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Numero d'incarto:
36.2000.9
Data decisione, Autorità:
28.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00009
IR/sc
Lugano
28 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 6 luglio 1999
di
__________,
rappr. da:
__________,
contro
__________,
rappr. da:
__________,
in materia di
assicurazione contro le malattie
richiamato l'inc. __________ e la sentenza
7 agosto 2000 di questo TCA nonché la sentenza del TFA 9 febbraio 2001
conseguente a ricorso della __________:
considerato, in fatto
ed in diritto
- che i
fatti posti all base del presente giudizio possono essere dedotti dalla
sentenza 9 febbraio 2001 del Tribunale federale e meglio:
"
A.- __________, nata nel __________, è
assicurata contro le malattie presso la Cassa malati . Oltre
all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, la sua copertura
comprende anche delle assicurazioni complementari. Dal 10 al 20 febbraio 1999
l'assicurata è stata degente presso il reparto di ginecologia dell'Ospedale
__________ dove, l'11 febbraio, è stata sottoposta ad un intervento di
isterectomia totale addominale con annessectomia bilaterale. Prima della
dimissione, i medici dell' hanno consigliato alla paziente un breve
periodo di cure in una clinica. __________ è pertanto entrata alla Casa di cura
__________, dove è rimasta degente nel reparto comune sino al 6 marzo 1999.
Dopo aver ricevuto dall__________ un certificato
del 16 febbraio 1999, in cui la dott.ssa __________ indicava che il 20 febbraio
seguente l'interessata sarebbe stata trasferita a detto istituto per
continuazione delle cure durante due settimane, la __________ ha considerato non
essere data, per quest'ultimo periodo di degenza, la necessità di
ospedalizzazione. Ha pertanto informato l'assicurata, con scritto del 18
febbraio 1999, che avrebbe corrisposto, nell'ambito dell'assicurazione
obbligatoria, unicamente le prestazioni di cura e, in quello delle
assicurazioni complementari, soltanto un'indennità di fr. 50.-- al giorno,
rimanendo scoperto un importo di fr. 600.--.
Mediante atti del 22 luglio e 19 agosto 1999 la
Cassa malati __________ ha rifiutato di assegnare a __________, per il
soggiorno alla menzionata Casa di cura, prestazioni superanti quelle ammesse
nei precedenti scritti. In seguito a ricorso interposto dall'interessata al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e decisione di irricevibilità
della Corte adita con rinvio degli atti alla Cassa affinché procedesse a
procedura decisionale, la __________ ha confermato il proprio punto di vista
con decisione su opposizione del 13 dicembre 1999.
B.- Rappresentata da __________, l'interessata
è insorta contro il provvedimento suindicato con ricorso al predetto Tribunale.
Affermava che in data 16 febbraio 1999 aveva
telefonato all'Agenzia della __________ e che in quell'occasione le era stato
indicato che "se il certificato medico d'uscita diceva «continuazione
delle cure» la Cassa malati avrebbe assunto tutte le spese". Ha quindi
concluso chiedendo la condanna della __________ all'assunzione dell'integralità
dei costi causati dalla sua degenza alla Casa di cura __________.
Esperiti accertamenti completivi e dopo aver
proceduto all'audizione di testi, con giudizio del 7 agosto 2000 la Corte
cantonale ha accolto il gravame per adempimento dei presupposti giustificanti
la protezione della buona fede dell'assicurata. La Cassa era quindi tenuta ad
assumere integralmente i contestati costi relativi all'assicurazione sociale
contro le malattie, senza che fosse necessario verificare se effettivamente
erano date le condizioni per poter ammettere il diritto a prestazioni di natura
ospedaliera anche per il periodo successivo alla dimissione dal __________.
(…)" (sentenza TFA, punti A-B)
-
che
avverso la decisione cantonale, come accennato, la __________ ha interposto
ricorso al TFA;
-
che con
sentenza 9 febbraio 2001 (giunta a questo TCA il successivo 27 febbraio 2001)
l'Alta Corte Federale ha respinto il ricorso di diritto amministrativo 28
agosto 2000 della __________;
-
che nella
sentenza 7 agosto 2000 questo TCA aveva ritenuto (pag. 4 in fine e 5 in initio)
che:
"
(…)
In concreto, l’assicurata ha adito lo scrivente
TCA con un atto denominato “ricorso/petizione”.
Anche il petitum - condanna della cassa convenuta
all’assunzione dell’integralità dei costi causati dalla degenza - e dalle
motivazioni - contestazioni della qualifica del caso - si evince che essa
reclama prestazioni non soltanto dall’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie ma anche dalle assicurazioni complementari.
Pertanto, la questione sottoposta a giudizio
verrà esaminata, con due giudizi separati: il presente è limitato alle pretese
derivanti all'assicurata dall'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie.
La vertenza fondata sulle assicurazioni
complementari verrà decisa separatamente. (…)"
- che il
giudizio della petizione 11 gennaio 2000 di __________ fondata sulle
assicurazioni complementari deve essere esaminato con la presente, ritenuto
come la petente abbia ottenuto quanto pretendeva con condanna della __________
ad
"
(…)
erogare, dall'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie, le prestazioni per degenza ospedaliera per il soggiorno
di __________ alla Clinica __________."
-
che, di
conseguenza, avendo ottenuto l'erogazione delle prestazioni dovute
dall'assicurazione delle cure medico-sanitarie la richiesta di condanna della
convenuta, per le medesime pretese, in virtù anche delle assicurazioni
complementari non può essere accolta;
-
che
d'altra parte la stessa parte attrice ha comunicato il ritiro della petizione
con scritto 22 marzo 2001 (V);
-
che la
causa appare essere quindi divenuta priva d'oggetto e va pertanto stralciata
dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese, per la parte attrice.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é stralciata dai ruoli.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Il
giudice delegato
del
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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