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Numero d'incarto:
36.2000.58
Data decisione, Autorità:
18.08.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00058
grw/nh
Lugano
18 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 1 maggio 2000 di
__________,
contro
la decisione del 5 aprile 2000 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 31.1.2000, l'IAS ha respinto l'istanza con cui __________ chiedeva il
sussidio previsto dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le malattie
(in seguito: LCAMal) per l’anno 2000.
Analoga
sorte ha avuto, il 5.4.2000, il reclamo interposto dall'istante contro tale
decisione.
1.2. Con
tempestivo ricorso __________ ha riproposto la propria richiesta affermando
quanto segue:
"
Mi è data la facoltà di chiedere a codesto
Tribunale, se è lecito avere il sussidio per l'assistenza di malattia
dall'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona per l'anno 2000.
Ho un reddito imponibile di fr. 33'685.- (di cui
ho già pagato le prime rate).
Si fa presente che la mia domanda per il sussidio
è per l'anno in corso 2000.
Ora mi domando:
quando dovrò aver il sussidio con un reddito già
noto?
Sono in attesa di un giudizio in merito."
(I)
1.3. In risposta,
l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per
quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto
esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49
LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti
di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr.
22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 18.11.1997)
Di
regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille
franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
(art 30
LCAMal)
Per il
2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 20.10.1998).
Dalla
notifica di tassazione per il biennio indicato dal Consiglio di Stato risulta
un reddito imponibile pari a fr. 36'211.- (VI): dunque, un reddito che esclude
il ricorrente - persona sola - dal diritto al sussidio.
L'istante
ha fatto valere un peggioramento della sua situazione finanziaria.
Giusta
l'art 67 lett. m RegLCAM (cfr. art 2 lett. m del D.E. 27.10.1999), l'Istituto
delle assicurazioni sociali procede autonomamente all'accertamento del reddito
determinante al di fuori o in assenza della tassazione fiscale applicabile, in
caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato
desumibile dai parametri fiscali applicabili.
Sulla
base di detto disposto, l'IAS ha proceduto ad accertare il reddito lordo di cui
il ricorrente ha beneficiato nel 1999: correttamente, ne ha determinato
l'ammontare in fr. 3.997,50 (reddito mensile lordo medio 3690.- per 13
mensilità, cfr. doc. _ e allegati).
Ritenuto
che il reddito così determinato risulta essere inferiore al reddito lordo
considerato ai fini fiscali per il biennio 1997/98, l'amministrazione ha
proceduto alla sua conversione in reddito imponibile ai sensi dell'art 52 cpv.
2, 69 e 72 RegLCAM ottenendo un reddito determinante pari a fr. 36'000.-.
Dunque,
un reddito ancora superiore al limite posto dall'art 1 lett. c DE 27.10.1999
per il diritto delle famiglie al sussidio previsto dalla LCAMal: pertanto, la
decisione impugnata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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