AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2000.77
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00077
MB/sc
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 5 maggio 2000 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________, __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nata il __________, è stata assicurata per la perdita di guadagno (80% del
salario assicurato a partire dal 31° giorno d'inabilità lavorativa) presso la
__________ sino al 31 dicembre 1995, nell'ambito di un contratto
d'assicurazione collettiva stipulato dal __________, esercizio di cui era
titolare/dipendente (cfr. doc. _).
Dal 1°
gennaio 1996 - cessata la suddetta attività professionale (cfr. doc. _) -
l'assicurata è stata trasferita nell'assicurazione individuale dello stesso
assicuratore malattie (indennità giornaliera di fr. 100.-- a contare dal 31°
giorno d'inabilità lavorativa - cfr. doc. _).
1.2. A partire dal
16 settembre 1995, la __________ ha versato a __________ indennità giornaliere
di malattia corrispondenti ad un'incapacità lavorativa del 50% (cfr. doc. _).
Con
scritto 16 marzo 1998, la Cassa malati ha comunicato all'assicurata la
temporanea soppressione del diritto alle prestazioni a contare dal 1° marzo
1998, con mantenimento, comunque, della protezione assicurativa per la capacità
lavorativa residua (50%) in forza dell'art. 72 cpv. 4, 2a frase LAMal.
All'occasione, __________ è pure stata avvisata che il capitale assicurato
residuo ammontava, all'epoca, ad un importo di fr. 27'672.40 (cfr. doc. _).
1.3. Dal 1°
luglio 1998, l'assicurata è divenuta totalmente inabile al lavoro. Essa ha, quindi, preteso la corresponsione delle
restanti indennità giornaliere.
Il 19 e
20 ottobre 1998 la __________ ha però comunicato all'assicurata che le
indennità giornaliere saranno versate fino al mese di maggio e meglio al
compimento del sessantaduesimo anno di età (doc. _).
1.4. Con
decisione formale 17 dicembre 1999, la __________ ha informato __________ che,
a far tempo dal 1° giugno 1998, raggiunta l'età pensionabile nel maggio 1998,
l'indennità giornaliera assicurata era stata ridotta a fr. 5.--, con un
capitale assicurato restante pari a fr. 1'325 (fr. 5 x 265 giorni - cfr. doc.
_).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________, per conto dell'assicurata
(cfr. doc. _), la __________, in data 5 maggio 2000, ha sostanzialmente
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso 7 giugno 2000, __________, tramite il proprio patrocinatore,
ha chiesto che l'assicuratore malattie convenuto venga condannato a versale fr.
24'460, oltre interessi al 5% a far data dal 17 dicembre 1999 (cfr. I, p. 6).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
Nella presente fattispecie la polizza
assicurativa sottoscritta dalla signora __________ prevede il versamento di
un'indennità di fr. 100.-- al giorno a partire dal 31° giorno di incapacità
lavorativa dovuta a malattia o infortunio (cfr. doc. _).
Nella decisione 16 marzo 1998, pronunciata un
mese e mezzo prima del compimento del 62° anno di età dell'assicurata, la
__________ ha notificato alla medesima che in caso di aumento del proprio grado
di invalidità (circostanza in specie realizzatasi a partire dal mese di luglio)
essa avrebbe percepito un importo di fr. 27'672.40.
Si ribadisce ed è pacifico il fatto che
l'ammontare dell'indennità giornaliera - conformemente a quanto previsto dalla
polizza - è stato quantificato in fr. 100.--!
Già solo alla luce di queste prime considerazioni
appare evidente che la decisione formale del 17
dicembre 1999, mediante la quale la __________ ha decretato (tra l'altro
retroattivamente) la riduzione dell'indennità giornaliera a fr. 5.-- in
conseguenza del raggiungimento del 62. anno di età della ricorrente, risulta in
tutto e per tutto arbitraria!
Mai nessuno in passato aveva notificato alla
signora __________ che con il compimento del 62° anno di età le prestazioni
assicurative si sarebbero drasticamente ridotte.
Va precisato che anche durante gli anni 1998 e
1999 e quindi posteriormente al compimento del 62. Anno di età la ricorrente ha
pagato premi mensili di fr. 204.-- ed è quindi stata assicurata per
un'indennità di fr. 100.-- al giorno!
Oltretutto la __________ ha provveduto per la
prima volta a notificare all'assicurata una copia delle condizioni
complementari __________ (nelle quali sono contemplati i casi di riduzione
delle prestazioni unicamente alla fine del mese di ottobre 1998.
E comunque la signora __________ anche dopo la
presa di conoscenza delle condizioni generali __________ (alla luce del
conteggio notificatole in data 16 marzo 1998, nonché del fatto che per tutto il
1998 ha continuato a pagare premi corrispondenti all'assicurazione completa)
era convinta che avrebbe ricevuto un'indennità di fr. 100.-- al giorno.
(…)" (Doc. _)
1.6. Con risposta
di causa 30 giugno 2000 la __________ ha proposto al TCA di confermare la
decisione su opposizione e di respingere il ricorso. Secondo la convenuta è del
tutto improbabile che la ricorrente sia venuta a conoscenza delle condizioni
generali applicabili soltanto nell'ottobre 1998 e non già dall'entrata in vigore
dell'assicurazione individuale. Tali disposizioni dovevano del resto essere da
lei già conosciute in precedenza, in quanto uguali a quelle applicabili
all'assicurazione per perdita di guadagno collettiva.
1.7. Pendente
causa il cancelliere del TCA ha chiesto all'avvocato della ricorrente di
fornire alcuni chiarimenti in merito al significato del doc. _. La risposta del
29 novembre 2000 è stata intimata alla __________, che ha trasmesso le proprie
osservazioni il 16 febbraio 2001. In proposito l'avvocato __________ ha chiesto
di sentire l'avvocato __________ e la signora __________.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la riduzione da fr. 100.-- a fr. 5.--, al raggiungimento del
62esimo anno di età, delle indennità giorna-liere versate a __________ dalla
__________, quale indennità per la perdita di guadagno, fondate
sull'assicurazione individuale __________ in cui la ricorrente è stata
trasferita con effetto dal 1° gennaio 1996.
Giusta
l'art 102 cpv. 1 LAMal - entrata in vigore il 1.1.1996 - le previgenti
assicurazioni delle cure medico-sanitarie e d'indennità giornaliera continuate
dalle casse malati riconosciute sono rette dal nuovo diritto a decorrere
dall'entrata in vigore della LAMal stessa.
Questa
disposizione si indirizza, in particolare, all'estensione ed alla durata delle
prestazioni (cfr. Messaggio 6.11.1991 del Consiglio federale p. 119).
A partire
dal 1.1.1996, l'assicurazione contro la perdita di guadagno é quindi retta
dagli art 67ss LAMal - a meno che essa sia stata sottoposta, per concorde
volontà delle parti, alla LCA (art 12 cpv. 3 LAMal, 13 OAMal; cfr. A. Maurer,
Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, p. 134) -
dalle disposizioni interne delle casse e dalle eventuali disposizioni
particolari contenute nei contratti d’assicurazione.
In
concreto è incontestato che il contratto in esame sia sottoposto alla LAMal, in
quanto non emerge una diversa volontà dagli atti.
2.3. Preliminarmente
va rilevato che, a differenza dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, l’assicurazione d’indennità giornaliera non ha fatto oggetto
di una radicale revisione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 6 novembre
1991, p. 46ss. e 107ss.), così che il Titolo terzo della LAMal “Assicurazione
facoltativa d’indennità giornaliera” corrisponde, in grandi linee, al vecchio
diritto (cfr. G. Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG,
in Recueil de travaux en l’honneur de la Société suisse de droit des
assurances, Lausanne 1997, p. 505 e J.-L. Duc, Quelques réflexions relatives à
l’assurance d’une indemnité journalière selon la LAMal, in SZS 1998/4, p.
251ss.). La giurisprudenza elaborata allorquando era ancora in vigore la LAMI
deve pertanto essere ossequiata anche sotto il nuovo diritto.
2.4. Nel caso in
esame è incontestato che, con effetto dal 1 gennaio 1996, l'assicurata è stata
trasferita dall'assicurazione per perdita di guadagno collettiva a quella
individuale (cfr. consid. 1.2; I; II). L'indennità giornaliera assicurata era
pari a fr. 100 giornalieri dal 31esimo giorno.
Contestata
è invece la riduzione delle indennità giornaliera, a partire dal 62esimo anno
di età, da fr. 100 a fr. 5 al giorno.
La
questione riguardante l'ammontare dell’indennità é regolamentata dall’art 72
cpv. 1 LAMal, che recita quanto segue:
" gli
assicuratori stabiliscono l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata
d’intesa con gli stipulanti l’assicurazione. ...”
La legge
va interpretata sulla base del suo testo letterale. Secondo la giurisprudenza
si può derogare dal senso letterale di un testo chiaro, tramite
interpretazione, solo se vi sono ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai
lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla
sistematica della legge, le quali permettono di presumere che il testo di legge
non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (DTF 121 V 60/61
consid. 3b; DTF 119 V 429; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 4452; VSI, 1993, p. 133;
Pratique VSI 1933 p. 263; RAMI 1993 p. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; 117 V
5; Iboden/Rhinow/Krähemann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, no. 21b
IV).
Se il
testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni,
conviene ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli
elementi che vanno considerati e meglio dai lavori preparatori, dallo scopo
della norma dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora
tramite la relazione con le altre norme legali (DTF 121 V 61 consid. 3b; DTF
119 Ia 248 consid. 7a; DTF 119 V 429 cons. 5a.; 118 Ib 191 cons. 5: 117 V 109;
Pratique VSI 1993 p. 3 cons. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 cons. 5b, 527
cons. 2b e 578 con s. 2b).
L’art 72
cpv. 1 prima frase LAMal é estremamente chiaro.
Il suo
tenore letterale non dà adito a dubbi: da esso risulta in modo chiaro e non
equivoco che il legislatore ha voluto garantire alle parti, relativamente
all’ammontare dell’indennità assicurabile, la più ampia libertà.
La
lettura degli atti preparatori conferma tale conclusione: sia il messaggio alle
Camere del Consiglio federale sia i verbali relativi ai lavori parlamentari
indicano chiaramente che tale era la volontà del legislatore.
Al
proposito, nel Messaggio del 6.11.1991, il Consiglio federale così si é
espresso:
" ...secondo
il diritto attuale, le casse malati devono assicurare almeno un’indennità
giornaliera di due franchi. Questa disposizione è di fatto superata. Tuttavia,
poiché in questo disegno di legge dobbiamo rinunciare ad apportare
miglioramenti nel campo dell’assicurazione d’indennità giornaliera, occorre
lasciare questo importo minimo. Come nel disegno di legge federale del
20.3.1987 (DF 1987 I 971, art. 12bis) l’importo dell’indennità giornaliera
assicurabile non è fissato nella legge. Si deve tuttavia precisare che,
nell’ambito della partecipazione di assicuratori ai sensi della legge sulla
sorveglianza degli assicuratori, l’indennità giornaliera sarà di natura
“convenzionale”; ciò significa che l’assicurazione d’indennità giornaliera,
anche quella praticata dalle casse malati, si baserà su un contratto e non solo
sull’affiliazione..." (Messaggio, pag. 106 e 107)
Nel corso
dei lavori parlamentari, il legislatore ha espressamente rifiutato di
introdurre nella LAMal un disposto che avrebbe garantito ai salariati il
diritto ad un’assicurazione d’indennità giornaliera equivalente all’80% del
salario assicurato (proposta Goll relativa all’introduzione, nell'art. 64 del
progetto, di un cpv. 1bis; cfr. Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale,
Conseil national 1993, pag. 1894).
Occorre,
pertanto ritenere che la LAMal non garantisce in alcun modo il diritto di
assicurare un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso a causa della
malattia.
Dunque,
niente impedisce alle parti - cioè all’assicuratore ed allo stipulante - di
determinare l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata senza alcun
rapporto con il salario percepito. Così come nulla vieta di prevedere nel
contratto una riduzione scalare dell’importo assicurato (cfr. G. Eugster, Zum
Leistungrecht der Taggeldversicherung nach KVG, pag. 531 in “LAMal - KVG,
Recueil de travaux, Losanna 1997; B. Kahlil/Wollf, L'assurance facultative
d'indemnité journalière selon la LAMal in 1366 jours d'application de la LAMal,
Losanna 1999, p. 49).
2.5. Al caso in
esame si applicano le condizioni generali d'assicurazione (CGA) della
__________, in vigore dal 1° gennaio 1996 e le condizioni complementari per
l'assicurazione indennità giornaliera salaria (edizione 1996; doc. _).
Per
l'art. 2 delle condizioni complementari:
"
Tutte le persone che non hanno ancora compiuto
il 65° anno di età possono stipulare la __________, in virtù alla propria
capacità lavorativa. I bambini al di sotto dei 16 anni non possono essere
assicurati."
L'art. 4
prevede che
"
L'indennità giornaliera può essere assicurata,
in rapporto alla presumibile perdita di guadagno, a partire da fr. 2 al
giorno"
Per
l'art. 7 cpv. 1
"
La __________ versa all'assicurato la perdita di
salario o guadagno comprovabile, al massimo l'indennità giornaliera
assicurata"
Per
l'art. 9 che:
"
con il raggiungimento dell'età AVS l'indennità
giornaliera viene ridotta a fr. 5.--, con conseguente adattamento dei premi
(cpv. 1).
Resta riservata una continuata attività
lavorativa ed una completa abilità lavorativa, che in caso d'inabilità comporta
una perdita di guadagno comprovabile. La riduzione definitiva avviene quando
l'assicurato, dopo avere raggiunto l'età AVS, ha percepito l'indennità
giornaliera durante 180 giorni in totale (cpv. 2)."
2.6. In proposito
va rilevato che il TFA si è già espresso sul tema della riduzione delle
indennità giornaliere al raggiungimento del 65esimo anno di età nella sentenza
pubblicata in RAMI 1998 p. 308ss (= SVR 4/5 1999 KV no. 9 ; cfr. Eugster, op.
cit. p. 198). Secondo l'Alta Corte
"Le assicurazioni d'indennità giornaliera
secondo la LAMal non si estinguono per legge al compimento dei 65 anni di età.
Gli assicuratori hanno però la facoltà di limitare oppure sopprimere
statutariamente l'indennità giornaliera per le persone aventi compiuto 65 anni
(RAMI 1998 p. 308; 311).
Secondo
l'Alta Corte l'art. 67 cpv. 1 LAMal, secondo cui
"
Le persone domiciliate in Svizzera o che vi
esercitano un’attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65
anni possono stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera con un
assicuratore ai sensi dell’articolo 68."
regola
unicamente i presupposti relativi alla possibilità di concludere un'assicurazione
indennità giornaliera in relazione all'età, nel senso che, compiuti i 65 anni,
la sottoscrizione di una tale assicurazione non è più possibile.
Secondo
il TFA, le Casse malati possono di principio adeguare in ogni tempo le
prestazioni offerte. In caso di modifica degli statuti, quindi, l'esistenza di
vecchie pretese è esclusa, eccezion fatta se vi è un diritto acquisito (DTF 113
V 161). Modifiche importanti o nuove disposizioni devono, però, essere
notificate all'assicurato e sono valide, di principio, dall'avvenuta conoscenza
(DTF 107 V 161).
Secondo
il Tribunale federale, poi, per quanto riguarda le conseguenze della modifica
degli statuti in relazione ad una prestazione in corso, dev'esserci un motivo
atto a giustificare questo modo di procedere (DTF 113 V 305).
Il TFA ha
comunque concluso, confermando la prassi in vigore vigente la LAMI, secondo cui
la riduzione dell'indennità al minimo legale, dopo la nascita della rendita
AVS, è legale, aggiungendo che ciò vale anche se la persona continua a lavorare
dopo questa data (RAMI 1998 p. 313 consid. 4b-4d; DTF 97 V 130).
In
proposito l'Alta Corta ha precisato
"
wie im angefochtenen Entscheid zutreffend
ausgeführt wird, sieht das Gesetz eine freiwillige Taggeldversicherung vor,
auch wenn die Versicherer zu deren Abschluss im Rahmen von art. 67 cpv. 1 LAMal
verpflichtet sind. Insbesondere unterliegt der Entscheid über di Höhe des
versicherten Taggeldes dem Vertragswillen der Beteiligten. Auch unter dem KVG
haben die Krankenversicherer daher grundsätzlich die Möglichkeit, die
Leistungen jederzeit zugunsten oder zuungunsten der Versicherten anzupassen. Eine
solche Anpassung kann auch darin bestehen, dass die Taggeldversicherung mit dem
Eintritt ins AHV-Alter statutarisch oder reglementarisch herabgesetzt oder aufgehoben
wird.
2.7. Visto quanto
sopra la riduzione, prevista nel regolamento, dell'indennità giornaliera al
raggiungimento dell'età del pensionamento AVS, che per le donne nel 1998
coincideva con il 62esimo anno di età (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS), è conforme
alla legge, sia perché l'ammontare delle indennità sottostà alla volontà
contrattuale delle parti e quindi una riduzione, come nel caso concreto può
essere pattuita, sia perché le Casse malati hanno il diritto di adeguare le
prestazioni pendente un rapporto assicurativo.
Inoltre
nel caso concreto non è avvenuta una modifica del regolamento avente per
oggetto una prestazione in corso (cfr. in proposito RAMI 1998 p. 313; DTF 113 V
304), ma al contrario la prestazione è stata adeguata ad una disposizione del
regolamento già in vigore al momento della sottoscrizione del contratto
d'assicurazione.
In
effetti dal formulario, sottoscritto dalla ricorrente il 20 dicembre 1995,
relativo al passaggio dall'assicurazione collettiva all'assicurazione
individuale (doc. _), risulta che la prestazione è di fr. 100 dal 31esimo
giorno e che gli statuti, le condizioni generali d'assicurazione ed i
regolamenti vengono riconsciuti come legalmente impegnativi (doc. _). In simili
circostanze si presume quindi che la __________ ha sottoposto alla propria
assicurata le disposizioni applicabili. Non vi sono del resto indizi agli atti
che permettano di ritenere che le norme non siano state tempestivamente
trasmesse all'assicurata come da lei sostenuto. Inoltre come affermato
correttamente dalla convenuta, già le condizioni applicabili all'assicurazione
precedentemente stipulata prevedevano la stessa clausula (doc. _). La
ricorrente, in base al comportamento che ci si poteva attendere da lei, non
solo poteva ma doveva, quindi, essere a conoscenza della disposizione sulla
riduzione dell'ammontare delle indennità al momento del pensionamento AVS.
In simili
condizioni, a partire dal compimento del 62esimo anno di età - e non del
65esimo, come sostiene la ricorrente, in quanto il tenore dell'art. 4 delle
condizioni è chiaro e non necessita di essere interpretato in base al principio
della buona fede - l'assicurata ha diritto di percepire unicamente un'indennità
giornaliera di fr. 5, con conseguente adattamento dei premi
(cfr.
art. 9 delle condizioni complementare salaria).
La
riduzione delle indennità giornaliere è infatti stata pattuita
contrattualmente, conformemente alla giurisprudenza federale in vigore e quindi
è incensurabile.
Il fatto,
infine, che nel regolamento, la riduzione dell'indennità non avvenga a 65 anni,
bensi all'età del pensionamento AVS, non viola la LAMal. In effetti, come
indicato al considerando precedente, l'art. 67 cpv. 1 LAMal, fissa in modo
imperativo unicamente, l'età entro la quale può essere concluso un simile
contratto (RAMI 1998 p. 313 consid. 4d). Di conseguenza la disposizione del
regolamento non impedisce ad una donna in età AVS di concludere un simile
contratto, tuttavia potrà assicurare delle indennità ridotte.
2.8. Nel ricorso
l'assicurata si avvale pure della propria buona fede, rinviando allo scritto
della __________ del 16 marzo 1998 (doc. 27), secondo cui le indennità
sarebbero state pari a fr. 100, senza adeguamenti, rispettivamente al fatto
che, nel 1998 e 1999, la ricorrente ha continuato a pagare premi più elevati,
stabiliti in base ad un'indennità di fr. 100.
Secondo
la giurisprudenza (cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121,
Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195
consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979
pag. 155, DLAD 1992 p. 106; DTF 119 V 307 consid 3a; DTF 118 Ia 254 consid 4b;
DTF 118 V 76 consid 7; DTF 117 Ia 287 consid 2b, 418 consid 3b e sentenze ivi
citate; RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298ss; STFA 5 aprile 1994 in re M.C., STFA
3 settembre 1993 in re A.Z) e la dottrina (Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag.
108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss)
affinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata, nei casi in cui
l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario
alla legge, devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
1.- l'informazione deve riferirsi ad una situazione individuale e
concreta;
2.- essa deve emanare da un organo competente o che possa essere
ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile nelle circostanze.
3.- la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.
Ciò
significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere
l'erroneità della disposizione. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti
essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta
l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).
Una
mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre
seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4;
104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).
Inoltre
l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che
fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -
che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non
può far valere la propria buona fede (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz.
Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b 3);
4.- l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un
comportamento che gli è pregiudizievole.
5.- la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione
è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a;
111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55; STFA 10.9.1996 in re S. riguardante
una modifica dei regolamenti interni di una cassa).
La
giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 v. Cost. (DTF
121 V 66 consid. 2) è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. (RAMI
2000 p. 223).
2.9. In concreto
alla luce del tenore dello scritto del 16 marzo 1998 e dei successivi scritti
del 19 e 20 ottobre 1998 la buona fede dell'assicurata non può essere protetta.
Già il primo presupposto, preteso dalla giurisprudenza, non è adempiuto, in
quanto non vi è, nel caso concreto, un'assicurazione intesa nel senso voluto
dall'assicurata. In effetti nel momento in cui è stato redatto il primo scritto
l'assicurata non aveva ancora raggiunto l'età del pensionamento e quindi non
poteva dedurre in alcun modo dal testo dello scritto che le indennità sarebbero
rimaste invariate anche dopo questa data (doc. _).
Con i
successivi scritti la __________ ha semplicemente dato seguito alla richiesta
di prestazioni dell'assicurata del 1 luglio 1998, precisando che al momento del
raggiungimento dell'età AVS le indennità si riducono.
Nessuna
promessa è quindi deducibile dagli atti.
Del
resto, a titolo abbondanziale può essere rilevato che la buona fede andrebbe
respinta anche per il fatto che l'assicurata non ha reso verosimile che la
presunta informazione l'abbia indotta ad adottare un comportamento
pregiudizievole.
Anche
da questo punto di vista il ricorso dev'essere respinto.
2.10. Non si può
infine neppure sostenere che, alla luce dello scritto del 19 maggio 1999, la
__________ avrebbe proposto la riduzione delle indennità a fr. 5 mensili ed il
versamento dell'importo di fr. 27'672.40 (cfr. doc. _ e VII-XI), pari al
diritto rimanente al 18 marzo 1998, stabilito però in base ad indennità di fr.
100.--giornalieri (doc. _).
In
effetti dal tenore dello scritto citato emerge unicamente che la ricorrente ha
dichiarato il suo accordo alla proposta di ridurre l'indennità giornaliera a
fr. 5 fino a esaurimento del diritto residuo, chiedendo di
quantificare/aggiornare questa pretesa "a partire dai fr. 27'672.40
indicati nella notifica del 16 marzo 1998" rispettivamente di ridurre i
premi.
Anche da
questo scritto quindi non è deducibile alcunché a favore dell'assicurata in
contrasto con le condizioni generali applicabili.
Il
ricorso è integralmente respinto.
2.11 Visto l'esito
della procedura non si assegnano spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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