AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2000.95
Data decisione, Autorità:
23.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00095
ir/nh
Lugano
23 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 1 settembre 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 21 giugno 2000 emanata
da
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
assicurata contro la perdita di guadagno dovuta a malattia presso la __________
in un primo tempo in forza ad un contratto sottoscritto dal datore di lavoro,
l’__________, cui è seguito il passaggio (il 25 settembre 1999) della signora
__________ nell’ambito dell’assicurazione individuale.
ha iniziato la sua attività lavorativa presso l’__________ nel 1997 ed il 17
luglio del 1999 ha smesso di lavorare a seguito di problemi di salute in
particolare un glaucoma bilaterale, una metatarsalgia di Morton al piede
destro, un sospetto canale tarsale e tendinite al piede sinistro. L’assicurata
è stata posta al beneficio di indennità giornaliere per un importo di CHF 78.-.
Con una decisione 18 maggio 2000 la __________, con effetto a partire dal 1
giugno 2000 e dopo che era stata eseguita una visita da parte del medico di
fiducia della Cassa dott. __________ __________, ha accertato un’incapacità al
lavoro del 50% con la conseguente riduzione delle prestazioni erogate.
si è opposta alla decisione della Cassa con scritto del 16 giugno 2000 cui sono
stati annessi due distinti certificati medici del dott. __________ (certificato
31 maggio 2000) e __________ (certificato del 9 giugno 2000). L’opposizione è
stata comunque respinta dalla __________ con decisione su opposizione del 21
giugno successivo impugnata dalla signora __________ con atto del 1 settembre
2000 dinanzi a questo Tribunale.
1.2. Con il suo
gravame __________ evidenzia come il suo grado di incapacità lavorativa sia
stato erroneamente ritenuto nel 50% a fronte delle certificazioni dei suoi
medici di fiducia. Essa ha prodotto in particolare un certificato medico del
dott. __________ del 7 agosto 2000 da cui si desume che la paziente presenta
dei dolori agli avampiedi, in modo cronico, da mesi, e nonostante gli auspici
contenuti in precedenti certificazioni mediche dello stesso dott. __________,
la sintomatologia “persiste ed è quindi evidente una copertura cronica dell’inabilità
lavorativa”.
La Cassa
malati __________ ha risposto con atto del 21 settembre 2000 in cui rammenta
come successivamente all’inabilità al lavoro descritta la signora __________
sia passata dalla copertura assicurativa collettiva a quella individuale con
effetto al 1 ottobre 1999. A seguito della visita eseguita in data 8 maggio
2000 presso il dott. __________, medico fiduciario della Cassa, la resistente
ha accertato un’incapacità lavorativa della ricorrente nella misura limitata al
50%. Nel suo allegato __________ ribadisce il contenuto dell’accertamento
eseguito dal suo medico fiduciario non intaccato dalla nuova certificazione del
dott. __________. Nelle sue conclusioni la Cassa resistente propone la
reiezione del gravame.
1.3. Con atto del
3 ottobre 2000 il giudice delegato di questo TCA ha ordinato l’erezione di una
perizia ad opera del dott. __________, specialista FMH in fisiatria e
reumatologia, cui sono stati posti i quesiti ritenuti nell’allegato 3 novembre
2000 di questo TCA (XIII). Al professionista è stato chiesto di accertare i
disturbi di cui soffre la signora __________, la situazione clinica a riposo e
simulando l’attività lavorativa, la verifica del grado di incapacità lavorativa
nell’abituale professione svolta di cameriera, se vi siano stati miglioramenti
o meno nello stato di salute della signora __________ dal giugno 2000, se vi
siano altre attività lavorative per le quali la signora __________ potrebbe
mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa, con l’indicazione del relativo
grado di inabilità lavorativa per le stesse.
Il medico
incaricato ha rassegnato il suo referto in data 8/22 gennaio 2001 (XV) ed in
merito allo stesso le parti hanno preso posizione (XVII e XVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art 72 cpv. 2 LAMal il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la
capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.
2.3. Secondo la
giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche
all'art 72 LAMal - viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di
salute non é più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo
soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale
attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 cons. 1c;
111 V 239 cons. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, t. I, p.
286 ss).
2.4. Anche
secondo il regolamento della __________ riferito all’assicurazione diaria la
malattia è un pregiudizio alla salute fisica o mentale che richiede una visita
o un’assistenza medica o che “risulta di un’inabilità al lavoro”. Le condizioni
prodotte dalla parte attrice rammentano che la Cassa concede la diaria prevista
dall’assicurazione in caso di inabilità al lavoro conseguente a malattia. In
caso di inabilità parziale al lavoro, pari almeno al 50%, l’assicurato riceve
una diaria ridotta in percentuale corrispondente “finché l’importo totale
corrisposto per la diaria diviso per l’importo pieno della diaria non supera i
720 giorni”. Le prestazioni della Cassa si limitano ad un periodo di 720 giorni
compresi in un arco di 900 giorni consecutivi come ai disposti di legge.
2.5. La questione
a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il
riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati
forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento
medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti
motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del
medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della
capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V
283, cons. 1c; STF 26.11.1990 in re G. c/ H non pubblicata).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata
dall'assicurato.
2.6. Anche
nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige tuttavia il principio -
comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato é
tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,
indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 115 V
53; 114 V 285, cons. 3; 111 V 239 cons. 2a; 105 V 178 cons. 2; Maurer, op. cit.
t. II p. 377; STFA 26.11.1990 in re G. c/ H non pubblicata).
Quindi,
se da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione
esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare
quanto da lui é ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le
ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto,
in caso di incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é
obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori
lavorativi diversi, ragionevolmente prospettabili.
Va, qui,
rilevato che il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio
della proporzionalità che, secondo la dottrina, permette di pretendere un
determinato comportamento dalla persona interessata, malgrado ciò presenti
degli inconvenienti (E. Peter, Die Koordination des Invalidenrente, Schulthess
1997 pag 71 e dottrina ivi citata).
2.7. In concreto, come riferito, dal 17 luglio 1999,
__________ è incapace al lavoro ed ha beneficiato delle prestazioni
assicurative contrattualmente previste sino alla fine di maggio 2000, di
seguito la Cassa ha deciso di ridurre il versamento dovuto proporzionalmente al
grado di incapacità lavorativa ritenuto dal suo medico fiduciario. In effetti,
a seguito di una visita presso il dott. __________, il professionista ha
ritenuto (III/6):
"
La mia presa di posizione in merito
all'inabilità professionale della Sgra __________, tiene conto di un esame
anamnestico e clinico approfonditi avvenuti presso il mio studio in data
08.05.2000, di 2 colloqui telefonici avvenuti con il medico curante della
paziente Dott. __________ e di un rapporto del Dott. __________ ortopedia FMH
di __________.
La Sigra __________ è una paziente __enne, nata
in Svizzera interna ed attiva nel settore alberghiero fin da ragazza
inizialmente presso il ristorante di famiglia. In Ticino dal 1966 in seguito al
matrimonio, ha lavorato inizialmente presso il ristorante __________ e in seguito
sui __________ (dopo qualche anno di pausa alla nascita delle figlie), fino al
1992.
In seguito dopo un breve periodo presso il
__________ ed il ristorante __________, ha iniziato nel 1997 a lavorare presso
la __________ come cameriera.
Durante la sua attività professionale non ha mai
presentato assenze prolungate dal posto di lavoro. La paziente risulta inabile
nella misura del 100 % dal 17.07.1999 a tutt'oggi.
(…)
Apparato locomotorio: la paziente presenta fin da
ragazza problemi con i piedi, che sono sfociati nel 1962 all'età di __ anni con
un intervento di correzione di alluce valgo bilateralmente. I dolori si sono
poi esacerbati negli ultimi anni anche in concomitanza con una certa
osteoporosi e nel luglio del 1999 ha presentato un'esacerbazione della
situazione con dolori a livello metatarsale bilateralmente, soprattutto tra il
IV e il IlI raggio a destra a livello piantare con dolori elettrizzanti e al
dorso del piede e a livello del tendine di Achille a sinistra. Interpretato dal
medico curante e dal Dott. __________ ortopedia FMH, come metatarsalgia di
Morton e sospetto canale tarsale, oltre a tendinite achillea a sin sono stati
applicati dei supporti nelle scarpe ed è stata effettuato un'infiltrazione con
steroidi a livello del tendine d'Achille oltre a fisioterapia con ultrasuoni e
massaggi (in totale 2 cicli di 9 sedute (l'ultimo recentemente terminato), con
discreti risultati. Attualmente la paziente presenta dolori quando cammina a
lungo e se porta delle scarpe strette.
(…)
Apparato locomotorio con distanza dita‑terreno
10 cm, Schober fisiologico, a livello dei piedi alluce accorciato in esiti di
intervento per alluce valgo bilateralmente, dolore elettrizzante tra il IlI e
il IV raggio a destra distalmente, con dolore anche a livello del piede destro
e a livello del calcagno in estensione forzata del piede sinistro. Marcia senza
zoppie, marcia sulla punte e sui talloni possibile, nessuna difficoltà
nell'alzarsi dalla posizione accovacciata.
Esame neurologico senza patologie di rilievo.
(…)
Tenendo conto di quanto sopra e dopo avere
discusso con il medico curante, ritengo che la paziente possa essere
considerata, almeno probatoriamente, abile nella misura del 50% a partire dal
01.06.2000."
Come
rilevato l’assicurata ha contestato tale valutazione sulla scorta di
certificazione medica del dott. __________ (doc. _ ad _), il professionista –
pendente causa e tramite il patrocinatore dell’attrice – ha allestito una
certificazione medica di data 16 ottobre 2000 da cui si desume che:
"
In mia cura da alcuni anni la paziente sviluppa
gradualmente un dolore metatarso falangeale bilaterale già dalla metà del 1999.
L'attività lavorativa non permette miglioramenti
in quanto la paziente deve alzare numerosi pesi e camminare a lungo oppure
sostare in posizione eretta frequentemente.
Alcune infiltrazioni ottengono solamente un
sollievo transitorio.
La metatarsalgia di Morton diagnosticata dal Dr.
__________ nell'agosto del 1999 assieme ad un sospetto canale tarsale stretto
richiede quindi un trattamento intensivo fisioterapico e una iniziale
inabilità.
In seguito la paziente riscontra un
miglioramento, che si rivela essere tuttavia transitorio ed effimero.
A tutt'oggi infatti già dopo alcune centinaia di
metri di deambulazione la paziente lamenta nuovamente dolori e rimane di nuovo
fortemente limitata dalla sintomatologia.
Una concomitante osteoporosi scoperta anch'essa
nel 1999 accentua verosimilmente con causa dei disturbi.
(…)
Quali disturbi collaterali segnaliamo una
lombalgia cronica recidivante con disturbi statici della colonna in particolare
in zona lombare e parascapolare a destra dovuti a mio avviso in gran parte ad
un appoggio plantare non confacente con quindi sollecitazioni asimmetriche
dell'asse vertebrale. Le radiografie della colonna lombare indicano dei tratti
regolari senza eccessive degenerazioni e comunque con iniziali spondilartrosi
dei metameri L4‑L5 specialmente a sinistra con segno di
pseudospondilolistesi.
Rimane comunque il sospetto di un interessamento
radicolare a sinistra dove la paziente lamenta una ipoestesia della zona
calcancare perimalleolare e quindi sarebbe indicato nel futuro prossimo una RMI
lombare per ulteriore accertamento.
(…)
Quale ulteriore aggravante del quadro clinico
segnalo una sindrome ansioso‑depressiva con somatizzazioni da ansia
caratterizzata da oppressioni retrosternali, affanno, epigastralgie e reattiva
verosimilmente alla situazione lavorativa ma specialmente anche famigliare. La
depressione si è instaurata ormai da almeno un anno ed appariva inizialmente di
entità subclinica e tuttavia si è
accentuata nelle ultime settimane con
preoccupanti improvvisi cali dell'umore associati a pianto e a crisi
ansiose."
quest’ultima
depressione è curata dal dott. __________. Per il dott. __________, specialista
in medicina interna, una ripresa dell’attività lavorativa quale cameriera
"
credo sia impossibile già a causa delle
metatarsalgie e dai vari disturbi dell'apparato locomotore ma comunque tenuto
conto dello stato emotivo, credo sia poco proponibile una alternativa lavorativa
a breve‑medio termine.
Ritengo pertanto indicata una misura di rendita
di assicurazione invalidità nella misura del 100%."
Come indicato
__________ è stata sottoposta a perizia da parte del dott. __________ che, dopo
esame della paziente, ha ritenuto quanto segue:
"
Clinicamente trovo un paziente __enne di tenore
apparentemente depresso. La deambulazione è fluida (almeno sulla distanza che
ho potuto esaminare). Ai piedi vi sono gli esiti dagli interventi correttivi
effettuati in entrambi gli alluci con alterazioni statiche concernenti gli
avampiedi (trasversopiatti). A sinistra vi è un'irritabilità meccanica
dell'articolazione tarso‑metatarsale I e II (Lisfranc) con il sospetto
di una concomitante sollecitazione meccanica del ramo distale del nervo peroneo
in questa sede. La callosità plantare mostra un appoggio centralizzato nella
regione metatarsale, senza però un'ipercheratosi maggiore e senza dolori
palpatori rilevanti in questa sede. L'assenza di qualsiasi flogosi locale
(regione plantare e collo del piede ma anche nella zona dell'inserzione del
tendine achilleo) parla contro una rilevante irritazione delle strutture
ossee, articolari e tendinee.
A destra vi è una metatarsalgia nel raggio III e
IV con una possibile sollecitazione meccanica del nervo interosseo (nevralgia
di Morton).
A queste constatazioni cliniche si aggiunge sulle
radiografie un'iniziale artrosi talo‑navicolare bilaterale. Le lastre
confermano le alterazioni postchirurgiche all'altezza dell'articolazione MTF I
bilateralmente.
Alle mani riscontro una discreta poliartrosi
delle articolazioni interfalangeali distali ed un principio di artrosi anche
nell'articolazione metacarpofalangeale II a destra, senza segni di una
significativa attivazione del processo degenerativo (assenza di flogosi) e con
una motricità regolare della articolazione alla base dell'indice destro.
Infine vi è una certa irritazione muscolare e
muscolotendinea nella regione scapolare a destra da attribuire ad una leggera
disfunzione cervicale (sindrome cervicospondilogena).
Non vi è alcuna sindrome vertebrale in zona
lombare, regione che presenta una funzione del tutto regolare. La radiografia
del medico curante del 09.10.2000 (vedi punto 3.4.) mostra una possibile
spondilartrosi al passaggio lombosacrale mentre non posso confermare la
presenza di una "pseudospondilolistesi" da lui diagnosticata.
Riguardante la diagnosi di osteoporosi posta in
precedenza occorre sottolineare che essa si definisce con il paragone della
densità ossea della paziente ed una popolazione sana dello stesso sesso in età
tra 30 e 40 anni; secondo la definizione del OMS si parla di osteoporosi quando
la densità ossea del soggetto esaminato risulta >2.5 deviazione standard
(DS) al di sotto della media della popolazione di riferimento (mineralometria DEXA). Nel caso specifico
l'esame ha mostrato valori normali (entro una variazione +/‑ 1.5 DS) per
la colonna lombare e per parti del femore (trocantere ed anca globale) mentre
sono risultati tra ‑1.5 DS e ‑2.5 DS i valori del collo e della
zona Ward del femore, indicando un'osteopenia. Il termine usato nel referto
dell'osteodensitometria di una "moderata osteoporosi incipiente"
(22.12.1998, allegato) non è corretta secondo gli standard applicati
universalmente.
La paziente ha una massa
ossea normale alla colonna lombare ed un'osteopenia regionale nel femore ma non
è affetta da osteoporosi. Infine va ricordato che l'osteoporosi è in sé un
processo subclinico (asintomatico) portando ad una fragilità maggiore delle
ossa che si manifesta clinicamente solo in caso di fratture.
In considerazione
dell'anamnesi e in base alle mie constatazioni cliniche e radiologiche non
trovo alcun elemento per poter affermare che la situazione clinica attuale si
differenzia in maniera tangibile dalle constatazioni del collega __________
che ha esaminato la paziente 7 mesi fa, affermazione del resto condivisa anche
dalla paziente stessa. Il fatto che nella valutazione di allora non si tenne
conto di disturbi osteoarticolari al di fuori dei piedi (mano destra, scapola
destra) non interferisce a mio modo di vedere con la valutazione della capacità
lavorativa per l'attività svolta. La loro entità clinica è da ritenere minore,
ininfluente sulla capacità lavorativa. Condivido il parere del Dr. __________
di un'incapacità lavorativa parziale del 50% nell'attività lucrativa di
cameriera, intesa come rendimento normale per un tempo ridotto alla metà per un
impiego regolare. Le alterazioni morfologiche e funzionali dei piedi provocano
alla paziente le difficoltà maggiori nella posizione eretta, rispettivamente
nel camminare con un accentuarsi della sofferenza specialmente nel piede
sinistro, ma senza limitare la deambulazione. I disturbi sono meno rilevanti ma
pur sempre presenti a riposo. L'applicazione del plantare avrebbe portato ad
un miglioramento parziale della sofferenza. Per realizzare la capacità
lavorativa residuale come proposto la paziente deve poter calzare scarpe
comode, chiuse, con un tacco non superiore a 2 cm circa, portando il plantare
ortopedico prescritto.
Un'attività lucrativa
diversa di quella esercitata dovrebbe permettere alla paziente di assumere
prevalentemente la posizione sedentaria. Si tratterebbe quindi quasi
inevitabilmente di un lavoro con impegno maggiore delle braccia e delle mani
con una probabile maggiore sollecitazione delle dita (lavori di montaggio o
simile). Appare quindi probabile un'irritazione più rilevante della
poliartrosi delle mani e delle dita al punto che dubito che la paziente
potrebbe realizzare una capacità lavorativa residuale maggiore di quanto
proposto sopra.
(…)
l'inabilità lavorativa che l'assicurata
presentava in giugno 2000 era del 50%. L'assenza di un reperto prettamente
flogistico in particolare al piede sinistro dà prova di un'irritazione
meccanica limitata delle strutture ossee, articolari e tendinei sia al
metatarso che nel tarso e nella regione del tendine achilleo.
La correzione ortopedica del disturbo statico del
piede tramite un plantare ha portato ad un miglioramento soggettivo confermato
anche dalla palpazione indolore della zona plantare della regione metatarsale.
I dolori al piede destro sono presenti unicamente nei primi passi della
deambulazione e non comportano un limite significativo della capacità
lavorativa. Le patologie osteoarticolari al di fuori dei piedi non
contribuiscono ad un ulteriore limite della capacità lavorativa per la
professione svolta (vedi anche punto 5)."
Nelle risposte
ai quesiti posti il perito ha ritenuto che l’inabilità al lavoro fosse del 50%,
situazione migliorata grazie ad un plantare che ha condotto una correzione
ortopedica del disturbo statico del piede, la situazione sarebbe quindi
migliorata tra il giugno 2000 e gli esami effettuati dal perito.
A questo
rapporto peritale la signora __________, per il tramite del proprio
patrocinatore, ha reagito con contestazione personale della valutazione
dell’esperto, senza produzione di altra certificazione medica, senza
valutazione di natura psichiatrica come avanzato dal dott. __________ e
comunque non ritenuto nella sua valutazione da parte dell’esperto.
2.8.
Da quanto precede occorre ritenere che la valutazione del perito
incaricato, esperto in materia, condivide pienamente la valutazione del medico
fiduciario della Cassa. In sostanza, nella sua stessa attività lavorativa, __________
risulta abile al lavoro al 50% in particolare con l’adozione di accorgimento
semplice quale l’utilizzo del plantare citato dal perito. Tale inabilità
parziale era data nel maggio 2000.
Le valutazioni e le risposte del perito appaiono
dettagliate e circostanziate, frutto di accertamenti clinici approfonditi e
della valutazione degli esami eseguiti dal dott. __________ e dal dott.
__________.
Il perito non ha ritenuto di dovere richiedere al
TCA un accertamento di tipo psichiatrico in base a quanto segnalato dal dott.
__________ nel suo certificato medico dell’ottobre 2000 (certificato noto al
perito come rilevabile a pag. 4 di XV), lo stesso medico dell’assicurata ha
redatto due certificati medici (il 9 giugno ed il 7 agosto 2000) senza
accennare minimamente a possibili disagi psichici ed alla loro incidenza sulla
capacità di lavoro. L’aspetto psichico non è stato ripreso dal patrocinatore
della stessa signora __________ nel suo ultimo scritto al TCA e non è neppure
sollevato in sede ricorsuale. Il perito ha trovato la signora __________ in
“condizioni generali discrete” ed ha posto un punto di domanda sul “tenore
depresso” della stessa, definendo detto tenore “apparentemente depresso”.
Alla luce di tali circostanze, e ritenuto come il
perito abbia ben ponderato nel suo insieme la situazione medica della paziente,
il suo parere relativo ad una incapacità lavorativa della signora __________
nella misura del 50% a partire dal 1 giugno 2000 va condiviso, conseguentemente
il ricorso deve essere respinto senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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