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Numero d'incarto:
36.2000.90
Data decisione, Autorità:
17.10.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00090
mm
Lugano
17 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2000 di
__________,
contro
la decisione del 20 luglio 2000 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 28 aprile 2000, l'IAS ha respinto l'istanza con cui __________
chiedeva il sussidio previsto dalla Legge cantonale di applicazione delle Legge
federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) per l'anno 2000.
Analoga
sorte ha avuto, il 20 luglio 2000, il reclamo interposto dall'istante contro la
suddetta decisione.
1.2. Con
tempestivo ricorso 17 agosto 2000, __________ ha chiesto d'essere posta al
beneficio del sussidio per l'assicurazione malattie, osservando quanto segue:
"
… in data 20.01.00 ho fatto nuovamente una
richiesta del sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2000 (vedi
allegato _), allegando, come richiesto, l'ultima notifica di tassazione in mio
possesso (vedi allegato _) e attestando un reddito imponibile di Fr. 27'826.--.
Anche questa istanza è stata respinta (vedi allegato _). In data 12.05.00 ho
fatto un reclamo contro detta decisione (vedi allegato _).
Per motivi poco chiari, in data 14.06.00,
l'Istituto delle assicurazioni sociali richiede tutti i giustificativi
attestanti l'ammontare del mio reddito per l'anno 2000 (vedi allegato _). In
data 30.06.00 ho fatto pervenire tutti i giustificativi richiesti (vedi
allegato _). Per motivi ancora meno chiari (almeno per me), in data 20.07.00 è
stato respinto il mio reclamo (vedi allegato _) con la motivazione che il mio
reddito imponibile è pari a Fr. 38'859.-- (questo importo si riferisce però al
reddito degli anni 93/94) e non riferendosi né al loro scritto del 14.06.00
(vedi allegato _) né al reddito percepito negli anni 97/98.
Conclusione:
Visto che la mia situazione familiare e
finanziaria è cambiata notevolmente con la nascita di mia figlia __________ in
data ..96 chiedo che venga applicato come reddito determinante gli anni
97/98 (= tassazione 1999/2000) e che venga quindi annullata la decisione
dell'Istituto delle assicurazioni sociali del 20.07.00 (vedi allegato _)" (I).
1.3. In risposta,
l'IAS ha postulato un'integrale reiezione del gravame con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32'000.--
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20'000.--.
Con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, il Consiglio di Stato ha, in forza
dell’art. 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000,
verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi
limiti sono ora di fr. 22'000.-- per le persone sole e di fr. 34'000.-- per le
famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 27.10.1999).
Di
regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille
franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150'000.-- per le persone sole e fr.
200'000.-- per le famiglie.
(art. 30
LCAMal).
Per il
2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo fiscale 1997/98
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (cfr. D.E. 27.10.1999).
2.3. In concreto,
non é contestato che, nel biennio di riferimento, la ricorrente ha avuto un
reddito imponibile pari a fr. 38'859.--, dunque, un reddito determinante di fr.
39'000.--.
Si
tratta, quindi, di un reddito imponibile superiore al limite fissato dalla
legge per il diritto al sussidio delle famiglie (fr. 34'000.--).
L'insorgente non contesta tali dati ma chiede che
il suo diritto al sussidio venga accertato in funzione dei dati risultanti
dalla notifica di tassazione relativa al biennio fiscale 1999/2000.
Ciò non è
possibile pena la disattenzione del principio della legalità che deve reggere
l'attività amministrativa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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