AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2000.84
Data decisione, Autorità:
01.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00084
IR/sc
Lugano
1 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
Segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 22 maggio 2000 emanata
da
Cassa Malati __________,
rappr. da: avv. __________
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
domiciliato ad __________, ha stipulato un'assicurazione indennità giornaliera
per perdita di guadagno con la Cassa malati __________. Secondo il certificato
assicurativo, valido dal 1. gennaio 1998, l'assicurazione garantisce allo
stipulante un'indennità giornaliera di fr. 197 dal 31esimo giorno (doc. _).
1.2. In data 21
aprile 1998 l'interessato ha comunicato all'assicurazione malattia di non aver
conseguito redditi nel 1998, in quanto ha venduto la __________, che gestiva,
con effetto dal 1. marzo 1998 (doc. _).
1.3. In data 15
febbraio 1999 __________ è stato sottoposto all'operazione di estirpazione di
un voluminoso meningioma frontale sinistro (doc. _). Secondo il medico curante
l'affezione si sarebbe manifestata nell'estate del 1998 con dei disturbi di
linguaggio e nella deambulazione. Il curante ha precisato che il paziente
soffriva di disturbi già da almeno due anni, in quanto questo genere di tumore
cresce lentamente (doc. _).
1.4. Il 19
novembre 1999, la moglie dell'assicurato, tramite l'avvocato __________, ha
chiesto alla Cassa malati __________ di versare le indennità giornaliere per
perdita di guadagno dovute in base all'assicurazione d'indennità giornaliera
conclusa da __________. L'eventuale disdetta del contratto, inoltrata
dall'interessato, non sarebbe infatti valida per mancata capacità di
discernimento dell'interessato (doc. _).
Con
decisione formale 21 dicembre 1999 la Cassa malati ha respinto la richiesta di
prestazioni, dichiarando che l'assicurazione indennità giornaliera secondo la
LAMal copre solo la perdita di guadagno effettiva.
1.5. Con
opposizione 21 gennaio 2000 il patrocinatore di __________ ha rilevato, tra
l'altro, che l'interessato era iscritto a Registro di commercio e che se non
si fosse manifestato il tumore al cervello, avrebbe proseguito la sua attività
(doc. _).
Con
decisione su opposizione 22 maggio 2000 la Cassa malati ha respinto
l'opposizione, confermando la decisione del 21 dicembre 1999, secondo cui dal 1
maggio 1998, __________ non è più assicurato per la perdita di guadagno (doc.
_).
A
sostegno del proprio provvedimento l'assicuratore malattia ha precisato che:
"
(…)
- Selon
l'article 3 al. 1 de nos conditions d'assurances, l'indemnité journalière sert
principalement à compenser une perte de revenu. Mais l'opposant n'a pas de
revenu parce qu'il a décidé de vendre son __________. Par lettre du 8 mai 1998
la Caisse a dénoncé l'assurance indemnités journalières de Monsieur __________
pour le 30 avril 1998. Il a accepté cette lettre et donc quitté l'assurance
indemnités journalières." (Doc. _)
1.6. Con
"petizione" (recte ricorso) del 21 giugno 2000 __________,
rappresentato dalla moglie, patrocinata a sua volta dall'avvocato __________,
ha chiesto il riconoscimento della qualifica di assicurato e segnatamente il
versamento di indennità giornaliere per perdita di guadagno di fr. 197, da data
non specificata.
A
fondamento del gravame l'interessato ha precisato che, dopo la vendita del
__________ da lui gestito, con conseguente perdita economica, ha iniziato la
ricerca di un nuovo esercizio pubblico. Le sue condizioni di salute purtroppo
peggioravano. Egli ha pure aggiunto che:
"
(…)
Dal punto di vista formale occorre sottolineare
che il signor __________ non ha mai ricevuto esplicita disdetta da parte della
cassa malati per l'assicurazione di indennità giornaliera. Anche sulla validità
di una disdetta data con effetto retroattivo, è opportuno sollevare qualche
perplessità.
Inoltre va detto che in realtà già nella
primavera del 1998 l'attore era afflitto dal tumore al cervello, per cui egli
avrebbe dovuto beneficiare delle relative indennità giornaliere ed una disdetta
del contratto di assicurazione non sarebbe quindi stata possibile.
Nemmeno il ragionamento della __________ secondo
cui a partire dalla fine di aprile 1998 il signor __________ non avrebbe più
potuto godere di una copertura assicurativa poiché non svolgeva più nessuna
attività lucrativa e poiché non era inabile al lavoro può essere condiviso.
Occorre infatti sottolineare che l'attore
continuava ad essere regolarmente iscritto a Registro di commercio e, se la sua
salute non fosse peggiorata, avrebbe senz'altro continuato a lavorare al 100 %.
Se è vero che con il mese di aprile 1998 il
signor __________ ha ceduto il __________, è altrettanto vero che il periodo
che ne è seguito è stato dedicato, nella misura in cui le sue condizioni di salute
lo permettevano, alla ricerca di una nuova attività sempre nell'ambito della
ristorazione nonché allo svolgimento delle attività legate alla sua ditta
individuale iscritta a RC. (…)" (Doc. _)
1.7. Con risposta
di causa 17 luglio 2000 la Cassa malati __________ ha proposto al TCA di
respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata. Delle motivazioni
esposte si dirà in occasione dell'esame del merito del ricorso, se rilevanti
per il suo esito.
1.8. Il 29 agosto
2000 il patrocinatore del ricorrente ha chiesto l’audizione dei testi signori
__________, __________ e __________.
Il TCA ha
dal canto suo chiesto alla Cassa malati __________ di trasmettere lo scritto 21
aprile 1998 di __________ (V).
Pendente
causa l'avvocato __________ ha assunto il patrocinio dell'assicurazione,
precisando che il meningioma si è manifestato posteriormente alla comunicazione
dell'assicurato alla __________ e che il dottor __________ esprime unicamente
una possibilità circa l'incapacità di discernimento dell'interessato (XIII).
1.9. In data 27
marzo 2001 il giudice delegato ha sentito il teste __________, mentre il
patrocinatore del ricorrente ha trasmesso documentazione comprovante la ricerca
di un'occupazione da parte sua (XV e allegati).
Il 21
maggio 2001 la convenuta ha formulato alcune osservazioni (XXII).
in
diritto
2.1. Contestata
è, in concreto, la qualifica di assicurato di __________ a far tempo dal 1
maggio 1998. La Cassa malati ritiene infatti che egli non può più essere
considerato tale, in seguito alla vendita dell'albergo, intervenuta nel marzo
1998. Inoltre secondo la convenuta non vi è in concreto, alcuna perdita di
guadagno, di conseguenza non possono essere erogate le indennità assicurate.
Dal canto
suo l'interessato sostiene di non aver cessato di svolgere attività lucrativa,
bensì di aver ceduto l'Hôtel in quanto creava dei costi e di aver avviato le
ricerche per reperire un'altra attività.
L'assicurazione
contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI
che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996, dalla
nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo
quanto disposto dall'art. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari
offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d’assicurazione
(art. 14 OAMal) sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione
dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione
(LCA).
Secondo
l’art. 102 cpv. 1 LAMal, le previgenti assicurazioni delle cure medico
sanitarie e d’indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute
sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall’entrata in vigore della presente
legge.
2.2. Pertanto,
dal 1° gennaio 1996 - con la sola eccezione prevista dall'art. 103 cpv. 2 che
si riferisce essenzialmente alla durata del diritto alle prestazioni (cfr.
Messaggio del Consiglio federale alle Camere del 6.11.1991 pag. 119 seg.) - le
assicurazioni d'indennità giornaliera sono regolamentate dal nuovo diritto.
2.3. La LAMal
disciplina l'assicurazione sociale contro le malattie (assicurazione sociale
malattie), che comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e l'assicurazione indennità giornaliera facoltativa.
L'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera è regolata agli art. 67-77
LAMal e art. 107 e 109 OAMal.
La LAMal
disciplina l'assicurazione indennità giornaliera facoltativa a grandi linee
(RAMI 1998 p. 311), mentre le condizioni generali fissano in dettaglio le
condizioni d'assicurazione; queste ultime devono però tener conto delle
disposizioni imperative contenute nella LAMal (RAMI 1998 p. 311), così come dei
principi generali costituzionali, amministrativi e delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 501 consid. 2; cfr. Maurer, op. cit. p. 107; B. Kahlil-Wolff,
l'assurance facultative d'indemnités journalières selon la LAMal, p. 47/48, in
1366 jours d'application de la LAMal, colloque de Lausanne 1999, Lausanne
2000).
L'assicurazione
d'indennità giornaliera persegue lo scopo di risarcire la perdita di guadagno
intervenuta in seguito a malattia, infortunio o maternità (cfr. art. 72 cpv. 1
seconda frase LAMal; Eugster, Krankenversicherung, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, U. Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p.
196 N 357; STFA inedita del 19 ottobre 2000 in re G, K 188/98; STFA inedita del
2 marzo 2000 in re N consid. 2a; DTF 126 V 495; 501). Secondo dottrina
(Eugster, Krankenversicherug, op. cit., p. 196) e giurisprudenza (RAMI 1998 p.
420, 422; STFA inedita del 2 marzo 2000 in re N consid. 2a) l'assicurazione
indennità giornaliera della LAMal è inoltre unicamente concepita come
un'assicurazione per perdita di guadagno ("eine reine
Erwerbsausfallversicherung" RAMI 1998 p. 421 consid. 2a; cfr. Maurer, op.
cit., p. 107; gli stessi principi valevano in ambito LAMI SVR 1998 KV No. 4 p.
9 e giurisprudenza citata).
2.4. A differenza
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’assicurazione
d’indennità giornaliera non ha fatto oggetto di una radicale revisione (cfr.
Messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991, p. 46ss. e 107ss.), così
che il Titolo terzo della LAMal “Assicurazione facoltativa d’indennità
giornaliera” corrisponde, in grandi linee, al vecchio diritto (cfr. G. Eugster,
Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in Recueil de travaux en
l’honneur de la Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, p. 505 e
J.-L. Duc, Quelques réflexions relatives à l’assurance d’une indemnité
journalière selon la LAMal, in SZS 1998/4, p. 251ss.). La giurisprudenza
elaborata sotto l'egida della LAMI, è quindi ancora valida
2.5. La LAMal non
precisa a quali condizioni l'assicurato dev'essere considerato uscente
dall'assicurazione. L'uscita dall'assicurazione deve però essere ritenuta
ammissibile (Maurer, op. cit. p. 109; DTF 125 V 105). Al riguardo anche la LAMI
non prevedeva alcunché. Di conseguenza le modalità, in particolare i termini di
disdetta, potevano essere previsti liberamente negli statuti. L'assicurato
poteva ad esempio essere obbligato ad uscire dalla Cassa, in quanto non
adempiva più i presupposti statutari, avendo trasferito il proprio domicilio
all'estero (Maurer, op. cit., p. 297). Inoltre gli affiliati potevano essere
esclusi, se non pagavano i premi rispettivamente se violavano delle norme
legali. Il rapporto assicurativo terminava, infine, automaticamente, con la
morte dell'assicurato. Possibile era pure una fine automatica
dell'affiliazione, senza che vi fosse la necessità di una dichiarazione di
parte, in caso di trasferimento all'estero del domicilio (Maurer, op. cit. p.
298). Terminato il rapporto associativo, l'assicurato non poteva più avvalersi
del diritto a prestazioni (RAMI 1975 p. 67ss).
L'assicurazione
cessa in particolare, ex lege, se l'assicurato non è più domiciliato in
Svizzera, se cessa di esercitare attività lucrativa in Svizzera ed
evidentemente in caso di morte (Maurer, op. cit., p. 109).
Poiché il
diritto alle prestazioni è legato all'affiliazione, nel caso in cui il rapporto
di assicurazione si estingue, il diritto alle prestazioni - anche a quelle in
corso - cessa (DTF 125 V 106).
Da un
punto di vista del diritto alle prestazioni dev'essere, quindi, determinato il
momento in cui il rapporto di assicurazione è giunto al termine.
2.6. Per l'art.
72 cpv. 2 LAMal
"
Il diritto all’indennità giornaliera è dato
qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà.
Per quanto non pattuito altrimenti, il diritto nasce il terzo giorno che segue
quello dell’insorgere della malattia. L’inizio del diritto alle prestazioni può
essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il
diritto all’indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d’attesa,
durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo
termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione".
Per
l'art. 3 del regolamento della Cassa malati __________ relativo
all'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LAMal
(del 2000) l’indennità di perdita di guadagno giornaliera serve principalmente
a compensare il reddito perso dall’assicurato a seguito di malattia, infortunio
o maternità. L’art. 16 del medesimo Regolamento ribadisce il concetto (doc. _).
Alla Cassa è stato chiesta la produzione del regolamento precedentemente valido
con vari scritti. Solo in data 21 settembre 2001 __________, tramite l’avv.
__________, ha fatto conoscere l’inesistenza di uno specifico regolamento ed il
rinvio al Regolamento generale della __________ edizione gennaio 1997 in cui
si indica che la diaria era dovuta in caso di impossibilità al lavoro a seguito
di malattia.
Secondo
la cifra 12 seconda frase del Regolamento 2000, l'assicurazione termina, tra
l'altro, quando l'assicurato rinuncia ad esercitare la sua attività
professionale. Anche secondo il regolamento gennaio 1997 il termine
dell’assicurazione avviene, tra l’altro, per la medesima ragione ossia
l’abbandono dell’attività professionale.
2.7. Alla luce di
quanto esposto ai considerandi precedenti va quindi esaminato se, in concreto,
il rapporto assicurativo va considerato terminato con effetto dal 1 maggio 1998
oppure no.
Preliminarmente
va evidenziato lo scritto 8 maggio 1998 della Cassa Malati (doc. _) dal
seguente tenore:
"
Wir bestätigen den Erhalt Ihres Schreibens von
April 1998 und teilen Ihnen mit, dass die Krankentaggeldversicherung einen Lohn
versichert und gemäss unseren Statuten, mit einer Frist von einem Monat auf da
Ende eines Monats aufgelöst werden kann.
Aus diesem Grund werden wir Ihre
Lohnausfallversicherung auf den 30. April 1998 auflösen, wie der beiliegende
Versicherungsausweis bestätigt."
pretende di avere notificato tale comunicazione all’assicurato. L'invio non è
avvenuto per raccomandata (doc. _). D’altra parte la ricevuta di tale lettera è
stata contestata da parte del ricorrente (XV pag. 3). Non risulta dalle
condizioni generali agli atti che sia possibile, nel caso concreto, disdire il
contratto (art. 12 litt. b Regolamento gennaio 1997).
A mente
di questa Corte inoltre, neppure lo scritto dell'assicurato (doc. _), del
seguente tenore:
"
Beiliegend erhalten Sie
-
die Beitragsverfügung
-
meine Lohnabrechnung
1998 habe ich keine
Löhne mehr erhalten, da ich das __________ per 01.03.1998 (keine Lohnabrechnung
mehr 1998 erhalten) verkauft habe.
Sofern Sie noch irgendetwas benötigen, schreiben Sie
mir."
può
essere considerato quale disdetta, ma, secondo il principio dell'affidamento,
unicamente quale semplice comunicazione secondo cui egli, a seguito della
cessione della pensione da lui gestita, non ha conseguito reddito. Dal tenore
dello scritto si può inoltre dedurre che egli risponde ad una richiesta della
Cassa, in quanto comunica di essere a disposizione nel caso "sie noch
irgendetwas benötigen" (se ha ancora bisogno di qualcosa).
La Cassa
ha inoltre sostenuto che l'assicurato ha cessato di svolgere attività
lucrativa. Essa si avvale quindi implicitamente dell'art. 12 del regolamento,
secondo cui vi è rinuncia a esercitare attività professionale. L'assicurato
contesta questo fatto e dichiara di aver cercato di assumere in gestione un
altro hotel, dopo aver ceduto il __________.
Sentito
in proposito il signor __________, di professione medico ha dichiarato che
"
Sapevo che __________ gestiva il __________, con
me si lamentava del fatto che vi era troppo lavoro, soprattutto lui temeva per
la salute della moglie a fronte di questo lavoro. Sapevo che l'affitto era
importante ma non posso dire altro circa la gestione di quell'esercizio. Non so
precisare con esattezza la data, penso verso il 1998, ma __________ so che si
era interessato per il Ristorante __________ perché voleva andare via dal
__________. Me lo ha detto la signora __________, gerente di quell'albergo,
presso il quale ci si recava spesso a mangiare. Specifico che __________ mi
aveva chiesto informazioni su questo esercizio, che io frequentavo, in vista di
un possibile ritiro dello stesso.
Io so per certo che __________ cercava qualche
cosa, già prima della vendita del __________, e prima di questa pensione lui
aveva cercato contatti in particolare ad __________. Non so indicare il nome
dell'interlocutore. Aveva ancora dei macchinari per i quali io dicevo di
portarli in Ungheria, venderli o regalarli (era un macchinario vecchio ma in
ordine). Lui si rifiutava poiché sosteneva che avrebbe potuto usare queste
apparecchiature, che presso il __________ non usava, per un nuovo esercizio.
Non posso dire di avere partecipato a trattative
o di esserne stato messo a parte salvo il contatto con la signora __________
per il Ristorante __________. Ciò per amicizia con la gerente. Io sono stato
attivo professionalmente sino allo scorso anno quando ho ceduto il mio
studio".
In una
dichiarazione scritta dell'8 gennaio 2001 la signora __________ ha confermato
quanto dichiarato dal teste a proposito dell'interesse di __________
nell'assunzione della gerenza del ristorante con alloggio __________ (XV, 3).
Nel corso
della primavera-estate 1998 egli ha pure postulato per essere assunto quale
gerente di un ristorante e quale collaboratore presso l'Ufficio federale dei
rifugiati (XV e allegati).
A
proposito dello stato di salute del ricorrente il teste ha dichiarato che
"
Ho potuto notare che nel corso degli ultimi
anni, 4 o 5 anni prima dell'intervento, come __________ avesse cambiato il suo
carattere diventando più irascibile e più reattivo alle critiche. Con il senno
di poi questo comportamento poteva essere ricondotto a qualche cosa che non
andava. A mo' di esempio rammento come nel maggio 1998 per il mio 60°
compleanno ho organizzato una festa in Ungheria dove con un gruppo di amici
siamo rimasti qualche giorno e dove __________ tendeva ad estraniarsi dal
gruppo e si era dimostrato molto reattivo a fronte di episodi di poco conto.
Rammento che partimmo dalla pensione senza che fosse saldato il conto e senza
che __________ me lo dicesse e venendolo a scoprire gli chiesi ragione e lui si
arrabbiò moltissimo come pure si arrabbiò quando la moglie __________ cadde
sulle scale senza conseguenza ma con uno spavento per tutti.
Anche durante il viaggio in bus, __________ si
estraniava e dormiva. Era un atteggiamento non suo abituale.
Io non ho mai visitato __________.
Posso dire che secondo la mia esperienza di
medico, tumori come quelli che ha avuto __________ si sviluppano nell'arco di
anni. Nel suo caso il tumore era posizionato dove ci sono i centri nervosi
relativi all'affettività. Ancora oggi a tratti __________ piange." (Doc.
_)
2.8. Secondo la
giurisprudenza federale un assicurato alle dipendenze di un datore di lavoro
subisce una perdita di guadagno se è inabile al lavoro in seguito a malattia e
non riceve temporaneamente il salario oppure se è indipendente deve sospendere
la propria attività per gli stessi motivi (SVR 1998 KV no. 4 p. 9 consid. 3b).
Il TFA ha
pure già stabilito che anche una persona senza lavoro, che non beneficia di un
diritto ad indennità giornaliere dell'assicurazione disoccupazione, può subire
una tale perdita. Il diritto alle prestazioni nasce tuttavia se è ammissibile,
con verosimiglianza preponderante, che la persona assicurata eserciterebbe
un'attività lavorativa, se non fosse malata. Il giudice e l'amministrazione, in
base al principio inquisitorio, devono quindi accertare questi fatti (STFA
inedita del 2 marzo 2000 in re N, K134/98; SVR 1998 KV no. 4 consid. 3b emessa
vigente la vecchia LAMI). In tale contesto le autorità menzionate devono
considerare due ipotesi. Nel caso in cui la persona assicurata, inabile al lavoro
per malattia, perde il posto in seguito a disdetta, vale la presunzione secondo
cui avrebbe continuato a lavorare, se non si fosse ammalata. In tal caso il
diritto a prestazioni può essere negato solo se vi sono indizi secondo cui
l'assicurato non avrebbe lavorato, anche se non si fosse ammalato (STFA citata
consid. 3a). Diverso è il caso in cui la persona assicurata si ammala dopo
essere diventata disoccupata. In tal caso vale la presunzione contraria a
quella appena menzionata. La persona interessata può tuttavia provare che
avrebbe iniziato a lavorare in un posto ben definito, se non si fosse ammalata
(sentenza citata e RAMI 1998 p. 422; SVR 1998 KV no. 4 consid. 3b in ambito
LAMI).
Secondo
la giurisprudenza in vigore in materia LAMI
"
Una riduzione, contro la volontà
dell'assicurato, della precedente indennità giornaliera di malattia al minimo
legale o statutario è lecito solo se non sussistono dubbi che l'interessato
abbia rinunciato al proposito di esercitare un'attività lucrativa in modo
duraturo o perlomeno per un lungo periodo. La retrocessione in una classe di
assicurazione inferiore è inammissibile pure se l'assicurato non ha assunto,
dopo che il rapporto di lavoro sia stato sciolto, una nuova attività per
ragioni di invalidità o a causa di un periodo di disoccupazione (RJAM 1981 no.
455 pag. 165 segg.). Perché la cassa sia tenuta a mantenere la precedente
copertura assicurativa non basta comunque che l'interessato manifesti una vaga
intenzione di riprendere nel futuro un'attività lucrativa. Egli deve invece
fornire elementi concreti l'epoca in cui intende riprendere un lavoro, epoca
che deve situarsi nel prossimo futuro, poiché si tratterebbe altrimenti di una
rinuncia di esercitare un'attività lucrativa per un lungo periodo di tempo
(RAMA 1986 no. K 704 pag. 479 consid. 2b)."
(RAMI
1991 p. 255/2b).
2.9. Alla luce
degli accertamenti esperiti pendente causa questa Corte ritiene provato, con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali
(SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 208 consid.
6a; RAMI 1994 p. 210/211), che con la cessione della pensione da lui gestita,
così come con la comunicazione di tale fatto alla Cassa, l'interessato non
intendeva assolutamente rinunciare a svolgere attività lavorativa. La
documentazione prodotta e le affermazioni dei testi dimostrato infatti che
l'assicurato era in realtà intenzionato a continuare a lavorare nel ramo della
ristorazione considerando comunque anche altri settori. Egli ha, in
particolare, dimostrato interesse per ritirare il Ristorante con alloggio
__________. Da queste circostanze si può e si deve dedurre che se la malattia,
di cui l'assicurato non era ancora cosciente (cfr. consid. precedente), non si
fosse manifestamente aggravata, egli eserciterebbe ancora attività lucrativa.
Al riguardo va in particolare rilevato che da quanto dichiarato dal teste
__________ risulta che l'intenzione di cedere la pensione __________ era
riconducibile al fatto che l'attività risultava onerosa e pesante, soprattutto
per la moglie. In nessun modo invece la cessione sarebbe riconducibile alla
volontà di rinunciare a svolgere attività lucrativa.
Ne
discende che il ricorrente deve essere ritenuto assicurato presso la resistente
per le indennità giornaliere pattuite.
A
__________ vanno quindi riconosciute le suddette indennità conformemente al
Regolamente della Cassa richiamato qui, comunque, il divieto di
sovrassicurazione.
2.10. Alla luce di
quanto evocato, ritenuto da un lato l’esito della causa e dall’altro l’evidenza
istruttoria, appare inutile procedere ad altre audizioni testimoniali ed
all’acquisizione di altre prove come auspicato dal ricorrente. Infatti,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, IIa ed., pag.
274; Kummer, Grundriss des Zivilprozes- srechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi
Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid.
3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto
di essere sentito (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
L’esito
dell’impugnativa comporta, per la parte vincente patrocinata da un avvocato, il
riconoscimento di congrue ripetibili che considerino l’impegno profuso e la
necessità di partecipare ad importanti atti istruttori, in particolare
all’udienza del 27 marzo 2001. Appare giustificato fissare l’importo delle
ripetibili da porre a carico della Cassa Malati __________ in CHF 1'800.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ __________
ha diritto ad indennità giornaliere per perdita di guadagno in seguito a
malattia conformemente al regolamento della Cassa malati __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
malati __________ verserà a __________ fr. 1'800.- a titolo di spese
ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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