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Numero d'incarto:
36.2001.101
Data decisione, Autorità:
05.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00101
ir/nh
Lugano
5 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 22 novembre
2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
__________,
2.
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
considerato che, - con atto 22/23 novembre
2001 __________, con il patrocinio dell’avv. __________, ha adito il TCA
impugnando la “decisione 01.03.2001 della __________ (doc. _)” e la “decisione
26.07.2001 __________ (doc. _)” con le seguenti motivazioni:
"
L'attore é impiegato dal 15 luglio 1996 presso
la __________
(doc. _). Il suo ultimo contratto di lavoro
risale al 23 maggio 2000, con scadenza al 30 novembre 2000 ed un salario lordo
mensile di Fr. 3'800.00 (doc. _).
Sino al 31 dicembre 2000, il datore di lavoro
dell'attore era assicurato presso la _, con un'assicurazione
collettiva di indennità giornaliera in favore di tutto il personale, fondata
sulla LCA, pari all'80% del salario mensile per 730 giorni, previa deduzione di
30 giorni quale periodo d'attesa (doc. ). L' disdiceva detto
contratto assicurativo in data 31 luglio 2000 (doc. _) .
(…)
L'attore é stato ritenuto inabile al lavoro al
100% dal 3 luglio 2000 a tutt'oggi, a causa di una depressione, dapprima dal
dott. __________ (doc. _ e _) ed in seguito dallo psicologo __________ (doc. _ ‑
_).
Sino al 31 dicembre 2000 il datore di lavoro ha
corrisposto all'attore le indennità giornaliere di Fr. 106.00, versate
dall'__________, previo annuncio della malattia in data 4 luglio 2000 (doc. _ e
_).
(…)
Il 29 agosto 2000, il legale del datore di lavoro
dell'attore, avv. __________, invitava l'attore a compilare il formulario dì
annuncio di malattia della nuova assicurazione collettiva di indennità
giornaliera, poi spedito l'8 settembre 2000 (doc. _).
(…)
Il 23 dicembre 2000, l'attore inviava
all'__________ una proposta per un'assicurazione di indennità giornaliera a
titolo individuale (doc. _), conformemente
alle condizioni generali di assicurazione, n.
__, di cui alla polizza n. __________ dell'assicurazione collettiva di indennità
giornaliera già citata (doc. _).
L'__________ richiedeva quindi in data 30 gennaio
2001 al datore di lavoro dell'attore una copia del documento attestante
l'uscita dalla ditta dell'attore al 30 novembre 2000, in vista di prendere poi
posizione sulla richiesta di assicurazione individuale di indennità giornaliera
dell'attore (doc. _).
(…)
Il 1 marzo 2001, l'__________ comunicava al
consulente assicurativo del datore di lavoro dell'attore, sig. __________, di
non accettare la proposta di assicurazione individuale di indennità giornaliera
dell'attore (doc. _).
Detta decisione veniva confermata dalla
__________ il 14 marzo 2001 sempre al sig. __________ (doc. _) e quindi il 6
luglio 2001 al sottoscritto legale (doc. _).
L'__________ motivava la sua decisione adducendo
che il pagamento delle indennità giornaliere in questione erano di competenza
della nuova assicurazione collettiva del datore di lavoro, la __________, a
far tempo dal 1 gennaio 2001.
In data 14 maggio 2001, il legale del datore di lavoro,
avv. __________, scriveva al sottoscritto legale, sottolineando nuovamente come
il contratto di lavoro con l'attore era terminato il 30 novembre 2000 mentre
eventuali pretese assicurative nei confronti della __________ dovevano essere
fatte valere direttamente dall'attore (doc. _).
(…)
Successivamente, in data 27 giugno 2001, a nome
del datore di lavoro, il sig. __________ inviava al sottoscritto legale una
proposta di assicurazione individuale di indennità giornaliera della __________
per l'attore, poi inviata il 6 luglio 2001 e completata e rinviata il 12 luglio
2001 (doc. _).
Il 26 luglio 2001 la __________ comunicava al
sig. __________ la non accettazione della proposta di assicurazione individuale
di indennità giornaliera dell'attore. Essa motivava detta decisione asserendo
che nella polizza di assicurazione collettiva di indennità giornaliera, di cui
alla polizza n. __________, l'attore non era stato assicurato (doc. _ e
_)."
__________ ha
dedotto da questi fatti violazione di suoi diritti con formulazione delle
seguenti pretese:
"
In via principale:
La petizione é accolta.
Di conseguenza la __________ é tenuta a versare
al sig. __________ le indennità giornaliere di Fr. 106.00 ciascuna e di cui
all'assicurazione collettiva in favore del personale della __________, polizza
n. __________ del 22 dicembre 1997, retroattivamente dal 1 gennaio 2001 e sino
ad esaurimento del periodo assicurativo di 730 giorni, previa deduzione del
periodo di attesa di 30 giorni e delle indennità già versate sino al 31
dicembre 2000.
Protestate spese e ripetibili.
In via subordinata:
La petizione é accolta.
Di conseguenza la __________ é tenuta a versare
al sig. __________ le indennità giornaliere di cui al l'assicurazione
collettiva in favore del personale della __________, polizza n. __________,
retroattivamente dal 1 gennaio 2001 e sino ad esaurimento del periodo
assicurativo.
Protestate spese e ripetibili."
-
con atto
separato sempre del 22 novembre 2001 __________ ha pure postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria;
-
successivamente
alla formulazione della petizione, prima della sua intimazione alle parti
convenute, il rappresentante del signor __________ ha comunicato “… il ritiro
della petizione e dell’istanza di assistenza giudiziaria del 22.11.2001” con
invito alla retrocessione dei documenti;
-
giusta
l'art. 86 cpv. 3 LAMal, il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente
a conoscere delle contestazioni che sorgono, in merito a diritti invocati dalle
parti in virtù della LAMal e delle sue disposizioni esecutive, fra gli
assicurati e gli assicuratori definiti agli art. 11, 12 e 13 LAMal.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita mentre,
contrariamente a quanto accadeva sotto l'egida della LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle Casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami
d'assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono
rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal dalla Legge federale sul
contratto assicurazione (LCA).
Dal
profilo procedurale la LAMal ha operato una netta differenziazione tra i rimedi
di diritto nell'assicurazione sociale e nelle assicurazioni complementari.
Per la
prima le vie di diritto sono quelle della procedura amministrativa (art. 85 e
segg. LAMal), per le vertenze relative alle assicurazioni complementari sono da
intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile.
Secondo
l'art. 75 LCAMal (legge d'applicazione alla LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996)
"
le contestazioni degli assicuratori tra loro,
con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione
praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e
delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni";
-
nella
misura in cui il litigio abbia per oggetto l'assicurazione malattia sociale o
le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale, quindi, è data una
competenza del TCA nella misura in cui le assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale siano praticate da assicuratori autorizzati
all'esercizio ai sensi della LAMal;
-
sia la
__________ che la __________ qui convenute in causa non sono Casse malati
riconosciute dalla Confederazione ai sensi della LAMal od altro assicuratore
autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi
dell'art. 13 LAMal (in questo senso non compaiono nell’apposita lista allestita
dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali con valenza al 1 settembre
2001, v. anche il sito dell’UFAS in Internet);
-
ne
discende che l'attività delle società assicurative convenute non sottostà a
tale legge e non può essere sottoposta a verifica giudiziaria da parte di
questo TCA ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LCAMal;
-
l’__________
e la __________, essendo compagnie d'assicurazione private i cui obblighi nei
confronti degli assicurati derivano, oltre che dai contratti con questi conclusi
e dalle condizioni generali d'assicurazioni, dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione, potranno essere convenute dinanzi alle autorità giudiziarie
ordinarie.
La
petizione in esame risulta quindi irricevibile per mancanza di competenza rationae
materiae di questo Tribunale.
Risulta
comunque, nel frattempo e come allo scritto 4 dicembre 2001 dell'avv.
__________, che la petizione è stata ritirata in uno con l'istanza di
assistenza giudiziaria.
Ciò
permette, senza ulteriore approfondimento, di stralciare la causa dai ruoli
senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3
LPA
dichiara e pronuncia
1.- La causa è stralciata
dai ruoli.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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