soluzioni
più dignitose per chi non può assolutamente più pagare la Cassa malati?
Il presente mio ricorso è un atto di totale
disperazione - che qualcuno che ne detiene il potere, faccia qualcosa per
bloccare questo incubo senza fine. Gli economicamente ultimi in classifica come
la sottoscritta, hanno già abbastanza problemi senza che ci si metta anche la
LAMal. Personalmente subisco la LAMal come una diretta minaccia ormai a questo
punto, e penso che il semplice cittadino avrà pur ancora il diritto di
difendersi.
Vorrei a questo punto ricordare che finché ho
potuto ho sempre pagato la Cassa malati, spesso anche d'anticipo per
beneficiare del 3% di sconto. In 18 anni presso la __________ in due persone
abbiamo chiesto una unica volta il rimborso di una cura ambulante ospedaliera,
siamo da sempre non fumatrici, astemie, non in sovrappeso e praticanti di sport
giornaliero (jogging). Non abbiamo nulla a che vedere con il vertiginoso
escalare dei premi, non abbiamo mai abusato della Cassa malati e abbiamo il
massimo riguardo della nostra salute.
Sono oltremodo spiacente della situazione che si
è venuta a creare e presento le mie scuse alla __________ - ma con fr. 1'500.--
mensili in due non riesco proprio più a pagare i premi, né con le buone, né con
le cattive." (Doc. _)
-
Nella sua
risposta del 29 agosto 2001 la Cassa ha proposto la reiezione del gravame,
nonché il rigetto delle opposizioni interposte dalle assicurate ai precetti
esecutivi.
-
Con
scritto del 10 settembre 2001 le assicurate hanno osservato:
"Vorremmo ribadire la nostra
volontà nel mantenere l'opposizione ai
precetti in questione. Abbiamo
presentato qualche mese fa domanda per ottenere i sussidi per la Cassa malati
dal Cantone, ignoravamo tale possibilità. Non siamo ancora in possesso
dell'esito della domanda. Alla documentazione presentata dalla __________
vorremmo dire che non contestiamo le diverse fatturazioni, semplicemente non
siamo più in nessun modo in grado di pagarle.
A più riprese abbiamo scritto alla __________,
informandola della nostra situazione di estremo disagio finanziario e di non
riuscire più a far fronte ai pagamenti...." (Doc. _)
-
Pendente
causa il TCA ha chiesto all'Istituto assicurazioni sociali, Ufficio
assicurazione malattia, ragguagli circa lo stadio della procedura inerente
l'istanza delle assicurate per l'ottenimento dei sussidi per il pagamento dei
premi di Cassa malati (cfr. doc. _). In data 18 settembre 2001 le assicurate
hanno inviato al TCA copia della richiesta di sussidio scolastico inoltrata
all'Ufficio delle borse di studio e, con ulteriore scritto datato 26 settembre
2001, hanno trasmesso al TCA copia della lettera datata 20 settembre 2001 della
__________ in merito all'innalzamento, richiesto dalle assicurate stesse, a fr.
1'500 della franchigia opzionale, lettera con la quale la Cassa malati ha anche
informato le assicurate sulla possibilità, per le persone sole il cui reddito è
inferiore a fr. 22'000, di richiedere il sussidio cantonale, anche
retroattivamente (cfr. doc. _).
-
Il 22
ottobre 2001 le assicurate hanno trasmesso copia dei nuovi premi
dell'assicurazione malattia a partire dal 1° gennaio 2002, in seguito
all'innalzamento della franchigia opzionale a fr. 1'500 (cfr. doc. _ e _) e con
scritto del 14 gennaio 2002 hanno comunicato la concessione alla signora
__________ di un assegno di studio nonché la concessione del sussidio per i
premi di Cassa Malati 2002 alle ricorrenti.
-
Con
scritto del 15 febbraio 2002 le assicurate hanno comunicato:
“… che intendiamo ritirare l'opposizione ai precetti
esecutivi.".(sottolineatura del redatore)
(…)
Con la speranza che Lei non ci voglia addebitare spese
(visto il ritiro dell'opposizione), o comunque usare clemenza e permetterci al
limite di pagare in piccole rate mensili, ci è gradita l'occasione per porgerLe
i nostri più cordiali saluti." (Doc. _)
Il successivo 8 luglio 2002 la signora __________
si è nuovamente indirizzata al TCA segnalando di avere
"
Nel febbraio scorso … ritirato l’opposizione e
rinunciato a portare avanti il ricorso …. In conclusione vorrei ribadire che
non abbiamo alcuna causa pendente contro la __________, presso il Vostro
Tribunale vi è unicamente il ricorso di __________ contro la decisione
dell’Istituto delle Assicurazioni sociali … a riguardo dei sussidi di Cassa
Malati per l’anno 2000.”.
La signora __________ ha quindi ribadito che la
causa contro __________ si è conclusa:
"
… per rinuncia da parte nostra”.
- Alla luce
del ritiro delle impugnative in discussione, come alle comunicazioni di __________
e __________ del 15 febbraio 2002 poi esplicitamente ribadite nella lettera
dell’8 luglio 2002, la procedura, gratuita, dinnanzi a questo Tribunale va
stralciata dai ruoli senza conseguenza alcuna di tasse e spese. Le decisioni su
opposizione del 15 giugno 2001 della __________, che meritavano comunque
tutela, vanno conseguentemente dichiarate cresciute in giudicato.
Di
conseguenza le opposizioni interposte ai precetti esecutivi dell'UE di
__________ n. __________ del 3 gennaio 2000 di fr. 7'826.40 oltre fr. 40 di
spese di sollecito e fr. 150 di spese amministrative (cfr. doc. _) e n.
__________ del 26 settembre 2000 di fr. 1'583.10 oltre fr. 50 di spese di
sollecito e fr. 200 di spese amministrative (cfr. doc. _) sono rigettate in via
definitiva.
decreta 1. I
ricorsi in entrata sono stralciati dai ruoli per il ritiro
dell’impugnativa.
§ Di
conseguenza le decisioni su opposizione del 15 giugno 2001 della __________
sono divenute definitive e le opposizioni interposte ai precetti esecutivi
dell'UE di __________:
n.
__________ (contro __________) del 3 gennaio 2000 di fr. 7'826.40 oltre fr. 40
di spese di sollecito e fr. 150 di spese amministrative,
e
n.
__________ (contro __________) del 26 settembre 2000 di fr. 1'583.10 oltre fr.
50 di spese di sollecito e fr. 200 di spese amministrative sono rigettate in
via definitiva.
-
Non si percepiscono né
tasse né spese.
Intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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